CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2015
533.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 115

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Nuovo testo C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva – è il risultato di un ampio e approfondito lavoro svolto dalla II Commissione Giustizia, che ha preso le mosse da una proposta di legge di iniziativa popolare (C. 1138 – Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata), cui sono state inizialmente abbinate le proposte di legge C. 1039 Gadda (Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata) e C. 1189 Garavini (Disposizioni per la continuità dell'attività produttiva, la tutela dei lavoratori, la salvaguardia dell'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata).
  Obiettivo delle proposte era quello di assicurare – nel caso di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata – la continuità dell'attività d'impresa, garantendone la permanenza sul mercato e tutelando i livelli occupazionali. Pag. 116Ciò a fronte del fatto che in molti casi beni e aziende confiscate vengono abbandonati subito dopo l'emissione del provvedimento giudiziario, con conseguente fallimento di più del 90 per cento delle attività produttive oggetto di un provvedimento di sequestro prima e di confisca poi.
  Nel corso dell'esame in sede referente al testo unificato delle proposte di legge – adottato dalla II Commissione quale testo base – sono state abbinate ulteriori proposte, volte ad incidere su un contesto più ampio: celerità del procedimento, amministrazione e destinazione dei beni, effetti sui terzi, ruolo dell'Agenzia nazionale, rapporti con la confisca penale.
  Si tratta delle seguenti proposte di legge: C. 2580 Vecchio ed altri (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il riutilizzo del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate); C. 2737 Bindi ed altri (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12); C. 2786 Bindi ed altri (Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata); C. 2956 Formisano (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate).
  In tal senso il testo base è stato oggetto di numerose e ampie modifiche, configurandosi come una più generale riforma del Codice Antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
  Il testo unificato licenziato dalla Commissione Giustizia è ora composto di 51 articoli, per l'illustrazione dettagliata dei quali rinvia alla documentazione degli Uffici, in corso di predisposizione.
  Si tratta infatti di un testo molto complesso. Si limita qui a ricordare che le principali materie affrontate – prevalentemente attraverso la sostituzione o la modifica di articoli del Codice Antimafia – sono quelle relative all'accelerazione del procedimento di prevenzione; all'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione; alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate; alla destinazione dei beni confiscati, all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati dirette a semplificare il procedimento di riconoscimento dei diritti dei terzi; all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
  Si riserva – nella seduta già convocata per domani – di fornire ulteriori indicazioni e precisazioni sul provvedimento.

  Dalila NESCI (M5S) invita il relatore a fornire delucidazioni sull’iter del provvedimento, ricordando che il nuovo testo all'esame della Commissione è frutto della sovrapposizione di un testo unificato con diverse ulteriori proposte di legge, il cui contenuto è stato parzialmente recepito mediante proposte emendative.

Pag. 117

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) chiede un approfondimento al relatore con riferimento all'affidamento e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che in poche occasioni, a quanto risulta, sarebbero gestiti mediante procedure ad evidenza pubblica. Si tratta di un profilo che potrebbe investire direttamente le competenze della XIV Commissione e rispetto al quale ritiene debba essere svolto un approfondimento, anche al fine di non incorrere in procedure di infrazione.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è frutto di un lavoro ampio ed approfondito svoltosi in sede referente presso la Commissione Giustizia, mediante il successivo abbinamento di diverse proposte di legge. Si riserva di fornire, nella seduta già convocata per la giornata di domani, ulteriori elementi di valutazione, con particolare riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione.

  Dalila NESCI (M5S) ritiene opportuno svolgere un approfondimento sul testo del provvedimento, anche in considerazione dell'esame svoltosi presso la II Commissione, il cui andamento non appare lineare. Chiede quindi al Presidente di assicurare la verifica dei profili di compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, di competenza della XIV Commissione.

  Michele BORDO, presidente, assicura che l'esame del provvedimento sarà volto a verificare la conformità delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea, nel pieno rispetto delle competenze della XIV Commissione. Condivide quindi la proposta del relatore di un ulteriore approfondimento, ai fini del parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
C. 348-B Cenni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, interviene in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, ricordando che la XIV Commissione esamina, in sede consultiva, la proposta di legge C. 348-B recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Ricorda che la proposta di legge è stata approvata, in prima lettura, alla Camera il 18 dicembre 2014 ed è stata approvata dal Senato, con alcune modificazioni, lo scorso 21 ottobre (S. 1728).
