CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Atto n. 208.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

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  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Carbone, nella seduta di ieri ha formulato una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 1).

  Daniele PESCO (M5S) sottolinea come il suo gruppo abbia presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.
Atto n. 209.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Petrini, nella seduta di ieri ha formulato una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 3).

  Daniele PESCO (M5S) evidenzia come il suo gruppo abbia presentato una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (vedi allegato 4).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S sarebbe posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 153/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica.
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Sanga, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Ricorda altresì che, sulla base delle decisioni assunte nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 17 di domani, nella prospettiva di concludere l'esame in sede referente sul provvedimento entro l'ora di pranzo di mercoledì 11 novembre prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Testo unificato C. 1138 e abb.

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che, a seguito delle esigenze manifestate dalla Commissione Giustizia, la quale intende concludere l'esame in sede referente, al più tardi, entro la prima mattinata di domani, è opportuno che la Commissione proceda all'espressione del parere su di esso nella seduta odierna.

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il testo unificato delle proposte di legge C. 1138 ed abbinate, recante norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Segnala in primo luogo come il provvedimento, che si compone ora di 51 articoli, sia stato modificato in modo significativo nel corso dell'esame in sede referente presso la II Commissione. Per quanto riguarda le disposizioni prioritariamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala gli articoli 29, 36 e 47, sottolineando come essi introducano misure urgenti e di grande rilevanza per il Paese nella gestione dei patrimoni confiscati alla criminalità organizzata.
  L'articolo 29 inserisce nel corpo del decreto legislativo n. 159 del 2011, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, un nuovo articolo 41-bis, il quale al comma 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, al fine di salvaguardare la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché il sostegno alle cooperative.
  In merito ricorda che i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale sono in sostanza i delitti di associazione per delinquere, per commettere i delitti di contraffazione di marchi, introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazioni di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
  Al riguardo, osserva come, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 41-bis il Fondo sia finalizzato a fornire garanzie Pag. 88sui crediti bancari e a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
  In base ai commi 3 e 4 nuovo articolo 41-bis le risorse del Fondo sono utilizzate, da un lato, per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata e, dall'altro, per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle predette imprese.
  Il comma 5 del nuovo articolo 41-bis prevede che l'accesso alle risorse delle due sezioni del Fondo è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita dal nuovo articolo 110 del decreto legislativo n. 159, come sostituito dall'articolo 41 del provvedimento.
  Il comma 6 del nuovo articolo 41-bis demanda a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia nazionale, la determinazione dei limiti e dei criteri per l'accesso al Fondo, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti, nonché tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti.
  Il comma 7 del nuovo articolo 41-bis regola il caso di revoca del provvedimento di sequestro dell'azienda, stabilendo che l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dal Fondo a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.
  Il comma 8 del nuovo articolo 41-bis stabilisce che l'Agenzia nazionale e Invitalia S.p.A. devono contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo.
  In base al comma 9 il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia nazionale, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.
  Il comma 10 stabilisce che, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da Invitalia S.p.A., tra i suoi dipendenti. Il dipendente di Invitalia, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione di Invitalia S.P.A..
  Ai sensi del comma 10-bis del nuovo articolo 41-bis entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge l'Agenzia nazionale, sentita Invitalia S.p.a., con delibera del Consiglio direttivo adotta criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio economico e per la definizione dei Piani di valorizzazione.
  Il comma 3 dell'articolo 29 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 41-bis, cui si provvede a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a favore di Invitalia S.p.A.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 36 il quale, sostituendo il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 159 del 2011, stabilisce che, qualora il sequestro giudiziario Pag. 89si protragga oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta.
  L'articolo 47 delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare.
  Tra i principi e criteri direttivi elencati dal comma 3 viene prevista, alla lettera a), l'introduzione di tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza.
  Ai sensi della lettera b) sono esclusi dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a): i dipendenti che siano oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafioso; il preposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
  Inoltre alla lettera l) viene stabilito che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto.
  In merito a tale previsione segnala la necessità di verificare la compatibilità di tale agevolazione con la normativa dell'Unione europea in materia di IVA, in considerazione del fatto che gli Stati membri non hanno piena discrezionalità nell'introdurre regimi agevolati IVA, ma possono disporre in merito solo entro i limiti fissati dalla disciplina UE.
  Ai sensi della lettera p) le misure di agevolazione indicate dal comma 3 non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione ad assunzioni; inoltre la lettera r) specifica che le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge.
  In base alla lettera i) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per i finanziamenti pubblici e per l'accesso al credito bancario di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012 in favore delle imprese che si sottopongano al rating di legalità previsto dal medesimo articolo, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso.
  Segnala quindi come assuma rilevanza, ai fini degli ambiti di competenza della Commissione Finanze, anche l'articolo 9, il quale prevede che il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona nei cui confronti è avviato il procedimento per le misure patrimoniali di prevenzione antimafia, nonché il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Pag. 90
  Passando quindi a sintetizzare brevemente le altre disposizioni del provvedimento non prevalentemente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala come gli articoli da 1 a 41 apportino un'ampia serie di modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
  In particolare fa presente che gli articoli da 1 a 7 intervengono sulla disciplina relativa alle misure di sorveglianza antimafia, sia per quanto riguarda i presupposti di tali misure, le misure applicabili, i relativi profili processuali. In tale ambito gli articoli 3 e 5 riguardano il divieto di soggiorno, mentre l'articolo 7 interviene sulla disciplina della sorveglianza speciale.
  Illustra quindi l'articolo 8, il quale interviene in primo luogo sulla disciplina relativa competenza a proporre le misure di prevenzione patrimoniali antimafia, stabilendo che esse possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia.
  Inoltre è previsto che al procuratore della Repubblica spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini ed alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, relative alle predette misure di prevenzione. Rileva quindi come, in tale contesto, si stabilisca che, ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
   a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali;
   b) tenere costantemente aggiornato ed informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;
   c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale;
   d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.

