CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 16 FEBBRAIO 2016

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.50.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente e relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura» (A.C. 3119), come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 2, – introdotto dal Senato – che recava modifiche al codice penale e il codice di procedura penale (con particolare riferimento al delitto di contraffazione alimentare, previsto dall'articolo 517-quater del codice penale) è stato soppresso dalla Commissione di merito.Pag. 22
  L'articolo 3, nel testo trasmesso dal Senato, introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, i quali sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni:
   per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori;
   per la trasmissione di energia geotermica.

  A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. La disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas (definibile come servitù di gasdotto) ad altre servitù coattive già previste nell'ordinamento.
  L'intervento legislativo si rende necessario in quanto la dottrina maggioritaria, come la giurisprudenza, ha rimarcato la tipicità e il numero chiuso delle servitù coattive (v. Cassazione, Sez. II, sentenze n. 820 e 11130 del 1992) riconducibili alle sole previste esplicitamente dalla legge, caratterizzate dalla loro «necessarietà» per raggiungere un fine meritevole di tutela. È, in particolare, esclusa dalla giurisprudenza di legittimità la costituzione di una servitù coattiva per il passaggio di tubazioni di gas.
  Fa presente che l'articolo 3 intende, pertanto, modificare la situazione descritta, a fronte della diffusione sempre maggiore del gas metano e della molteplicità degli impieghi di cui tale fonte di energia è suscettibile, sia per quanto concerne le utenze domestiche, sia per quanto attiene alle attività imprenditoriali. Anche al fine di eliminare il contenzioso dovuto all'attraversamento di fondi altrui, si intende limitare l'obbligo di attraversamento alle sole strade private che meglio si prestano, per la loro natura, a differenza dei fondi, a lavori di scavo, alla posa delle tubazioni, all'effettuazione delle opere accessorie ed ai ripristini necessari all'ampliamento della rete di distribuzione del gas ed ai relativi impianti di derivazione di utenza. Per evitare i lunghi tempi dovuti alle eventuali opposizioni in sede giudiziale, l'articolo 3 prevede – con ordinanza del sindaco del comune territorialmente competente, che autorizza i lavori – la possibilità di procedere comunque ai lavori di allacciamento alla rete del gas, che interessino le strade private; a tutela dei proprietari e per limitare gli eventuali, possibili danneggiamenti, vanno comunque tenute in debita considerazione la stagionalità delle colture dei terreni agricoli adiacenti alle strade oggetto dei lavori. Al termine dei lavori è previsto dall'articolo 3 l'obbligo di ripristino della strada nello stato antecedente nonché, se del caso, l'obbligo di risarcimento del danno eventuale causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione. Le integrazioni della disposizione introdotte dal Senato hanno riguardato in particolare l'inserimento delle tubazioni per la trasmissione di energia geotermica e la considerazione delle coltivazioni, sia ai fini del risarcimento del danno che, preliminarmente, nella fase dell'autorizzazione dei lavori da parte del Sindaco.
  Rammenta che l'articolo 29, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica il sistema sanzionatorio del Decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.
  In particolare, sono introdotte una serie di novelle al richiamato decreto legislativo, pur confermando la vigente distinzione tra:
   comportamenti che costituiscono reato di natura contravvenzionale (articolo 7);
   comportamenti che configurano illecito amministrativo (articolo 10).

