CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 206

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
S. 211 Governo.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
S. 2112 Governo.
(Pareri alla 5a Commissione del Senato).
(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge S. 2111 e parere favorevole sul disegno di legge S. 2112).Pag. 207
  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  La senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, introducendo l'esame, osserva che il disegno di legge di stabilità per il 2016, trasmesso al Parlamento, si suddivide in 52 articoli, raggruppati in undici Titoli.
  Ricorda quindi che il Titolo I contiene le norme relative ai risultati differenziali e alle gestioni previdenziali (articoli 1 e 2); il Titolo II reca misure per la crescita e si suddivide in due Capi, il primo dei quali contiene misure per la riduzione della pressione fiscale (articoli 3-10) e il secondo misure per il lavoro, il merito e l'Italia nel mondo (articoli 11-23); il Titolo III reca norme per affrontare il disagio (articoli 24 e 25); il Titolo IV comprende misure per l'emergenza (articolo 26) e il Titolo V disposizioni per affrontare esigenze indifferibili (articolo 27); il Titolo VI comprende misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, raggruppate in interventi volti all'efficientamento della spesa per acquisti (Capo I, articoli 28 e 29), all'efficientamento della spesa sanitaria (Capo II, articoli 30-32) e all'efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche (Capo III, articolo 33). Il Titolo VII disciplina i rapporti finanziari con gli enti territoriali e locali (articoli 34-38). Il Titolo VIII introduce norme in materia di controversie contro lo Stato (articolo 39). Il Titolo IX contiene misure per gli investimenti (articoli 40-43). Il Titolo X reca ulteriori disposizioni (articoli 44-50) e il Titolo XI le norme finali (articoli 51 e 52).
  Sottolinea che l'articolo 4 apporta sostanziali modifiche all'assetto della tassazione immobiliare. Con un primo gruppo di norme (commi 1-3) si interviene sull'IMU, tra l'altro ampliando le agevolazioni per i terreni agricoli. Si elimina poi la TASI sull'abitazione principale (ad eccezione degli immobili di pregio, commi 4 e 5), anche nell'ipotesi in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale. Si dispone inoltre un'aliquota ridotta per gli immobili-merce e si estende l'esenzione per la prima casa all'imposta sugli immobili all'estero – IVIE.
  I commi 6 e 7 del medesimo articolo 4 recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI, conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 6) e, per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta), un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali (comma 7).
  Viene, inoltre, attribuito ai comuni un contributo di 390 milioni di euro per il 2016, in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote d'imposta (comma 8). Il comma 14, limitatamente all'anno 2016, blocca il potere delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato, al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. In particolare, non possono essere deliberati aumenti rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015 eccetto per la TARI.
  Aggiunge che l'articolo 16 reca misure in materia di pubblico impiego Per quanto riguarda le regioni e gli enti locali, è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza alcun vincolo di esclusività, anche al dirigente dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Il comma 7 prevede la possibilità, per regioni e enti locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i risparmi Pag. 208derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa. Il comma 8 incrementa le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni (le quali, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente), mentre il comma 9 stabilisce, per il medesimo triennio e nella medesima percentuale, il limite al turn over per le regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno; inoltre, vengono confermate le limitazioni attualmente vigenti al solo fine di definire i processi di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali e, per il biennio 2017-2018, viene esclusa la possibilità, per gli enti «virtuosi», di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
  Rileva poi che l'articolo 27, comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della cosiddetta «terra dei fuochi», con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017: l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'articolo 28 contiene numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo (comma 1). Viene anche esteso l'ambito dei soggetti obbligati a forme di acquisto centralizzato agli enti locali (comma 6). L'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di CONSIP viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 10). La norma punta altresì ad incrementare l'utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per gli acquisti pubblici (commi 5, 13, 14). Il mancato ricorso agli strumenti Consip è, infine, disincentivato introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi (comma 16). Altre modifiche sono motivate da un'esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per i piccoli acquisti (commi 7, 8 e 9), oppure di trasparenza (comma 11). Il comma 6 del medesimo articolo 28 apporta alcune modifiche all'articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 66 del 2014, relativo all'individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, le regioni e gli enti regionali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono obbligatoriamente alla CONSIP o agli altri soggetti aggregatori. Esso inserisce gli enti locali (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni) tra i soggetti che, oltre determinate soglie e per definite categorie di beni e servizi, si rivolgono obbligatoriamente a soggetti aggregatori. In tal modo, secondo la relazione illustrativa, vengono allineati gli enti locali rispetto agli obblighi previsti per le altre amministrazioni dal decreto-legge n. 66 del 2014. Il comma 7 è volto a velocizzare gli acquisti al di sotto di una certa soglia anche per i piccoli comuni. A tal fine, modifica l'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, che autorizza i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti a procedere autonomamente per gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. La norma in esame estende tale franchigia a tutti i comuni, e dunque anche a quelli con meno di 10.000 abitanti.