  L'articolo 10 sostituisce la disciplina relativa al sequestro, stabilendo che il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
  In tale ambito viene specificato che il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile.
  Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui c respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. Tale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti.
  Illustra quindi l'articolo 10-bis, che modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativamente alla disciplina dello sgombero dei beni oggetto di sequestro, prevedendo in particolare che il tribunale, su proposta del giudice delegato, Pag. 91può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter dello stesso decreto legislativo n. 159 (contratti di locazione o di comodato di beni immobili stipulati dall'amministratore giudiziario), sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, esclusa ogni azione di regresso.
  In tale ambito segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come la norma comprenda tra le spese e gli oneri che l'occupante deve corrispondere anche il pagamento degli oneri fiscali inerenti all'unità immobiliare.
  La norma precisa i casi nei quali lo sgombero è differito dal tribunale, qualora gli immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente, qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto e quando esso è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni.
  L'articolo 11 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativo all'adozione dei provvedimenti di sequestro d'urgenza nei casi in cui vi sia il concreto pericolo che i beni nei cui confronti dovrebbe essere disposta la confisca possano essere dispersi, sottratti o alienati, spostando da dieci a trenta giorni il termine entro cui il provvedimento di sequestro deve essere convalidato dal tribunale.
  L'articolo 12 interviene sull'articolo 23 del decreto legislativo n. 159, relativo all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei terzi, estendendo l'applicabilità delle misure stesse anche ai diritti reali di garanzia sui beni in sequestro.
  L'articolo 13 modifica la disciplina riguardante la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze segnala la previsione secondo cui in ogni caso il soggetto nei cui confronti è instaurato il procedimento non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
  In tale ambito è previsto che la confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda.
  Inoltre vengono ampliati i termini procedurali nel caso di indagini complesse o di compendi patrimoniali rilevanti, e si prevede che tali termini restano sospesi per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale interviene sulla disciplina del sequestro e della confisca per equivalente, stabilendo che se non è possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
  L'articolo 15 reca una serie di modifiche alla disciplina di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 159 del 2011, per lo più per quanto riguarda gli aspetti procedurali dei provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca, la restituzione della cauzione o la liberazione Pag. 92delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia. Inoltre vengono affrontati i temi della competenza territoriale relativamente ai predetti provvedimenti, del pagamento delle spese processuali, dell'esecutività dei provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, nonché circa gli effetti dell'appello rispetto al provvedimento di confisca.
  L'articolo 16 interviene sulla competenza giudiziale circa le richieste di revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione.
  L'articolo 17 riguarda in particolare la nomina, da parte del giudice che dispone il sequestro dei beni, di un amministratore giudiziario, ai fini della gestione dei beni stessi.
  Illustra quindi l'articolo 18 il quale, intervenendo sull'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativo alla cauzione che la persona cui è applicata una misura di prevenzione antimafia deve versare presso la cassa delle ammende, di entità tale da costituire un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte, stabilisce che il tribunale possa disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la predetta cauzione sia pagata in rate mensili.
  L'articolo 19 riguarda l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, prevedendo che essa sia disposta dal tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, sia direttamente o indirettamente sottoposto a condizioni di intimidazione o di assoggettamento, ovvero possa, comunque, agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale, oppure di persone sottoposte a procedimento penale per taluni delitti e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
  L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, e con il provvedimento di adozione della misura, che è iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa ovvero presso i pubblici registri qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura; nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale.
  Alla scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario (disciplinato da un nuovo articolo introdotto nel decreto legislativo n. 159 dall'articolo 21), ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di amministrazione giudiziaria siano dispersi, sottratti o alienati, ovvero nei casi di confisca, si può richiedere al tribunale di disporne il sequestro.
  Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può inoltre disporre il controllo giudiziario e stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, Pag. 93gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri alti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822.84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio c al reddito della persona.
  L'articolo 20 inserisce nel decreto legislativo n. 159 del 2011, un nuovo articolo 34-bis, il quale sancisce innanzitutto il principio della priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale previsti dagli articoli 16 e seguenti dello stesso decreto legislativo.
  Segnala come, a tal fine, venga previsto che i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i necessari provvedimenti organizzativi, i quali sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura; sono altresì comunicati annualmente al medesimo Consiglio superiore della Magistratura e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il CSM e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, nonché sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti. Il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla predetta trattazione prioritaria in sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia.
  L'articolo 21 inserisce nel decreto legislativo n. 159 del 2011 un nuovo articolo 34-bis, con cui viene disciplinato l'istituto del controllo giudiziario delle aziende, che il tribunale può disporre, anche d'ufficio, qualora sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.
  Il controllo giudiziario è adottato per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni e con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa.
  In tale ambito specifica come il tribunale stabilisca inoltre i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre taluni obblighi, tra cui quelli di:
   non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, c di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
   informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
   adottare ed attuare efficacemente misure organizzative;
   assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

