CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2016
597.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 12.20.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvia l'esame in sede consultiva del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla III Commissione, che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 18 febbraio scorso, avrà luogo nella seduta di domani 24 febbraio 2016.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, nell'illustrare preliminarmente il contesto dell'Accordo che si prevede di ratificare, evidenzia in primo luogo che la relazione illustrativa evidenzia che l'accordo è volto a consolidare le relazioni bilaterali nonché ad approfondire il dialogo politico tra l'Unione europea e lo Stato asiatico, consentendo lo sviluppo di un partenariato di ampia portata strategica e l'ampliamento della cooperazione, non solo in campo politico, ma anche nei settori del commercio, degli investimenti, della giustizia, della libertà e sicurezza, dell'occupazione e degli affari sociali, estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, Pag. 81la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.
  Venendo al contenuto dell'accordo, rileva che esso consta di sessantacinque articoli suddivisi in nove Titoli. In particolare, al Titolo I, che riguarda la natura e l'ambito di applicazione dell'accordo, l'articolo 1 espone i principi generali, il primo dei quali è il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani. L'articolo 2 individua gli obiettivi della cooperazione, mentre gli articoli 3 e 4 recano le clausole standard dell'Unione europea in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e in tema di armi leggere e di piccolo calibro. Con l'articolo 5, le Parti concordano di garantire piena operatività alla Corte penale internazionale quale mezzo per garantire la pace e la giustizia internazionale. L'articolo 6 riguarda gli impegni delle Parti in materia di lotta al terrorismo.
  Osserva che il Titolo II riguarda la cooperazione bilaterale, regionale ed internazionale. In particolare, l'articolo 7 prevede l'introduzione in Mongolia di principi, norme e standard comuni europei attraverso scambi di informazioni e di esperienza. Il successivo articolo 8 prevede la collaborazione tra l'Unione europea e la Mongolia nelle organizzazioni regionali ed internazionali, quali l'ONU e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'Organizzazione mondiale del Commercio, il Trattato di amicizia e cooperazione e il forum interregionale Asia-Europa (ASEM). Infine, l'articolo 9 precisa che la cooperazione regionale e bilaterale si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo.
  Passa, quindi, al Titolo III, che riguarda la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. In particolare, le Parti si impegnano, con gli articoli 10 e 11, a ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche e a promuovere una crescita economica equilibrata. Segnala, in particolare, per quanto riguarda le materie di interesse della Commissione, l'articolo 12, che mette in risalto l'importanza della creazione di posti di lavoro dignitosi e impegna le Parti a favore il dialogo sociale. A tale scopo, le Parti intendono contribuire all'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e intensificare la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali. Infine, l'articolo 13 riguarda gli impegni delle Parti in materia di tutela dell'ambiente e di lotta ai cambiamenti climatici.
  Rileva che il Titolo IV riguarda la cooperazione in materia di scambi e di investimenti, i cui principi generali sono enunciati all'articolo 14. Venendo al dettaglio, segnala che, in base all'articolo 15, le Parti collaborano sulle questioni di sicurezza alimentare, sanitarie e fitosanitarie, mentre, con l'articolo 16, promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi. Gli articoli 17 e 18 riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali. Con l'articolo 19, le Parti intendono creare un ambiente favorevole ad incentivare i flussi di investimenti, mentre l'articolo 20 riguarda la collaborazione in materia di politica per la concorrenza. Con l'articolo 21, in materia di servizi, le Parti si impegnano ad avviare un dialogo regolare finalizzato allo scambio di informazione sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai rispettivi mercati, ai capitali e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi. Il successivo articolo 22 riguarda la facilitazione della circolazione dei capitali. Gli articoli 23 e 24 riguardano, rispettivamente, gli appalti pubblici e il rispetto delle norme in materia di trasparenza. Con l'articolo 25, le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nel settore delle materie prime. L'articolo 26 prevede l'impegno delle Parti nella promozione della politica di sviluppo regionale. L'articolo 27 riguarda la tutela della proprietà intellettuale, mentre l'articolo 28 prevede l'istituzione di un sottocomitato per il commercio e gli investimenti.