  Rileva poi che l'articolo 30, comma 6, demanda ad un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione, fra l'altro, degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, concernente il Pag. 209regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.
  Aggiunge che all'articolo 32, i commi da 1 a 12 concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In particolare, il comma 1 prevede che la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria determini un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui e prevede, per la medesima revisione, un termine di 60 giorni, decorrenti dall'entrata in vigore della legge di stabilità. I commi 4, 8, 9 e 10 prevedono l'istituzione di una Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e recano le relative norme organizzative. Le attività della Commissione sono disciplinate dai commi 5 e 6; quest'ultimo prevede che la Commissione formuli annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali. Per tali attività, il comma 11 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui. In relazione all'istituzione della nuova Commissione, il comma 13 modifica la composizione del Comitato tecnico-sanitario. I membri designati dal Ministro della salute sono ridotti da 62 a 59, quelli designati dal Ministro dell'economia e della finanze da 4 a 2, quelli designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome da 39 a 34 (mentre resta immutato il numero dei membri designati dagli altri soggetti). Il comma 14 ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro (il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015, commi 167 e 556 della legge n. 190 del 2014, e dal decreto-legge enti territoriali, articolo 9-septies del decreto-legge n. 78 del 2015, era fissato in 113.097 milioni di euro).
  Ricorda che la relazione al provvedimento evidenzia che la rideterminazione da 113.097 milioni di euro a 111 milioni di euro comporta, per il 2016, una riduzione pari a 2.097 milioni di euro. Tuttavia, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto dal secondo periodo del comma in esame circa la «sterilizzazione» degli effetti della rideterminazione sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, la stessa relazione stima l'effettivo risparmio in 1.783 milioni di euro. Precisa che la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard non è stata preceduta da una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Aggiunge che il comma 5 dell'articolo 33 abroga la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione. Il comma 6 dispone, a decorrere dall'anno 2016, la cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. Il comma 7 riguarda le ipotesi di aggiornamento dei livelli essenziali che non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni e prevede che il provvedimento finale sia costituito da un decreto del Ministro della salute (anziché da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome esprime un parere sullo schema di decreto (mentre la prima procedura richiede un'intesa nella suddetta sede della Conferenza). Il comma 28 del medesimo articolo 33 riduce le risorse statali per le regioni Campania e Lazio, per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo. Il comma 30 riduce il finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale.Pag. 210
  All'articolo 33, comma 35, si prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina. I progetti saranno individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i progetti di ciclovie turistiche è previsto il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 36 individua le relative coperture finanziarie.
  L'articolo 34, commi 1-3, determina le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019.
