CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2015
537.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala che l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella medesima seduta odierna.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, avverte preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sulla proposta di legge atto Camera n. 3220, recante disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Ricorda che l'obiettivo del provvedimento è introdurre misure ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, e al relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014. Rileva che, a tal fine, l'articolo 1 della proposta di Pag. 148legge stabilisce al comma 1, che a decorrere dal 1o gennaio 2016, si applichi un generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. Il comma 2 esclude dalle nuove regole stabilite al comma 1 i seguenti servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche: servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. In ordine a tali eccezioni, osserva che la norma precisa che restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi. Il comma 3 reca il divieto espresso per amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma precedente, precisandosi poi ai commi 4 e 5 le norme sanzionatorie, costituite dalla nullità degli atti adottati in violazione della nuova disciplina, qualificati altresì come illecito disciplinare, con applicazione di una sanzione pecuniaria da mille a cinquemila euro, salva l'azione di responsabilità per danno erariale, nonché dall'obbligo di vendere secondo le norme di dismissione dettate dall'articolo 2 della proposta di legge le autovetture acquistate al di fuori dei casi consentiti dalle disposizioni in esame. Segnala che l'articolo 2 dispone la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, salvo quelle consentite per i servizi individuati dal comma 2 dell'articolo 1, mediante vendita realizzata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica. Si precisa che la dismissione avverrà sulla base del censimento delle autovetture previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014. Rileva che il comma 2 dispone che, a decorrere dal 2015, le dotazioni di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture, salve le eccezioni stabilite dall'articolo 1, nonché i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime siano trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996. Osserva, infine, che l'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, l'adozione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del relativo regolamento di attuazione. Si dispone, inoltre, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, rileva che il provvedimento si muove nella direzione di una decisa riduzione del parco autovetture delle pubbliche amministrazioni e delle relative spese, incidendo su un settore nel quale in questa legislatura sono stati assunti interventi legislativi di ampia portata, ancora in corso di attuazione. Osserva che, per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, il provvedimento assume rilevanza essenzialmente in relazione alla previsione delle sanzioni in caso di violazione della nuova disciplina. Nel segnalare che non è questa la sede per discutere in ordine al merito delle soluzioni proposte dal progetto di legge in esame, che potranno essere opportunamente vagliate nell'ambito della I Commissione, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 174/2015 Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 3393 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite III e IV avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 11 novembre.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il decreto-legge reca la consueta proroga dei finanziamenti alle nostre missioni, motivata, allo stato, dalla mancanza nel nostro ordinamento di previsioni che disciplinino espressamente l'impiego dello strumento militare all'estero. Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti periodici, come quello in esame, contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento, nei quali sono reiterate disposizioni di contenuto pressoché identico, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze armate e di quelle di polizia, la disciplina contabile. Segnala che, per colmare tale lacuna, è attualmente in fase di avanzato esame presso il Senato un testo unificato (atto Senato n. 1917), già approvato dalla Camera, che definisce un quadro complessivo, organico e permanente dei diversi e complessi profili che regolano l'invio dei nostri militari fuori dai confini nazionali.
  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, segnala che esso, suddiviso in tre Capi, è composto di dodici articoli. Il Capo I, che consta di sette articoli, reca le disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. In particolare, l'articolo 1 prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa, l'articolo 2 reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia, mentre l'articolo 3 riguarda le missioni in Africa. Il successivo articolo 4 reca le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali (assicurazioni, trasporto, infrastrutture, esigenze dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, potenziamento del dispositivo aeronavale, cessioni di materiali). L'articolo 5 reca le disposizioni in materia di personale, l'articolo 6 reca norme in materia penale e l'articolo 7, infine, contiene le disposizioni in materia contabile.
  Passando al successivo Capo II, segnala che esso reca disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. In particolare, l'articolo 8 prevede autorizzazioni di spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo. In particolare, si prevede l'autorizzazione di una spesa di 38,5 milioni di euro per il rifinanziamento, per il periodo 1o ottobre-31 dicembre 2015, delle iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Etiopia, Repubblica centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina, e, in relazione all'assistenza ai rifugiati nei paesi ad essi limitrofi. Lo stanziamento è altresì volto a contribuire a iniziative europee e internazionali in materia di migrazioni e sviluppo. L'articolo 9 dispone, poi, finanziamenti per il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, mentre l'articolo 10 prevede disposizioni volte a disciplinare il regime degli interventi, richiamando la normativa già prevista con riferimento a precedenti provvedimenti di proroga.Pag. 150
  Segnala, infine, che, nell'ambito del Capo III, che contiene le disposizioni finali e transitorie, l'articolo 11 reca la copertura finanziaria delle autorizzazioni di spesa del decreto-legge e l'articolo 12 ne disciplina l'entrata in vigore.
  Venendo ora alle disposizioni che più direttamente interessano le materie di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 5 che, al comma 1, individua le disposizioni vigenti applicabili al personale impiegato nelle missioni internazionali, in materia, in particolare, di trattamento economico, indennità di missione, calcolo della diaria, trattamento assicurativo e pensionistico.
  Rileva poi che il comma 2 del medesimo articolo 5 stabilisce che l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti, della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003. Per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell'articolo 5 individua una diaria di riferimento diversa da quella del Paese di effettiva destinazione. Segnala che il comma 4 disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED e Atalanta e alle attività relative al potenziamento dell'ordinario dispositivo aeronavale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale.
  Nell'ambito dell'articolo 7, in materia contabile, segnala che il comma 1 dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. In particolare, il comma 2 di tale articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali siano effettuate in deroga al limite del 90 per cento delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007, previsto dall'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  Rileva poi che il comma 6 dell'articolo 9 autorizza, per il periodo ottobre-dicembre 2015, la spesa di 157.520 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del ministero inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
  Segnala, quindi, l'articolo 10, che prevede alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, riferite, tra l'altro, al conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione.
  In conclusione, preso atto del contenuto del disegno di legge in esame, che, per le parti di competenza della XI Commissione, riprende essenzialmente quello di precedenti provvedimenti di proroga, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali considerazioni che dovessero emergere nell'ambito della discussione.

