CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 dicembre 2015
550.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 129

RISOLUZIONI

  Martedì 1o dicembre 2015 — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

7-00824 Senaldi: Attività di home restaurant.
(Discussione e rinvio)

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Angelo SENALDI (PD) illustra i contenuti della risoluzione in titolo sottolineando che l'apertura di un'attività di ristorazione nella propria abitazione, ossia l'attività di home restaurant, si sta rapidamente diffondendo anche in Italia grazie alle piattaforme web. L’home restaurant, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, presenta le caratteristiche tipiche di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia perché i prodotti vengono serviti in locali privati attrezzati aperti alla clientela, coincidenti con il domicilio del cuoco, sia perché la fornitura di tali prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo. Ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, ha chiarito che questo tipo di attività Pag. 130è classificabile come «un'attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande» cui si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
  Sottolinea pertanto che l’home restaurant non può essere considerata un'attività libera e che ai fini del suo esercizio è richiesto il possesso, come per tutte le altre attività afferenti al settore alimentare, dei requisiti di onorabilità nonché professionali e la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di richiesta di autorizzazione, qualora l'attività venga svolta in una zona tutelata.
  Rileva che questa attività diffusa in Italia grazie alla piattaforma Gnammo, al pari di altre di recente sviluppo quali l'affitto delle case di proprietà per brevi periodi a scopi turistico-ricettivi (Airbnb), il trasporto nelle città (Uber), i passaggi in auto (Blablacar), si è diffusa grazie alla rivoluzione dell'economia partecipativa (sharing economy) che richiede ormai una revisione delle tradizionali regole in materia di concorrenza, mercato, fiscalità, tutela dei lavoratori, dei consumatori e della salute.
  Con la risoluzione in discussione si vuole evidenziare il rischio concreto che, a fronte di modalità diverse di fare ristorazione, ci si possa trovare in una situazione in cui, da un lato vi sono imprese e lavoratori soggetti a norme e prescrizioni rigorose a tutela della qualità del servizio, della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei clienti e, dall'altro, attività potenzialmente scevre da vincoli e controlli, anche igienici e fiscali. In questo senso, paventa un significativo vulnus alla concorrenza nel settore, con evidente penalizzazione delle imprese in regola. Sottolinea che l'universo degli home restaurant, solo nel 2014, ha fatturato 7,2 milioni di euro in Italia, con ben 7 mila cuochi social attivi in Italia nel 2014 ed una tendenza prevista di ulteriore crescita per il 2015; stime di addetti al settore indicano che nel 2014 sono stati organizzati circa 37 mila eventi social eating andati a buon fine, con una partecipazione di circa 300 mila persone ed un incasso medio stimato, per singola serata, pari a 194 euro. Attesa la complessità della materia, riterrebbe opportuno – prima di concludere la discussione della risoluzione – svolgere un ciclo di audizioni con i principali soggetti interessati dall'attività di home restaurant.

  Aris PRODANI (Misto), sottolineato che l'attività di home restaurant ha un forte impatto sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini, riterrebbe opportuno coinvolgere anche la XII Commissione Affari sociali nella discussione della risoluzione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che la materia oggetto della risoluzione, oltre a richiamare questioni sulla concorrenza, presenta aspetti relativi alla tutela della salute, alla sicurezza degli ambienti, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla fiscalità, che richiamano le competenze di altre Commissioni. Ritiene quindi opportuno definire chiaramente l'ambito prioritario cui si vuole indirizzare l'impegno al Governo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 131

