CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2016
575.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2016.

  Milena SANTERINI (DES-CD), nel soffermarsi sulla prevista istituzione del tribunale della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, osserva come la stessa dovrebbe essere comunque realizzata nel rispetto dei principi di unitarietà del processo civile e penale, di prossimità e di specializzazione. Richiama, in particolare, l'attenzione sul rischio che l'attuazione di quanto previsto dal disegno di legge delega possa, di fatto, compromettere, con riferimento ai tribunali di piccole e medie dimensioni, la specializzazione dei magistrati cui sono attribuite le controversie in materia di rapporti di famiglia e di minori.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Sofia AMODDIO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad avviare l'esame dell'A.C. 2937, che reca disposizioni penali in materia di traffico di organi prelevati da persona vivente.
  Tale provvedimento, già approvato all'unanimità dal Senato, introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede un'aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.
  Al riguardo, rammenta, in ambito internazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi, adottata il 9 luglio 2014 e sottoscritta dall'Italia nel marzo 2015. I lavori preparatori della Convezione ed il rapporto esplicativo hanno confermato l'esistenza di un mercato globale in organi umani per fini di trapianto. Il fenomeno era già stato condannato dal protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale – per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, in particolar modo di donne e bambini – e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 contro la tratta di essere umani. Inoltre l'articolo 21 della Convenzione del Consiglio d'Europa di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 1997 vieta che il corpo umano o le sue parti possano essere utilizzati per fini di profitto e trova una più concreta applicazione nel protocollo aggiuntivo del 2002, riguardante il trapianto di organi e di tessuti di origine umana, che proibisce espressamente il traffico di organi e di tessuti (articolo 22), invitando le parti a prevedere sanzioni appropriate per i casi di violazione delle sue disposizioni. A legislazione vigente le pene previste per il traffico di organi sono esclusivamente a carico di chi svolge attività di mediazione e dell'operatore sanitario che si avvale di organi frutto di commercio, ma nessuna sanzione penale è prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nel traffico illecito di organi. Le sanzioni sono contenute nella legge n. 458 del 1967 sul trapianto di rene tra persone viventi e nella legge n. 91 del 1999 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.
  Nel passare all'illustrazione del contenuto della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, inserendo un nuovo articolo 601-bis. Il nuovo reato è inserito tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale) e tratta di persone (articolo 601 del codice penale); entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi.
  In particolare, rammenta che il primo comma del nuovo articolo 601-bis punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.
  Fa presente che il secondo comma del nuovo articolo 601-bis punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro due diverse condotte:
   l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di organi;
   la pubblicizzazione o la diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico.

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  L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero.
  Segnala che l'articolo 2 modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall'articolo 416 del codice penale, per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-bis del codice penale), di traffico di organi provenienti da cadaveri (articolo 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.
  Rammenta che l'articolo 3 del provvedimento coordina l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-bis della citata legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-bis (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto.
  Fa presente, infine, che l'articolo 4 del provvedimento, sempre con finalità di coordinamento, abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
C. 1063 Bonafede.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 settembre 2013.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), relatore, presenta e illustra un ulteriore testo (vedi allegato), elaborato dal Comitato ristretto all'uopo costituito, rilevando l'opportunità che sulla materia oggetto del provvedimento si proceda allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, concorda con la richiesta formulata dal collega Bonafede, sottolineando come l'attività conoscitiva dovrà essere strettamente mirata ad approfondire i contenuti del testo predisposto dal Comitato ristretto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Nomina n. 64.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

  Donatella FERRANTI, presidente, sottolinea che la nomina proposta dal Governo Pag. 14è funzionale al completamento del collegio nel quale è costituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Al riguardo, rammenta che la Commissione si è già espressa favorevolmente in ordine alle nomine, rispettivamente, del professor Mauro Palma, nonché del professor D'Agostino e della dottoressa Emilia Rossi, quali presidente e componenti del predetto organo. Rammenta altresì che presso l'altro ramo del Parlamento, il professor D'Agostino, diversamente dagli altri due candidati, non ha ottenuto il numero di voti favorevoli necessario all'espressione del parere favorevole alla sua nomina.

  Walter VERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata a procedere all'esame della proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
  Al riguardo, ricorda che, in base a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito presso il Ministero della giustizia, è costituito in collegio ed è composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il predetto Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie, svolge le seguenti funzioni:
   vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
   visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
   richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
   prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;
   verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti degli stranieri trattenuti presso i centri di identificazione e di espulsione, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
   formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero Pag. 15la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, ai sensi della vigente normativa, dai detenuti e dagli internati;
   trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

  Ciò premesso, in relazione alla proposta di nomina in discussione, rinvia al curriculum allegato al documento n. 64 assegnato alla Commissione, ritenendo, comunque, che la dottoressa De Robert sia in possesso dei requisiti di professionalità specificamente richiesti dalla vigente normativa.

  Andrea COLLETTI (M5S), chiede al relatore se corrisponde al vero che la dottoressa Daniela De Robert, di cui si propone la nomina a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, sia stata candidata nella lista Marino per le elezioni amministrative del 2013.

  Walter VERINI (PD), relatore, dichiara di non essere a conoscenza di tale circostanza, non evincendosi dal curriculum allegato al documento n. 64 assegnato alla Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva che, anche se la circostanza segnalata dall'onorevole Colletti risultasse veritiera, la medesima non avrebbe tuttavia rilevanza alcuna ai fini della valutazione dei requisiti di professionalità specificamente richiesti, che, comunque, possono evincersi con chiarezza dalla lettura del curriculum della candidata.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare alle osservazioni testè espresse dalla presidente, ritiene che lo schieramento politico di un soggetto candidato a ricoprire incarichi all'interno di una «authority», che dovrebbe essere connotata da requisiti di indipendenza, non possa ritenersi privo di rilevanza.

  Walter VERINI (PD), relatore, rammenta che, prima di candidarsi a sindaco di Roma, Ignazio Marino ha combattuto un'importante battaglia per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e ha presieduto la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Rileva, infatti, che il programma della lista a sostegno dell'ex sindaco Ignazio Marino sia del tutto coerente con i compiti e le funzioni che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è chiamato a svolgere. Ribadisce, quindi, conclusivamente, che la dottoressa De Robert è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'incarico di componente della predetta «authority».

  Donatella FERRANTI, presidente, nel far presente che la Commissione sarà chiamata a esprimere il parere sulla nomina in questione nella giornata di giovedì 21 gennaio prossimo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

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