  Passa quindi ad illustrare rapidamente il Titolo V, in tema di cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza. Di Pag. 82tale Titolo fanno parte: l'articolo 29, che riguarda la cooperazione giudiziaria; l'articolo 30, in materia di protezione dei dati personali; l'articolo 31, che impegna le parti a cooperare in materia di migrazione; l'articolo 32, sulla cooperazione nella lotta agli stupefacenti; gli articoli 33 e 34, che impegnano le Parti a cooperare, rispettivamente, nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione e nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
  Osserva che il Titolo VI reca gli impegni delle Parti per la collaborazione su un ampio ventaglio di materie. In particolare, con l'articolo 35, le Parti si impegnano a cooperare nella promozione dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione dei relativi strumenti internazionali. Gli articoli 36 e 37 riguardano, rispettivamente, la cooperazione nel settore dei servizi finanziari e il dialogo in materia di politica economica. Con il successivo articolo 38, le Parti si impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità. L'articolo 39 prevede l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese. Tra le modalità individuate dall'accordo per giungere a tale risultato, segnala, in particolare, che la lettera e) del comma 1 richiama la promozione di posti di lavoro dignitosi, la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili. Gli articoli 40 e 41 riguardano, rispettivamente, la cooperazione nel settore del turismo e la cooperazione in materia di informazione, mentre l'articolo 42 interviene nel settore degli audiovisivi e dei media, prevedendo l'instaurazione di un dialogo politico regolare in tali ambiti. Con l'articolo 43, le Parti convengono di collaborare in materia di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, anche favorendo la formazione e la mobilità dei ricercatori. Sulla base del successivo articolo 44, le Parti si impegnano a intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e, con l'articolo 45, nel settore dei trasporti. L'articolo 46 riguarda la cooperazione in materia di istruzione e cultura, i cui obiettivi possono essere raggiunti, tra l'altro, attraverso lo scambio di informazioni, know-how, studenti, esperti, giovani, giovani lavoratori e risorse tecniche, come previsto dal comma 4. Con l'articolo 47, le Parti convengono sulla necessità di salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica. L'articolo 48 prevede l'impegno delle Parti ad incoraggiare il dialogo in materia di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. L'articolo 49 riguarda la cooperazione in materia sanitaria.
  Si sofferma più diffusamente sul contenuto dell'articolo 50 che, riguardando la materia della occupazione e degli affari sociali, investe direttamente le competenze della Commissione. L'articolo prevede, in particolare, l'impegno delle Parti ad intensificare la cooperazione in tali settori, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione. Nell'ottica di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali fattori essenziali ai fini dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, la Parti si richiamano alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2004 e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 5 luglio 2006. Le Parti ribadiscono, inoltre, l'impegno a rispettare e applicare le norme sociali e del lavoro fondamentali riconosciute a livello internazionale, contenute, in particolare, nella dichiarazione dell'OIL del 1998, relativa ai principi e ai diritti fondamentali del lavoro, e nella dichiarazione dell'OIL del 2008, sulla giustizia sociale per una globalizzazione piena. Le Parti, convengono anche di cooperare al fine di ratificare ed attuare tutte le convenzioni OIL contemplate nella dichiarazione OIL del 1998 e altre convenzioni pertinenti. Infine, sulla base del comma 4, le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici, il dialogo, la cooperazione e iniziative su Pag. 83temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali quali l'OIL. Segnala che il successivo articolo 51 prevede l'impegno delle Parti nella promozione dell'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche e che l'articolo 52 riguarda la cooperazione per lo sviluppo di un dialogo con la società civile organizzata. Con l'articolo 53, le Parti convengono di collaborare per modernizzare la pubblica amministrazione, mentre l'articolo 54 riguarda la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi.
  Rileva che il Titolo VII riguarda gli strumenti di cooperazione e che, in particolare, con l'articolo 55, le Parti convengono di mettere a disposizione, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, i mezzi necessari, anche finanziari, per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Osserva che il Titolo VIII disegna il quadro istituzionale, incentrato sulla costituzione di un comitato misto, istituito dall'articolo 56, e del sottocomitato, istituito dal precedente articolo 28.
