CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Testo unificato C. 275 Bressa e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 275 e abbinate, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 e abbinate). Il provvedimento in oggetto, che Pag. 147si compone di cinque capi e di sedici articoli, è volto, in termini generali, a disciplinare le situazioni di conflitto di interesse con riferimento ai titolari di cariche politiche.
  Richiama, quindi, il contenuto delle disposizioni principali, a partire dall'articolo 1 che, analogamente al vigente articolo 1 della legge n. 215 del 2004 («cosiddetta legge Frattini»), prevede che i titolari di cariche politiche nell'esercizio delle loro funzioni operino esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati. L'articolo 2 riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa, mentre l'articolo 3 prevede che l'autorità competente per l'attuazione della legge sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; per i relativi componenti sono ridefinite la modalità di elezione (articolo 14). La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa) (articolo 15).
  Il Capo II reca le disposizioni riferite alla prevenzione di situazione di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo, qualificate dall'articolo 4 come le fattispecie nelle quali il titolare della carica di governo abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  Al fine di verificare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, l'articolo 5 stabilisce gli obblighi di dichiarazione ai quali sono tenuti il titolare della carica di governo, il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il secondo grado del titolare della carica, nonché ogni persona stabilmente convivente con il titolare della carica, ad eccezione del caso di lavoro domestico.
  L'articolo 6 individua le situazioni di incompatibilità con la carica di governo nazionale.In particolare, nel testo dell'articolo 6, risultante dall'approvazione degli emendamenti, al comma 6 si prevede che i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi.
  Il successivo comma 7 dell'articolo 6, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dalla suddetta legge n. 215 del 2004, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera.
  Fa presente che per i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali si prevede la sospensione di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
  L'articolo 7 disciplina gli obblighi di astensione che possono essere imposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora il titolare della carica di governo possa adottare atti o partecipare a decisioni tali da produrre un vantaggio economicamente rilevante e differenziato al titolare o ai suoi congiunti. L'articolo 8 individua, quindi, situazioni di potenziale conflitto di interessi di carattere patrimoniale, derivanti dal possesso di partecipazioni rilevanti in settori strategici, quali la difesa, l'energia, il credito, le opere pubbliche di preminente interesse nazionale, le comunicazioni, l'editoria di rilievo nazionale, i servizi pubblici in concessione o autorizzati e il settore pubblicitario, che possano determinare il condizionamento nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ovvero alterare le regole concorrenziali del mercato. Il successivo articolo 9 prevede, quindi, misure per la prevenzione del conflitto di interesse, in particolare il contratto di gestione fiduciaria, durante la quale il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta Pag. 148persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo riguardo alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge.
  I successivi articoli 10 e 11 riguardano, rispettivamente, il regime fiscale delle attività relative alla gestione fiduciaria, e gli obblighi in materia di disciplina delle situazioni di conflitto di interesse dei titolari delle rispettive cariche di governo per le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Osserva, quindi, che l'articolo 12 interviene in materia di ineleggibilità dei membri del Parlamento, prevedendo l'ineleggibilità di soggetti che direttamente o indirettamente abbiano un ruolo dominante o di controllo su imprese che risultino vincolate con lo Stato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica, in termini più ampi di quanto attualmente previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.
  L'articolo 13 reca modifiche alla legge n. 165 del 2004, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione, di notevole entità economica.
  L'articolo 16 reca, infine, l'abrogazione della maggior parte delle disposizioni della cosiddetta «legge Frattini».
  Evidenzia che, come si evince dall'illustrazione del contenuto, il provvedimento in oggetto non contiene norme volte ad incidere in qualche misura sulle materia di competenza della Commissione Affari sociali la quale è chiamata ad esprimere il proprio parere sulla base dell'assegnazione, in sede consultiva, di una sola delle proposte di legge abbinate. Si tratta della proposta di legge n. 3426, che, tra le altre disposizioni prevedeva, all'articolo 1, l'incompatibilità tra l'esercizio del mandato parlamentare e lo svolgimento di cariche o uffici per nomina o designazione del Governo, ad eccezione delle cariche e degli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto. Tale disposizione non è poi confluita nel testo unificato in esame.
  Per le ragioni evidenziate, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore seguito dell'esame del provvedimento in oggetto (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.55.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

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5-07827 Nizzi: Iniziative per erogare secondo i termini di legge le indennità di accompagnamento.

  Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatta, sottolineando che, nonostante l'interesse dichiarato, il Governo ha atteso la trasformazione in un'interrogazione a risposta immediata di un atto di sindacato ispettivo presentato quasi un anno fa per fornire gli elementi richiesti.
  Segnala, inoltre, che nella risposta viene indicato un tempo medio di sessanta giorni per le risposte mentre invece in molti casi, specialmente nelle regioni meridionali, accade che il decesso dei pazienti oncologici preceda la liquidazione dell'indennità, con grave danno per le famiglie che hanno sostenuto spese ingenti. Si chiede pertanto se, al di là delle inefficienze burocratiche, vi sia un disegno consapevole per contenere gli esborsi. In conclusione, sollecita il Governo a sensibilizzare le regioni per una soluzione del problema posto.

5-07825 Lenzi: Beneficiari delle misure di sostegno alle famiglie con bambini fino a tre anni previsti dalla legge di stabilità per il 2015.

  Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per i dati forniti che si riserva di approfondire. Da una prima lettura, osserva che forse non tutti gli interessati sono venuti a conoscenza del benefici introdotti dal legislatore, sottolineando che, specialmente per le famiglie con reddito più basso, la cifra corrisposta ha rappresentato senz'altro un valido aiuto.

5-07826 Di Vita: Iniziative per dare concreta attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

  Giulia DI VITA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Giulia DI VITA (M5S), replicando, si dichiara, a nome del Movimento 5 Stelle, totalmente insoddisfatta della risposta in quanto non ha fornito i dati richiesti. In particolare, evidenzia la mancata attuazione dell'articolo 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che prevede l'istituzione di un'autorità indipendente di controllo. Invita, quindi, il Governo a studiare metodi più efficaci per prevenire gli abusi sulle persone con disabilità, anche con misure come la videosorveglianza e il whistleblowing.

  Mario MARAZZITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.
C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

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  Mario MARAZZITI, presidente, avverte che è stata ritirata la proposta di legge C. 3581, d'iniziativa dei deputati Brignone ed altri, recante: «Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di manifestazione di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della relativa banca di dati telematica», che era stata abbinata nella seduta precedente.
  Ricorda, altresì, che nella seduta odierna proseguirà il dibattito. Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) rinuncia in questa fase ad illustrare la proposta di legge da lei presentata, volendo piuttosto fornire il proprio punto di vista alle luce dibattito svolto fino ad ora.
  Ricorda che nella passata legislatura si è deciso, prima di esaminare le proposte sul testamento biologico, di affrontare il tema delle cure palliative sul quale c'era allora un vuoto normativo. Ciò ha portato all'approvazione della legge n. 38 del 2010, che ha inserito le terapie del dolore nei livelli essenziali di assistenza (LEA), contribuendo in tal modo a considerare con meno timore le fasi terminali dell'esistenza. Segnala, quindi, che l'intervento della collega Roccella sembra richiedere un percorso analogo per quanto riguarda il consenso informato, considerato come presupposto della disciplina sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Dissentendo fortemente da questa visione, sottolinea che i due aspetti appaiono inscindibili ed osserva che occorre evitare una normativa sul consenso troppo dettagliata.
  Nel richiamare i numerosi interventi che hanno giustamente evidenziato l'esigenza di evitare di legiferare a partire dai casi singoli, ribadisce l'opportunità di un diritto mite, che possa applicarsi a situazioni variegate. Auspica un dibattito lontano dall'emotività che ha caratterizzato quello svolto nella passata legislatura, che peraltro portò all'approvazione da parte di un ramo del Parlamento di una proposta che di fatto vanificava qualunque forma di dichiarazione anticipata di trattamento. Occorre, a suo avviso, realizzare un bilanciamento tra i valori in gioco, evitando qualunque pretesa di «giuridicizzare» la morte, ciò che fornirebbe un cattivo servizio alla professione medica e alla libertà personale dell'individuo.

