CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 ottobre 2015
524.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 43

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze sulla situazione finanziaria e patrimoniale di EUR SpA.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.
C. 3340 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono state presentate 122 proposte emendative riferite al testo del decreto-legge (vedi allegato).
  Quanto all'ammissibilità di tali proposte, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rileva che Pag. 44tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  Osserva che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Nella precedente sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga di termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». La Corte ha quindi precisato che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Segnala, inoltre, che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha poi inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Ricorda, altresì, che il Presidente della Repubblica, in una missiva inviata ai Presidenti delle Camere il 27 dicembre 2013, ha richiamato la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Ricorda, da ultimo, che la Giunta per il Regolamento, con proprio parere in data Pag. 4526 giugno 2013, ha precisato che «ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa». Qualora, invece, «la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, fa presente che la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le richiamate disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei criteri dianzi esposti, posto che la materia del decreto deve identificarsi in misure finanziarie per interventi in territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici, in modifiche ordinamentali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nonché in misure urgenti per garantire la funzionalità e il decoro degli edifici scolastici, comunica che sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
   Sanga 1.11 e 1.12, in materia di riconoscimento del carattere risarcitorio delle rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogate dall'INAIL;
   Melilli 1.13, in materia di anticipazioni di cassa per le regioni;
   Paola Boldrini 1.16, in materia di limite massimo di indebitamento per le università;
   Pilozzi 1.18, in materia di risoluzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di servizi a seguito di violazioni dei diritti dei lavoratori;
   Bergamini 1.01, recante agevolazioni fiscali per esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni per interventi in ambito locale;
   Misiani 3.17, in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione dei bilanci delle città metropolitane e delle province per l'anno 2015 derivante da trasferimenti correnti e in conto capitale operati dalle regioni;
   Capozzolo 3.18, volto a differire il termine per deliberare da parte delle regioni la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, al fine di accedere al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole;
   Crimì 3.01, volto alla semplificazione delle procedure autorizzative per apparecchiature a risonanza magnetica;
   Luigi Di Maio 3.02 e 3.03, recanti trasferimenti agli enti locali per garantire l'espletamento dei servizi essenziali;
   Luigi Di Maio 3.04, volto all'esclusione dal patto di stabilità interno, per i comuni, delle spese di formazione del personale;
   identici Palese 3.05 e Giulietti 3.06, identici Misiani 3.057 e Palese 3.011, recanti misure per lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale;
   identici Guidesi 3.08, Palese 3.09, Melilla 3.010 e Misiani 3.033, identici Melilla 3.015, Parrini 3.049 e Palese 3.070, Palese 3.071, Melilla 3.016, Melilla 3.021, Melilla 3.024, identici Parrini 3.047 e Palese 3.073, identici Marcon 3.023, Marchetti 3.048 e Palese 3.072, identici Paola Bragantini 3.050 e Palese 3.069, che recano la disciplina di voci di spesa e di entrata rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
   Melilla 3.018, identici Giulietti 3.044 e Palese 3.076, volti ad estendere temporalmente e soggettivamente l'ambito di Pag. 46applicazione della disciplina in materia di ripiano della quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui per gli enti territoriali che hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;
   Melilla 3.019, identici Parrini 3.045 e Palese 3.075, in materia di anticipazioni di tesoreria per gli enti locali;
   Melilla 3.025, identici Paola Bragantini 3.054 e Palese 3.065, Palese 3.064, che intervengono sui termini delle comunicazioni regionali relative alla rimodulazione dei saldi obiettivo degli enti locali;