  In particolare, il comma 1 stabilisce la misura del contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome in 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La norma, come avvenuto per gli esercizi precedenti, prevede che siano le regioni stesse, in sede di auto coordinamento, a individuare le modalità di realizzazione del contributo, vale a dire gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi per il complesso delle regioni e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L'accordo tra le regioni deve, poi, essere recepito tramite intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, il Governo procederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell'intesa, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente; dovranno inoltre essere rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. La norma specifica che potranno essere prese in considerazione anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Aggiunge che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è stabilito dalla norma in esame per il complesso delle Regioni (a statuto ordinario e a statuto speciale), mentre negli esercizi precedenti era stabilito distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. La norma in esame stabilisce, comunque che, fermo restando il concorso complessivo, il contributo di ciascuna autonomia speciale dovrà essere determinato con intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma. La norma in esame dispone, infine, che le Regioni a statuto speciale sono tenute comunque ad assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche se rideterminato in conseguenza delle norme in esame e di quelle dettate dai commi da 400 a 417 della legge di stabilità 2015 sul concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 2 del medesimo articolo 34 estende al 2019 il contributo delle Regioni a statuto ordinario, già previsto dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 e stabilito in complessivi 4.202 milioni di euro. Il comma 3, sempre in relazione al contributo alla finanza pubblica richiesto alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 66 del 2014, stabilisce che le modalità di realizzazione del risparmio stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In particolare, la norma stabilisce che per il 2016 le modalità di realizzazione del contributo dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del citato articolo 46, comma 6, vale a dire che gli importi attribuiti alle singole regioni e gli ambiti di spesa dovranno essere determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell'intesa, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente; con il medesimo D.P.C.M. dovranno inoltre essere rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2017 e 2018 si procede come stabilito al comma 1 dell'articolo in esame per l'ulteriore Pag. 211contributo richiesto alle regioni dal comma 1 medesimo, vale a dire con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno; la procedura per la mancata intesa è analoga a quella appena illustrata.
  Il comma 4 dello stesso articolo 34 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro da utilizzare ai fini della riduzione del debito. La quota di pertinenza di ciascuna regione è indicata nell'allegato n. 5 al disegno di legge; gli importi possono essere modificati – fermo restando l'importo complessivo – con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2016. Per ciascuna Regione, la quota di propria spettanza non entra nel computo dei saldi ai fini del pareggio di bilancio, disciplinato ora dall'articolo 35 del disegno di legge per tutti gli enti territoriali. Il comma 5 stabilisce che il contributo è finanziato, per l'esatto importo, attraverso il «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» istituito dall'articolo 1, comma 10 del decreto-legge 35 del 2013; in particolare sulle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015. Le corrispondenti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. La disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione delle legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.
  Aggiunge che l'articolo 35 abroga le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni, così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. In particolare, il comma 1 prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014. Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi della legge n. 183 del 2011. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, al comma 483 dell'articolo 1 della legge, n. 190 del 2014 e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012. Il comma 2 del medesimo articolo 35 stabilisce che le disposizioni di questo articolo costituiscono, per le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Il comma 3, per gli enti indicati al precedente comma 2, definisce il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'applicazione del patto di solidarietà tra enti territoriali, ai sensi dei successivi commi 16, 17 e 18. Il comma 4 specifica che, ai fini delle determinazione del saldo non negativo, si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, il medesimo comma 4 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota Pag. 212rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Il comma 5 prevede, a decorrere dall'anno 2016, un nuovo prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo. Il comma 6, per l'anno 2016, esclude dal saldo non negativo di cui al comma 3 le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. A tal fine, gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 1o marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo un ordine prioritario indicato dalla norma. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
  Il comma 7 dello stesso articolo 35 prevede che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 3, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I commi 8-10 dispongono in ordine alla certificazione dei risultati conseguiti ed alle relative conseguenze in caso di inadempimento o ritardo. I commi 11-13 prevedono una serie molto dettagliata di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3. Il comma 14 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui al presente articolo. Il comma 15 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole di cui al presente articolo, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive. Nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
  I commi da 16 a 18 introducono misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale (cosiddetto patto di solidarietà fra enti territoriali).
  Il comma 16 consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 3 per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017 la regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza euro compatibile, di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino Pag. 213Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.
  Il comma 17 del medesimo articolo 35, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 16, attribuisce alle regioni il compito di definire i criteri di virtuosità e le modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. A tal fine, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 3.