  Il Titolo IX reca le disposizioni finali e, in particolare, all'articolo 57, la clausola evolutiva, in base alla quale le Parti possono concordare di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. L'articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, l'articolo 59 disciplina i casi di controversia o di inadempimento degli obblighi posti dall'accordo, mentre l'articolo 60 prevede la possibilità per le Parti di accordare ad esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione, in conformità con i regolamenti e le norme interne delle Parti. Segnala, infine, che l'articolo 61 precisa l'ambito territoriale di applicazione dell'accordo, l'articolo 62 reca la definizione dell'ambito soggettivo dell'accordo, mentre, l'articolo 63 regola l'entrata in vigore e la durata dell'accordo. Infine, l'articolo 64 riguarda le notifiche e l'articolo 65 indica le lingue con le quali è stato redatto l'accordo. Segnala, infine, che il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. In particolare, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 reca l'ordine di esecuzione. Il successivo articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.
  In conclusione, preso atto del contenuto dell'Accordo, che presenta forti analogie con analoghi accordi esaminati in questi mesi dalla Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito.

  Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 24 febbraio 2016.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvia l'esame del provvedimento, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla II Commissione, che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 18 febbraio scorso, avrà luogo nella seduta di domani 24 febbraio 2016.

  Davide BARUFFI (PD), relatore, segnalato preliminarmente che il testo, originariamente composto di un solo articolo, comprende ora cinque articoli, fa presente, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 1, reca una delega al Governo per l'integrazione della disciplina del tribunale Pag. 84delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega relativa alla normativa sul tribunale delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1, sottolinea, in particolare, l'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e, conseguentemente, la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali; il numero 4) della medesima lettera a) rinvia, inoltre, a successivi decreti del Ministro della giustizia per ulteriori modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche. Quanto alla delega per l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona di cui alla lettera b) del comma 1, tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, rileva, in particolare, l'istituzione, presso i tribunali ordinari, le Corti d'appello e le sezioni distaccate di Corte d'appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, a famiglia e i minori e la contestuale soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni. I numeri 1-ter), 1-quater) e 1-quinquies) prevedono l'assegnazione, rispettivamente, dei magistrati, dei presidenti del tribunale e, infine, del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. In particolare, il numero 1-quinquies) prevede l'assegnazione, anche mediante l'adozione di appositi decreti ministeriali, del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi. Rileva, infine, che il numero 2-quinquies) della medesima lettera b) dispone che alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori sia assicurato l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati. Sono previste, poi, norme processuali per i procedimenti di divorzio e separazione, distinguendo i casi di procedimento giudiziale da quelli di carattere consensuale, nonché per quelli in materia di responsabilità genitoriale.
  Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. Tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, segnala, per quanto di competenza della Commissione, il numero 3-bis della lettera a), che delega il Governo a prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati. In proposito, nel ricordare che l'articolo 409 del codice di procedura civile individua le controversie sottoposte al rito del lavoro, rileva che l'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinare il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, precisa che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione Pag. 85non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro. Tale ultima precisazione, non contenuta nel testo iniziale del decreto-legge, fu inserita nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica.
  Ricorda che, nel parere espresso dalla XI Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, si formulò un'osservazione volta a sollecitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di individuare forme di risoluzione in via amichevole delle controversie vertenti in materia di lavoro che salvaguardino l'esigenza di garantire la terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nella risoluzione delle controversie e di rimettere in ogni caso alla sede giudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili. A suo avviso, la soluzione individuata dalla Commissione di merito nel presente provvedimento non sembra tuttavia pienamente soddisfacente, poiché essa, di fatto, determina l'estensione anche alla materia del lavoro della disciplina di carattere generale di cui al richiamato decreto-legge n. 132 del 2014, senza tenere conto delle peculiarità della materia lavoristica, nella quale alle parti sociali è affidato un insostituibile ruolo di mediazione nelle controversie tra lavoratori e datori di lavoro. In questo quadro l'articolo 412-ter del codice di procedura civile prevede che la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie alle quali si applica il rito del lavoro, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il ricorso a tali modalità di conciliazione viene espressamente fatto salvo dalla norma in esame, che tuttavia le pone sostanzialmente sullo stesso piano rispetto alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, mentre, a suo parere, sembrerebbe preferibile che la conciliazione prevista dalla contrattazione collettiva rappresentasse la forma privilegiata di risoluzione extragiudiziale delle controversie. In ogni caso, quanto alla formulazione della disposizione, sembra che la precisazione tesa a richiedere che la negoziazione assistita debba essere curata da avvocati sia superflua, considerando che nella negoziazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014, espressamente richiamato dalla norma in esame, la risoluzione in via amichevole della controversia deve già avvenire tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.