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento analitico dei contenuti del provvedimento, preannuncia fin d'ora che darà conto sinteticamente delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato. Prima di passare alle singole disposizioni, ricorda che il Senato ha stralciato taluni articoli che riguardavano la disciplina di gestione degli imballaggi e di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.
  L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare. In particolare, la norma modifica l'articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, confermando che le somme in questione – versate all'entrata del bilancio statale – siano interamente riassegnate alla spesa, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ma precisando, rispetto alla formulazione vigente, che le somme in questione siano riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. La disciplina vigente prevede invece – in modo più generico – che le somme siano riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino. Rimane ferma la riassegnazione delle somme al Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.
  L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, contenuta nell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia con l'attribuzione delle risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie e l'ambiente, soppresso per effetto del medesimo articolo. La prima fase prevista dall'articolo 37 della citata legge n. 99 del 2009, di affidamento dell'Enea a una struttura commissariale, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, è stata ripetutamente prorogata nel corso degli ultimi sei anni ed è tutt'ora in atto, non essendo stato ancora adottato il predetto decreto ministeriale. L'articolo 4 in esame, attraverso un'integrale riscrittura dell'articolo 37, provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del CDA con decreto del MiSE adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il CdA propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Risultano ulteriormente specificati, sulla base dell'articolo in commento, i compiti dell'Enea, quale Agenzia nel settore Pag. 132dell'efficienza energetica. Più analiticamente, il comma 1 del nuovo articolo 37, come sostituito dall'articolo in esame, conferma la vigilanza sull'Agenzia del Ministero dello sviluppo economico. Il nuovo comma 2 mantiene inalterata la configurazione giuridica di Enea di ente di diritto pubblico, nonché le sue funzioni di ente finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica alla prestazione di servizi avanzati, nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, specificando – rispetto alla formulazione vigente – che essi vengono resi alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini. Relativamente ai servizi avanzati prestati dall'Agenzia, viene introdotto il richiamo esplicito al settore dell'ambiente, e per il settore dell'energia, viene soppresso il «particolare riguardo al settore nucleare». Il comma 2 dell'articolo 37, nella formulazione proposta dalla norma qui in esame, specifica che l'Enea assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali. Tale previsione sostituisce quanto attualmente previsto nel comma 3 del vigente articolo 37, secondo cui, l'Enea opera sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il nuovo comma 3 dell'articolo 37 comunque conferma la piena autonomia dell'Enea per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad esso assegnate dalle disposizioni previste dall'articolo 37 stesso e dallo Statuto, nonché dai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, indicati nel nuovo comma 7 e sempre nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. I commi da 4 a 8 dell'articolo 37, come sostituiti dalla norma qui in esame, provvedono a disciplinare l'organizzazione interna dell'Agenzia, così sostituendo la vigente previsione della gestione commissariale dell'Ente nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle modalità di costituzione e funzionamento dell'Agenzia.
  Il nuovo comma 4 dell'articolo 37, come sostituito dalla norma qui in esame, indica gli organi dell'Enea nel Presidente, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori dei conti. Ai sensi del nuovo comma 5, il Presidente è il legale rappresentante dell'Enea, la dirige e ne è responsabile. Ai sensi del comma 6, il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta. I componenti del CdA sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'Enea. Ai sensi del comma 7, il CdA, entro sei mesi dalla nomina, propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono anche disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  Ai sensi del comma 8, entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di statuto e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo Pag. 1338, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili con l'articolo in esame, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  Ai sensi del comma 9, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'Enea, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa. Il comma 10 ribadisce quanto già a legislazione vigente, secondo cui alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca. All'Enea si applica infatti il CCLN del Personale del comparto delle istituzioni, degli enti di ricerca e sperimentazione. Il comma 11 dispone poi che – nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca – sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Enea le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività. Il comma 12 dispone che – a decorrere dalla scadenza del termine di approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che reca la disciplina del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. Infine, il comma 13 contiene una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale l'attuazione delle disposizioni in esame avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 8 reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (lettera a)) e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (lettera b)). In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Nel corso dell'esame al Senato l'unica modifica ha riguardato gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare – cioè quelli di cui alla lettera a) – assoggettati a VIA. Per tali interventi viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.
  L'articolo 9, prevede, attraverso l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (punto 1 e punto 2 dell'allegato II della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che elenca i progetti di competenza statale da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale) con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale (VIA) iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge. Durante l'esame al Senato, Pag. 134l'articolo è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.
  L'articolo 12 – che apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (cosiddetta SEU) di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 – è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, al comma 1, con una nuova lettera c). La lettera c) introduce all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 un comma 2-bis il quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) – alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione 20 – spettano i titoli di efficienza energetica (TEE) di cui ai decreti ministeriali attuativi dell'articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 79 del 1999, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, la disposizione in esame – per quanto venga collocata nella disciplina dei SEU e dei SESEEU contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2010 – attribuisce ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) la sola spettanza di titoli di efficienza energetica attraverso la definizione di una specifica scheda da parte del MiSE.
  Il comma 1 dell'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR), di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1, annesso al decreto ministeriale 6 luglio 2012. Il comma in esame, infatti, inserisce in tale elenco i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e, sulla base delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, anche i sottoprodotti – della lavorazione o raffinazione di oli vegetali nonché della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. Il comma 1 in esame chiarisce che resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni del Codice ambientale e sottolinea che la finalità delle disposizioni da esso recate è quella di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica. A tale finalità, nel corso dell'esame al Senato, è stata aggiunta la finalità di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare. È stato altresì inserito il comma 2, secondo il quale, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.
  L'articolo 14, introdotto al Senato, che interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 15, introdotto al Senato, che contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola al 31 dicembre 2012, ai fini della verifica del requisito temporale ivi indicato, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commerciale Pag. 135dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.