  Nell'ambito di tale quadro, l'articolo 29 opera una limitata depenalizzazione, degradando ad illecito amministrativo una serie di condotte attualmente qualificate come illeciti contravvenzionali. Si tratta, in particolare, della violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatte salve Pag. 23le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi della normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima, in violazione della normativa vigente. Dunque, l'elenco degli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 10 del Decreto legislativo n. 4 del 2012 viene integrato dall'articolo in esame dalle predette fattispecie (le quali, contestualmente, vengono espunte dall'articolo 7 sugli illeciti contravvenzionali). Contestualmente, nell'articolo 10 del Decreto Legislativo, viene modificato l'obbligo di rigetto in mare di esemplari inferiori alla taglia minima catturati in via accessoria accidentalmente, alla luce della nuova disciplina europea sulla pesca, che tra i suoi obiettivi ha fissato la graduale eliminazione dei rigetti in mare (Regolamento UE 1380/2013 e Regolamento UE cosiddetto omnibus n. 812/2015) (nuovi commi 3-4 dell'articolo 10 novellato). Vi è un obbligo preventivo di comunicazione di tali catture all'autorità marittima competente (nuovo comma 5 dell'articolo 10 novellato). Per i predetti illeciti amministrativi vengono introdotte una serie di sanzioni amministrative nell'articolo 11 del decreto legislativo, anch'esso novellato dall'articolo in commento. Tali sanzioni amministrative sono inasprite se le specie ittiche di taglia inferiore a quella minima per la conservazione oggetto di condotta illecita sono il tonno rosso e il pesce spada (nuovo comma 4 dell'articolo 11 novellato). L'articolo 29 modifica inoltre il catalogo delle «infrazioni gravi», sanzionate con il cosiddetto «sistema a punti» (con relativa modifica dell'allegato al decreto legislativo), contenuto nell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo, includendovi la violazione del divieto di detenzione, sbarco (fatta salva la normativa UE su tale materia) trasbordo, trasporto, commercializzazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente (nuovo comma 2, lettera a) e b) dell'articolo 10, come novellato dalla norma qui in commento). Per una disamina in dettaglio delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 4 del 2012, più volte richiamato, rinvia al relativo allegato.
  Segnala, infine, che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato introdotto l'articolo 29-bis, che reca misure di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. In particolare, il comma 1 del richiamato articolo stabilisce che, al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale nelle acque interne dello Stato italiano, è considerato esercizio della pesca illegale nelle medesime acque ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale nelle acque interne ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici emanati dagli enti territoriali competenti. Ai fini della presente legge, sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Il successivo comma 2 dispone che è vietato nelle acque interne:
   a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;
   b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;
   c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;
   d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;
   e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza Pag. 24o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  Rammenta che sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai predetti divieti (comma 3).
  Fa presente che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2000 a 12000 euro (comma 3-bis).
  Il comma 4 dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 3, e, ove i trasgressori ne siano in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni;
   b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

  Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, il comma 5 prevede che gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  Il comma 6 reca disposizioni relative ai casi in cui le predette violazioni siano reiterate e commesse durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale e commerciale: in tali ipotesi le pene e le sanzioni amministrative, nonché il periodo di sospensione delle licenze, sono raddoppiati.
  Rammenta, infine, che tali disposizioni si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 11 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che la Commissione ha, nella seduta precedente, proceduto all'accantonamento degli emendamenti Rossomando 1.217, 1.218, 1.219 e Bazoli 1.221.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche al nome del collega Berretta, propone che l'emendamento Rossomando 1.217 sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Invita, pertanto, al ritiro delle proposte emendative Rossomando 1.218 e 1.219 e Bazoli 1.221.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

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  Anna ROSSOMANDO (PD) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 1.217 e ritira gli emendamenti a sua firma 1.218 e 1.219.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.221 e sottoscrive l'emendamento Rossomando 1.217, come riformulato.

  La Commissione approva l'emendamento Rossomando 1.217 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione procederà, ora, all'esame dell'emendamento dei relatori 1.800 e dei relativi subemendamenti (vedi allegato 2). Ritira, quindi, l'emendamento a sua firma 1.239.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche a nome del collega Berretta, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento dei relatori 1.800, del quale raccomanda l'approvazione.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 1.800 e parere contrario su tutte le proposte subemendative ad esso riferite.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra la proposta subemendativa a sua firma 0.1.800.1, con la quale si estendono le sanzioni previste dal numero 1 dell'emendamento 1.800 dei relatori alle pubbliche amministrazioni. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali siano le ragioni che sottendono al parere contrario testé espresso.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa che l'estensione delle sanzioni in questione alle pubbliche amministrazioni è da ritenersi erronea, in quanto l'INIPEC è alimentato con gli indirizzi dei professionisti e delle imprese trasmessi all'indice rispettivamente dagli ordini professionali e dal registro imprese. Rammenta, infatti, che le pubbliche amministrazioni non sono, quindi, tenute a trasmettere i dati all'INIPEC.

  Andrea COLLETTI (M5S), preso atto dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, ritira il subemendamento a sua firma 0.1.800.1, riservandosi, tuttavia, di riproporre la questione nel corso dell'esame in Assemblea. Nel passare ad illustrare l'emendamento a sua firma 0.1.800.2, rileva che lo stesso è volto a sopprimere la previsione dell'obbligatorietà del ricorso alle modalità di notificazione previste dall'articolo 3-bis della legge n. 53 del 1994 (notificazione con modalità telematica).