  Segnala inoltre come, per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il tribunale possa autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma I dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
  La disposizione contempla inoltre la possibilità, per il titolare dell'attività economica Pag. 94sottoposta al controllo giudiziario, di proporre istanza di revoca della misura.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 22, che modifica la disciplina di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 159 del 2011, n. 159, relativa alla nomina di amministratori giudiziari.
  In particolare viene previsto che, con il provvedimento con cui dispone il sequestro dei beni, il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario, ovvero più amministratori giudiziari, se la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, considerato anche il numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o la natura della attività aziendale da proseguire o il valore ingente del patrimonio.
  La norma stabilisce che l'amministratore giudiziario deve essere scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari (ovvero tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nel caso di amministrazione giudiziario di aziende sequestrate) secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati.
  Inoltre sono dettati i casi di incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario, per il cumulo con altri incarichi analoghi, per l'attività professionale svolta, ovvero per il caso di condanne, di irrogazione di misure di prevenzione o di rinvio a giudizio per taluni reati.
  È contemplata la possibilità che l'amministratore giudiziario sia coadiuvato da tecnici o da altri soggetti qualificati, ovvero organizzi un proprio ufficio di coadiuzione.
  L'amministratore giudiziario, il quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e deve rendere il conto della gestione, ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
  L'articolo 22-bis, inserendo nel decreto legislativo n. 159 un nuovo articolo 35-bis, stabilisce che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, l'amministratore giudiziario, il coadiutore e l'amministratore, non sono punibile e sono esenti da responsabilità civile, per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro.
  In tale ambito viene specificato che dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'azienda sequestrata, gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sulla stessa azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato.
  L'articolo 23 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo n. 159, relativo alla relazione che deve essere presentata dall'amministratore giudiziario dei beni sequestrati, in particolare per quanto riguarda i contenuti della predetta relazione, il relativo regime di pubblicità e le modalità di contestazione delle stime in essa contenute.
  L'articolo 24 affida a un decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, la definizione delle norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione giudiziaria dei beni immobili.
  Ai sensi dell'articolo 25, fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte di Appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, proponendo Pag. 95altresì al tribunale l'adozione di lutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.
  Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che si avvale per la gestione di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale.
  L'amministratore giudiziario provvede agli adempimenti all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato e predispone separato conto di gestione nel caso in cui l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia, rendiconto che è sottoposto all'approvazione dell'Agenzia.
  L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.
  L'articolo 26 prevede che, qualora sia stato autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.
  L'articolo 27 interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativamente alla gestione dei beni sequestrati, stabilendo innanzitutto il principio generale secondo cui il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  In tale contesto viene specificato che l'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
  Osserva come sia contemplata altresì la possibilità, per l'amministratore giudiziario, di locare o concedere in comodato i beni immobili sequestrati con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, fino alla data della confisca definitiva del bene. Qualora i beni immobili sequestrati siano stati concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.
  Qualora non si debba provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, il tribunale, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.
  Illustra quindi l'articolo 28, che modifica e integra l'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, disciplinando il caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie. In tale ipotesi viene stabilito che l'amministratore giudiziario deve essere scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e che la nomina deve essere comunicata, tramite il Prefetto, alle associazioni di datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori Pag. 96maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di Commercio.
  Inoltre è previsto che l'amministratore giudiziario entro tre mesi dalla sua nomina presenta una relazione contenente, tra l'altro:
   la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, dell'azienda, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
   una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività; nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività alla relazione è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
   il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
   le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