  L'articolo 20 interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. Il comma 1 dell'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Le modalità di funzionamento dello schema sono demandate a un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ulteriori modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato riguardano le finalità dello schema nazionale volontario e del relativo regolamento attraverso l'introduzione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista della qualità del paesaggio, alla lettera c) del comma 3, e la soppressione della lettera d), che prevedeva l'aumento del livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini. Conseguentemente, il comma 2, che prevede che le azioni da intraprendere siano definite tenendo conto delle indicazioni previste nella Comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili, è stato modificato, con la soppressione del riferimento al Piano per la qualificazione ambientale, sostituito con il richiamo al citato schema «Made Green in Italy» del comma 1. Anche il comma 3 è stato oggetto di modifica da parte del Senato in quanto gli obiettivi, che si prevede siano raggiunti (elencati nelle lettere da a) a d)), non sono più riferiti alle azioni contenute nel Piano, ma al citato schema e al relativo regolamento. È stata, altresì, modificata la lettera c), che prevede ora il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio. Il testo approvato dalla Camera prevedeva il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.
  L'articolo 53, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.
  Nel corso dell'esame al Senato, sono stati modificati taluni principi e direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) di cui all'articolo 70. In particolare, sono stati modificati i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e d), concernenti la definizione e l'attivazione del sistema di PSEA e la remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, ed è stato aggiunto il criterio Pag. 136di cui alla lettera l). È stato infine aggiunto il criterio di cui alla lettera l) volto a ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi. Si ricorda, in proposito che per stoccaggio si intende il deposito in strutture del sottosuolo del gas naturale prelevato dalla rete di trasporto nazionale e successivamente reimmesso nella rete in funzione delle richieste del mercato. Lo stoccaggio è una attività mineraria soggetta a concessione.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato l'articolo 71, relativo alla istituzione delle «Oil free zone» quali aree territoriali in cui, entro un dato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. In particolare, al Senato è stato modificato il comma 3, primo periodo dell'articolo 71, ai sensi del quale la «Oil free zone» è promossa dai comuni interessati non più unicamente tramite le unioni di comuni montani di riferimento, bensì – recita ora il comma – anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove queste siano costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo unico degli enti locali TUEL. Ai sensi della modifica apportata dal Senato, è il comune il soggetto competente a promuovere la costituzione della «Oil free zone» anche (ma non esclusivamente) tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite.
  Il comma 5, attribuisce alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di organizzazione delle «Oil free zone», con particolare riguardo agli aspetti legati all'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali – è stato aggiunto in seconda lettura – la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nel ricordare ai colleghi che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta prevista per la giornata di domani rinvia, il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.
Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo volto essenzialmente a favorire le possibilità di scelta e la libertà di espressione su internet per tutti i cittadini.
  Il provvedimento è ispirato a un principio generale di tutela della concorrenza che ne motiva l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione Attività produttive, inoltre le regole di accesso alla rete internet determinano conseguenze economiche importanti a tutta la filiera delle imprese che compongono la cosiddetta economia digitale, fattore che avrebbe potuto comportare un'assegnazione congiunta a questa Commissione.
  Evidenzia, inoltre, come nell'ambiente digitale si stia delineando una tendenza alla creazione di walled garden, cioè di modelli chiusi basati sullo sviluppo di interfacce o piattaforme proprietarie in cui coloro che creano o gestiscono i portali hanno il potere di decidere a monte quali contenuti veicolare e a quali di essi garantire priorità attraverso le funzioni di filtraggio e di ricerca. In altre parole, come segnala la relazione illustrativa al testo iniziale della proposta di legge, se i tradizionali personal computer, che hanno rappresentato il mezzo principale di accesso ad Internet fino a pochi anni or sono, consentono di installare software compatibile con il sistema operativo installato, Pag. 137a prescindere dalla fonte di provenienza, costituendo perciò una piattaforma di accesso che assicura all'utente la libertà di scelta, il diffondersi di smartphone, tablet, console giochi e TV, app-store come strumento di accesso ha limitato di fatto questa possibilità, in quanto l'accesso alle applicazioni è in misura largamente prevalente, se non esclusiva, mediato da fornitori di piattaforme. Basti pensare, al riguardo, alle stringenti regole sulle caratteristiche che software e contenuti devono rispettare per poter essere ospitati nei cosiddetti store di queste piattaforme. Al riguardo, appare opportuno richiamare anche la Comunicazione della Commissione europea (COM(2015) 192 final) sulla «Strategia del mercato unico digitale» in cui si affronta, tra gli altri, il tema dell'idoneità del quadro normativo per piattaforme e intermediari. In particolare, la Commissione europea esprime preoccupazione per il potere sempre maggiore che alcune piattaforme esercitano sul mercato, grazie al quale sono in grado di controllare l'accesso ai mercati online. Gli elementi più critici riguardano il modo in cui sono utilizzate le informazioni acquisite, il forte potere contrattuale rispetto ai clienti, che può riflettersi in clausole contrattuali, tecniche anticoncorrenziali di promozione dei servizi e politiche di prezzo non trasparenti. Su questo aspetto, si pensi a un tema più volte affrontato dalla X Commissione relativamente al limite posto dalle piattaforme di prenotazione alberghiera, che impongono agli albergatori la clausola cosiddetta most favoured nation, limitando la possibilità degli utenti di avvalersi di condizioni economiche più favorevoli presso i sistemi di prenotazione diretti degli hotel, la cui modifica inserita nel disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato. Il paradigma vigente nei personal computer è stato radicalmente modificato e i produttori di hardware e di software da abilitatori (ovvero da fornitori di tecnologie abilitanti) si sono tramutati, nel volgere di pochi anni, in oligopoli intermediari di ogni possibilità di scambio di informazioni e servizi, peraltro nel contempo invocando una propria estraneità rispetto alle relative responsabilità, sulla base di un'interpretazione favorevole della cosiddetta direttiva e-Commerce (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011), che è stata concepita quando l'unico paradigma esistente era quello del personal computer.
  Il testo in esame ha pertanto l'obiettivo di garantire agli utenti finali la possibilità di decidere, nell'ambito dei vincoli stabiliti solo dalla legge, quali contenuti vogliono inviare e ricevere, quali servizi, applicazioni, hardware e software vogliono usare a tale scopo e dove fornirsene nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori.
  Il testo, come modificato dall'esame in sede referente, si compone di 6 articoli.
  L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento di:
   a) rete internet come sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, incluso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la suite di protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP) definiti dall’Internet engineering task force (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall’Internet assigned numbers authority (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete internet «port numbers», i registri dei nomi a dominio, nonché la Domain name system (DNS) root zone, coordinati a livello globale dalla IANA;
   b) piattaforma tecnologica, l'insieme di software, specifiche tecniche, standard e hardware organizzato da un fornitore di servizi della società dell'informazione affinché l'utente possa utilizzare particolari software o servizi on line ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete internet, ad esclusione dei software limitati a usi specializzati e che non sono pertanto di utilizzo generale;
   c) fornitore di servizi della società dell'informazione, il soggetto fornitore di Pag. 138servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce software o contenuti digitali o servizi on line di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;
   d) esperienza utente, il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione di utilizzare un software o un servizio on line e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l'utente rileva maggiori velocità ed efficienza rispetto alle sue aspettative iniziali d'uso, negativa se l'utente rileva maggiori lentezza e ritardi rispetto alle sue aspettative iniziali;
   e) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o aprile 2003, n. 259, e successive modificazioni, all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete internet e a fornitori di accesso alla medesima rete;
   f) accesso best effort, la modalità di utilizzo della rete internet in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.