  Franco VAZIO (PD), relatore, sottolinea come la disposizione che il subemendamento 0.1.800.2 è volta a sopprimere risponda ad esigenze, oramai ineludibili, di semplificazione, speditezza e celerità del procedimento.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.2.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.800.3 volto a sopprimere la previsione dell'obbligo per il notificante di pagare un determinato importo, come nel caso di notifica ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, nell'ipotesi in cui la notifica telematica non vada a buon fine per causa imputabile al destinatario e si determini l'inserimento dell'atto nel portale telematico dell'INIPEC, con avviso al destinatario.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alle considerazioni del collega Colletti e raccomanda l'approvazione del subemendamento in discussione.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sul subemendamento Colletti 0.1.800.3, precisa che il pagamento di tale importo si giustifica a titolo di spese di notifica, che non c’è ragione rimangano a carico dello Stato.

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  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.3.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.800.4, con il quale si intende sopprimere il criterio di delega di cui al numero 4 dell'emendamento dei relatori 1.800.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.4.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo subemendamento 0.1.800.5, volto a sopprimere il criterio di delega di cui al numero 6 dell'emendamento 1.800 del relatori, con il quale si introduce il principio per cui le notificazioni a soggetti non obbligati alla PEC siano obbligatoriamente eseguite a mezzo posta direttamente dall'avvocato o dal dipendente della pubblica amministrazione, con competenza residuale degli ufficiali giudiziari.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sul subemendamento Colletti 0.1.800.5, precisa che il criterio di delega di cui al numero 6 dell'emendamento 1.800 dei relatori è volto a consentire una più razionale utilizzazione delle risorse dell'amministrazione della giustizia, e non comporta particolari oneri per i professionisti.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.5.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritira i subemendamenti a sua firma 0.1.800.6 e 0.1.800.7. Passa, quindi, all'illustrazione del subemendamento a sua firma 0.1.800.8, del quale raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.8.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.800.9, volto a sopprimere l'ultimo periodo del numero 8 dell'emendamento dei relatori 1.800, che prevede che l'ufficiale giudiziario si avvalga di regola del servizio postale per le notificazioni.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sul subemendamento in discussione, evidenzia come l'emendamento dei relatori sia volto a consentire un più efficiente e razionale impiego delle risorse dell'amministrazione della giustizia, specie con riferimento alle realtà giudiziarie relative ai comuni di grandi dimensioni, non comportando particolari oneri per i professionisti.

  Andrea COLLETTI (M5S) rammenta come il servizio postale sovente non funzioni in modo spedito ed efficiente. Invita, quindi, il Governo a tener conto della effettiva realtà vissuta quotidianamente dagli uffici giudiziari.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Colletti.

  La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.1.800.9.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.800.10, volto a consentire che l'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto possa essere effettuata dall'avvocato, con le modalità di cui alla legge n. 53 del 1994.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel replicare al deputato Colletti, rileva che trattasi di materia troppo delicata per essere sottratta alle competenze degli ufficiali giudiziari.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.800.10.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua firma 0.1.800.11.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.1.800.11 e 0.1.800.12.

  Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento dei relatori 1.800.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori 1.800 (vedi allegato 1), quindi respinge gli identici emendamenti Chiarelli 1.240 e Sannicandro 1.241.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira il suo emendamento 1.242.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Schullian 1.243, gli identici emendamenti Chiarelli 1.244 e Sannicandro 1.245, nonché l'articolo aggiuntivo Molteni 1.01.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02, del quale raccomanda l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.02 e 1.03.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira i suoi articoli aggiuntivi 1.04 e 1.05.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.06.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.07.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.07 e 1.08.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.010, volto ad ampliare i casi di compensazione delle spese processuali.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.010 e 1.011.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche a nome del relatore Berretta, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.012, precedentemente accantonato.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.012.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche a nome del relatore Berretta, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.013, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  Andrea COLLETTI (M5S) accetta la riformulazione testé proposta dai relatori:

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Colletti 1.013, come riformulato (vedi allegato 1).

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.014, volto a prevedere termini perentori ai fini del rinvio dell'udienza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.014 e 1.015.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.016, recante disposizioni in materia di notificazione alle persone giuridiche.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.016.