  Il comma 18 prevede nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari il riconoscimento, nel biennio successivo, di una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 3, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
  Il comma 19 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
  Il comma 20 prevede, per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano, la non applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo ad esse assegnato, così come stabilito dal comma 11 del presente articolo. Resta, invece, ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa per tali enti negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio di cui al presente articolo si applica a fini conoscitivi.
  Rileva poi che l'articolo 38, al comma 1, assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell'importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.
  L'articolo 38 detta inoltre disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014; prevede altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali. Reca inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia (commi 2-10).
  All'articolo 40, i commi da 1 a 12 dell'articolo introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l'istituzione, da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione Pag. 214degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali (commi 1-9). Sempre nell'ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, i commi 10-12 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell'iter dei pagamenti.
  L'articolo 43, comma 5, infine, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. La finalità della disposizione è il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale.
  Alla luce di quanto sopra, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge di stabilità (A.S. 2111) (vedi allegato 1).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, chiede alla relatrice e agli altri commissari di valutare l'ipotesi di aggiungere due osservazioni alla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, concernenti l'opportunità che la Commissione di merito valuti, rispettivamente, sia l'impatto della manovra economica sulle politiche regionali sia la sostenibilità, sul piano del bilancio pluriennale, del contributo richiesto alle regioni dall'articolo 34, commi 1 e 2.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, aderendo in particolare alla richiesta del presidente, presenta una riformulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge di stabilità S. 2111 (vedi allegato 2). Presenta altresì una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di bilancio S. 2112 (vedi allegato 3).
  La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge di stabilità S. 2111, così come riformulata (vedi allegato 2) e la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge di bilancio S. 2112 (vedi allegato 3).

Revisione della Parte II della Costituzione C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA (AP), presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il proprio parere sul testo disegno di legge costituzionale del Governo 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.
  Ricorda che l'esame odierno è limitato alle parti modificate nel corso dell'esame al Senato e che le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento hanno riguardato, in primo luogo, la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato, recependo i rilievi formulati da questa Commissione nel parere espresso in data 30 luglio 2015.
  Dopo avere riconosciuto che il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali, il nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione enumera le seguenti funzioni: il raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso Pag. 215all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.
  Per ciò che attiene all'elezione del Senato, è stata introdotta, nel nuovo articolo 57, quinto comma, la previsione secondo la quale i senatori sono eletti «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle province autonome. Tale previsione è volta a garantire una maggiore democraticità all'elezione dei senatori, conferendo loro una legittimazione popolare.
  Rimane comunque ferma l'elezione dei senatori, con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali e delle province autonome tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio.
  Dal riferimento, nel nuovo articolo 57, quinto comma, ai «candidati consiglieri» deriva peraltro che la scelta degli elettori non potrà riguardare i sindaci.
  Aggiunge che l'individuazione delle modalità con cui le scelte degli elettori incideranno sull'elezione dei senatori da parte dei consiglieri regionali e provinciali è rimessa alla nuova legge elettorale del Senato, ossia alla legge bicamerale prevista dal sesto comma dell'articolo 57.
  Rileva poi che sul termine iniziale per l'approvazione di questa legge incide un'altra modifica apportata dal Senato alle disposizioni transitorie, in particolare all'articolo 39, comma 11, che specifica che esso decorre dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale, consentendo così l'approvazione della legge anche nella legislatura in corso. Non essendo stata infatti modificata la disciplina transitoria per la prima elezione del Senato, recata dall'articolo 39, comma 1, l'approvazione di una nuova legge elettorale appare necessaria al fine di garantire l'operatività della disposizione sull'elezione dei senatori in conformità alle scelte espresse dagli elettori.