  L'articolo 2 interviene in materia di qualificazione dei servizi forniti all'utenza prevedendo che non possa essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica come «accesso ad internet», un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito «servizio non internet». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet.
  L'articolo 3 disciplina i limiti alla gestione del traffico stabilendo il principio di neutralità della rete, che è peraltro iscritto tra i diritti nella Dichiarazione dei diritti in Internet adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, istituita presso la Camera dei deputati. Sulla Dichiarazione è stata approvata una mozione lo scorso 3 novembre che impegna il Governo ad attivare ogni utile iniziativa a livello nazionale, europeo e internazionale per la promozione e l'adozione dei principi in essa contenuti. Nell'articolo in esame si prevede che agli operatori non sia consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi Internet ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima velocità di banda e con accesso illimitato alla rete Internet.
  I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di «prioritarizzazione» di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. Ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet non è consentito fissarne in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito a internet.
  Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete internet ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale, di cui al comma 1, lettera b), è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, questi, prima di adottare misure che ostacolano o rallentano il traffico, invia una notifica preventiva a tale utente concernente le misure che intende adottare al fine di consentirgli di porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. Qualora ciò sia richiesto dall'urgenza della situazione, l'operatore Pag. 139adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica celermente all'utente. Qualora il comportamento dannoso sia commesso dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, la notifica preventiva di cui al primo periodo non è inviata.
  Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, appositi standard minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
  L'articolo 4 disciplina il libero accesso ai software, allo scopo di prevenire la formazione di sistemi chiusi nel mondo di Internet, prevedendo che gli utenti hanno il diritto di reperire on line in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali software siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.
  I diritti richiamati non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.
  L'articolo 4-bis in materia di trasparenza dispone che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete internet secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.
  L'articolo 4-ter che reca la disciplina in materia di sanzioni prevede in particolare che l'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, sia sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti. Le prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si prevede, infine, che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sia competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 1o dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.05