  Nella relazione illustrativa darà conto sinteticamente del contenuto del testo, che rimane strutturato in 18 articoli, evidenziando le modifiche intervenute durante l'esame al Senato.
  All'articolo 1, recante la definizione dell'oggetto e delle finalità, sono state modificate le parole «biodiversità agraria e alimentare» e sostituite con «biodiversità di interesse agricolo ed alimentare». Allo stesso modo, alle parole «risorse genetiche» sono state aggiunte quelle «di interesse alimentare ed agrario». La modifica è stata inoltre applicata a tutte le disposizioni presenti nel provvedimento, ovunque ricorrano le parole richiamate. Il comma 5 prevede che il MIPAFF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il compito di promuovere le attività degli agricoltori tese al: recupero delle risorse genetiche vegetali e locali, di interesse alimentare ed agrario; e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare. Con una modifica introdotta al Senato è stato soppresso il riferimento alle Pag. 118attività degli agricoltori finalizzate allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale.
  L'articolo 2 definisce le «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» (materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura) e le «risorse locali» (originarie di uno specifico territorio; pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento; pur essendo originarie di uno specifico territorio, allo stato scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di riproduzione). Al Senato è stata sostituita la congiunzione «e» con la disgiunzione «ovvero» nella parte in cui il comma 3 – nel definire «gli agricoltori custodi» – rinvia a coloro che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche oggetto di tutela dal provvedimento in esame; analogo intervento ha interessato la definizione di «allevatori custodi», anche essi impegnati, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, alla conservazione delle risorse genetiche.
  L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare presso il MIPAFF per registrare tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica. L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria per la verifica dell'esistenza di tutti i seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, una adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola o ex situ, l'indicazione corretta del luogo di conservazione e l'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono conservate sotto la responsabilità ed il controllo pubblico e non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso e la riproduzione agli agricoltori. Il comma 4 prevede che siano inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici ed i registri anagrafici. Al Senato sono stati aggiunti, al riguardo, i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO. Il comma 6, recante l'autorizzazione di spesa, è stato modificato nel senso che la somma di 288.000 euro, finalizzata a sopportare i costi di funzionamento dell'Anagrafe, debba intendersi ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 101 del 2004 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura).
  L'articolo 4, relativo all'istituzione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, non ha subito modifiche sostanziali.
  L'articolo 5 istituisce il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. Al Senato è stato modificato il comma 3, nel senso che l'autorizzazione di spesa per gli oneri relativi al funzionamento pari a 152.000 euro per il 2015 – già prevista nel testo approvato dalla Camera – è stata posta come integrazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 101 del 2004.
  L'articolo 6 interviene sul tema della conservazione in situ, nell'ambito delle aziende agricole ed ex situ, demandando al MIPAFF l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione ex situ delle risorse genetiche in esame e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione degli agricoltori custodi per la conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola, delle medesime risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione. Al Senato è stata soppressa la parte in cui le regioni e gli enti locali erano chiamati ad incentivare e promuovere l'attività svolta dagli stessi agricoltori custodi.
  L'articolo 7 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda con decreto all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità Pag. 119di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012. Al Senato è stato specificato che l'aggiornamento deve avvenire periodicamente ed in ogni caso almeno ogni cinque anni.
  L'articolo 8 istituisce presso il MIPAFF il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Al Senato è stata integrata la composizione, con l'inserimento di un rappresentante del Ministero della salute e la previsione – in luogo di un rappresentante degli agricoltori – di tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza Stato-regioni. Al comma 5 il Senato ha introdotto un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) entro per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca.
  L'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e degli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione delle sementi di varietà soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Al Senato è stato soppressa – tra le finalità del Fondo – la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti. È stato inoltre soppresso il comma 2 che prevedeva la copertura degli oneri relativi alla dotazione del Fondo, definiti al comma 1, in 500.000 euro annui a decorrere dal 2015. Si tratta di una modifica di coordinamento in quanto la norma di copertura è contenuta all'articolo 18. Nel nuovo comma 2 (comma 3 del testo approvato dalla Camera), il Senato ha fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per definire le modalità di funzionamento del Fondo e per individuare le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.
  Gli articoli 11, 12 e 13 non hanno subito modifiche, salvo quelle già richiamate relative alla definizione di «biodiversità di interesse agricolo e alimentare» e all'inserimento della disgiunzione «ovvero» al posto della congiunzione «e» relativamente alle modalità di conservazione delle risorse genetiche.