  Mario MARAZZITI, presidente, prima di cedere la parola alla collega Binetti, ricorda che il dibattito in Commissione potrà proseguire anche dopo che si sarà concluso il ciclo di audizioni che si prevede di svolgere.

  Paola BINETTI (AP) rileva che sul complesso delle tematiche in discussione nella passata legislatura sono state presentate distinte proposte di legge sulle cure palliative, sulle dichiarazioni anticipate e sulle unità di accoglienza di persone in stato vegetativo. Il tema del testamento biologico, che investe sia le volontà espresse da un singolo in previsione di eventi futuri che la difficile condizione in cui possono trovarsi le famiglie in presenza di determinate patologie, non può prescindere da un approccio consensuale se non si vuole assumere posizioni ideologiche.
  Ricollegandosi all'intervento della collega Miotto, rileva che il consenso informato è parte integrante delle dichiarazioni anticipate e ricorda la complessità del tema, in quanto vi è anche un indubbia tendenza al mutare delle visioni nelle diverse fasi dell'esistenza.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene utile acquisire il materiale relativo ai lavori parlamentari svolti nelle passate legislature sui provvedimenti citati nel corso della discussione.

  Donata LENZI (PD), relatrice, ribadisce l'opportunità di procedere secondo le modalità già evidenziate nella precedente seduta, ovvero di avviare un ciclo di audizioni per poi riprendere e concludere la discussione generale e passare, quindi, alle successiva fasi dell’iter.

  Mario MARAZZITI, presidente, concordando con il suggerimento avanzato dalla Pag. 151deputata Locatelli e con l'opportunità di passare allo svolgimento di audizioni al fine di approfondire le complesse tematiche emerse nel corso del dibattito fin qui svolto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015» (C. 3540 Governo).
  Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, altresì, che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.

