CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2015
525.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di iniziare prima l'esame dei provvedimenti in sede referente, per passare poi alle interrogazioni a risposta immediata.

  La Commissione consente.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, fa presente che il passaggio parlamentare che si apre oggi rappresenta un momento storico per il nostro Paese, poiché offre finalmente a questo Parlamento l'occasione di portare a compimento anni di dibattito sulla riforma del sistema istituzionale in connessione con la riforma del sistema regionale. Ritiene che si sia di fronte all'opportunità di «integrare» il testo della Carta fondamentale di un tassello considerato «mancante» all'indomani della revisione del 2001. Il Senato diviene finalmente una Camera rappresentativa delle Regioni, in grado di collocare in posizione di centralità gli interessi dei territori e di diventare sede per eccellenza della leale collaborazione tra i livelli di governo.
  Ricorda che questo passaggio conclude un lungo esame parlamentare, segnato da una vivace interlocuzione fra le forze politiche – come sempre accade nella Aule parlamentari – ma anche da una approfondita valutazione dei singoli profili della riforma, che si è potuta giovare delle audizioni di molti esperti del settore.
  Dopo 18 mesi di lavoro – con un notevole sforzo emendativo da parte di entrambe le Camere, che ha reso il testo presentato dal Governo, un testo ormai parlamentare – ritiene che sia giunto per la classe politica il tempo di decidere responsabilmente quale sarà il futuro istituzionale di questo Paese e di consegnare questa decisione al vaglio degli elettori, che – come è noto – saranno chiamati a pronunciarsi sulla riforma costituzionale in sede referendaria.
  Evidenzia come il testo che la Commissione è chiamata oggi ad esaminare, in vista della prima deliberazione prevista dall'articolo 138 della Carta fondamentale (che sarà chiusa con la prima «doppia conforme»), è quello approvato dal Senato lo scorso 13 ottobre, del quale sarà necessario vagliare le sole disposizioni emendate a Palazzo Madama, relative alle funzioni del Senato, all'elezione dei senatori, all'elezione della Corte costituzionale, e al cosiddetto regionalismo differenziato.
  Con l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale, infatti, il Senato diviene a tutti gli effetti una Assemblea rappresentativa dei territori, i cui componenti sono eletti dai Consigli regionali fra i consiglieri regionali e i sindaci delle Regioni sulla base delle indicazioni espresse dai cittadini. Il Senato così composto non eserciterà più la funzione di indirizzo politico, non sarà più legato al Governo dal rapporto fiduciario, ma sarà Pag. 62essenzialmente il luogo di raccordo tra i livelli di governo e la sede di coordinamento tra il legislatore statale e quelli regionali in funzione di prevenzione dei possibili di conflitti nell'esercizio delle rispettive competenze. Il Senato svolgerà dunque un ruolo simile a quello cui sono chiamate le cosiddette «seconde» Camere negli ordinamenti – regionali o federali – in cui il potere è oggetto di una ripartizione verticale sul territorio.
  Passando all'esame puntuale delle modifiche approvate dal Senato, esse hanno riguardato in primo luogo la ridefinizione delle funzioni del nuovo Senato.
  Dopo avere riconosciuto che il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali, il nuovo articolo 55, quinto comma, enumera le seguenti funzioni: il raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione; il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea; la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea; la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge; il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.
  Per ciò che attiene all'elezione del Senato, è stata introdotta, nel nuovo articolo 57, quinto comma, la previsione secondo la quale i senatori sono eletti «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle province autonome.
  Rimane comunque ferma l'elezione dei senatori, con metodo proporzionale, da parte dei consigli regionali e delle province autonome tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio.
  Dal riferimento, nel nuovo articolo 57, quinto comma, ai «candidati consiglieri» deriva che l'indicazione degli elettori sarà obbligatoria esclusivamente con riferimento ai consiglieri regionali.
