CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 febbraio 2016.— Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 12.50.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Vincenzo Amendola, che, in ragione del suo incarico governativo, sarà sostituito in Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento, dal deputato Tiziano Arlotti, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.
  Comunica, inoltre, che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Antonio Cuomo, al quale formula, a nome di tutti i commissari, un ringraziamento per il lavoro svolto.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 febbraio 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel segnalare che nella seduta odierna la Commissione Pag. 151provvederà a esprimere il parere di propria competenza alla XIII Commissione, fa presente di avere provveduto a nominare come relatrice per il seguito dell'esame del provvedimento l'onorevole Chiara Gribaudo, dal momento che il deputato Cuomo, precedentemente nominato come relatore, ha cessato di far parte della Commissione.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato).

  Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia l'astensione del gruppo M5S.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
Nuovo testo C. 3317 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si avvia oggi l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3317, recante l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, e dell'abbinata proposta di legge Atto Camera n. 3345, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VII Commissione, che avverrà nella seduta di domani mercoledì 17 febbraio.

  Alessia ROTTA (PD), relatrice, avverte preliminarmente che, avendo la VII Commissione trasmesso nella serata di ieri il testo del provvedimento come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative presentate nell'ambito dell'esame in sede referente, la relazione assumerà come riferimento tale ultimo testo. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che il provvedimento consta di cinque articoli ed è volto a riordinare e razionalizzare la materia dei contributi pubblici alle imprese editrici di quotidiani e periodici. In particolare, l'articolo 1 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, in cui confluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  Rileva che l'articolo 2 reca, al comma 1, una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, Pag. 152la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite. Tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega, segnala che il comma 2, lettera d), numero 2) subordina l'accesso ai contributi pubblici al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative. Al riguardo, rileva che potrebbe valutarsi l'opportunità di individuare i contratti collettivi di riferimento con una formula analoga a quella di carattere generale inserita nell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, che identifica come contratti collettivi, ai fini dell'applicazione del medesimo decreto, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
  Inoltre, con riferimento ai criteri di calcolo del contributo pubblico, segnala che il numero 4 della lettera e) del medesimo comma 2 prevede l'introduzione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.
  Osserva che il comma 4 dell'articolo 2 reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. In particolare, rileva che, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega, la lettera a) del successivo comma 5 prevede la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti. Si richiede altresì di prevedere, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico anticipato.
  Nello specifico, la disposizione richiamata prevede che, entro sessanta giorni dall'ammissione ai trattamenti di integrazione salariale ovvero, nel periodo di godimento del medesimo trattamento, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva, per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è prevista l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dalla regolamentazione prevista dal medesimo istituto. L'onere annuale per tali pensionamenti anticipati non può essere superiore a 10 Pag. 153milioni di euro. L'integrazione contributiva a carico dell'INPGI non può essere superiore a cinque anni.
  Infine, osserva che la lettera b) introduce il criterio della razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e della riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI.
  Segnala, quindi, che l'articolo 3, modificando la disciplina vigente che regola la materia dei contributi pubblici all'editoria, introduce una nuova normativa che entrerà in vigore a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016 e che riguarda, tra l'altro, i criteri di commisurazione del contributo, le modalità di erogazione e quelle di presentazione della domanda di ammissione. Il successivo articolo 4, intervenendo nel settore della vendita dei giornali, dispone che i punti di vendita esclusivi a decorrere dall'anno 2017 assicurino la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Rileva, infine, che l'articolo 5 reca norme modificative e abrogative, incidendo, in particolare, sulle disposizioni della legge di stabilità 2016, al fine di coordinarle con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame.
  Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento alla luce di quanto rappresentato.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 17 febbraio 2016.

  La seduta termina alle 13.10.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 16 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.

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