CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 13.30.

5-07593 Lombardi: Investimenti degli enti previdenziali privatizzati o privati nelle banche sottoposte a procedura di risoluzione.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Roberta LOMBARDI (M5S) ringrazia la sottosegretaria e gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esauriente risposta, che ha permesso di confermare l'esattezza delle notizie e dei dati già in suo possesso. Nel rilevare che la sottosegretaria ha fornito elementi su tutti i punti toccati dalla sua interrogazione, si riserva in ogni caso di verificarne la completezza e di approfondire l'ulteriore questione relativa all'eventualità che il management dell'Ente previdenziale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) abbia effettuato o meno uno swap con riferimento ai titoli di Banca Etruria.

  La seduta termina alle 13.40.

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 10 febbraio 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che prosegue l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera n. 3119, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, collegato alla legge di stabilità 2014 e approvato in prima lettura dal Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione. Ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Cuomo, aveva concordato sull'opportunità di rinviare ad oggi l'illustrazione del provvedimento per potere tenere conto anche delle modifiche introdotte dalla XIII Commissione, che ieri ha terminato l'esame in sede referente. Avverte, pertanto, che l'espressione del parere avrà luogo nella seduta di martedì 16 febbraio.

  Antonio CUOMO (PD), relatore, dopo avere preliminarmente avvertito, in vista dell'espressione del parere, di riservarsi un ulteriore approfondimento del testo, in considerazione del fatto che esso è stato trasmesso solo nella mattinata di oggi, rileva, per quanto riguarda il Titolo I, recante disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare, che l'articolo 1 riguarda le semplificazioni in materia di controlli in ambito agricolo e l'articolo 1-bis reca invece disposizioni in materia di parità di genere nei consorzi di tutela, mentre l'articolo 2, in materia di contraffazione alimentare, è stato soppresso dalla XIII Commissione. L'articolo 3 introduce invece una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, i quali sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, nonché per la trasmissione di energia geotermica, mentre l'articolo 4 reca disposizioni per velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. Segnala che l'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi di riordino e semplificazione della normativa in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno e che l'articolo 6 reca norme volte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. In particolare, la norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplini le forme di affiancamento tra agricoltori ultrasessantacinquenni o pensionati e giovani, finalizzato al graduale passaggio della gestione dell'attività. Si deve trattare di giovani non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 7 reca disposizioni per il sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche e che l'articolo 8, in materia di appalti, è stato soppresso dalla XIII Commissione, che, invece, ha introdotto: l'articolo 8-bis, che reca modifiche alla disciplina relativa alle controversie riguardanti i masi chiusi; l'articolo 8-ter, recante disposizioni in materia di indennità espropriative dormienti; l'articolo 8-quater, che introduce modifiche alla misura e alla disciplina che regola il versamento del contributo ambientale da versare al Consorzio nazionale di raccolta Pag. 127e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'articolo 8-quinquies, che regola le modalità di adesione delle imprese agricole, singole o associate, ai Consorzi ed ai sistemi di raccolta dei rifiuti, previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; l'articolo 8-sexies, che disciplina l'esercizio dell'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi; l'articolo 8-septies, che estende la possibilità di costituire una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico alle fidejussioni bancarie rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; l'articolo 8-octies, che consente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero di agire in giudizio per l'inserzione di diritto nei contratti di cessione di latte crudo degli elementi obbligatori di cui al comma 2 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015.
  Passa quindi ad illustrare il Titolo II del provvedimento, che reca disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica. In particolare, l'articolo 9 reca una delega al Governo per il riordino, nel rispetto dei principi della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti, società ed agenzie, vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, con le finalità della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica. Tra i principi e i criteri direttivi che il Governo sarà tenuto ad osservare nell'esercizio della delega relativa al riordino degli enti vigilati, elencati al comma 2, segnala, in particolare, la lettera a), che prevede l'eventuale revisione delle competenze e il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati nonché che le modalità di chiamata pubblica negli organi direttivi e di controllo delle nuove strutture siano improntate su criteri di merito e di trasparenza che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale; la lettera b), che prevede l'ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, la ulteriore riduzione del ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e l'utilizzo prioritario delle professionalità esistenti; la lettera d), che prevede la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso la revisione delle sue funzioni e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale. Tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ricorda ancora la lettera d-bis), che prevede il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, e la conseguente razionalizzazione o soppressione della società Agecontrol Spa, anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA.
