CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2016
577.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 21 gennaio 2016. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.
C. 3084 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati due emendamenti al disegno di legge in esame (vedi allegato). Invita pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

  Walter VERINI (PD), relatore per la II Commissione, anche a nome del relatore per la III Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento dei relatori 3.2, volta coordinare il disegno di legge in discussione con le disposizioni di cui alla proposta di legge S. 54-B, attualmente all'esame del Senato, recante «Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 154, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio». Ricorda che tale proposta, approvata dal Senato e modificata dalla Camera, affronta il tema del negazionismo andando a modificare l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 154, così come peraltro è fatto dal provvedimento in esame. Vi è quindi una sovrapposizione tra il provvedimento in esame e il testo che ora si trova all'esame del Senato che deve essere risolta.
  In particolare, il provvedimento in esame prevede che la condotta di colui che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'umanità rientri nell'ambito del reato base previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera Pag. 5a), della legge 13 ottobre 1975, n. 154, che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
  Il testo che si trova all'esame del Senato, interviene, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in maniera diversa sul medesimo tema, in quanto introduce nell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 154 una circostanza aggravante. Si prevede, infatti, che per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3 del citato articolo 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione in modo grave, sulla approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
  A ben vedere non vi è una differenza che si limita alla configurazione della fattispecie, ma vi è anche una maggiore attenzione nel delineare gli elementi sui quali si fondano la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento vietati.
  L'emendamento dei relatori è volto quindi a modificare il testo in esame secondo le scelte già operate dalla Camera quando si è modificato il testo che ora si trova all'esame del Senato.
  Rileva che anche l'emendamento Agostinelli 3.1 è diretto ad introdurre nel citato articolo 3 una circostanza aggravante. Tuttavia, non appare condivisibile la sua formulazione nella parte che non richiama la Shoah e in quella che invece richiede che sia una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la responsabilità per i crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra oggetto della condotta. Invita pertanto al ritiro dell'emendamento.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 3.2 e invita al ritiro dell'emendamento Agostinelli 3.1.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Agostinelli 3.1 ed approvano l'emendamento dei relatori 3.2 (vedi allegato).

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il testo della proposta di legge in discussione, come modificato dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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