CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2015
525.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 117

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2015.

  Daniela SBROLLINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostitutivo dell'articolo 6 del testo unificato in esame.
  Nella seduta odierna, pertanto, l'esame riprenderà dal subemendamento Lenzi 0.6.50 (Nuova formulazione).14.

  La Commissione approva il subemendamento Lenzi 0.6.50 (Nuova formulazione).14 (vedi allegato).

  Raffaele CALABRÒ (AP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Commissione di riconsiderare il subemendamento Binetti 0.6.50 (Nuova formulazione).5, respinto nella seduta di ieri, ritenendo che l'approvazione di tale proposta emendativa porterebbe ad un miglioramento del testo del provvedimento.

  Daniela SBROLLINI, presidente, ricorda che nel corso dell'esame in sede referente è possibile, in casi eccezionali, tornare Pag. 118sulle deliberazioni già assunte ove ciò risulti necessario per una migliore definizione del testo. Fa presente, tuttavia, che, data la delicatezza della questione, è necessario che la relativa decisione sia adottata con il consenso unanime dei gruppi rappresentati nella Commissione.
  Constata, quindi, l'assenza del presentatore del subemendamento Binetti 0.6.50 (Nuova formulazione).6: si intende che vi abbia rinunziato.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire la propria contrarietà al contenuto dell'articolo 6 come riformulato dal relatore, raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (Nuova formulazione).10, interamente soppressivo del comma 2. Rileva come, a suo avviso, la relazione della Commissione ministeriale presieduta dal professor Alpa riporti informazioni fortemente inesatte circa la legittimità costituzionale dell'articolo 3 del cosiddetto decreto Balduzzi. Segnala, al riguardo, che la Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata dal giudice a quo per motivi procedurali senza entrare nel merito del provvedimento. Osserva, quindi, che la norma proposta appare ancora più dubbia dal punto di vista della costituzionalità, in quanto esclude la punibilità anche per la colpa «media» ed appare carente dal punto di vista della tassatività della norma penale.
  Ribadisce, quindi, l'invito a ripensare il testo in discussione, ritenendo altrimenti preferibile mantenere in vigore quanto previsto dal richiamato decreto Balduzzi.

  Giulia GRILLO (M5S), in aggiunta ai rilevi critici emersi dall'intervento del collega Colletti, evidenzia come la soluzione proposta non appaia idonea neppure al fine di alleggerire il carico penale in relazione ai danni conseguenti agli atti sanitari. Osserva, in particolare, che l'indiretta esclusione della colpa media appare una forzatura giuridica.
  Nel ricordare che il tema dell'efficacia prescrittiva delle linee guida ha suscitato forti perplessità anche all'interno dei gruppi di maggioranza, invita allo svolgimento di una discussione ampia ed approfondita, per elaborare un testo realmente utile.

  La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (Nuova formulazione).10.

  Andrea COLLETTI (M5S), prendendo atto della mancata risposta alle considerazioni da lui svolte in relazione al subemendamento appena respinto, segnala che appare dubbia la competenza della Commissione affari sociali rispetto a questioni che presentano profili penali.
  Sottolinea nuovamente che, con il testo proposto, si rischia la non punibilità di operatori sanitari che hanno causato la morte di pazienti non seguendo le prescritte linee guida, avvertendo che in tal modo si possono arrecare danni al sistema nel suo complesso.

  Donata LENZI (PD), in relazione a quanto affermato dal deputato Colletti, ricorda che in molte occasioni, dall'inizio della legislatura, è stato rilevato, da parte di diversi componenti della XII Commissione, come quest'ultima sia stata espropriata dell'esame di provvedimenti rilevanti dal punto di vista sociale, assegnati alla Commissione giustizia, in quanto si è privilegiato l'aspetto giuridico dei temi affrontati. In ogni caso, la mole di provvedimenti assegnati in congiunta con la Commissione giustizia testimonia lo stretto intrecciarsi dei due aspetti richiamati.
  Sottolinea, quindi, che la Commissione, limitando la rilevanza penale ai casi di colpa grave, sta operando una scelta consapevole per superare le pratiche di medicina difensiva, dannose per il sistema sanitario, ponendosi allo stesso tempo l'obiettivo di tutelare i singoli pazienti Segnala, al riguardo, che quanto previsto dall'articolo 6 deve essere valutato in connessione con il contenuto del successivo articolo 7, che disciplina la responsabilità delle strutture sanitarie, favorendo la tutela dei pazienti danneggiati in sede civilistica.Pag. 119
  Quanto ai dubbi di costituzionalità avanzati dal collega Colletti, rileva che deve essere riconosciuta la specificità dell'atto sanitario, che diversamente da altre attività umane viene svolto in condizioni in cui risulta impossibile avere contezza di tutti i fattori in gioco.