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  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.017.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.017.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.018.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.018, 1.019 e 1.020.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.021.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.021.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.022. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo quali siano le ragioni che sottendono al parere contrario espresso sulla medesima proposta emendativa.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in discussione, sottolinea come lo stesso risulti incompatibile con le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame. Precisa che, in ogni caso, trattasi di interventi di dettaglio e non di carattere strutturale, per i quali l'entità degli oneri connessi alla modifica della regolazione si presenta decisamente superiore all'utilità prodotta.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.022 e 1.023.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.024.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.024 e 1.025.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.026.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.026.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.027.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.027 e 1.028.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche a nome del relatore Berretta, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.029, precedentemente accantonato.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.029.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.030.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.030 e 1.031.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.032.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.032.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.033.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.033 1.034, 1.035 e 1.036.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.037.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.037 e 1.038.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.039.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.039.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.040.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.040 e 1.041.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.042.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.042, 1.043, 1.044, 1.045 e 1.049.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche a nome del relatore Berretta, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.050, precedentemente accantonato.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.050, 1.051, 1.097, 1.052, 1.053, 1.054, 1.055 e 1.056.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.057.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.057, 1.058 e 1.059.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.060, volto ad abrogare il cosiddetto filtro in appello.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.060, 1.061, 1.062, 1.063, 1.064, 1.065, 1.066 e 1.067.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Colletti 1.069 deve intendersi accantonato, al fine di esaminarlo congiuntamente all'articolo aggiuntivo 1.0502 dei relatori.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.070.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.071, chiedendo al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.071.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.071, 1.072, 1.073 e 1.074.

  Franco VAZIO (PD), relatore, anche a nome del relatore Berretta, nel riconsiderare il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Bazoli 1.075, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la riformulazione testé proposta dai relatori.

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  Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 1.075, proposta dai relatori.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Bazoli 1.075, come riformulato (vedi allegato 1), quindi respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.076, 1.077, 1.078, 1.079, 1.080, 1.081, 1.082 e 1.083.

  Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'articolo aggiuntivo Ferranti 1.084.

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 1.084 (vedi allegato 1); quindi respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.086.

  Alfredo BAZOLI (PD) ritira gli articoli aggiuntivi a sua firma 1.087 e 1.088.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 1.089.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.090.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.090, 1.091 e 1.094.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.095.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso, precisa che lo stesso è motivato dal fatto che l'articolo aggiuntivo in discussione si riferisce ad una attività estremamente invasiva della sfera privata del debitore che, come tale, è opportuno venga svolta da un soggetto pubblico terzo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 1.095 e 1.096.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che si passa ora all'esame dell'articolo aggiuntivo dei relatori 1.0502 (ex 1.502) nonché all'articolo aggiuntivo Colletti 1.069.

  Franco VAZIO (PD), relatore, modifica il parere contrario già espresso sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.069, esprimendo parere favorevole a condizione che sia riformulato come l'articolo aggiuntivo dei relatori 1.0502 (ex 1.502).

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo dei relatori 1.0502 (ex 1.502) e parere conforme a quello dei relatori sull'articolo aggiuntivo Colletti 1.069.

  Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dei relatori e del Governo, riservandosi di presentare in Assemblea un articolo aggiuntivo dello stesso tenore dell'articolo 1.069.

  La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi 1.0502 (ex 1.502) dei relatori e Colletti 1.069 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che si passa ora all'esame degli emendamenti 1.700 e 1.701 dei relatori ed ai rispettivi subemendamenti presentati (vedi allegato 3).
   Prima di dare la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri di competenza, comunica che il subemendamento 0.1.700.13 presentato dal deputato Colletti è da considerare inammissibile in quanto incongruo in ragione del suo contenuto.
  Il subemendamento è volto a prevedere che gli introiti della sanzione pecuniaria da pagare in caso di azione o resistenza in giudizio con malafede o colpa grave siano in favore della «fondazione Open di Matteo Renzi», anziché, come previsto dall'emendamento 1. 700 dei relatori, della Cassa delle ammende.Pag. 31
  L'incongruità è da ravvisare nella circostanza che verrebbero destinati gli introiti di una sanzione pecuniaria ad un soggetto privato la cui attività, peraltro, non ha alcun nesso con la condotta che viene sanzionata, come invece nel caso della controparte, come previsto dal sube mendamento Colletti 0.1.700.14
  Il subemendamento è pertanto al di fuori del contesto logico e normativo sia dell'emendamento al quale si riferisce che dell'ordinamento vigente in via generale. Ricorda che la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 al punto 5.2 stabilisce che «debbono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi palesemente incongrui rispetto al contesto logico e normativo».

  Franco VAZIO (PD), relatore, esprime parere favorevole sul subemendamento Guerini 0.1.701.8 se riformulato sostituendo le parole «salvo quanto disposto» con le seguenti «fermo quanto disposto»; esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Baruffi 0.1.701.1 se riformulato come il subemendamento Guerini 0.1.701.8 così come appena proposto di riformulare.
  Ritiene opportuno chiarire che il riferimento all'articolo 412-ter del codice di procedura civile attraverso la clausola «fermo quanto disposto» sta a significare che la procedura di negoziazione assistita prevista dall'emendamento dei relatori 1. 701 si affianca alle procedure richiamate dal predetto articolo. Non vi è quindi alcuna sostituzione.
  Considerato che il subemendamento Guerini 0.1.701.8 prevede che la negoziazione assistita possa essere curata da avvocati indipendentemente dalla loro specializzazione, si esprime parere favorevole sul subemendamento Colletti 0.1.701.6 se riformulato come il subemendamento Guerini 0.1.701.8 così come dovrebbe essere a sua volta riformulato.
  Esprime parere contrario su tutti gli altri subemendamenti, raccomandando naturalmente l'approvazione degli emendamenti dei relatori.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 1.700 e 1.701 e parere conforme a quello dei relatori sui subemendamenti.