  L'individuazione delle modalità con cui le scelte degli elettori incideranno sull'elezione dei senatori da parte dei consiglieri regionali e provinciali è rimessa alla nuova legge elettorale del Senato, ossia alla legge bicamerale prevista dal sesto comma dell'articolo 57.
  Sul termine iniziale per l'approvazione di questa legge incide un'altra modifica apportata dal Senato alle disposizioni transitorie, in particolare all'articolo 39, comma 11, che specifica che esso decorre dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale, consentendo così l'approvazione della legge anche nella legislatura in corso. È stato conseguentemente precisato, al richiamato articolo 39, comma 11, che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale sulla nuova legge elettorale del Senato, ove promulgata nella legislatura in corso, scade il decimo giorno dall'entrata in vigore della medesima.
  Le Regioni sono inoltre tenute a conformare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari alla nuova legge elettorale del Senato entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle legge elettorale medesima. L'attuazione della disposizione introdotta dal Senato sulle scelte degli elettori richiederà infatti l'adattamento delle normative elettorali regionali.
  Le modifiche del Senato hanno poi riguardato il nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto «regionalismo differenziato». In particolare, rispetto al testo approvato dalla Camera, sono state aggiunte le «disposizioni generali e comuni per le politiche sociali» ed il «commercio con l'estero».
  Il Senato ha modificato anche le modalità di elezione dei giudici della Corte costituzionale da parte delle Camere, prevedendo, con una novella all'articolo 135 della Costituzione, che l'elezione dei cinque giudici spetti distintamente ai due Pag. 63rami del Parlamento, nel numero di tre alla Camera e due al Senato, anziché al Parlamento in seduta comune. È stata così ripristinata la previsione contenuta nel disegno di legge originario del Governo e nel testo approvato dal Senato in prima lettura, poi soppressa nel corso dell'esame alla Camera.
  A tal proposito, la disposizione transitoria reintrodotta dal Senato all'articolo 39, comma 10, stabilisce che, in sede di prima applicazione del nuovo articolo 135, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato.
  Di conseguenza, inoltre, il nuovo articolo 38, comma 16, modifica l'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967, riferendolo all'elezione dei giudici costituzionali da parte di ciascuna Camera, anziché da parte del Parlamento in seduta comune. Sono mantenute la modalità di votazione a scrutinio segreto ed il quorum richiesto, pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti fino al terzo scrutinio ed alla maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio.
  Il Senato è infine intervenuto sulla norma relativa all'applicazione della riforma costituzionale alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, recata dall'articolo 38, comma 13.
  Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha sostituito l'espressione «adeguamento» degli statuti con l'espressione «revisione» per riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle Province autonome.
  È stata inoltre introdotta l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla revisione degli statuti, dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo al cosiddetto «regionalismo differenziato», con una disciplina transitoria per il periodo precedente alla suddetta revisione. In particolare, fino alla revisione degli statuti si applica l'articolo 116, terzo comma, nel testo vigente prima della riforma costituzionale, limitatamente alle materie dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. A seguito della revisione degli statuti è invece prevista l'applicazione integrale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome delle disposizioni sul cosiddetto «regionalismo differenziato» contenute nell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel testo modificato dalla riforma costituzionale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.45.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino, nonché delle province di Bergamo e Cremona.
C. 1435 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220 Sorial.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2015.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, Pag. 64rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06709 Sisto: Sugli atti criminali commessi nella città di Bari.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, osservando che a Bari negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria escalation criminale, culminato nel gravissimo atto criminale descritto nell'interrogazione. Fa notare che nei mesi trascorsi, sempre in concomitanza con gravi e ravvicinati atti criminali, è stato promesso alla città di Bari l'invio immediato di personale per attività anticrimine della polizia e di carabinieri, come riportato dal sindaco dopo un colloquio con il Ministro interrogato:
  Chiede, in conclusione, quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere e con quali tempi per garantire alla terra di Bari un maggior numero di unità operative.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), replicando, pur ringraziando il rappresentante di Governo per la chiarezza della sua risposta, ritiene che l'incremento di personale previsto, di sole dieci unità, sia risibile e assolutamente inadeguato ad affrontare le serie problematiche di sicurezza della città di Bari. Chiedendosi se il sindaco abbia frainteso le parole del Ministro, ritiene che le soluzioni prospettate, che contraddicono quanto dichiarato pubblicamente dallo stesso sindaco, siano una presa in giro nei confronti de cittadini di Bari.

