CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2016
575.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.05.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212 Daga.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

  Federica DAGA (M5S), nel ricordare che la proposta di legge in esame trae origine dall'esito del referendum del giugno 2011, fa notare come sul tema oggetto della proposta sono intervenuti diversi provvedimenti normativi. Preannuncia quindi la presentazione da parte del suo gruppo di proposte emendative volte a sopprimere i precedenti interventi normativi adottati successivamente al referendum, al fine di pervenire alla ripubblicizzazione del servizio idrico. Auspica, quindi, la convergenza di tutte le forze politiche sul provvedimento in esame.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, nel richiamare gli utili contributi pervenuti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento, dai quali emerge l'esistenza di una gestione frastagliata del servizio idrico a livello territoriale e provinciale, evidenzia la necessità di intervenire in materia al fine di armonizzare la legislazione vigente, anche mediante un confronto con il Governo, che reputa necessario. Auspica che tutte le forze politiche affrontino questa fase con spirito collaborativo.

  Enrico BORGHI (PD), richiamati i rilievi emersi nel corso delle audizioni svolte, evidenzia anzitutto la necessità di una riflessione sul concetto di ripubblicizzazione, Pag. 47ovvero se essa debba o meno implicare la natura pubblica della funzione svolta, con conseguente sottoposizione dei soggetti titolari a obblighi e controlli di natura pubblica, o la natura pubblica della proprietà e dell'assetto organizzativo. Fa presente, inoltre, che i decreti legislativi delegati in materia di riforma della pubblica amministrazione di prossima emanazione terranno conto della peculiarità del comparto idrico, recependo le istanze del referendum del giugno 2011.

  Filiberto ZARATTI (SI-SEL) sottolinea la necessità di rispettare il voto referendario del 2011, che ha posto l'accento non sul concetto dell'acqua come bene pubblico, che è pacifico e incontrovertibile, ma su quello della ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, la quale, pertanto, non può essere affidata a soggetti privati consentendo agli stessi di trarne indebiti guadagni.

  Claudia MANNINO (M5S), espressa condivisione su quanto osservato dai colleghi Daga e Zaratti, giudica opportuna una chiara posizione, e quindi una chiara assunzione di responsabilità, da parte delle diverse forze politiche sul tema oggetto della proposta di legge.

  Ermete REALACCI, presidente, nell'avvertire che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame sarà fissato a giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 10, evidenzia come non vi sia alcuna intenzione di soprassedere al risultato referendario, ma di chiarirne la portata, individuando specificamente il significato della «gestione pubblica» dell'acqua. Fa presente, inoltre, di aver preso contatti con il Ministro dell'ambiente al fine di svolgere una sua audizione per chiarire alcuni aspetti della delicata materia in questione.

  Federica DAGA (M5S) ribadisce come, a suo avviso, dal referendum sia emerso incontrovertibilmente la volontà di ripubblicizzare il servizio idrico.

  Enrico BORGHI (PD) ricorda che il referendum del giugno del 2011 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23-bis del cosiddetto «decreto Ronchi» e la soppressione della norma di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito, eliminando la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa. Ribadisce, pertanto, la necessità di chiarire le conseguenti implicazioni derivanti dalla ripubblicizzazione del servizio idrico sui soggetti titolari della gestione.

  Filiberto ZARATTI (SI-SEL) sottolinea come la gestione pubblica del servizio idrico implichi – nel rispetto del dettato referendario – l'affidamento della gestione a società interamente pubbliche.

  Serena PELLEGRINO (SI-SEL) giudica paradossale il dibattito sinora svoltosi, sottolineando che la proposta di legge in esame, sottoscritta da deputati di differenti forze politiche, trae origine dalla chiara volontà espressa dai cittadini nel referendum. Ricorda, infine, come nulla impedisca che le reti del sistema elettrico siano affidate alla gestione pubblica, quale quella della società TERNA.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Comunica quindi che – secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 10 del 4 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 14.40.

D.L. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.

(Alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto legge n. 210 del 2015, che contiene disposizioni di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio). Fa presente che il provvedimento, composto da 13 articoli, reca numerose disposizioni di competenza della VIII Commissione, sulle quali si sofferma, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici. Per quanto attiene alle disposizioni di proroga dei termini in materia di lavori pubblici, segnala che l'articolo 7, al comma 1, proroga al 31 luglio 2016 il termine previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, che ha previsto l'innalzamento al 20 per cento della percentuale dell'importo contrattuale da anticipare alle imprese al momento dell'installazione del cantiere e da recuperare nel corso dei lavori; inoltre, il comma 2 del medesimo articolo proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini, previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario circa l'attestazione dei requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici. Il comma 3 dell'articolo 7 prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del citato Codice dei contratti pubblici in base al quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni. Il comma 4 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute, di cui all'articolo 357, comma 27, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Infine, il comma 7 dell'articolo 7 proroga al 1o gennaio 2017 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, che, in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici, contemplano la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché la previsione dell'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto. Per quanto attiene al settore dell'edilizia scolastica e alla normativa antincendi nelle scuole, sottolinea che l'articolo 4, al Pag. 49comma 2, stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 – ad oggi non ancora emanato – e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Inoltre, i commi 8, 10 e 11 dell'articolo 7 prorogano o differiscono alcuni termini in materia di edilizia scolastica: in particolare, il comma 8 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013; il comma 10 proroga al 30 aprile 2016 il termine, previsto dalla legge n. 107 del 2015, entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi; il comma 11, inoltre, differisce al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013), a stipulare mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Per quanto attiene alle disposizioni di proroga di termini in materia di emissioni in atmosfera, segnala che l'articolo 8, comma 2, interviene sul termine previsto dall'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), come modificato dal decreto legislativo n. 46 del 2014, di recepimento della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, per alcune categorie specifiche di grandi impianti di combustione che soddisfano i requisiti richiesti. Per quanto concerne il settore dei rifiuti, fa presente che, all'articolo 8, comma 1, le lettere a) e b) prorogano fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente, il periodo durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e la data fino alla quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 8 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Al riguardo, ricorda che l'articolo 46 del provvedimento cosiddetto «Collegato ambientale», approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 22 dicembre 2015, prevede l'abrogazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame. La relazione illustrativa sottolinea come la proroga sia dettata dall'esigenza di scongiurare – a partire dal 1o gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore del «collegato ambientale» – l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione. Segnala, inoltre, il comma 3 dell'articolo 11, che proroga fino al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA), istituita dall'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione Pag. 50straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania. Fa presente, altresì, che il comma 2 dell'articolo 11 dispone un'ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. Infine, per quanto riguarda più specificatamente le calamità, rileva che il comma 1 dell'articolo 11 proroga fino al 31 dicembre 2016 il termine di durata dell'incarico affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A. di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna. Inoltre, il comma 2 del citato articolo 11 dispone un'ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga conto anche dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Claudia MANNINO (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di parere che tenga conto di alcune criticità contenute nel provvedimento, riguardanti la proroga dei termini in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici, nonché del termine di recepimento della direttiva europea sulle emissioni industriali per alcune categorie di grandi impianti di combustione.

  Ermete REALACCI, presidente, condivide l'opportunità di un approfondimento in relazione al termine di recepimento della direttiva europea sulle emissioni industriali per alcune categorie specifiche di grandi impianti di combustione che soddisfano i requisiti richiesti.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) rileva che la disposizione che proroga il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg è dettata dalla necessità di colmare un vuoto normativo causato dal fatto che il cosiddetto «Collegato ambientale», che sopprime la norma in questione, approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 22 dicembre 2015, è stato pubblicato solo oggi in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore i primi giorni di febbraio. Quanto alla proroga disposta in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), del quale sottolinea le evidenti criticità, invita il Governo a valutare l'opportunità di disporre un'ulteriore proroga in relazione alle sanzioni per la mancata iscrizione al sistema medesimo, ricordando, altresì, la risoluzione a sua prima firma n. 7-00673, approvata dalla Commissione il 17 giugno scorso, con la quale si impegnava il Governo a ridurre il costo del Sistema di tracciabilità dei rifiuti per le imprese. Invita, altresì, il Governo ad affrontare in tempi brevi la questione relativa alle sanzioni derivanti dalla mancata comunicazione dei dati, da parte delle imprese, all’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

  La sottosegretaria Silvia VELO fa presente che il comma 2 dell'articolo 8 interviene sul termine previsto dall'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulle emissioni industriali per alcune specifiche categorie di grandi impianti di combustione che soddisfano i requisiti richiesti. Il citato articolo prevede che ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione si applicano a partire dal 1o gennaio 2016, termine al cui mancato rispetto conseguirebbe l'interruzione dell'attività dei grandi impianti fino Pag. 51all'aggiornamento dell'autorizzazione. Rileva, inoltre, che i commi 4 e 5 del medesimo articolo introducono la possibilità di concedere deroghe a tali requisiti generali, nel rispetto di specifiche stringenti condizioni. Fa quindi presente che, ove, per un qualunque motivo, l'autorità competente non fosse in grado di aggiornare l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015, a norma vigente gli impianti che hanno chiesto le deroghe, dovrebbero rispettare dal 1o gennaio 2016 i limiti massimi generalmente applicabili, e ciò verosimilmente determinerebbe l'interruzione dell'attività fine all'aggiornamento dell'autorizzazione. Tale situazione, che penalizzerebbe ingiustificatamente gli operatori industriali italiani e potrebbe determinare specifiche criticità nel caso coinvolga impianti di teleriscaldamento, si sta prospettando in alcuni casi concreti, sia per ritardi attribuibili ai gestori nella presentazione delle istanze di deroga o delle integrazioni a tali istanze, sia per ritardi attribuibili alle amministrazioni, che non sempre riescono a rispettare i tempi procedimentali indicati dalla norma. Preso atto di tale situazione, la norma in esame interviene accordando per legge le deroghe in un periodo transitorio (comunque non superiore ad un anno), garantendo che in tale periodo siano comunque rispettati i requisiti comunitari necessari a concedere le deroghe stesse. La proroga è subordinata alla condizione che siano state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, le necessarie istanze di deroga.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.