  Tale operatività sembra peraltro praticabile, per le prime elezioni del Senato, solo nelle Regioni che procedono al rinnovo dei propri organi contestualmente all'elezione della Camera (o eventualmente in precedenza, ma dopo l'approvazione della nuova legge elettorale del Senato ed il suo recepimento da parte della legislazione elettorale regionale). È stato conseguentemente precisato, al richiamato articolo 39, comma 11, che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale sulla nuova legge elettorale del Senato, ove promulgata nella legislatura in corso, scade il decimo giorno dall'entrata in vigore della medesima.
  Le Regioni sono inoltre tenute a conformare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari alla nuova legge elettorale del Senato entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle legge elettorale medesima. L'attuazione della disposizione introdotta dal Senato sulle scelte degli elettori richiederà infatti la modifica delle leggi elettorali regionali.
  Osserva inoltre che le modifiche del Senato hanno poi riguardato il nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto «regionalismo differenziato». In particolare, rispetto al testo approvato dalla Camera, sono state aggiunte le «disposizioni generali e comuni per le politiche sociali» ed il «commercio con l'estero».
  Il Senato ha modificato anche le modalità di elezione dei giudici della Corte costituzionale da parte delle Camere, prevedendo, con una novella all'articolo 135 della Costituzione, che l'elezione dei cinque giudici spetti distintamente ai due rami del Parlamento, nel numero di tre alla Camera e due al Senato, anziché al Parlamento in seduta comune. È stata così ripristinata la previsione contenuta nel Pag. 216disegno di legge originario del Governo e nel testo approvato dal Senato in prima lettura, poi soppressa nel corso dell'esame alla Camera.
  A tal proposito, ricorda che la disposizione transitoria reintrodotta dal Senato all'articolo 39, comma 10, stabilisce che, in sede di prima applicazione del nuovo articolo 135, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato.
  Di conseguenza, inoltre, il nuovo articolo 38, comma 16, modifica l'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967, riferendolo all'elezione dei giudici costituzionali da parte di ciascuna Camera, anziché da parte del Parlamento in seduta comune. Sono mantenute la modalità di votazione a scrutinio segreto ed il quorum richiesto, pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti fino al terzo scrutinio ed alla maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio.
  Aggiunge che il Senato è infine intervenuto sulla norma relativa all'applicazione della riforma costituzionale alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, recata dall'articolo 38, comma 13. Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha sostituito l'espressione «adeguamento» degli statuti con l'espressione «revisione» per riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle Province autonome. Questa modifica sembra aver colto alcune indicazioni che erano emerse nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione per le questioni regionali sull'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, nell'ambito della quale diversi auditi hanno sottolineato che l'obbligo di adeguarsi ad una riforma che determina una riduzione di competenze avrebbe potuto costituire un ostacolo al processo di aggiornamento degli statuti.
  È stata, infine, introdotta l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla revisione degli statuti, dell'articolo 116, terzo comma, Cost., relativo al cosiddetto «regionalismo differenziato», con una disciplina transitoria per il periodo precedente alla suddetta revisione. In particolare, fino alla revisione degli statuti si applica l'articolo 116, terzo comma, nel testo vigente prima della riforma costituzionale, limitatamente alle materie dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. A seguito della revisione degli statuti è invece prevista l'applicazione integrale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome delle disposizioni sul cosiddetto «regionalismo differenziato» contenute nell'articolo 116, terzo comma, Cost. nel testo modificato dalla riforma costituzionale. Si tratta di un rilevante rafforzamento della specialità, in quanto l'articolo 116, terzo comma, che nel vigente testo costituzionale, segna la strada per un possibile avvicinamento delle Regioni a statuto ordinario alle Regioni a statuto speciale, potrà invece costituire la base per un ulteriore ampliamento delle competenze delle autonomie speciali, che oltretutto hanno una maggiore consuetudine con la procedura pattizia delineata dalla disposizione costituzionale. Per le Regioni speciali, inoltre, le disposizioni sul «regionalismo differenziato» entrano in vigore e sono applicabili immediatamente, quindi in via anticipata rispetto al resto della riforma costituzionale, che si applicherà a decorrere dalla prossima legislatura.