  All'articolo 14 viene modificata la data della Giornata della biodiversità agraria e alimentare, ora indicata nel giorno 20 maggio (nel testo approvato dalla Camera, la data era quella del 22 maggio, coincidente con la Giornata internazionale della biodiversità).
  L'articolo 16 definisce gli interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Al Senato è stata aggiornata, al comma 1, la nuova denominazione che ha assunto il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, oggi Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Al comma 2 è stata, poi, ridefinita la procedura per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare; viene confermato che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede a destinare una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del MIPAAF al finanziamento di tali progetti. Al Senato è stato, invece, soppresso il rinvio ad un ulteriore decreto per la definizione dell'entità delle risorse disponibili, delle modalità di accesso alla gara e delle tipologie di progetti ammissibili, prevedendo che il finanziamento dei Pag. 120progetti debba avvenire previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica.
  Infine, l'articolo 18, recante le disposizioni finanziarie, è stato modificato in modo da includere l'articolo 10 tra le disposizioni recanti oneri che vengono coperti con la disposizione in esame. Inoltre, la spesa complessiva recata dagli articoli 3, 5 e 10 – che ammonta a 940.000 per il 2015 e 500.000 a decorrere dal 2016 – per effetto delle modifiche trova copertura sui Fondi speciali di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, essendo stata configurata come nuova risorsa aggiuntiva che andrà ad integrare lo stanziamento previsto a favore della legge n. 101 del 2004.
  Ricorda che in prima lettura la XIV Commissione ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, senza formulare osservazioni, né condizioni. Non avendo rilevato – nelle modificazioni apportate dal Senato – elementi rilevanti sotto il profilo della compatibilità comunitaria, formula sin da ora una proposta di parere favorevole sul testo modificato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
Atto n. 212.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, interviene in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, e ricorda che la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE – che lo Schema di decreto in esame è volto a recepire, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) – intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'UE assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.
  La direttiva 2014/40/UE prevede una fase transitoria: non tutte le disposizioni si applicheranno al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 20 maggio 2016 ma possono autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017.
  Quanto alle principali novità introdotte dalla direttiva 2014/40/UE, segnala che oltre a trattare dei tradizionali prodotti derivati dal tabacco tiene conto anche di quelli che potranno, in futuro, essere nuovi derivati dal tabacco (articolo 19), per i quali occorrerà una preventiva valutazione e autorizzazione; non potrà quindi accadere, com’è stato per le sigarette elettroniche, che si immettano sul mercato prodotti del tabacco di nuova generazione, senza prima stabilire regole precise.
  Più nel dettaglio, la direttiva:
   vieta le sigarette e il tabacco da arrotolare contenenti aromi caratterizzanti (articolo 7), dovuti a un additivo o Pag. 121una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibili prima o durante il consumo del prodotto del tabacco. Viene anche vietato l'uso di additivi che promettono benefici per la salute (vitamine) o effetti energizzanti (taurina e caffeina);
   impone all'industria del tabacco di trasmettere relazioni dettagliate agli Stati membri sugli ingredienti utilizzati nei prodotti del tabacco, in particolare le sigarette e il tabacco da arrotolare;
   prevede che sui pacchetti di prodotti del tabacco o di prodotti correlati figurino delle avvertenze relative alla salute. Le avvertenze combinate (immagini e testo) relative alla salute devono coprire il 65 per cento (precedentemente il 30-40 per cento) della superficie esterna del fronte e del retro della confezione di sigarette o di tabacco da arrotolare (articolo 10);
   fissa delle dimensioni minime per le avvertenze e abolisce le confezioni piccole per taluni prodotti del tabacco. In particolare, ciascun pacchetto conterrà un minimo di 20 sigarette. Spariranno quindi le confezioni da dieci e non saranno più ammessi i pacchetti di sigarette sottili, spesso indirizzate a un pubblico giovane/femminile. I prodotti da arrotolare potranno avere confezioni con un minimo di 30g di tabacco (articolo 14);
   abolisce tutti gli elementi promozionali e fuorvianti sui prodotti del tabacco. In ciò rientrano, ad esempio, i riferimenti a un miglioramento dello stile di vita, al gusto o agli aromi oppure alla loro assenza (ad esempio «senza additivi»), ad offerte speciali oppure il suggerimento che un prodotto particolare è meno nocivo di un altro. Pertanto, non compariranno più sulle confezioni informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minore quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo. Scompariranno anche le diciture o caratteristiche quali «a basso tenore di catrame», «light», «ultra-light», «mild», «naturale», «biologico», «senza additivi», «senza aromi» o «slim», o taluni nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni;
   introduce un sistema europeo di localizzazione e rintracciabilità per combattere il traffico illecito di prodotti del tabacco;
   consente agli Stati membri di vietare le vendite online di tabacco e di prodotti correlati;
   si occupa delle vendite a distanza transfrontaliere. I rivenditori a distanza dovranno essere registrati in un apposito albo pubblico, dovranno rispettare i medesimi obblighi di quelli locali, ivi compresi quelli dell'accertamento dell'età dell'acquirente. È facoltà degli Stati membri vietare simili vendite ed è obbligo la cooperazione in tal senso fra gli Stati membri;
   fissa una serie di requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche (articolo 20). Le nuove regole sono volte ad assicurare la parità di trattamento nell'UE per le sigarette elettroniche contenenti nicotina; le nuove regole non si applicheranno alle sigarette elettroniche medicinali (come da direttiva 2001/83/UE) o ai presidi medici (direttiva 93/42/UEE).

