CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 novembre 2015
534.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti scade alle ore 17 della giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 4 novembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 19.25.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
C. 348-B Cenni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata ad intervenire alla seduta ricorda che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 18 dicembre 2014, è stata approvata, con modificazioni, dall'Assemblea del Senato il 21 ottobre 2015 (A.S. 1728). Il testo rimane strutturato in 18 articoli. Le modifiche sono intervenute sugli articoli. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16 e 18.
  All'articolo 1, recante la definizione dell'oggetto e delle finalità, sono state sostituite le parole «biodiversità agraria e alimentare» con quelle di «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare». Allo stesso modo, alle parole «risorse genetiche» sono state aggiunte quelle «di interesse alimentare ed agrario». La stessa modifica è stata ripetuta in tutte le parti del progetto di legge in esame, ovunque ricorrano le parole richiamate. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il compito di promuovere le attività degli agricoltori tese al: recupero delle risorse genetiche vegetali e locali, di interesse alimentare ed agrario; e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare. Con una modifica introdotta al Senato è stato soppresso il riferimento alle attività degli agricoltori finalizzate allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale.
  L'articolo 2 provvede a definire cosa debba intendersi per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» e per «risorse locali». L'unica modifica apportata dal Senato all'articolo consiste nell'aver sostituito la congiunzione «e» con la disgiunzione «ovvero» nella parte in cui il comma 3, nel definire «gli agricoltori custodi», rinvia a coloro che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche oggetto di tutela dal provvedimento in esame. Il medesimo intervento ha interessato la definizione di «allevatori custodi», anche essi impegnati, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, alla conservazione delle risorse genetiche.
  L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il comma 4 prevede che siano inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici ed i registri anagrafici. Il Senato ha aggiunto, al riguardo, i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO. Il comma 6 del medesimo articolo, recante l'autorizzazione di spesa, è stato modificato in modo da prevedere che la somma di 288.000 euro, finalizzata a sopportare i costi di funzionamento dell'Anagrafe, debba intendersi ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101.
  L'articolo 4, relativo all'istituzione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, non ha subito modifiche, se non per la parte dove il riferimento a «biodiversità agraria ed alimentare « è stato sostituito con la dizione «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. Pag. 36La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario.
  L'articolo 5 istituisce il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. Anche in tal caso è stato modificato il comma 3, recante l'autorizzazione di spesa necessaria per supportare gli oneri relativi al funzionamento del Portale: la somma di 152.000 euro per l'anno 2015, già prevista nel testo approvato dalla Camera, è stata posta come integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 101 del 2004, recante, come detto, la ratifica e l'esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
  L'articolo 6 interviene sul tema della conservazione in situ, nell'ambito delle aziende agricole ed ex situ, demandando: al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione ex situ delle risorse genetiche in esame; alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione degli agricoltori custodi per la conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola delle medesime risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione. Il Senato ha soppresso la parte nella quale le regioni e gli enti locali erano chiamati ad incentivare e promuovere l'attività svolta dagli stessi agricoltori custodi.
  L'articolo 7 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda con decreto all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012. Il Senato ha specificato che tale aggiornamento debba avvenire periodicamente ed in ogni caso almeno ogni cinque anni.
  L'articolo 8 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Il Senato è intervenuto integrando la composizione dello stesso con un rappresentante del Ministero della salute e prevedendo che al posto di un rappresentante degli agricoltori, siano previsti tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza Stato-regioni. Al comma 5 il Senato ha specificato il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per disciplinare le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca.
  L'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e degli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione delle sementi di varietà soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Il Senato ha soppresso come finalità del Fondo quella relativa alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti. È stato, poi, soppresso, il comma 2, che prevedeva la copertura degli oneri relativi alla dotazione del Fondo, definiti al comma 1, in 500.000 euro annui a decorrere dal 2015. Si tratta di una modifica di coordinamento in quanto la disposizione di copertura è ora contenuta nell'articolo 18. Nel nuovo comma 2, il Senato ha fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che sarà adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e Pag. 37della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per definire, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalità di funzionamento del Fondo e per individuare le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.