5-06708 Dadone: Sul funzionamento degli strumenti volti alla verifica della sicurezza nazionale, in particolare nell'ambito del procedimento per il riconoscimento della cittadinanza.

  Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Fabiana DADONE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Non ritiene, infatti, plausibile definire prudenziale il termine di sei mesi che è stato fissato per verificare l'assenza di precedenti provvedimenti di diniego della cittadinanza, di espulsione o di allontanamento per motivi di sicurezza internazionale a carico di stranieri che intendano acquisire la cittadinanza italiana. Ciò anche in considerazione dell'esistenza di strumenti informatici e di banche dati che supportano tale attività.
  Ricorda che il proprio gruppo in Assemblea ha votato a favore dell'adozione della disciplina transitoria, ma ribadisce l'eccessiva durata di tale termine che non appare giustificata.
  Manifesta, infine, preoccupazione per il fatto che tale lungo periodo possa significare una carenza di mezzi e strumenti in grado di garantire un efficace controllo del territorio, tanto più alla luce delle dichiarazioni Pag. 65fatte in diverse occasioni dal Ministro Alfano riguardo al numero dei rimpatri effettuati per motivi di sicurezza nazionale di stranieri giunti nel nostro Paese irregolarmente.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.50.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
C. 3169, approvata dal Senato ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge approvata dal Senato è composta da otto articoli, che introducono nel codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, apportando le necessarie modifiche di coordinamento con la normativa vigente. Come nel codice vigente, è confermata la natura colposa degli illeciti.
  Passando ad esaminare sommariamente il contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1, comma 1, aggiunge al codice penale il nuovo reato di omicidio stradale (articolo 589-bis) che sanziona, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) i conducenti di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento. In particolare, l'articolo 589-bis sanziona con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti.
  Al riguardo, osserva che, nella formulazione del secondo comma relativo a specifiche categorie di conducenti, sono ricomprese anche fattispecie già punite dal primo comma. Sono infatti punite nuovamente con la stessa pena del primo comma anche le violazioni, da parte di soggetti appartenenti a tali categorie, relative all'ebbrezza alcolica superiore a 1,5 grammi per litro e all'assunzione di stupefacenti, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada.
  È, invece, punito con la pena della reclusione da 7 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane).
  In tutti i casi precedenti, la pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle condotte imprudenti finora citate, non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole. L'ultimo comma del Pag. 66nuovo articolo 589-bis prevede, invece, un aumento della pena nell'omicidio stradale nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. Anche qui, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo viene però stabilito in 18 anni. Il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge introduce, infine, nel codice penale l'articolo 589-ter, il quale reca un a specifica circostanza aggravante (aumento da 1/3 alla metà) nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo come definito dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale e dall'articolo 589-bis del codice penale, si sia dato alla fuga.
  L'ipotesi di fuga del conducente che abbia provocato un incidente con danni alla persona è attualmente disciplinata dal Codice della strada (articolo 189); rispetto a quest'ultima, quindi, quella di cui all'articolo 589-ter risulta essere un'ipotesi speciale.