  Gianpiero D'ALIA (AP), presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Testo unificato C. 1138 e abb.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 217

  La senatrice Nicoletta FAVERO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Giustizia della Camera il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge in materia di misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, come risultante dagli emendamenti approvati dalla medesima Commissione il 29 ottobre scorso. Osserva quindi che il provvedimento in esame – che non presenta profili di particolare rilievo ai fini delle competenze delle Commissione parlamentare per le questioni regionali – apporta numerose modifiche al libro I del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti, volte nel complesso a: rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca); inserire gli indiziati del reato di assistenza agli associati (articolo 418 c.p.) e dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione; istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia; favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l'istituzione di un fondo e con altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali; garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con garanzia di competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e di rotazione negli incarichi; riorganizzare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio; estendere i casi di confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992; introdurre misure di contrasto al «caporalato».
  Aggiunge che nel disegno di legge di stabilità per il 2016 sono previste maggiori risorse sia finanziarie sia umane, che permettono una migliore efficacia delle disposizioni del presente provvedimento, con la valorizzazione dell'azione svolta dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, l'articolo 13 del disegno di legge di stabilità per il 2016 prevede, al comma 2, cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e istituisce, al comma 4, il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
  In conclusione, alla luce di quanto sopra, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
C. 348-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Ivan CATALANO (SCpI), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 18 dicembre 2014, è stata approvata, con modificazioni, dall'Assemblea del Senato il 21 ottobre 2015 (A.S. 1728).
  Il testo rimane strutturato in 18 articoli. Le modifiche sono intervenute sugli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16 e 18.
  Ricorda quindi che all'articolo 1, recante la definizione dell'oggetto e delle finalità, sono state sostituite le parole «biodiversità agraria e alimentare» con quelle di «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare». Allo stesso modo, alle Pag. 218parole «risorse genetiche» sono state aggiunte quelle «di interesse alimentare ed agrario». La stessa modifica è stata ripetuta in tutte le parti del progetto di legge in esame, ovunque ricorrano le parole richiamate. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il compito di promuovere le attività degli agricoltori tese al: recupero delle risorse genetiche vegetali e locali, di interesse alimentare ed agrario; e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare. Con una modifica introdotta al Senato è stato poi soppresso il riferimento alle attività degli agricoltori finalizzate allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale. L'articolo 2 provvede a definire cosa debba intendersi per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» e per «risorse locali». L'unica modifica apportata dal Senato all'articolo consiste nell'aver sostituito la congiunzione «e» con la disgiunzione «ovvero» nella parte in cui il comma 3, nel definire «gli agricoltori custodi», rinvia a coloro che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche oggetto di tutela dal provvedimento in esame. Il medesimo intervento ha interessato la definizione di «allevatori custodi», anche essi impegnati, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, alla conservazione delle risorse genetiche. L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 4 prevede che siano inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici ed i registri anagrafici. Rileva che il Senato ha aggiunto, al riguardo, i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione, secondo la classificazione FAO. Il comma 6 del medesimo articolo, recante l'autorizzazione di spesa, è stato modificato in modo da prevedere che la somma di 288.000 euro, finalizzata a sopportare i costi di funzionamento dell'Anagrafe, debba intendersi ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101.
  Aggiunge che l'articolo 4, relativo all'istituzione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, non ha subito modifiche, se non per la parte dove il riferimento a «biodiversità agraria ed alimentare « è stato sostituito con la dizione «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare». La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario. L'articolo 5 istituisce il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. Anche in tal caso è stato modificato il comma 3, recante l'autorizzazione di spesa necessaria per supportare gli oneri relativi al funzionamento del Portale: la somma di 152.000 euro per l'anno 2015, già prevista nel testo approvato dalla Camera, è stata posta come integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 101 del 2004, recante, come detto, la ratifica e l'esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
  L'articolo 6 interviene sul tema della conservazione in situ, nell'ambito delle aziende agricole ed ex situ, demandando: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione ex situ delle risorse genetiche in esame; alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione degli agricoltori custodi per la conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola delle medesime risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione. Precisa che il Senato ha soppresso la parte nella quale le regioni e gli enti locali erano chiamati ad incentivare e promuovere l'attività svolta dagli stessi agricoltori custodi.Pag. 219
  L'articolo 7 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda con decreto all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012. Il Senato ha specificato che tale aggiornamento debba avvenire periodicamente ed in ogni caso almeno ogni cinque anni.
