CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2016
573.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 14 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Edoardo FANUCCI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.15.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice per la I Commissione, fa presente che il decreto-legge in oggetto si compone di dodici articoli – esclusa la disposizione sull'entrata in vigore – che dispongono la proroga di termini relativi a una pluralità di materie. Segnala che, sulla base delle intese intercorse con il relatore per la V Commissione, onorevole Laforgia, illustrerà le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, mentre i rimanenti articoli saranno illustrati dal relatore per la V Commissione.
  Per quanto concerne specificamente i temi riconducibili alla competenza della Commissione affari costituzionali, i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prorogano al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni (nonché del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni. Inoltre, viene prorogato alla stessa data il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
  Il comma 1, lettere a) e b), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere Pag. 11alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, in relazione a budget assunzionali riferiti ad anni precedenti. Infine, con la lettera c) del comma 1 viene prorogata al 31 dicembre 2016 la possibilità (prevista fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011) per il Dipartimento della funzione pubblica (per le specifiche esigenze funzionali indicate nell'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005) di utilizzare temporaneamente il contingente di 30 unità attinto dal novero dei segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità, in servizio al 28 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011) secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo 10-bis.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2015 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.
  Il comma 3, lettera a), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013 (nonché per quelle verificatesi nel 2014 secondo quanto disposto dalla lettera in esame), previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale termine, originariamente previsto al 31 dicembre 2014, è stato già prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014. Laddove previste, quindi, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2016.
  Il comma 3, lettera b), proroga ulteriormente al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014). Ricorda che la disposizione richiamata è già stata prorogata al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 la previsione di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del decreto-legge n. 165 del 2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale proroga avviene «nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015», di riforma della disciplina della dirigenza pubblica. La disposizione in oggetto fa espresso riferimento all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge n. 124 del 2015 volta alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016). Secondo la relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria per evitare che, «mentre il Governo sta realizzando la riforma della dirigenza, secondo la legge di delega n. 124 del 2015, si introducano ancora figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarà presto superato con la piena attuazione della medesima legge».
  Il comma 5 proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta all'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006, il quale prevede che, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili Pag. 12del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri si continui ad applicare l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui la spesa per il personale comandato e, ai sensi del successivo articolo 59, fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta, nei limiti delle risorse disponibili, a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione, come previsto per i vigili del fuoco dal decreto legislativo n.  217 del 2005, articolo 133, comma 3; non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (articolo 133, comma 1, ultimo periodo, decreto legislativo n. 217 del 2005). Il richiamato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006, è stato più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 192 del 2014.
  Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione del medesimo obbligo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. I commi 6 e 7 posticipano dunque di un ulteriore anno l'efficacia della disposizione, introdotta dal decreto legislativo n. 334 del 2000, di riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, che stabilisce l'obbligo di frequentare con profitto un corso di aggiornamento ai fini dell'ammissione allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato.
  Rispetto al descritto quadro normativo, il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene con una novella al citato articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 300 del 2006 e posticipa quindi ulteriormente la decorrenza della disciplina sull'obbligatorietà dei corsi di aggiornamento alle promozioni a dirigente superiore da conferire successivamente al 31 dicembre 2016. Al contempo, il comma 7, con una novella al citato articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 225 del 2010, posticipa alla medesima data l'obbligatorietà del corso di aggiornamento agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, l'intervento appare urgente a fronte delle difficoltà di far frequentare a tutti gli interessati i corsi nei termini previsti, anche in considerazione delle necessità connesse agli impegni assunti per il Giubileo, che richiedono un maggior impiego di personale anche appartenente ai ruoli direttivo e dirigenziale.
  Il comma 8 interviene sull'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di prorogare di un anno, dal 2015 al 2016, il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico.
  Il comma 9, dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015, come previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 192 del 2014, che aveva già prorogato il termine originario del 31 dicembre 2014, previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013). La medesima proroga al 31 dicembre 2016, in luogo del 31 dicembre 2015 – termine originariamente previsto Pag. 13dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2015 – è riconosciuta anche alle province che non rispettino il patto di stabilità interno dell'anno 2014. Come specificato nella relazione illustrativa, la suddetta proroga è volta a consentire alle città metropolitane e alle province di proseguire i rapporti di lavoro del personale interessato al fine di garantire il livello dei servizi, in considerazione del fatto che le predette amministrazioni sono attualmente destinatarie di un blocco generalizzato delle assunzioni a tempo indeterminato.