   identici Melilla 3.026, Castricone 3.027, Guidesi 3.039, Guerra 3.056 e Latronico 3.081, Falcone 3.059, concernenti la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tributi comunali;
   identici Marcon 3.028, Fanucci 3.058 e Palese 3.080, in materia di imputazione a bilancio del contributo spettante ai comuni sedi di uffici giudiziari;
   identici Placido 3.029, Palese 3.066, Guidesi 3.040 e Guerra 3.053, Giulietti 3.061, in materia di estensione ai comuni minori della possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad una determinata soglia;
   identici Placido 3.030, Guidesi 3.041, Guerra 3.052 e Palese 3.067, volti a differire l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di centrali uniche di committenza per i comuni non capoluogo di provincia;
   Rubinato 3.032, volto a consentire alle amministrazioni pubbliche la prosecuzione delle attività di pubblica utilità;
   identici Giulietti 3.051, Palese 3.068 e Marcon 3.013, Guidesi 3.035, che intervengono sulla disciplina relativa all'esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani;
   identici Melilla 3.020, Paola Bragantini 3.046, Palese 3.074, in materia di concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far fronte ai pagamenti dei debiti da parte degli enti locali;
   Crimì 3.031, in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare delle Croce rossa italiana transitato in altre amministrazioni pubbliche;
   identici Melilla 3.022, Misiani 3.055 e Palese 3.063, che intervengono sulla disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno;
   Melilli 3.060, concernente la conferma da parte del vicesindaco metropolitano delle deleghe ai consiglieri metropolitani;
   identici Giulietti 3.062 e Palese 3.079, in materia di differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni montani di piccole dimensioni.

  Comunica inoltre che, ove non vi siano obiezioni, il termine per la presentazione dei ricorsi potrebbe essere fissato per le ore 17 della giornata odierna.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ritiene che sarebbe opportuno attribuire ai gruppi un maggior intervallo di tempo ai fini della presentazione dei ricorsi, ipotizzando una scadenza nella mattinata della giornata di domani.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel prendere atto della richiesta testé avanzata dal relatore, non essendovi ulteriori obiezioni, stabilisce dunque il termine per la presentazione dei ricorsi per le ore 10 della giornata di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Pag. 47

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Dario PARRINI (PD), relatore, osserva che il provvedimento in oggetto è già stato esaminato, nella seduta del 14 ottobre 2015, dalla Commissione bilancio, che ha espresso sul testo originario parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e con una condizione. Segnala quindi che la Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimersi sul testo all'esame dell'Assemblea, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente da parte delle Commissioni di merito.
  Al riguardo, fa presente che le Commissioni VII e IX hanno recepito la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, mentre non hanno recepito la condizione con cui si rileva che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, appare opportuno, all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo, collocandolo in un autonomo capoverso 3-quater, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento disposto a carico del bilancio dello Stato.
  Evidenzia che il testo risultante dall'esame in sede referente reca inoltre altre modifiche e integrazioni rispetto al testo su cui era stato espresso il parere nella seduta del 14 ottobre 2015. In particolare, rileva che fra gli altri interventi le Commissioni di merito hanno modificato, all'articolo 3 del testo, una disposizione che sarà inserita – come articolo 49-ter – nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate. Al riguardo, stante l'ampliamento soggettivo ed oggettivo delle esclusioni dal codice dei contratti pubblici, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare – anche in relazione al testo come modificato dalle Commissioni di merito – la compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa europea.
  Segnala, infine, che le altre modifiche introdotte durante l'esame in sede referente non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che l'articolo 49-ter del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, anche come modificato dalle Commissioni di merito, non presenta profili problematici riguardo alla sua compatibilità con la normativa europea.