  Gli articoli 11, 12 e 13 non hanno subito modifiche salvo quelle già richiamate relative alla definizione di «biodiversità di interesse agricolo e alimentare» e all'inserimento della disgiunzione «ovvero» al posto della congiunzione «e» relativamente alle modalità di conservazione delle risorse genetiche.
  All'articolo 14 viene modificata la data della Giornata della biodiversità agraria e alimentare, ora indicata nel giorno 20 maggio di ogni anno (nel testo approvato dalla Camera, la data era quella del 22 maggio, coincidente con la Giornata internazionale della biodiversità).
  L'articolo 16 definisce gli interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Il Senato ha provveduto ad aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione che ha assunto il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, oggi Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Tale organismo predispone il Piano triennale per gli interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché gli interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico. Al comma 2 è stato, poi, ridefinita la procedura per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare; viene confermato che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede a destinare una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del MIPAAF al finanziamento di tali progetti. Il Senato ha, invece, soppresso il rinvio ad un ulteriore decreto per la definizione dell'entità delle risorse disponibili, delle modalità di accesso alla gara e delle tipologie di progetti ammissibili, prevedendo che il finanziamento dei progetti debba avvenire previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica. Infine, l'articolo 18, reca le disposizioni finanziarie.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo in esame ha come intento quello di creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, la tutela della biodiversità agraria, perseguita a livello internazionale attraverso la Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ed il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001. Le disposizioni del testo quindi, sotto alcuni profili, appaiono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, sotto altri profili, alla competenza residuale delle regioni in materia di «agricoltura».
  Anche alla luce dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, le regioni sono intervenute, adottando misure per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale. Le misure regionali in questione sono – nella gran parte dei casi – analoghe, avendo la gran parte delle leggi regionali provveduto all'istituzione di organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono. Giova altresì ricordare che la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, Pag. 38terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (ex multis sentenze numeri 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002). Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro.
Testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame è il testo unificato di sei proposte di legge di iniziativa parlamentare e di una proposta di iniziativa popolare, risultante dall'esame degli emendamenti svoltosi nella Commissione Giustizia.
  Il provvedimento appresta una serie di misure volte a porre rimedio alle problematiche connesse alla gestione dell'azienda sottratta al controllo della criminalità organizzata, al fine di garantirne un'amministrazione improntata a criteri di efficienza ed economicità. Va infatti rilevato che spesso l'applicazione della misura di prevenzione provoca l'allarme dei clienti, che cercano di dirottare altrove le commesse; dei fornitori, che tendono a reclamare immediatamente il saldo dei crediti vantati verso l'impresa; delle banche, che spesso revocano le linee di credito concesse all'azienda, negandone di nuove. Lo scopo del testo è quello dunque di garantire l'efficacia delle misure di prevenzione nell'ambito dell'azione di contrasto alle attività mafiose, tutelando al contempo i lavoratori coinvolti e assicurando una governance dell'azienda tesa alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
  Il provvedimento in esame apporta numerose modifiche al libro I del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti, volte nel complesso a: rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca); inserire gli indiziati del reato di assistenza agli associati (articolo 418 c.p.) e dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione; istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia; favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l'istituzione di un fondo e con altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali; garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con garanzia di competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e di rotazione negli incarichi; riorganizzare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio; estendere i casi di confisca allargata di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992; introdurre misure di contrasto al «caporalato».
  La quasi totalità del provvedimento – che si compone di 55 articoli – concerne modifiche al Codice antimafia. La prima parte del testo unificato (articoli 1-7) modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno.
  Passando ad esaminarne in estrema sintesi il contenuto, rileva che l'articolo 1 modifica l'articolo 4 del Codice aggiungendo tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali coloro che: Pag. 39fuori del caso di concorso o di favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose (articolo 418 c.p.); sono indiziati di una serie di reati contro la PA.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 5 del Codice prevedendo che, nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personali spetta al procuratore della Repubblica del circondario, questi debba comunque darne comunicazione al PM del tribunale distrettuale. Una ulteriore modifica dell'articolo 5 prevede il deposito della proposta di misura non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali (istituite dall'articolo 46 del provvedimento in esame).
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 6 del Codice prevedendo che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province).
  L'articolo 4 modifica l'articolo 7 del Codice relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali.
  L'articolo 5 modifica l'articolo 8 del Codice prevedendo: in coordinamento con l'articolo 6, che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni; che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.