  Al riguardo rileva come sia altresì previsto che nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indichi l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze per il controllo della società previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.
  Entro trenta giorni dall'immissione in possesso l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
  Il tribunale esamina la relazione depositata dall'amministratore giudiziario, con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono e, qualora rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
  In tale ambito è regolato l'allontanamento dall'azienda del precedente titolare nei cui confronti sia stato disposto il sequestro e dei familiari conviventi.
  In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il nuovo comma 1-octies dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ai sensi del quale non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3 (in materia di riduzione del capitale sociale per perdite nelle spa), 2447 (in materia di riduzione del capitale sociale sotto Pag. 97il limite legale nelle S.p.A.), 2482-bis, commi 4, 5 e 6 ((in materia di riduzione del capitale sociale per perdite nelle s.r.l.) e 2482-ter (in materia di riduzione del capitale sociale sotto il limite legale nelle s.r.l.) del codice civile.
  Rileva inoltre come, nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario eserciti i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; in tale ambito egli provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro.
  È stabilito altresì che l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, ovvero concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 159 (comuni, province o regioni, comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale, operatori dell'agricoltura sociale), alle cooperative o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini.
  Qualora manchino invece concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa.
  La disposizione affida a un decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione di modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora essa sia priva di beni aziendali, senza alcun onere economico.
  Illustra quindi l'articolo 30 il quale, inserendo un nuovo articolo 41-ter nel decreto legislativo n. 159 del 2011, istituisce presso le prefetture-uffici territoriali del Governo i tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate.
  Questi tavoli, i quali sono finalizzati a favorire il coordinamento tra istituzioni, associazioni, organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, hanno il compito di:
   a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
   b) dare ausilio all'amministratore giudiziario e all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
   c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
   d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
   e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