  Giuditta PINI (PD) dopo aver sottoscritto il subemendamento Baruffi 0.1.701.1, lo ritira riservandosi di presentarlo in Assemblea come emendamento.

  Giuseppe GUERINI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo subemendamento 0.1.701.8 formulata dai relatori e dal Governo.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime forti perplessità sul subemendamento presentato dal deputato Guerini, in quanto non è assolutamente chiaro in quale modo il principio di delega in esame vada ad interferire con quanto previsto dal richiamato articolo 412-ter del codice di procedura civile.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, considera infondati i dubbi del deputato Colletti, in quanto dalla riformulazione del subemendamento 0.1.701.8 risulta ben chiaro che la procedura di negoziazione assistita prevista dall'emendamento dei relatori si aggiunge alle procedure di conciliazione ed arbitrato previste dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile. Ciò significa che non c’è alcuna volontà di ridurre lo spazio che l'ordinamento attribuisce alle parti sociali, richiamate dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, quanto invece l'intenzione di prevedere un ulteriore strumento deflattivo in materia di contenzioso giudiziario in materia di lavoro.

  Andrea COLLETTI (M5S), sulla base della precisazione del relatore, accetta la riformulazione dei relatori e riformula il suo subemendamento 0.1.701.6.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici subemendamenti Guerini Pag. 320.1.701.8 (nuova formulazione) e Colletti 0.1.701.6 (nuova formulazione) (vedi allegato 1) e respinge il subemendamento Colletti 0.1.701.4.

  Daniele FARINA (SI-SEL) raccomanda l'approvazione del subemendamento Sannicandro 0.1.701.3, del quale è cofirmatario, volto sostanzialmente ad escludere la negoziazione assistita in materia di controversie di lavoro, come invece previsto dall'emendamento 1.701 dei relatori. Evidenzia come quest'ultimo emendamento possa comportare delle gravissime conseguenze per la tutela dei diritti dei lavoratori in riferimento a diversi settori, che possono andare da quello agricolo a quello della pubblica amministrazione coinvolgendo anche i lavoratori precari. Ritiene che l'istituto della negoziazione assistita, che ultimamente si tende ad applicare a sempre nuovi settori, possa avere degli effetti sicuramente non positivi in determinati campi, come quello della tutela dei diritti personali. Conclude rilevando che le sue preoccupazioni non sono riconducibili ad una sola parte politica, ma che in realtà sono trasversali, come risulta dalla circostanza che un emendamento di contenuto identico a quello da lui presentato è stato presentato anche da deputati del centrodestra.

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Sannicandro 0.1.701.3 e 0.1.701.2.

  Andrea COLLETTI (M5S), ritira i subemendamenti a sua firma 0.1.701.5, 0.1.701.11 e 0.1.701.7.

  La Commissione approva l'emendamento 1.701 dei relatori (vedi allegato 1).

  Andrea COLLETTI (M5S), raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.700.1 volto a sopprimere nell'emendamento dei relatori 1.700 la parte relativa alla modifica del terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria, ritenendo che la previsione che l'entità della condanna della parte soccombente non debba essere stabilita in via equitativa ma determinata tra il doppio ed il quintuplo delle spese legali liquidate. Ritiene infatti, che tale modifica alla normativa vigente possa determinare l'aumento dei casi di appello, in quanto la parte soccombente si troverebbe sicuramente nelle condizioni di contestare l'entità della condanna.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.1.700.1.

  Walter VERINI (PD) fa presente che il suo Gruppo ha convocato per le ore 16 di oggi una riunione su uno dei provvedimenti in esame presso la Commissione Giustizia, ritenendo che per tale ora i lavori fossero terminati.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto di quanto appena evidenziato dal rappresentante del Gruppo PD e rilevando che sono rimasti da esaminare unicamente l'emendamento 1.700 dei relatori ed i relativi subemendamenti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il Pag. 3319 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
C. 2981 Governo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.
C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.
C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 589 del 10 febbraio 2016: a pagina 106, seconda colonna, ottava riga, la parola: «3.239.» è sostituita dalla seguente: «1.239.»;

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