  L'articolo 8 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Senato è intervenuto integrando la composizione dello stesso con un rappresentante del Ministero della salute e prevedendo che al posto di un rappresentante degli agricoltori, siano previsti tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza Stato-regioni. Al comma 5, il Senato ha specificato il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato – regioni, per disciplinare le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca.
  Rileva poi che l'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e degli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione delle sementi di varietà soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Il Senato ha soppresso come finalità del Fondo quella relativa alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti. È stato, poi, soppresso, il comma 2, che prevedeva la copertura degli oneri relativi alla dotazione del Fondo, definiti al comma 1, in 500.000 euro annui a decorrere dal 2015. Si tratta di una modifica di coordinamento, in quanto la disposizione di copertura è ora contenuta nell'articolo 18. Aggiunge che, nel nuovo comma 2, il Senato ha fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che sarà adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per definire, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e per individuare le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.
  Osserva inoltre che gli articoli 11, 12 e 13 non hanno subito modifiche salvo quelle già richiamate relative alla definizione di «biodiversità di interesse agricolo e alimentare» e all'inserimento della disgiunzione «ovvero» al posto della congiunzione «e» relativamente alle modalità di conservazione delle risorse genetiche. All'articolo 14 viene quindi modificata la data della Giornata della biodiversità agraria e alimentare, ora indicata nel giorno 20 maggio di ogni anno (nel testo approvato dalla Camera, la data era quella del 22 maggio, coincidente con la Giornata internazionale della biodiversità).
  L'articolo 16 definisce poi gli interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Senato ha provveduto ad aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione che ha assunto il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, oggi Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Tale organismo predispone il Piano triennale per gli interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché gli interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione Pag. 220animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico. Al comma 2 del medesimo articolo 16 è stato, poi, ridefinita la procedura per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare; viene confermato che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede a destinare una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del MIPAAF al finanziamento di tali progetti. Il Senato ha, invece, soppresso il rinvio ad un ulteriore decreto per la definizione dell'entità delle risorse disponibili, delle modalità di accesso alla gara e delle tipologie di progetti ammissibili, prevedendo che il finanziamento dei progetti debba avvenire previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica. Infine, l'articolo 18, reca le disposizioni finanziarie.
  Rileva quindi, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il testo in esame ha come intento quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, perseguita a livello internazionale attraverso la Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ed il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001. Le disposizioni del testo quindi, sotto alcuni profili, appaiono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, sotto altri profili, alla competenza residuale delle regioni in materia di «agricoltura».
  Evidenzia poi che, anche alla luce dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, le regioni sono intervenute, adottando misure per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale. Le misure regionali in questione sono – nella gran parte dei casi – analoghe, avendo la gran parte delle leggi regionali provveduto all'istituzione di organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono. Ricorda altresì che la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia «tutela dell'ambiente», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (ex multis sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002).
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 5).

  Il senatore Roberto COTTI (M5S), dopo aver preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenzia che, in caso di approvazione della proposta di legge in esame, si verificherebbe un'incongruenza con il trattato TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) che è in corso di negoziato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015 — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.35.

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Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi: Esame del documento conclusivo.
(Esame del documento conclusivo e conclusione – Approvazione del documento conclusivo).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che la seduta odierna è dedicata all'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine (vedi allegato 6), la cui bozza è stata preventivamente inviata ai componenti la Commissione. Ringrazia quindi i colleghi e tutti i collaboratori della Commissione, oltre ai soggetti auditi, che hanno permesso di portare a termine questa importante indagine conoscitiva.

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di documento conclusivo presentata dal presidente.

  La seduta termina alle 8.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

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