  I tavoli, che sono coordinati e convocati dal prefetto o da un suo delegato, sono composti: da un rappresentante dell'Agenzia; da un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico; da un rappresentante della regione; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; da un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato; da un rappresentante delle direzioni territoriali Pag. 98del lavoro; da un rappresentante delle associazioni; da un rappresentante della camera di commercio; ad essi possono inoltre partecipare rappresentanti degli enti locali.
  L'articolo 31 introduce nel più volte citato decreto legislativo n. 159 una specifica disciplina relativa al supporto delle aziende sequestrate o confiscate, prevedendo che nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario.
  L'effettivo e utile svolgimento di tale attività di supporto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda. Inoltre è prevista la possibilità di avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti ed in reti d'impresa. L'articolo 32 stabilisce che all'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.
  L'articolo 33 introduce nel già richiamato decreto legislativo n. 159 del 2011 un nuovo articolo 45-bis, il quale prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dopo aver ricevuto la comunicazione del decreto di confisca definitiva, qualora l'immobile risulti ancora occupato, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda alla liberazione dei beni. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento dei soggetti che lo occupano, anche qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.
  L'articolo 34 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 159, relativo alla restituzione per equivalente prevista nel caso di restituzione di beni confiscati, stabilendo che si procede sempre attraverso tale modalità di restituzione quando i beni confiscati siano stati assegnati e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico ovvero quando il bene sia stato venduto. In tali casi il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 34-bis, il quale modifica la disciplina dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 159, relativa alla restituzione per equivalente.
  In particolare è previsto che la restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
  In tali casi il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia.
  In merito segnala come il dettato l'articolo 34-bis intervenga sulla medesima Pag. 99materia oggetto dell'articolo 34, in termini contraddittori rispetto a quest'ultimo.
  L'articolo 34-ter riguarda i termini entro i quali l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede all'adozione del provvedimento di destinazione del bene sequestrato.
  L'articolo 35 modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 159, relativo alla destinazione dei beni e delle somme sequestrate.
  In primo luogo è previsto che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che in ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti.
  Per quanto riguarda i beni immobili viene specificato che essi sono mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per finalità economiche e che la destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario.
  In tale contesto segnala inoltre come venga inserita la possibilità che tali beni siano assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale.
  Per quanto riguarda i beni aziendali è contemplata, oltre all'affitto, anche la possibilità di concessione in comodato.
  In tale contesto viene stabilito che le aziende sequestrate sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o associazioni (quali organizzazioni di volontariato, comunità di recupero, associazioni di protezione ambientale o cooperative sociali), quali assegnatari in concessione, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.
  Segnala quindi come sia inoltre previsto che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali, fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.
  L'articolo 37 integra l'articolo 52 del decreto legislativo n. 159, relativo alla tutela dei diritti di credito dei terzi aventi data anteriore alla confisca, tutela che è condizionata alla presentazione di una domanda in tal senso da parte del creditore terzo. In tale ambito è previsto che il decreto del tribunale con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, va comunicato a quest'ultima.
  L'articolo 38 modifica a sua volta l'appena citato articolo 52 del decreto legislativo n. 159, per quanto riguarda le condizioni cui è subordinata la tutela dei diritti di credito del terzo. Tale tutela spetta, tra l'altro, nel caso in cui il soggetto nei cui confronti è stata proposta la confisca non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati e che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il Pag. 100reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento.
  La norma interviene inoltre sulle modalità di accertamento dei crediti, indicando che essi e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze di contabilità separata.
  Viene specificato altresì che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.
  Le modifiche recate dall'articolo 39 riguardano l'ipotesi in cui al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito. In tal caso l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La norma specifica che la risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e che il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 40, il quale, al comma 2, inserendo nel decreto legislativo n. 159 del 2011 un nuovo articolo 54-bis, detta una nuova disciplina relativa al pagamento dei debiti anteriori al sequestro, prevedendo che l'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività dell'azienda.
  In tale ambito viene specificato che nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti.
  A questi fini le norme introdotte dal comma 4 prevedono che l'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
  Le modifiche recate dai commi 5 e 6 riguardano l'ammissione dei predetti crediti sorti anteriormente al sequestro allo stato passivo del fallimento, la verifica delle relative domande, la presentazione del progetto di stato passivo, le eventuali opposizioni dei creditori esclusi.
  Il comma 3 riguarda invece la sospensione sino alla conclusione del procedimento di prevenzione delle procedure esecutive già pendenti e l'estinzione delle procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per quali interviene decreto di confisca definitiva.
  Il comma 7 stabilisce che dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare Pag. 101la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.
  Le norme introdotte dal comma 8 stabiliscono che dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti, il quale contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati, al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore e determina il piano di pagamento, al quale i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca.
  Le modifiche recate dal comma 9 stabiliscono che, quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare e che la verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione.
  In tale contesto viene stabilito che l'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale, presentare al Tribunale fallimentare competente, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti, o predisporre un piano di ristrutturazione. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, tale piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati.
  Nell'ambito delle modifiche recate dal comma 10, oltre a previsioni di carattere procedurale, è previsto che, se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento.
  L'articolo 41 attraverso un'ampia serie di modifiche al già citato decreto legislativo n. 159 del 2011, concernente l'istituzione e la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  In particolare, il nuovo articolo 110 del decreto legislativo n. 159 stabilisce che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha sede principale in Roma, sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
  I compiti dell'Agenzia sono:
   a) acquisire i flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: in tale ambito, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala come oltre ai dati documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali e degli amministratori giudiziari, si preveda lo scambio dei dati in possesso di Equitalia, di Equitalia Giustizia e delle agenzie fiscali; inoltre si prevede lo scambio dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; l'acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; la verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; l'analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
   b) fornire ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione, al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali Pag. 102o sociali agli enti, alle, associazioni e alle cooperative;
   c) fornire ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dai giudice dell'esecuzione e nell'amministrazione dei predetti beni, al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative;
   d) provvedere all'amministrazione e alla destinazione dei beni confiscati;
   f) adottare iniziative e provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