  Ritiene inoltre – come già evidenziato dalla Commissione in occasione del parere espresso sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito – che, ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, sarebbe opportuno, all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo, collocandolo in un autonomo capoverso 3-quater, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento disposto a carico del bilancio dello Stato.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3272-A Governo, approvato dal Senato, recante Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, Pag. 48nonché gli emendamenti 2.800, 2.801, 3.800, 3.801 e 5.800 delle Commissioni e i relativi subemendamenti 0.2.801.1, 0.2.801.2, 0.2.801.3, 0.3.800.1, 0.3.801.1, 0.5.800.1, 0.5.800.2;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 49-ter del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, in materia di contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, anche come modificato dalle Commissioni di merito, non presenta profili problematici riguardo alla sua compatibilità con la normativa europea;
   ai fini di una maggiore chiarezza del testo del provvedimento, appare opportuno, all'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo, collocandolo in un autonomo capoverso 3-quater, in modo da evidenziare che gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione che rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano sono quelli che eccedono anche il nuovo stanziamento disposto a carico del bilancio dello Stato,
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

  All'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente alla medesima lettera f), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 3-bis rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 2.800, 2.801, 3.800, 3.801 e 5.800 delle Commissioni e relativi subemendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:
   Caparini 3.03, identici Altieri 4.58 e Caparini 4.220, che prevedono l'abolizione del canone RAI, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere finanziario e alla conseguente copertura;
   Caparini 3.05, identici Altieri 4.15 e Caparini 4.204, che prorogano le disposizioni relative al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, per un importo pari a 105 milioni di euro per il 2015, utilizzando a tale scopo i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone RAI;
   Caparini 5.55, che proroga per l'anno 2015 quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 323 del 1993 in materia di definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, quantificando il relativo onere in 60 milioni di euro e utilizzando a tale scopo i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone RAI;
   Caparini 3.07, Altieri 4.3, che prevedono che il canone RAI sia dovuto solamente se l'utente decide di usufruire del relativo servizio, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere finanziario e alla conseguente copertura;Pag. 49
   Caparini 3.06, identici Altieri 4.10 e Caparini 4.203, Altieri 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.200, 4.201 e 4.202, che prevedono che i proventi del canone RAI siano versati per una determinata percentuale alle regioni e ripartiti tra le emittenti locali in base ad un apposito emanando regolamento, provvedendo alla copertura del relativo onere permanente, peraltro non quantificato, mediante riduzione del Fondo ISPE, che tuttavia non presenta a regime le necessarie disponibilità;
   Caparini 3.08, che prevede misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015, 20 milioni per l'anno 2016 e 20 milioni per l'anno 2017, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria;
   Caparini 3.09, che provvede a ridurre ad un decimo le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 500 mila euro annui, mediante riduzione del Fondo ISPE, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità;
   Caparini 3.02, che prevede l'abolizione del canone RAI a decorrere dal 2015, prevedendo contestualmente, come copertura finanziaria del relativo mancato introito, una riduzione della spesa per consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni quantificata, tra l'altro, in 1,3 miliardi di euro per il 2014 (esercizio finanziario ormai concluso);
   Borghesi 3.01, che prevede che, a decorrere dal 2016, il canone RAI sia dovuto solamente se l'utente decide di usufruire del relativo servizio, prevedendo contestualmente, come copertura finanziario del relativo mancato introito, una riduzione della spesa per consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni quantificata, tra l'altro, in 1,3 miliardi di euro per il 2014 (esercizio finanziario ormai concluso).

