CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 dicembre 2015
568.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 22 dicembre 2015. – Presidenza del presidente Gianluca PINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo ed abbinata.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Tancredi TURCO, relatore, illustra la struttura e le finalità del disegno di legge, che consta di un unico articolo e reca una delega al Governo per il conseguimento dell'efficienza del processo civile, che appare particolarmente compiuta nella parte riferibile al comma 1. Osserva peraltro che, per quanto riguarda la delega del comma 2, taluni principi e criteri direttivi, allo stato alquanto generici, potrebbero essere meglio precisati, anche mediante integrazione del testo con gli elementi, molto più analitici, riportati nella relazione illustrativa. Osserva, inoltre, che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo è fissato in modo non univoco, mediante la cosiddetta «tecnica dello scorrimento»: tale tecnica è stata ormai più volte oggetto di rilievi da parte del Comitato, anche in casi recenti.

  Dopo che Gianluca PINI, presidente, facendosi portavoce del comune avviso dei colleghi presenti, ha rilevato che appare opportuno confermare il costante indirizzo del Comitato in merito allo «scorrimento» del termine per l'esercizio della delega, rispetto al quale appare preferibile la fissazione univoca di un termine, Tancredi TURCO, relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2953, adottato dalla Commissione Giustizia quale testo base per il seguito dell'esame nella riunione del 4 novembre scorso e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il disegno di legge, che si compone di un unico articolo suddiviso in 6 commi, reca un contenuto omogeneo, in quanto delega il Governo ad adottare una serie di misure per il conseguimento dell'efficienza del giudizio civile e, segnatamente, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (comma 1) e uno o più Pag. 4decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile (comma 2);
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   il disegno di legge, frutto del lavoro di un'apposita Commissione costituita presso il Ministero della giustizia per predisporre specifici interventi di riforma, denota una seria progettazione legislativa – testimoniata anche dalla fattura delle relazioni sull'analisi tecnico normativa e di impatto della regolamentazione – che appare particolarmente compiuta nella delega del comma 1. In relazione, invece, alla formulazione delle norme di delega del comma 2, taluni principi e criteri direttivi meriterebbero ulteriori specificazioni, il cui contenuto potrebbe essere desunto dalla stessa relazione illustrativa. In particolare, richiederebbero di essere ulteriormente specificati i numeri 1) e 2) della lettera b), relativa al giudizio di appello, soprattutto là dove si riferiscono: al potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello, anche attraverso la codificazione degli orientamenti giurisprudenziali; alla riaffermazione in appello dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali; all'introduzione di criteri di maggior rigore in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo, in relazione ai quali la trasposizione nel testo della delega di elementi contenuti nella relazione illustrativa risulterebbe utile anche al fine di evidenziare gli elementi di novità della normativa in questione rispetto all'ordinamento vigente. Richiederebbero di essere ulteriormente specificati anche i principi e i criteri contenuti al numero 2) della lettera c), relativa al giudizio di cassazione, laddove menziona la finalità di “favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni”: la relazione illustrativa, che potrebbe essere ripresa nell'articolato, riconduce al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte tanto interventi funzionali, quanto interventi strutturali, specificamente indicati. Infine, dovrebbe essere maggiormente specificato il numero 1) della lettera e), in materia di procedimenti speciali, finalizzato al “potenziamento dell'istituto dell'arbitrato”, da perseguire attraverso due misure: una di carattere meramente eventuale (che quindi affievolisce la pregnanza del principio), relativa alla riforma della traslatio iudicii, e l'altra, genericamente ricondotta alla “razionalizzazione delle impugnazioni del lodo”, con espressione che non consente di individuare la direzione o l'obiettivo perseguito;
  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il comma 3 dell'articolo 1 dispone che il termine di 18 mesi per l'esercizio della delega possa essere prolungato di 60 giorni qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che “appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta ’tecnica dello scorrimento’” e che, sia nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), sia nell'esame del disegno di legge C. 3194 (delega appalti pubblici) dopo che il Comitato aveva posto Pag. 5una condizione in tal senso, rispettivamente l'Assemblea e l'VIII Commissione della Camera hanno approvato emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini univoci entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;
   infine, il disegno di legge reca sia l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di “scorrimenti”;

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 1) e 2), lettera c), numero 2) e lettera e), numero 1), che recano principi e criteri direttivi generici, si dovrebbero meglio precisare i suddetti principi e criteri – anche mediante la semplice trasposizione nel testo degli elementi contenuti nella relazione illustrativa – al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.45.