  Il nuovo articolo 111 del decreto legislativo n. 159 elenca gli organi dell'Agenzia, che sono: il Direttore; il Consiglio direttivo; il Collegio dei revisori; il Comitato consultivo di indirizzo.
  La disposizione indica la procedura di nomina e i requisiti del Direttore dell'Agenzia, il quale è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica nella gestione dei beni e delle aziende tra prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità.
  Inoltre viene dettata la procedura di nomina del Consiglio direttivo, che è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze; da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione.
  Per quanto riguarda il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili; un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  In tale ambito segnala come il Comitato consultivo di indirizzo sia presieduto dal Direttore dell'Agenzia e sia composto: da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro; da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro; da un responsabile dei fondi del PON sicurezza, designato dal Ministero dell'interno; da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dallo stesso Ministro; da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI: da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.
  Il nuovo articolo 112 del decreto legislativo n. 159 riguarda le attribuzioni degli organi dell'Agenzia, specificando in tale ambito che l'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i Pag. 103provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali.
  La disposizione specifica che l'Agenzia si avvale delle prefetture territorialmente competenti e che i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse.
  Il Consiglio direttivo delibera, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo, in merito:
   all'utilizzo dei flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
   alla predisposizione di meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
   alla stipula di protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa;
   all'emanazione di linee guida interne sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati;
   alla modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
   alla verifica circa l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
   alla revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
   alla sottoscrizione di convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