  Giuditta PINI (PD), relatrice, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha previsto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
  Con tale provvedimento si è, tra l'altro, riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega Pag. 152necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Il comma 3 dell'articolo 29 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di delegazione europea è fissato al 28 febbraio di ogni anno.
  Il 18 gennaio 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge in oggetto, che consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati.
  L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di otto direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei. Gli allegati A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, elencano, rispettivamente, una e sei direttive. In particolare, l'allegato A indica le direttive europee per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento non sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Per quanto di competenza della XII Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 4, comma 1, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi – secondo la procedura ordinaria di cui alla legge n. 234 del 2012, all'uopo adeguata dal comma 2 – per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
  Il comma 2 prevede che nell'iniziativa il Presidente del Consiglio dei ministri è affiancato dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia; il termine è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  Fa presente che la legge n. 234 del 2012 detta anche i principi generali per l'esercizio della delega, ma il comma 3 del presente articolo vi aggiunge principi e criteri specifici. In particolare, la lettera a) dispone la previsione obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, in riferimento alle sole produzioni nazionali di alimenti. La lettera b) prevede la revisione della disciplina delle sanzioni, accentrandone la competenza nel Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela delle qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 4 contiene la consueta delega all'emanazione, entro 24 mesi dal primo decreto, dei decreti recanti disposizioni correttive o integrative, mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza degli oneri sia finanziari che amministrativi .
  L'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2015/565 che modifica la direttiva 2006/86/CE, con cui la Commissione ha disciplinato alcune prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti, tra l'altro, alla codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione.
  Tali prescrizioni sono state adottate sulla base della direttiva 2004/23/CE, la quale ha previsto che tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio degli Stati membri debbano essere rintracciabili nel percorso dal donatore al ricevente e viceversa (articolo 8) ed ha demandato alla Commissione europea Pag. 153la definizione di alcuni requisiti tecnici ed il loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico (articolo 28).
  In base alle novelle di cui alla presente direttiva (UE) 2015/565, la rintracciabilità dei tessuti e delle cellule avrà luogo (nuovo articolo 9 della direttiva 2006/86/CE) «dall'approvvigionamento all'applicazione sull'uomo o allo smaltimento e viceversa», «in particolare grazie alla documentazione e all'uso del codice unico europeo». Quest'ultimo è inteso a garantire l'uniformità dei sistemi di identificazione, già adoperati nei singoli Stati membri ai sensi della direttiva 2006/86/CE, e dovrà essere impiegato per tutti i tessuti e le cellule distribuiti nell'Unione europea a fini di applicazioni sull'uomo (in base al nuovo testo dell'articolo 10 della direttiva 2006/86/CE e fatte salve le eccezioni ivi contemplate). Negli altri casi in cui i tessuti e le cellule siano rilasciati per la circolazione, la sequenza di identificazione della donazione è applicata almeno nei documenti di accompagnamento.
  L'articolo 10-bis e l'Allegato VII della direttiva 2006/86/CE, come novellata dalla direttiva (UE) 2015/565 in esame, stabiliscono nel dettaglio il formato del codice.
  Il successivo articolo 10-ter - inserito dalle novelle in oggetto – stabilisce (paragrafo 1) le prescrizioni minime che gli istituti dei tessuti, compresi quelli importatori, dovranno osservare, con riferimento all'applicazione del codice unico europeo. Tra di esse, si ricordano: l'assegnazione del codice ai tessuti e cellule prima della distribuzione; l'assegnazione di una sequenza di identificazione della donazione dopo l'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule o al momento del loro ricevimento da un'organizzazione di approvvigionamento o all'atto dell'importazione da un fornitore di un Paese terzo; l'applicazione del codice sull'etichetta in modo indelebile e permanente. In base al paragrafo 2 del medesimo articolo 10-ter, le autorità competenti degli Stati membri assicurano: l'individuazione delle strutture operanti, mediante l'assegnazione di un numero unico per ogni istituto dei tessuti (accreditato, designato, autorizzato o titolare di licenza); l'assegnazione di numeri unici della donazione; la piena applicazione del codice unico europeo ed il relativo monitoraggio; la convalida e l'aggiornamento dei dati (per il proprio Stato membro) sugli istituti dei tessuti contenuti nel compendio degli istituti dei tessuti dell'UE.
  Il successivo articolo 10-quater - introdotto dalle novelle di cui alla presente direttiva (UE) 2015/565 – prevede la predisposizione di una piattaforma informatica («piattaforma di codifica dell'UE»), gestita dalla Commissione europea e disponibile al pubblico prima del 29 ottobre 2016. La piattaforma contiene il compendio degli istituti dei tessuti dell'UE ed il compendio dei prodotti di tessuti e cellule dell'UE.
  Fa presente, infine che l'articolo 10-quinquies - anch'esso inserito dalle novelle in oggetto – reca alcune norme transitorie. Si prevede, in particolare, che i tessuti e le cellule già stoccati alla data del 29 ottobre 2016 siano esentati dagli obblighi relativi al codice unico europeo, a condizione che siano rilasciati per la circolazione nell'Unione nei cinque anni successivi a tale data e che ne sia garantita la piena rintracciabilità tramite mezzi alternativi. Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2015/565 è fissato al 29 ottobre 2016, mentre l'applicazione delle relative norme deve decorrere dal 29 aprile 2017.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 594 del 17 febbraio 2016, a pagina 165, seconda colonna, tredicesima riga, le parole: «Busto 3.15» sono sostituite dalle seguenti «Busto 8.15».

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