  Per completezza, segnala inoltre il numero 2-bis) della lettera d), che prevede, con riferimento all'esecuzione forzata, la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione, coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante, tra l'altro, la previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio.
  Il successivo comma 3 prevede che i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può inoltre adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti.
  Osserva, poi, che rientra nella specifica competenza della Commissione l'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che, al comma 1, abroga la disciplina sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, recata dall'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge n. 92 del 2012.
  Ricorda che, sulla base di tale normativa, la domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento si propone con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro, a seguito del quale il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento Pag. 86o al rigetto della domanda. L'efficacia esecutiva del provvedimento non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce il giudizio. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto può essere proposta opposizione con ricorso. Contro la sentenza che decide sul ricorso è ammesso reclamo davanti alla corte d'appello e, nel grado successivo, per cassazione.
  Al riguardo, ritiene utile ricordare che in occasione dell'introduzione del cosiddetto contratto a tutele crescenti, l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ha disposto che ai licenziamenti di cui al medesimo decreto non si applichino le disposizioni processuali del cosiddetto «rito Fornero». Sul punto, ricorda che il presidente Damiano, in qualità di relatore sull'atto del Governo n. 134, nell'osservare che non si trattava di una materia espressamente presa in considerazione nell'ambito dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, segnalò l'opportunità di una riflessione più approfondita sul tema della disciplina processuale delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti illegittimi. Sottolinea, infatti, l'esigenza di valutare con attenzione la ragionevolezza di una scelta che segmenta la disciplina applicabile anche sul piano processuale, con la previsione di due riti alternativi in base alla data di assunzione dei lavoratori licenziati, evidenziando l'opportunità di un intervento organico sulla materia.
  In questo contesto, il testo trasmesso dalla Commissione giustizia ha quindi disposto che la trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, avvenga secondo il rito ordinario del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis la trattazione di tali giudizi ha luogo nell'ambito di specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che è tenuto a trattare definire tali giudizi con particolare speditezza. Il successivo comma 3 prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della normativa. In proposito, segnala che le disposizioni dei commi 2 e 3 riprendono in sostanza quanto attualmente previsto, nell'ambito del cosiddetto «rito Fornero», dai commi 65 e 66 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012. Il comma 4 reca una disciplina di carattere transitorio, prevedendo che i giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge siano trattati e definiti secondo la disciplina recata dalla legge n. 92 del 2012. Il successivo comma 5 disciplina le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, introdotte, se ricorrono i presupposti, con i riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011, prevedendo che le azioni, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Da ultimo, il comma 6 prevede che le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, siano sottoposte al rito del lavoro e siano soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, tese a garantirne la rapida trattazione.
  Segnala, inoltre, che la II Commissione ha introdotto l'articolo 1-ter, che modifica l'articolo 648 del codice di procedura civile, in materia di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione, nonché l'articolo 1-quater, che introduce disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario, modificando l'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, in materia di gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. L'articolo 1-quinquies, infine, modifica l'articolo 634 del codice di procedura civile, in materia di prova scritta.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni che ha rappresentato e di Pag. 87eventuali ulteriori aspetti che dovessero essere segnalati nel corso del dibattito.

  Giorgio PICCOLO (PD), condividendo le osservazioni formulate dal relatore con riferimento al tema della negoziazione assistita, propone che esse siano riprese nel parere attraverso l'inserimento di una specifica condizione.

  Renata POLVERINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 24 febbraio 2016.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

  Renata POLVERINI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2015.
  Comunica altresì che la relatrice, in esito al dibattito svolto nelle precedenti sedute, ha presentato una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).
  Nessuno chiedendo di intervenire, la pone quindi in votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Rostellato quale relatrice presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 12.35.

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