  Il comma 10, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti, prevede l'utilizzo da parte della regione Calabria di propri fondi per la stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione stessa, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, anche per l'anno 2015 – non solo per l'anno 2014, come previsto dalla normativa previgente –, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.
  L'articolo 2 del decreto-legge in esame differisce al 1o luglio 2016 l'entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato. In particolare, il comma 1 proroga di sei mesi – al 1o luglio 2016 – il termine a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto giustifica la proroga con l'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche. A tal fine, viene modificato l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, che a sua volta interviene sul Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 (articolo 136, comma 2-bis). Ricorda che quella introdotta è la terza proroga del termine di avvio della nuova disciplina.
  Il comma 2 aggiunge un comma 1-bis all'articolo 13 dell'Allegato 2 (Norme di attuazione) dello stesso Codice del processo amministrativo, con cui si prevede – per la graduale introduzione del processo amministrativo telematico – una fase di sperimentazione della nuova disciplina. Tale sperimentazione prenderà avvio presso i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà stabilire le necessarie regole tecniche-operative fino alla data del 30 giugno 2016. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione riferisce che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è in corso di adozione. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel citato decreto del Consiglio dei ministri. Osserva che non sono indicati i termini per l'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione da parte degli organi della giustizia amministrativa, in modo da garantire la loro tempestiva adozione in vista della scadenza del 30 giugno 2016.
  Con riguardo all'articolo 3, il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. Ciò attraverso una modifica dell'articolo 43, comma 12, del Testo unico dei media audiovisivi di cui al decreto Pag. 14legislativo n. 177 del 2005. Ricorda che il termine originario era fissato dal Testo unico al 31 dicembre 2010 e che è prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica; il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017, da un lato, il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e, dall'altro, ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio. Più in particolare la disposizione aggiunge il comma 3-ter all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2010, prevedendo che, per esigenze di sicurezza, nelle isole maggiori, il servizio di sicurezza del sistema elettrico nel territorio della Sicilia e della Sardegna. È prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. Il servizio di interrompibilità, istituito per il triennio 2010-2012, era stato già prorogato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, fino al 31 dicembre 2015.
  Inoltre è previsto che L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provveda:
   a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio (2016-2017), per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 Euro/MW. La relazione tecnica precisa che il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione Terna S.p.A., nell'ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012;
   b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Passando all'articolo 4, il comma 1 proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. In particolare, si proroga anche per il 2016 l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL, e per l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Tale disciplina è stata per la prima volta introdotta nel 2002 con l'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002, in via transitoria, in quanto diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001. A seguito della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo) e in assenza di una apposita disposizione transitoria, era sorto, infatti, il problema di quale organo fosse legittimato a nominare Pag. 15i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell'ente. Tale normativa transitoria è stata confermata nell'anno successivo e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004. Tale ultima disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 2015, dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014. La procedura richiamata prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell'ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio. In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.
  Il comma 2 stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 104 del 2013, a tutt'oggi non ancora emanato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
  Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive – le cosiddette autocertificazioni – limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (articolo 3, comma 2, del Testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; articolo 2, comma 1, regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999). A tal fine, modifica l'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2012. Il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1o gennaio 2013 dal citato decreto-legge n. 5 del 2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal decreto-legge n. 150 del 2013, al 30 giugno 2015 dal decreto-legge n. 119 del 2014 e al 31 dicembre 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 i termini, individuati dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. I termini oggetto di differimento – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia. I termini per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali Pag. 16dei comuni in questione erano fissati al 31 dicembre 2014; sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014 (articolo 4, comma 6-bis) e, con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2016. Ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (articolo 14, comma 31-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010), con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.
  Il comma 5 proroga di un anno, al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 41-bis del decreto-legge n. 66 del 2014. In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie, recate appunto dalle leggi che hanno istituito le suddette province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi n. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. Con il comma in esame si viene a prorogare di un ulteriore anno un termine già più volte prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall'articolo 4-bis del decreto-legge n. 97 del 2008. Da ultimo, il termine era stato fissato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 192 del 2014.
  Il comma 6 interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate al decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente talune attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, specificando che le medesime decorrono trascorsi dodici mesi, anziché sei, dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che ha definito i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese che intendono iscriversi nell'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.
  Quanto all'articolo 8, al comma 1, la lettera a), proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2016, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono infatti già operative dal 1o aprile 2015). La successiva lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e la data fino alla quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.