  L'articolo 2 della proposta di legge disciplina, con il riformulato articolo 590-bis del codice penale (attualmente relativo alla comparazione delle circostanze), il reato di lesioni personali stradali ed introduce nel codice penale quattro ulteriori disposizioni (articoli 590-ter, 590-quater, 590-quinquies e 590-sexies). Le diverse fattispecie del reato di cui all'articolo 590-bis, appaiono quasi del tutto speculari a quelle dell'articolo 589-bis, che introduce l'omicidio stradale. Tale articolo 590-bis sanziona con la pena della reclusione da 2 a 4 anni o con la pena da 9 mesi a 2 anni le lesioni personali provocate per colpa dai medesimi soggetti presi in considerazione per l'omicidio stradale. Aggravanti sono previste dal quinto comma dell'articolo 590-bis nei casi di lesioni personali gravi (la pena è aumentata da un terzo alla metà) e gravissime (la pena è aumentata dalla metà a due terzi). Anche per il reato di lesioni stradali vengono previste norme in tema di diminuzione di pena nel caso in cui l'evento lesivo non sia esclusiva conseguenza della azione o omissione dell'agente, di aumento di pena nel caso in cui il conducente cagioni lesioni a più persone. Inoltre, come nell'omicidio stradale, l'articolo 590-ter introduce un'ulteriore circostanza aggravante in caso di fuga del conducente.
  Il nuovo articolo 590-quater, riproducendo sostanzialmente il vigente articolo 590-bis del codice penale, reca una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 del codice penale in materia di computo delle circostanze, stabilendo il divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti.
  Infine, il nuovo articolo 590-quinquies c.p. prevede una significativa rimodulazione della pena accessoria consistente nella revoca della patente, misura attualmente prevista nel solo Codice della strada; tale misura non equivale al cd. ergastolo della patente, non essendo la revoca un provvedimento definitivo. Più nel dettaglio, la disposizione prevede che alla condanna, ovvero alla sentenza di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime consegue la revoca della patente di guida. In deroga a quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, del codice penale – il quale prevede che la sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie – la revoca deve essere disposta anche nel caso in cui sia stata concessa la citata sospensione condizionale.
  Con riguardo all'omicidio stradale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Tale termine è elevato: a 20 anni, nel caso in cui l'interessato abbia subito una condanna per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti nonché abbia provocato un incidente guidando sotto effetto di droghe; a 30 anni, nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga o fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e abbia anche violato i limiti di velocità al Pag. 67momento della determinazione del sinistro. Relativamente al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, nel caso di revoca della patente, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è di 10 e 12 anni nelle stesse ipotesi appena indicate in relazione all'omicidio stradale (ovvero nel caso in cui il termine ordinario di 15 anni per il conseguimento della nuova patente dopo la revoca è, rispettivamente, aumentato a 20 e 30 anni).
  L'articolo 3 reca modifiche di coordinamento del codice penale – conseguenti alla introduzione dei nuovi reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis – con riguardo ai reati di omicidio colposo (articolo 589 del codice penale) e lesioni personali colpose (articolo 590 del codice penale), ad esempio prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione.
  L'articolo 4 della proposta di legge reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 224-bis del codice di procedura penale., inserendo fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma del codice penale), l'omicidio stradale (articolo 589-bis), le lesioni stradali (articolo 590-bis del codice penale) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma). La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della proposta di legge inserisce nell'articolo 359-bis del codice di procedura penale (consulenti tecnici del Pubblico ministero) un nuovo comma 3-bis, che prevede la possibilità che, nei casi appena citati di cui agli articoli 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, e 590-bis del codice penale, il prelievo coattivo possa essere disposto dal Pubblico ministero; quando, infatti, il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope – nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini – il Pubblico ministero può disporre il prelievo coattivo di campioni biologici con decreto motivato, dandone tempestiva notizia al difensore dell'interessato. Della misura, che può essere adottata anche oralmente e successivamente confermata per iscritto, il Pubblico ministero deve comunque chiedere la convalida al GIP entro 48 ore; quest'ultimo provvede nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi.
  Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. La disposizione fa rinvio inoltre ai commi 1 e 2 dell'articolo 365 del codice di procedura penale, il quale disciplina quegli atti garantiti ai quali il difensore ha diritto di assistere pur senza avere il diritto del preventivo avviso del loro compimento.