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un «New Deal» per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.

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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» COM (2015) 340 final.
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore, ringrazia innanzitutto il collega Benamati dal quale ha ricevuto un'integrazione alla proposta di documento finale che ha presentato la scorsa settimana. Sottolinea che l'on. Benamati ha evidenziato le seguenti tre questioni che ritiene opportuno integrare nella proposta di documento:
   ulteriore riduzione dei tempi di attivazione delle forniture elettriche e di switching up che consenta ai clienti di cambiare operatore in pochi giorni e che, peraltro, garantirebbe una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti fra operatori e clienti alimentando la concorrenza e restituendo fiducia al mercato;
   conoscibilità e accessibilità in tempo reale dei dati di consumo per consentire ai consumatori di scegliere il servizio che più si addice alle loro abitudini di vita; allo stesso tempo, tale informazione, se accessibile anche da parte dei fornitori, potrebbe offrire loro la possibilità di costruire offerte commerciali «tagliate» sulle esigenze di ogni singolo utente;
   maggiore digitalizzazione della relazione fornitore/cliente che garantirebbe una forte semplificazione delle attività necessarie per portare a termine le richieste dei clienti e genererebbe una contrazione delle tempistiche necessarie al loro espletamento.

  Chiede ai colleghi se intendano presentare ulteriori osservazioni da valutare ai fini del loro inserimento nel documento finale che potrebbe essere votato già nella seduta di domani.
  Segnala, infine, come anticipato per email a tutti i colleghi, che è stata trasmessa ieri dalla Presidenza della Camera la lettera inviata dal Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e dal Vicepresidente della Commissione europea per l'Unione dell'energia, Maros Šefčovič, in risposta al Documento finale XVIII, n. 24, approvato lo scorso 8 luglio dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, sulle tre Comunicazioni relative al «Pacchetto Unione dell'energia», nella quale, tra le altre cose, si richiamano le Comunicazioni in esame sottolineando come queste iniziative costituiscano un importante primo passo verso un mercato unico pienamente integrato e a alle quali seguiranno nel 2016 proposte più concrete per migliorare l'attuale quadro giuridico. La risposta giunge peraltro tempestiva anche alla luce dell'audizione del Vicepresidente Šefčovič che si svolgerà il prossimo 3 dicembre presso il Senato.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, prende atto con soddisfazione della lettera del Primo Vicepresidente Timmermans e del Vicepresidente Šefčovič la quale testimonia l'interesse delle istituzioni europee per il lavoro svolto dal Parlamento italiano e segnatamente dalla Commissione Attività produttive.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 548 del 26 novembre 2015, a pagina 246, prima colonna, trentesima riga, le parole: «nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volte, tra l'altro, al sostegno di manifattura e artigianato digitale, al Pag. 141fine di finanziare accessibilità e ottimizzazione» sono sostituite dalle seguenti «nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volti, tra l'altro, al sostegno di manifattura sostenibile e artigianato digitale, al fine di favorire accessibilità e ottimizzazione delle risorse stanziate».

  Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, a pagina 270, prima colonna, trentaduesima riga, le parole: «nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volte, tra l'altro, al sostegno di manifattura e artigianato digitale, al fine di finanziare accessibilità e ottimizzazione» sono sostituite dalle seguenti «nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volti, tra l'altro, al sostegno di manifattura sostenibile e artigianato digitale, al fine di favorire accessibilità e ottimizzazione delle risorse stanziate».