  Daniela SBROLLINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 15.15.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni riunite II e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Daniela SBROLLINI, presidente, avverte che le Commissioni II e IX stanno procedendo all'esame degli emendamenti presentati e che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso per i pareri nella serata odierna. Fa altresì presente che il parere di competenza della Commissione deve essere reso alle Commissioni di merito entro le ore 14 di domani, giovedì 22 ottobre, essendo il provvedimento calendarizzato in Assemblea per la giornata di lunedì 26 ottobre.

  Giuditta PINI (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato il 10 giugno 2015 e adottata come testo base dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti), introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali; entrambi gli illeciti sono puniti a titolo di colpa.
  Al riguardo, fa presente che il vigente articolo 589 del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 7 anni l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (secondo comma). Tale delitto costituisce ipotesi aggravata dell'omicidio colposo. Analoga aggravante è prevista dall'articolo 590 del codice penale, che punisce le lesioni personali colpose gravi e gravissime.
  Rileva altresì che il Codice della strada (articolo 186 e seguenti) vieta la guida in stato di ebbrezza, considerandola, ove il fatto non costituisca più grave reato, illecito amministrativo o contravvenzionale punito con sanzioni di natura sia amministrativa che penale.
  La proposta di legge approvata dal Senato è composta da otto articoli. In particolare, l'articolo 1 introduce il nuovo articolo 589-bis del codice penale, che sanziona con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; il limite del tasso alcolemico è ridotto a 0,8 grammi per litro laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti.
  Fa presente, invece, che invece, è punito con la pena della reclusione da 7 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).
  In tutti i casi precedenti, la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando Pag. 120l'omicidio stradale, pur cagionato dalle condotte imprudenti finora citate, non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.
  L'ultimo comma del nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.
  L'articolo 1 della proposta di legge introduce, inoltre, nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca una specifica circostanza aggravante (aumento da un terzo alla metà) nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo come definito dall'articolo 589, secondo comma, e dall'articolo 589-bis del codice penale, si sia dato alla fuga.
  L'articolo 2 della proposta di legge disciplina, con il riformulato articolo 590-bis del codice penale (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di lesioni personali stradali ed introduce nel codice penale quattro ulteriori disposizioni (articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquies e 590-sexies).
  Fa presente, poi, che l'ultimo comma del nuovo articolo 590-bis prevede un ulteriore aumento della pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone.
  Come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-ter introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente (la pena è aumentata da un terzo alla metà) nell'ipotesi sia di lesioni personali stradali di cui al nuovo articolo 590-bis sia di lesioni personali gravi e gravissime di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, causate da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
  Il nuovo articolo 590-quater, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis del codice penale, reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 dello stesso codice, in materia di computo delle circostanze.
  Infine, il nuovo articolo 590-quinquies del codice penale prevede una significativa rimodulazione della pena accessoria consistente nella revoca della patente, misura attualmente prevista nel solo Codice della strada; come accennato nella illustrazione del quadro normativo vigente, tale misura non equivale al cosiddetto ergastolo della patente, non essendo la revoca un provvedimento definitivo.
  L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale – conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis – con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale).
  L'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 224-bis del codice di procedura penale, inserendo fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma, del codice penale), l'omicidio stradale (articolo 589-bis), le lesioni stradali (articolo 590-bis del codice penale) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma).
  L'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale.
  Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace.
  L'articolo 6 interviene sull'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati, disponendo alla lettera a), n. 1, del comma 1, la soppressione del quarto periodo del comma 2 dell'articolo Pag. 121222, che prevede, nel caso di lesioni personali provocate da soggetto in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
  L'articolo 7 della proposta di legge sopprime parte dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000 (Competenza penale del giudice di pace), disposizione che attribuisce attualmente a tale giudice onorario la competenza in ordine ai procedimenti per lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (con specifiche eccezioni riferite agli infortuni sul lavoro).
  Fa presente, infine che l'articolo 8 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Daniela SBROLLINI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

Pag. 122