  In tale ambito segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, la lettera e) del comma 4, in base alla quale si prevede la predisposizione di protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate.
  Il Comitato consultivo e di indirizzo esprime parere sugli atti deliberati dal Consiglio direttivo; può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro; esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati.
  Il nuovo articolo 113 del decreto legislativo n. 159 riguarda l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, che sono disciplinati con uno o più regolamenti, adottati su proposta dei Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
  In tale ambito segnala, per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il comma 2, ai sensi del quale, ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati, i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. Pag. 104
  Viene specificato che l'Agenzia può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose e che per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico.
  Illustra quindi l'articolo 42, il quale modifica l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, relativo alle ipotesi particolari di confisca dei beni nel caso di condanna per taluni delitti, qualora il soggetto condannato non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
  In primo luogo è integrato l'elenco dei delitti per i quali si può applicare l'istituto della confisca: in tale ambito, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'inserimento in tale elenco del delitto previsto dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, relativo alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (aggravanti previste quando nel commettere il reato il colpevole sia sorpreso a mano armata; quando nel commettere il reato tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita).
  Inoltre la nuova previsione relativa alla confisca fa riferimento anche ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.
  Sempre con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze evidenzia come rimanga ferma la previsione secondo cui in ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.
  Le modifiche riguardano anche la procedura relativa alla confisca per equivalenza.
  Viene specificato quindi che le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dal predetto articolo 12-sexies.
  È previsto inoltre che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d'appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.
  Vengono altresì dettate disposizioni di carattere procedurale per quanto riguarda la citazione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro nel processo di cognizione, in merito alla competenza giudiziale a emettere i relativi provvedimenti, nonché circa l'opposizione al decreto di sequestro.
  Il comma 1-bis dell'articolo 42 introduce l'istituto della confisca obbligatoria, prevista obbligatoriamente nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-bis del codice penale. La confisca riguarda le cose che servirono o furono destinate a commettere Pag. 105il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato; qualora non sia possibile la confisca delle predette cose è prevista la confisca per equivalente.
  L'articolo 43 integra a sua volta l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, relativo ai casi speciali nei quali può essere disposta confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui la persona non può giustificare la provenienza e di cui ha la disponibilità in misura sproporzionata rispetto al suo reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi. In tale ambito è specificata la possibilità di applicare la confisca (esclusa la confisca per equivalente) quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Inoltre è disciplinato il caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, stabilendo che il relativo procedimento inizia o prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
  L'articolo 44 reca disposizioni sull'amministrazione dei beni sequestrati e sull'accelerazione dei processi, stabilendo che l'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. La norma specifica che l'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.
  L'articolo 45, integrando l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevede l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste a carico delle persone giuridiche (nel caso di specie da 400 a 1.000 quote) anche per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'articolo 603-bis del codice penale.
  Illustra quindi l'articolo 46, il quale istituisce presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello sezioni, ovvero prevede l'individuazione di collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. La norma specifica che il presidente del tribunale o della Corte di Appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.
  L'articolo 48 integra l'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, inserendo tra le destinazioni del Fondo per la crescita sostenibile anche gli interventi per il finanziamento della ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende sottoposte a sequestro.
  Rileva quindi come, in connessione con l'articolo 46, l'articolo 49, al comma 1 fissi in trenta giorni dall'entrata in vigore della legge il termine entro cui il Consiglio Superiore della Magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione alle previsioni del predetto articolo 46.
  Inoltre il comma 2 fissa in novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il termine di emanazione dei decreti attuativi delle previsioni del provvedimento in materia di Fondo Unico giustizia, dei Fondi istituiti dal provvedimento, nonché di nomina o istituzione degli organi previsti dal medesimo.
  Il comma 3 prevede che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione del provvedimento.Pag. 106
  L'articolo 50 reca una disposizione di carattere transitorio connessa alle modifiche a previsioni del decreto legislativo n. 159 del 2011, richiamate da altri atti normativi aventi a oggetto il sequestro e la confisca.
  L'articolo 51 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012, le quali stabiliscono il divieto di iniziare o proseguire azione esecutive su beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina del libro I del decreto legislativo n. 159 del 2011.
  La norma di interpretazione autentica è volta a stabilire che le predette disposizioni dei citati commi da 194 a 206 si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, all'esito di procedimenti iscritti prima del 13 ottobre 2011 nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale.
  Nel ricordare quindi come il provvedimento, così come modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, sia il frutto dell'accordo tra le diverse forze politiche, comportando interventi e strumenti di notevole efficacia per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità largamente condivisi, formula su di esso una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 5).
  Rileva quindi come l'osservazione contenuta nella proposta di parere riguardi l'articolo 47, comma 3, lettera l), del provvedimento, la quale, nell'ambito dei criteri della delega relativa alle imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, stabilisce che chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita, possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto. In tale contesto l'osservazione chiede alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di verificare la compatibilità di tale agevolazione con la normativa dell'Unione europea in materia di IVA.
  Auspica quindi che sia possibile esprimere il parere sul provvedimento nella seduta odierna, al fine di accelerare l’iter di approvazione di un importante intervento legislativo.