  L'articolo 5 della proposta di legge reca modifiche di coordinamento del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza, proroga del termine di durata delle indagini preliminari, richiesta di rinvio a giudizio, termine che deve intercorrere tra la udienza preliminare e quella fissata per il giudizio stesso, citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica.
  Altre disposizioni di coordinamento (articoli 6 e 7) interessano la disciplina del Codice della strada e quella inerente alla competenza penale del giudice di pace. L'articolo 8 infine dispone l'entrata in Pag. 68vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.
C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto nell'agosto 2014 fra Italia e Uruguay è volto a consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari conviventi del personale delle rispettive missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, nonché delle delegazioni presso la Santa Sede.
  Tale Accordo – già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 10 settembre scorso – è elaborato sulla base di un modello standard e ricalca altri accordi recentemente approvati, tra i quali quello relativo all'Argentina, Paese confinante con l'Uruguay.
  Fa presente che il testo è finalizzato a rafforzare le relazioni fra Italia ed Uruguay, nello specifico intendendo facilitare la partecipazione dei familiari dei diplomatici alla vita sociale del paese che li ospita, senza ovviamente con ciò venire meno al ruolo istituzionale che sono chiamati a svolgere in qualità di familiari del personale accreditato.
  Evidenzia, quindi, che l'Intesa in discussione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, si applica ai coniugi non separati, ai figli a carico di età compresa fra i 18 ed i 26 anni e ai figli diversamente abili, a prescindere dall'età.
  Osserva, quindi, che gli articoli 2 e 3 definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in Uruguay, con modalità pressoché analoghe, mentre gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro e invece la non applicabilità delle immunità civili, amministrative e penali per l'esercizio dell'attività lavorativa.
  Rileva poi che gli articoli 7 e 8 disciplinano le modalità di soluzione delle eventuali controversie nell'interpretazione o applicazione del testo, l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo medesimo.
  Fa infine presente che il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Pag. 69

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.
C. 3331 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il Protocollo in titolo si compone di tre articoli che emendano la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, risalente al 1976 e modificata con Protocollo dell'aprile 1978.
  Rileva che l'articolo I del Protocollo, nell'abrogare il precedente articolo 27 in materia di scambio di informazioni, sostituisce tale disposizione con un nuovo articolo 27 conforme all'attuale standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (articolo 26 del Model tax convention on income and on capital).
  La proposta di modifica determina un ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di scambio, prevedendo procedure attuative di cooperazione amministrativa per permettere uno scambio di informazioni di più ampio respiro senza tuttavia ricorrere a ricerche indiscriminate e generalizzate.
  Come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, tali modifiche si ritiene siano suscettibili di generare effetti positivi per l'erario conseguenti ad un accresciuto livello di cooperazione tra i due Paesi e un più efficace contrasto a meccanismi di elusione ed evasione fiscale.
  Viene così ampliata la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi in quanto, a differenza della richiamata Convenzione del 1976 che limita la possibilità dello scambio alle sole informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa, il paragrafo 1 del nuovo articolo 27 consente alle autorità degli Stati contraenti di scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un più efficace contrasto dell'evasione fiscale, in piena coerenza con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali perseguito dalla normativa nazionale italiana.
  Inoltre, in conformità al richiamato standard dell'OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto domestic tax interest) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario.
  L'articolo II inserisce nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni, relativamente ad aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. Gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai princìpi dell'OCSE, a una ricerca generalizzata e indiscriminata (cosiddetta fishing expeditions), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che a una pluralità di contribuenti non identificati individualmente (richieste di gruppo). L'articolo III riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo relative «a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate» a partire dal giorno della firma del Protocollo medesimo.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il Pag. 70provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.
C. 1278 Marco Meloni, C. 3297, approvata dal Senato, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

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