  L'articolo 6 interviene sull'articolo 10 del Codice permettendo la proposizione del ricorso in appello e in cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato).
  L'articolo 7 integra con due commi aggiuntivi l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
  Gli articoli da 8 a 34-bis riguardano disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali. L'articolo 8 riguarda la titolarità delle proposta di misura (articolo 17 del Codice).
  L'articolo 9 modifica l'articolo 19 del Codice consentendo, ai fini delle indagini patrimoniali, ai soggetti titolari del potere di proposta di prevenzione (PM circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) l'accesso al SID, il sistema di interscambio flussi dati dell'Agenzia delle entrate.
  Con l'articolo 10 è modificata la disciplina del sequestro (articolo 20 del Codice).
  L'articolo 10-bis modifica l'articolo 21 del Codice stabilendo che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale («ove opportuno»). Una seconda modifica dell'articolo 21 riguarda l'eventualità che il bene immobile sequestrato sia occupato abusivamente; in tal caso, sarà il giudice delegato a chiedere al tribunale lo sgombero dell'immobile.
  L'articolo 11 del provvedimento modifica l'articolo 22 del Codice prevedendo che, nei casi di sequestro d'urgenza ivi contemplati, il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30 gg. (attualmente, entro 10 giorni).
  L'articolo 12 modifica l'articolo 23 del Codice prevedendo che, all'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, possono intervenire con l'assistenza di un difensore (con deduzioni e richieste di acquisizione di ulteriori elementi ai fini della confisca) anche i terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (attualmente l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene).
  L'articolo 13 modifica la disciplina della confisca.
  L'articolo 14 interviene in materia di sequestro e confisca per equivalente (articolo 25 del Codice).
  L'articolo 15 integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che l'articolo 27 Pag. 40del Codice prevede debbano essere comunicati «senza indugio» al PG presso la corte d'appello.
  L'articolo 16 modifica l'articolo 28 del Codice, relativo alla revocazione della confisca.
  L'articolo 17 concerne il caso che sequestro e confisca di prevenzione vengano disposti su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del Codice).
  L'articolo 18 modifica l'articolo 31 del Codice in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto, volte a sconsigliare la violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione.
  L'articolo 19 interviene sull'articolo 34 del Codice, relativo all'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, la cui disciplina viene modificata ed estesa anche alle aziende.
  L'articolo 20, nell'introdurre nel codice antimafia un nuovo capo, dedicato alla trattazione prioritaria del procedimento, vi inserisce un nuovo articolo 34-bis, a sua volta concernente la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, cui deve essere assicurata priorità assoluta.
  L'articolo 21 inserisce nel codice antimafia un nuovo articolo 34-ter sul controllo giudiziario delle aziende, che riguarda l'ipotesi in cui risulti occasionale l'attività di impresa volta ad agevolare l'attività di soggetti destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale ovvero di soggetti sottoposti a procedimento penale per taluno dei delitti indicati dall'articolo 34 del codice.
  L'articolo 22 modifica l'articolo 35 del codice antimafia sulla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario.
  L'articolo 22-bis introduce nel codice antimafia un nuovo articolo 35-bis, relativo alla responsabilità nella gestione e ai controlli della Pubblica Amministrazione.
  L'articolo 23 del provvedimento modifica l'articolo 36 del codice antimafia sulla relazione dell'amministratore giudiziario.
  L'articolo 24 modifica l'articolo 37 del codice antimafia sui compiti dell'amministratore giudiziario, rimettendo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.
  L'articolo 25 modifica l'articolo 38 del codice antimafia, relativo ai compiti dell'Agenzia.
  L'articolo 26 aggiunge un comma all'articolo 39 del codice antimafia sull'assistenza legale alla procedura.
  L'articolo 27 modifica l'articolo 40 del Codice, che apre il capo relativo alla gestione dei beni sequestrati e confiscati.
  Gli articoli da 28 a 31 del provvedimento intervengono sulla gestione e valorizzazione delle aziende sequestrate. L'articolo 29, in particolare, istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico un Fondo per il credito delle aziende sequestrate, finalizzato a garantire l'accesso al credito bancario (e conseguentemente il sostegno agli investimenti e la tutela dei livelli occupazionali) per le aziende sottratte alla criminalità nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (articolo 41-bis del Codice). Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità nell'ambito aziendale e deve essere annualmente incrementato dall'Agenzia e da Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'Economia). L'articolo 31 aggiunge al Codice l'articolo 41-bis in materia di supporto delle aziende sequestrate o confiscate.