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  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 135/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'espressione del parere di competenza alla VI Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

  Giovanni PALLADINO (SCpI), relatore, segnalato preliminarmente che il decreto, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di tre articoli, osserva in primo luogo che l'articolo 1 reca disposizioni volte a disattivare la clausola di salvaguardia, prevista dalla legge di stabilità 2015, per la mancata autorizzazione dell'Unione europea al meccanismo IVA di reverse charge nella grande distribuzione alimentare. A tal fine, il previsto aumento dell'accisa dei carburanti per il 2015 viene sostituito con una copertura finanziaria che attinge alle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero. La quota residua dell'incremento delle accise è neutralizzata a decorrere dall'anno 2016 dal disegno di legge di stabilità per il medesimo anno, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.
  Rileva che l'articolo 2 rivede la disciplina legislativa in materia di collaborazione volontaria per la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, introdotta dalla legge n. 186 del 2014. In primo luogo, si prevede che la richiesta di accesso alla procedura sia irrevocabile e non possa essere presentata più di una volta, nonché si proroga al 30 novembre 2015 il termine per accedere alla procedura, con possibilità di integrare l'istanza con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015. Segnala che, per effetto delle modifiche apportate al Senato, la gestione delle istanze di collaborazione volontaria presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 viene attribuita ad una specifica articolazione dell'Agenzia delle entrate da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima. In relazione alla procedura di collaborazione volontaria, i termini di decadenza per l'accertamento e la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono dal 31 dicembre 2015 sono fissati al 31 dicembre 2016, al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa della conclusione del procedimento. Si chiarisce altresì che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno impatto sull'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, salvo che per le norme in materia di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Segnala che la lettera a) del comma 2 stabilisce la temporanea reviviscenza, ai soli fini della collaborazione volontaria, delle disposizioni in materia di definizione dell'accertamento mediante adesione all'invito al contraddittorio con gli uffici delle entrate, che sono state abrogate dalla legge di stabilità 2015 a decorrere dal 1o gennaio 2015.
  Si sofferma quindi sul comma 2, lettera b), la disposizione che più direttamente incide su materie di competenza della Commissione, che, ai soli fini della collaborazione volontaria, assoggetta l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad una aliquota ridotta del 5 per cento. Ricorda che le prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera Pag. 152(LPP) sono prestazioni previdenziali in forma di rendita periodica o di capitale, erogate a soggetti con domicilio fiscale in Italia da istituzioni elvetiche di previdenza professionale o individuale vincolata di diritto privato (cosiddetto II pilastro), imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera in vigore dal 27 marzo 1979. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si assoggettano ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento.
  Osserva che le disposizioni individuano un regime corrispondente a quello previsto, per le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), dall'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
  Ricorda, infine, che, nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta una lettera b-bis) nel comma 2, ai sensi del quale, ai fini della voluntary disclosure, l'esonero dagli obblighi dichiarativi, previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio o altri emolumenti, si estende anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.
  Rileva, quindi, che l'articolo 3 reca la consueta formula relativa all'entrata in vigore del decreto, che ha luogo a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Conclusivamente, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide limitatamente su profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 10 novembre 2015.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

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