  Il comma 2 proroga di un anno, vale a dire al 1o gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i «vecchi» grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il Codice dell'ambiente). La proroga non riguarda tutti gli impianti «vecchi», ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, Pag. 17e a condizione che siano state presentate, nei termini indicati dal comma in esame, le istanze di deroga. Il comma in esame stabilisce infine che, sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. Con riferimento agli impianti che usufruiscono di una deroga relativa a specifici inquinanti, viene inoltre stabilito che gli stessi dovranno rispettare, dal 1o gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Il comma 3 dell'articolo 8 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  L'articolo 9 proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle annualità precedenti, l'autorizzazione a favore del dirigente delegato del MIPAAF ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell’ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. Il termine, originariamente disposto per il solo anno 2014 (articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013), era stato prorogato, dapprima, al 30 giugno 2015 dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge n. 192 del 2014 (proroga termini per il 2015), poi, al 31 dicembre 2015 dal comma 3-bis dell'articolo 6 del decreto-legge n. 51 del 2015.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, ricorda preliminarmente che, come indicato dalla relatrice Gasparini, si soffermerà sugli articoli 5, 6, 7, 10, 11 e 12.
  L'articolo 5 differisce il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle regioni al 30 giugno 2016. Più in particolare tale articolo modifica l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, prevedendo una ulteriore proroga al 30 giugno 2016 per consentire la delimitazione dei distretti turistici da parte delle regioni. Ricorda che la procedura per la delimitazione è posta in essere d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.
  L'articolo 6 reca proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute.
  Il comma 1, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che disciplinerà i contenuti dei corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, proroga la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti. Il provvedimento in esame infatti prolunga di dieci mesi tale termine, portandolo a 18 mesi (fino al 26 dicembre 2016). L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 71 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/35/UE in materia di requisiti minimi di formazione della gente di mare.
  Il comma 2 proroga di un anno, dal 1o gennaio 2016 al 1o gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, che aveva previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2013 (termine da ultimo prorogato al 1o gennaio 2016), il passaggio a un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia, Pag. 18previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa) nel rispetto di vincoli precisi: invarianza dei costi con riferimento ai margini in vigore al 30 giugno 2012; rispetto dei tempi (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 95 del 2012); accordo tra tutte le componenti della filiera; invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  Il comma 3 proroga al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012 e di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332. Lo stesso comma 3 proroga al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012. L'intervento legislativo è attuato sostituendo il comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 (in materia di spending review). Si ricorda che il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 ha previsto, all'articolo 1, comma 3, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). La programmata attività di aggiornamento dei LEA, con l'introduzione di nuove prestazioni sanitarie erogabili a carico del SSN, imporrà l'esigenza di definire tariffe nazionali massime per tutte le prestazioni nuove o modificate incluse nei nuovi LEA. La proroga in esame si riferisce pertanto anche alle tariffe delle prestazioni dell'assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'articolo 2, comma 380, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), che, come dichiarato più volte dal Ministro della salute, saranno incluse nel decreto di aggiornamento dei LEA, che dovrebbe essere emanato nei prossimi mesi. A questo proposito, ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), all'articolo 1, comma 553, ha previsto che si provveda all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità.
  Il comma 4 estende al 2015 la possibilità che le quote premiali da attribuire alle regioni «virtuose» siano utilizzate per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le regioni altrimenti penalizzate. La misura percentuale della quota premiale è individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge n. 191 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione di forme premiali per le Regioni «virtuose» che istituiscono una Centrale Regionale per gli Acquisti e istruiscono gare per l'approvvigionamento di beni e servizi per un importo annuo non inferiore ad una soglia determinata dal medesimo decreto. Il decreto, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, non risulta finora emanato. Le quote premiali, a valere sul finanziamento statale ordinario per la sanità, sono state introdotte a partire dal 2012. Successivamente, la legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha previsto che, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui sopra, le quote premiali possano essere utilizzate anche per riequilibri in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale. Tale previsione ha reso applicabile l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2013, per le compensazioni verso le regioni altrimenti penalizzate. La determinazione della quota premiale è stata invece fissata, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012 (in materia di spending review), come annualmente pari allo 0,25 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale.
  L'articolo 7 reca proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti. Pag. 19
  Il comma 1 proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014) fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10 per cento al 20 per cento.
  Il comma 2 proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento. In particolare, il citato comma 2 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 i termini fissati dalle seguenti disposizioni recate dall'articolo 253 del codice dei contratti pubblici, che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici: comma 9-bis, che disciplina le modalità di dimostrazione di requisiti a fini di qualificazione delle imprese; comma 15-bis, che disciplina le modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle procedure di affidamento di cui all'articolo 91 del codice dei contratti pubblici (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo).