  Quanto al contenuto dello schema di decreto, esso si compone di 31 articoli e di 2 allegati. Rinvia alla scheda predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata, limitandosi qui a richiamare sinteticamente il contenuto degli articoli.
  Il Titolo I (Finalità e definizioni) è composto dagli articoli 1 e 2, che illustrano le finalità del provvedimento ed elencano le definizioni adottate dallo stesso.
  Il Titolo II (Prodotti del Tabacco) definisce, al Capo I Ingredienti ed emissioni.
  L'articolo 3 conferma i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze.
  Gli articoli 4 e 5 disciplinano i metodi di misurazione e il procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi. I due Pag. 122articoli riproducono in gran parte quanto stabilito dai corrispondenti articoli del decreto legislativo 184/2003, del quale il provvedimento in esame dispone la abrogazione.
  L'articolo 6 dispone in materia degli obblighi connessi alla segnalazione degli ingredienti e delle emissioni, mantenendo l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di presentare al Ministero della salute le informazioni di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del tabacco.
  L'articolo 7 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6 della Direttiva 2014/40/UE che introduce ulteriori obblighi rafforzati in materia di segnalazione per gli additivi inclusi in un elenco prioritario al fine di valutarne, tra l'altro, la tossicità, la capacità di indurre dipendenza e le proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. La norma esenta le piccole e medie imprese dall'onere di tali obblighi rafforzati.
  L'articolo 8 introduce, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 7 della Direttiva, nuove norme per la regolamentazione degli ingredienti, e, in prima istanza, vieta l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante (da individuarsi con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento in esame). Sono esclusi dalla regolamentazione gli additivi essenziali per la lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo ad un prodotto con aroma o gusto caratterizzante e non accrescano la capacità di indurre dipendenza o la tossicità. Ciò al fine di evitare l'eventuale discriminazione di varietà come il tabacco Burley coltivato in Italia.
  Il Capo II (artt. 9-17) contiene disposizioni sull’etichettatura ed il confezionamento, recando norme pressoché identiche a quelle degli articoli da 8 a 16 della direttiva n. 40/2014.
  Gli articoli da 9 a 14 introducono significative innovazioni in relazione all'etichettatura ed al confezionamento dei prodotti.
  L'articolo 9 reca le disposizioni generali prevedendo che ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano alcune avvertenze relative alla salute e specificate nel provvedimento, stampate in modo inamovibile.
  L'articolo 10 disciplina le avvertenze generali e i messaggi informativi per i prodotti da tabacco da fumo. Viene stabilito che ciascuna confezione unitaria o eventuale imballaggio esterno rechi l'avvertenza generale «Il fumo uccide – smetti subito» e il seguente messaggio informativo: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene». Vengono poi specificamente esplicitati modalità di apposizione e caratteri dell'avvertenza.
  L'articolo 11 disciplina poi le avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti da tabacco da fumo che devono essere apposte su ciascuna confezione unitaria. Esse sono costituite da una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1 ed una fotografia delle immagini di cui all'allegato 2 (c.d. pittogrammi). Inoltre devono comprendere il riferimento al numero verde per smettere di fumare ed occupare il 65 per cento tanto della superficie esterna del fronte quanto del retro della confezione unitaria.
  In merito all'etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, l'articolo 12 prevede l'obbligo di recare l'avvertenza generale accompagnata dal riferimento al numero verde, nonché una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1.