  Osserva che il comma 2-bis del medesimo articolo 9 reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi sulla base dei quali il Governo dovrà esercitare la delega per il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo Pag. 128e promozione del settore ippico nazionale, tra i quali segnala l'istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui sono demandate le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse. Il comma 3 reca i principi e i criteri direttivi che il Governo sarà tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, mentre il comma 7 prevede l'obbligo per gli enti, le società e le agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di pubblicare nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero l'organigramma, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi. Segnala, poi, che l'articolo 10 prevede l'istituzione, presso l'ISMEA, della Banca delle terre agricole, al fine di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili.
  Passa quindi al Titolo III, che reca disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari. L'articolo 11, in materia di modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, è stato soppresso dalla XIII Commissione. L'articolo 11-bis reca modifiche alla disciplina dei contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Osserva che l'articolo 12, modificando l'articolo 31, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003, interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della rete, che passa dal 50 per cento al 40 per cento, affinché sia possibile effettuare tali assunzioni. Segnala che l'articolo 13 reca disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei e che il successivo articolo 14 prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Rileva che l'articolo 15 reca una delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, mentre l'articolo 16 reca disposizioni per lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta agricola.
  Passa ad illustrare il Titolo IV, che reca disposizioni relative a singoli settori produttivi. Il Capo I, di cui fanno parte gli articoli da 17 a 24, interviene in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. Il Capo II, agli articoli 25 e 25-bis, reca disposizioni per il sostegno al settore del riso mediante una specifica delega al Governo e disposizioni per la tracciabilità del prodotto e del processo produttivo. Nel Capo III, l'articolo 25-ter esclude gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua inferiore a cinque tonnellate di burro dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. Infine, nel Capo IV, recante disposizioni in materia di apicoltura, l'articolo 25-quater interviene in materia di apicoltura e di prodotti apistici.
  Segnala che la XIII Commissione ha introdotto un Capo V, recante, agli articoli 25- quinquies, e 25-sexies, disposizioni in materia di produzione artigianale di birra. In due ulteriori capi, l'articolo 25-septies interviene sulla definizione del «Fungo Cardocello» o «Cardoncello», mentre l'articolo 25-octies, modificando l'articolo 7 della legge n. 221 del 2015, interviene nella disciplina del contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili. Il Capo VIII interviene in materia di pesca e acquacoltura. In particolare, la XIII Commissione ha soppresso gli articoli 26, 27 e 28. L'articolo 29 modifica il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura. Segnala, poi, che l'articolo Pag. 12929-bis reca disposizioni per il contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.
  Con riferimento al Titolo V, segnala che la XIII Commissione ha soppresso l'articolo 30 che recava modifiche alla disciplina relativa alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. La soppressione è motivata dalla volontà di affrontare in modo più compiuto la materia del lavoro agricolo nel quadro dell'esame del disegno di legge governativo recentemente presentato al Senato (Atto Senato 2217), recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Il testo approvato dal Senato, infatti, è ripreso con modifiche dall'articolo 6 del disegno di legge governativo. Segnala che l'articolo 30-bis amplia le fattispecie di esclusione dall'applicazione della disciplina di gestione dei rifiuti recata dalla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Titolo VI, infine, che reca le disposizioni finali, consta del solo articolo 31, che dispone in ordine alla copertura finanziaria dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe previste dal provvedimento.
  Si riserva, conclusivamente, di formulare una proposta di parere anche alla luce di eventuali osservazioni che dovessero essere espresse nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento a una seduta che sarà convocata per martedì 16 febbraio 2016.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 11 febbraio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 11 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.
C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 16.20.

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