  L'articolo 32 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi al rendiconto di gestione – che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca – e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.
  L'articolo 33 interviene sulla destinazione dei beni confiscati per inserire nel Codice l'articolo 45-bis, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile che, nonostante la confisca Pag. 41definitiva, sia ancora occupato o l'allontanamento dall'azienda del proposto e dei suoi familiari.
  Le modifiche all'articolo 46 del Codice sono apportate tanto dall'articolo 34 del provvedimento quanto dall'articolo 34-bis. L'intento è quello di rendere obbligatoria la restituzione per equivalente in caso di restituzione di beni confiscati e porre tale pagamento a carico del solo Fondo Unico Giustizia (attualmente può essere chiamata al pagamento anche l'amministrazione assegnataria del bene).
  Sottolinea l'esigenza di chiarire il contenuto dell'intervento normativo, posto che entrambe le disposizioni insistono in modo contraddittorio sul comma 1 dell'articolo 46, in un caso per novellarlo, nell'altro per sostituirlo integralmente.
  L'articolo 34-ter modifica l'articolo 47 del Codice, relativo al procedimento di destinazione.
   L'articolo 35 apporta modifiche all'articolo 48 del Codice, sulla destinazione dei beni e delle somme.
  L'articolo 36 modifica l'articolo 51 del Codice, sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.
  Gli articoli 37 e 38 intervengono sull'articolo 52 del Codice, che apre il capo sulla tutela dei terzi e sui rapporti con le procedure concorsuali, per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati.
  L'articolo 39 modifica l'articolo 56 del Codice, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire che il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare.
  L'articolo 40 modifica varie disposizioni del Codice. In sintesi, e limitandosi agli interventi principali: inserisce l'articolo 54-bis (Pagamento di debiti anteriori al sequestro), modifica l'articolo 55, così da disporre la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva; modifica l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti; modifica l'articolo 58, sulle domande di ammissione del credito; interviene sull'articolo 59, relativo all'udienza per la verifica dei crediti; modifica l'articolo 60, sulla liquidazione dei beni; interviene sull'articolo 61 del Codice demandando all'Agenzia il compito di redigere il progetto di pagamento dei crediti; modifica l'articolo 63, sulla dichiarazione di fallimento successiva al sequestro; interviene sull'articolo 64 del Codice, relativo all'ipotesi inversa, di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento.
  L'articolo 41 del provvedimento interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (articoli 110 – 113).
  Gli articoli 42, 43 e 44 apportano alcune modificazioni all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).
  L'articolo 44 interviene anche sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per modificare l'articolo 132-bis assicurando la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata.
  L'articolo 42 interviene anche sul codice penale per inserirvi l'articolo 603-quater, che impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale).
  L'articolo 45 modifica l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.Pag. 42
  L'articolo 46 modifica l'ordinamento giudiziario (articolo 7-bis del R.D. n. 12 del 1941) per istituire, presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte d'appello, sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione; analogamente si procede anche nei tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere.
  L'articolo 47 contiene una delega al Governo, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma, per sostenere, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, le aziende sequestrate e confiscate. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il Codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sarà abrogato l'articolo 113-bis del Codice, che detta disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia.
  L'articolo 48 novella il decreto-legge n. 83 del 2012, per quanto riguarda il Fondo per la crescita sostenibile, con una formulazione analoga – ma testualmente diversa – rispetto a quella introdotta dall'articolo 29 del provvedimento.
  L'articolo 49 detta i tempi per l'attuazione della riforma, mentre l'articolo 50 sembra stabilire che le modifiche al codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro si dovranno applicare anche al sequestro e alle ipotesi particolari di confisca, previsti dal decreto-legge n. 306 del 1992.
  L'articolo 51 contiene una norma di interpretazione autentica di una disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che escludeva la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia.
  Rileva, infine, che il progetto di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato concernente «organizzazione amministrativa dello Stato», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 19.35.

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