  Sull'etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo dispone l'articolo 13 che si limita a prevedere l'obbligo di recare l'avvertenza «Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza» con il rispetto di precise modalità.
  Sulla presentazione del prodotto l'articolo 14 prescrive che l'etichettatura delle confezioni unitarie – e dell'eventuale imballaggio esterno – non comportano alcun elemento o caratteristica che promuova il Pag. 123prodotto, ne incoraggi il consumo, lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri.
  L'articolo 15 reca disposizioni riguardanti l'aspetto e il contenuto delle confezioni unitarie e la loro presentazione alla vendita, prevedendo, tra l'altro, che la confezione unitaria di sigarette ne contenga almeno venti e quella di tabacco da arrotolare contenga non meno di 30 grammi di tabacco.
  Le misure previste all'articolo 16 sono dirette a rafforzare il contrasto al traffico illecito dei prodotti, incanalando il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza di contrabbando e contraffazione. Viene infatti introdotta l'obbligatorietà di un sistema di tracciabilità per quanto concerne la filiera legale delle forniture. Anche la disposizione in esame è conforme al corrispondente articolo (15) della direttiva n. 40/2014 che prescrive agli Stati membri di assicurare che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco che consente di stabilire una serie di caratteristiche del prodotto.
  L'articolo 17 sul tema della caratteristica di sicurezza dispone che oltre all'identificativo univoco di cui all'articolo 16, tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato recano un elemento di sicurezza antimanomissione.
  Il Capo III (Tabacco per uso orale, vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e prodotti del tabacco di nuova generazione – artt. 18-20) disciplina il tabacco per uso orale, le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco nonché i prodotti del tabacco di nuova generazione.
  L'articolo 18 vieta – conformemente all'articolo 17 della direttiva n. 40/2014 – l'immissione sul mercato di tabacco per uso orale (i prodotti del tabacco, ad eccezione di quelli destinati ad essere inalati o masticati, sotto forma di polvere, di particelle fini, specialmente quelli presentati in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi).
  L'articolo 19 vieta la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. A tale proposito va ricordato che l'articolo 18 della direttiva dà facoltà agli Stati membri di vietare tali tipi di vendite imponendo tuttavia una serie di cautele ed adempimenti agli Stati membri in cui tali vendite non siano vietate.
  L'articolo 20 stabilisce le regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione – previste all'articolo 19 della direttiva n. 40/2014 – che deve essere effettuata dai fabbricanti e dagli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze elettronicamente, corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni.
  Il Titolo III (Sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe e misure a tutela dei minori - artt. 21-24) detta disposizioni in tema di sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe e misure a tutela dei minori.
  Il Capo I (Sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe) comprende gli articoli da 21 a 23.
  L'articolo 21, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 20 della direttiva n. 40/2014, introduce la regolamentazione delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina che potranno essere immessi sul mercato solo se conformi alle misure prescritte. Viene tuttavia precisato che le disposizioni in commento non si applicano alle sigarette che rientrano nelle categorie dei medicinali o dei dispositivi medici.
  Anche per i prodotti da fumo a base di erbe (artt. 21 e 22 della direttiva) l'articolo 22 prescrive l'apposizione su ciascuna confezione unitaria e sull'imballaggio esterno di un'avvertenza generale sulla salute: «Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute», stampata sul fronte e sul retro nel rispetto di una serie di specifiche prescrizioni. Pag. 124
  L'articolo 23 prevede inoltre che i fabbricanti e gli importatori presentano al Ministero della salute un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti.
  Il Capo II, recante Misure a tutela dei minori, si compone del solo articolo 24. La disposizione in esame (Riduzione dell'offerta a tutela dei minori) introduce misure finalizzate a garantire la riduzione dell'offerta e la massima tutela per i minori.
  Essa non trova una precisa corrispondenza nel contenuto della direttiva n. 40/2014, ma rientra nei criteri di delega di cui all'articolo 6 della Legge di delegazione europea 2014, laddove alla lettera b) del comma 2 si fa riferimento alla necessità di tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori. Può inoltre in qualche modo ricondursi ai princìpi sottesi all'articolo 24 della direttiva n. 40/2014 nella parte in cui consentono ad uno Stato membro di adottare disposizioni più rigorose purché ciò sia giustificato dalla necessità di tutelare la salute pubblica.