  Sebastiano BARBANTI (Misto-AL), con riferimento alla materia delle agevolazioni fiscali previste a vantaggio delle imprese coinvolte in procedimenti giudiziari di sequestro e confisca, ritiene opportuno inserire tra le osservazioni contenute nella proposta di parere anche la richiesta di introdurre ulteriori misure di sostegno a favore delle predette imprese, in particolare attraverso agevolazioni in materia di IRES.

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, rileva come l'articolo 47 del provvedimento già preveda numerose misure di sostegno per tali imprese, sia di natura tributaria sia di natura contributiva, e come l'articolo 29 stabilisca altresì la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, al fine di aiutare le predette imprese, salvaguardando, in particolare, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, al fine di finanziare gli investimenti e gli interventi di ristrutturazione nonché di tutelare il livello occupazionale.

  Daniele PESCO (M5S) esprime una valutazione complessivamente negativa sul provvedimento, dichiarando, in particolare, le proprie perplessità sul nuovo articolo 41-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, inserito dall'articolo 29, il quale prevede, tra l'altro, che, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da Invitalia S.p.A., tra i suoi dipendenti.Pag. 107
  A tale riguardo rileva come il provvedimento assegni alla società Invitalia un ruolo molto rilevante nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, senza tuttavia prevedere i necessari meccanismi a tutela della trasparenza nella gestione di tali patrimoni, anche al fine di escludere che si verifichino pratiche poco chiare e che i soggetti incaricati siano coinvolti in conflitti d'interesse.
  Nel sottolineare quindi come tale scelta da parte del Governo, oltre a risultare azzardata e rischiosa, prefiguri la costituzione di una longa manus dello Stato nella gestione dei suddetti patrimoni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.25.

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.
7-00818 Sandra Savino: Attuazione della disciplina in materia di anatocismo bancario.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 28 ottobre scorso.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI ricorda che il 23 ottobre scorso si è conclusa la procedura di consultazione sulla proposta di delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) relativa alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, consultazione nel corso della quale potevano essere sollevate osservazioni sulla proposta di delibera.
  Al riguardo fa presente che gli esiti di tale procedura di consultazione non sono ancora a conoscenza del Governo, chiedendo pertanto di rinviare la discussione congiunta delle risoluzione ad altra seduta, non appena tali elementi saranno resi noti.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni.

  La seduta termine alle 14.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

Pag. 108