  Il comma 3 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall'articolo 189, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
  Il comma 4 apporta una conseguente modifica al termine di cui all'articolo 357, comma 27, del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), che viene anch'esso prorogato fino al 31 luglio 2016. In virtù di tale proroga, fino a tale data, i contraenti generali possono documentare l'esistenza dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
  Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Il comma 6 differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. Il differimento di termini viene disposto in attesa dell'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, per il quale viene disposta altresì la proroga fino al 31 luglio 2016. Ricorda che i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono attualmente autorizzati sulla base di circolari ministeriali.Pag. 20
  Il comma 7 proroga di un anno, vale a dire al 1o gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) – contemplano la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché la previsione dell'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto.
  I commi 8, 10 e 11 prorogano o differiscono alcuni termini in materia di edilizia scolastica. In particolare, il comma 8 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente: pertanto, come evidenzia la relazione tecnica, il MIUR ha dovuto impegnare entro il 2015 le risorse del 2014 non ancora impegnate, che altrimenti sarebbero andate in economia. La relazione illustrativa fa presente che la proroga si rende necessaria in quanto in alcuni comuni delle regioni le cui graduatorie sono state inizialmente sospese da provvedimenti giurisdizionali, gli interventi sono stati aggiudicati solo entro il 28 febbraio 2015, con conseguente ritardo nell'esecuzione dei lavori. Il comma 10 proroga dal 12 gennaio 2016 al 30 aprile 2016 il termine (fissato dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015), entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi. Il comma 11 differisce dal 31 ottobre 2015 al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, a stipulare mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Si tratta del differimento di un termine previsto con norma secondaria, ossia con il decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) 27 aprile 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 aprile 2015).
  Il comma 9 proroga il Contratto di programma parte servizi - 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. La proroga viene disposta nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi ed ai medesimi patti e condizioni già previste, con l'aggiornamento delle relative Tabelle. La validità del Contratto era stata fissata in tre anni (dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014) dall'articolo 4 del Contratto stesso, che prevede peraltro la possibilità delle parti, alla scadenza e nelle more del suo rinnovo e per un termine massimo di un ulteriore anno, di decidere di proseguire nell'applicazione della disciplina contrattuale ai medesimi patti e condizioni in esso previste. Con la disposizione in commento la scadenza viene quindi prorogata in via legislativa di un ulteriore periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Viene a tal fine modificato l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha dato attuazione della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico.Pag. 21
  L'articolo 10 reca proroga di termini in materia economica e finanziaria.
  Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. In particolare la disposizione in esame, modificando l'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, differisce dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016: il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate; il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.
  Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, gli specifici coefficienti – individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas – necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata. Tale applicazione viene effettuata in attesa dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, volto a consentire la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore).
  Il comma 3 proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che vietano alle amministrazioni pubbliche, alle autorità indipendenti e alla CONSOB di effettuare spese per l'acquisto di mobili e arredi, ad eccezione di quelli destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia, di ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti. Nell'ottica della massima razionalizzazione degli spazi e del contenimento della spesa, si ricorda che la norma in questione concede la possibilità di superare il prefissato limite del 20 per cento soltanto allorché l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.
  Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.
  Il comma 5 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
  Il comma 6 estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. La relazione illustrativa afferma che l'intervento si rende necessario in considerazione del perdurare dell'eccezionalità della situazione Pag. 22economica e della necessità di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
  Il comma 7 estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016, con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, l'utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti.
  Il comma 8 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo. In tali ipotesi si deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: alle predette finalità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.
  L'articolo 11 reca proroga di termini relativi a interventi emergenziali.
  Il comma 1 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico (affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A.) di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna.
  Il comma 2 dispone una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. In particolare, viene prorogato dal 31 dicembre 2015 al 30 settembre 2016: il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili – realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili – per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 74 del 2012; il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.
  Il comma 3 proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) – istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
  L'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2015, è utilizzabile per l'anno 2016. La proroga è motivata, ancora una volta, con la necessità di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica. La relazione tecnica evidenzia che le risorse per il riconoscimento del credito di imposta sono già state trasferite dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Per la compensazione finanziaria degli effetti negativi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, connessi all'utilizzo delle suddette somme nell'esercizio 2016, si prevede la riduzione, per 13,3 milioni di euro, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente Pag. 23conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.