  Il Titolo IV, composto dal solo articolo 25, reca le disposizioni sanzionatorie. È l'articolo 23, comma 3 della direttiva n. 40/2014, infatti, a rimettere agli Stati membri l'adozione delle norme relative alle sanzioni da adottare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva. La violazione delle diverse prescrizioni contenute nel provvedimento viene punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo ed un massimo specificamente stabilito.
  Il Titolo V (artt. 26-31), detta le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 26 rimette ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, l'attuazione degli atti di esecuzione e degli atti delegati, aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo, che saranno adottati dalla Commissione europea. Tali atti rappresentano specifiche tecniche volte a facilitare l'adeguamento, da parte delle industrie produttrici, agli adempimenti previsti dalla direttiva e, quindi, dal decreto legislativo, entro i termini stabiliti dal provvedimento.
  L'articolo 27 identifica nel Ministero della salute e nel Ministero dell'economia e delle finanze le autorità competenti e responsabili per l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.
  L'articolo 28 detta le disposizioni transitorie autorizzando fino al 20 maggio 2017 l'immissione sul mercato di alcuni prodotti, non conformi al decreto, specificamente indicati.
  L'articolo 29 dispone l'abrogazione, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del decreto legislativo n.184/2003, attuativo della direttiva 2001/37/UE, abrogata dalla direttiva n. 40/2014.
  L'articolo 30 rimette ad un decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni tariffarie poste a carico dei produttori e importatori del tabacco, mentre l'articolo 31 pone la clausola di invarianza finanziaria.
  Ricorda, in conclusione, che in fase di recepimento sono state introdotte disposizioni non presenti nella Direttiva 2014/40/UE, relative ad aspetti su cui la direttiva stessa lasciava discrezionalità allo Stato membro.
  In particolare:
   è stato individuato il procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi per le misurazioni del livello di emissione in catrame, nicotina e monossido di carbonio (artt. 4 e 5);
   è stato scelto di utilizzare, tra le avvertenze generali proposte dall'Unione Europea per i prodotti del tabacco da fumo, l'avvertenza «Il fumo uccide – smetti subito» (articolo 10, co. 1);
   si è deciso che tutti i prodotti del tabacco da fumo (e non solo quelli previsti dalla direttiva) recheranno il messaggio informativo e le «avvertenze combinate» relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il Pag. 125fumo. Di conseguenza: le «fotografie sui danni da fumo» e il messaggio: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene» saranno presenti anche su sigari e cigarillos (articolo 12);
   è stato scelto di vietare la vendita online transfrontaliera di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche. Tale tipologia di vendita non avrebbe consentito di verificare con assoluta certezza l'età dell'acquirente, con il conseguente rischio di consumo dei prodotti del tabacco da parte di minori (articolo 19);
   sono stati introdotti divieti e obblighi (non previsti dalla direttiva) aventi la finalità di tutelare la salute dei minori, quali: divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina (articolo 21); divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza; divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia (articolo 24);
   sono state inasprite le sanzioni per la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori. Quando la violazione è commessa più di una volta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la revoca della licenza all'esercizio dell'attività (articolo 25);

  verifica dei distributori automatici, sia al momento dell'installazione che periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell'età dell'acquirente (articolo 24, co. 4).
  Come sopra ricordato sugli aspetti evidenziati la direttiva n. 40/2014 lascia spazio alla discrezionalità degli Stati membri.

  Mario SBERNA (PI-CD) riterrebbe opportuno svolgere sul provvedimento alcuni approfondimenti, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di vendita online dei liquidi di ricarica per le sigarette elettroniche, che a suo avviso non appaiono sufficientemente severe e dissuasive, soprattutto con riguardo al consumo da parte di minori.
   Analoga valutazione dovrebbe essere svolta con riferimento alle norme in materia di etichettatura del tabacco di nuova generazione, quale le cialde di tabacco, delle quali si sottovaluta la pericolosità.
  Si riserva in ogni caso di fornire ulteriori precisazioni su tali aspetti.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ritiene utile un supplemento di attività istruttoria sul provvedimento in esame. Si sofferma in particolare sui prodotti di nuova generazione, quali le sigarette elettroniche senza combustione, per le quali vengono previste alcune disposizioni di deroga. Poiché si tratta di sigarette che saranno prodotte in Italia dalla Philip Morris International, manifesta il timore che il provvedimento – che si pone quale finalità principale la tutela della salute – si traduca in un ennesimo regalo alle grandi multinazionali, scoraggiando solo alcune tipologie di sigarette.

  Dalila NESCI (M5S) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di formulare rilievi sul provvedimento in esame.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.