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Brunetta 1.5 e Altieri 1.7, che prevedono, oltre alla privatizzazione della RAI, la concessione di incentivi, alimentati anche attraverso l'imposta sulla pubblicità, in favore delle società, anche private, che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Brunetta 1.6, Caparini 2.4, 2.5 e 2.11, che prevedono la privatizzazione – integrale o parziale – della RAI, destinando i relativi proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi, anche indiretti, connessi alla suddetta operazione di dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI;
   Vargiu 1.45, identici Vargiu 1.48 e Liuzzi 1.239, Simone Valente 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353 e 1.354, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005 relativo ai compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedono che il concessionario debba garantire un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese finalizzate alla valorizzazione, tra l'altro, di opere cinematografiche e musicali. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, anche alla luce delle risorse attualmente previste per l'esecuzione del contratto nazionale di servizio;
   Nesci 1.265, 1.266 e 1.267, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono Pag. 50volte ad includere tra i compiti del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo anche l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua albanese, greca, occitana e sarda. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi delle proposte emendative, anche alla luce delle risorse attualmente previste per l'esecuzione del contratto nazionale di servizio;
   Fico 1.307, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono volte ad includere tra i compiti del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo anche la diffusione su due differenti canali digitali terrestri dei contenuti trasmessi dai canali satellitari di Camera e Senato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche alla luce delle risorse attualmente previste per l'esecuzione del contratto nazionale di servizio;
   Vargiu 1.51, che prevede che la sede regionale della Sardegna costituisca centro di produzione decentrato nella produzione di trasmissioni in lingua inglese dedicate alla promozione cultura del Mediterraneo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Caparini 2.3, che prevede, tra l'altro, la privatizzazione della RAI nonché l'abolizione, a decorrere dal 19 gennaio 2017, del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge n. 246 del 1938, fermo rimanendo che l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo sarà comunque assicurato sulla base di contratti di servizio stipulati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi, anche indiretti, connessi alla suddetta operazione di dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI nonché alla abolizione del canone di abbonamento;
   Giancarlo Giordano 2.216, Pannarale 2.58 e Civati 2.60, che, tra l'altro, prevedono l'istituzione del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico dotato di autonomia finanziaria ed organizzato secondo il modello delle autorità indipendenti. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Andrea Maestri 2.59 e Civati 2.136, che, tra l'altro, prevedono l'istituzione di un albo presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Giancarlo Giordano 2.185, che modifica l'articolo 21, comma 3, della legge n. 112 del 2004 – che prevede l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa –, prevedendo che tale alienazione possa avvenire fino ad un massimo del 10 per cento delle azioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Fratoianni 3.0200, che prevede che la determinazione del canone RAI spetti all'AGCOM, secondo il criterio della progressività fiscale generale. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Caparini 3.04, che istituisce, a decorrere dal 2016, il Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, e dispone la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo Pag. 51l'utilizzazione di una quota non inferiore a 270 milioni di euro annui a valere sul citato Fondo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Borghesi 4.59, che prevede la definizione, con apposito regolamento, di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari della proposta emendativa;
   Altieri 4.01, che prevede l'abolizione del canone RAI a decorrere dal 2017, prevedendo contestualmente, come copertura finanziaria del relativo mancato introito, peraltro non quantificato, una serie di interventi di risparmio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Altieri 4.02, che prevede una delega per la revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Caparini 5.9, che prevede un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'emittenza televisiva locale, ad integrazione degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante un incremento dei contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Borghesi 5.11, che interviene sulla disciplina relativa alla riduzione delle sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali a seguito di regolarizzazione entro un determinato termine. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Dario PARRINI (PD), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.45, 1.48, 1.51, 1.239, 1.265, 1.266, 1.267, 1.307, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.58, 2.59, 2.60, 2.136, 2.185, 2.216, 4.3, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.58, 4.59, 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.220, 5.9, 5.55 e 5.11 e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.0200, 4.01, 4.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.
Testo unificato Doc. XXII, nn. 46 e 51.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Marco MARCHETTI (PD), relatore, avverte che la Commissione difesa ha trasmesso il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati sulla morte del militare Emanuele Scieri (Doc. XXII, n. 46 e n. 51). Al riguardo, fa presente che il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione di inchiesta in oggetto sia istituita per la durata della XVII legislatura e presenti all'Assemblea della Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori ovvero ogni qual volta lo richiedano casi di particolare gravità e urgenza, una relazione sul risultato dell'attività svolta. Osserva che la Commissione sarà composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo. Essa, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, la Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della istituenda Commissione – nel limite massimo di 40 mila euro per l'anno 2015 e di 100 mila euro per ciascuno degli anni successivi (della corrente legislatura) – siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Rileva che, ai sensi della medesima disposizione, il Presidente della Camera – per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta – può autorizzare un incremento delle spese negli importi sopra indicati in misura non superiore al 30 per cento.
  In proposito, rileva che il testo unificato in esame non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento, compresi gli eventuali incrementi di spesa autorizzati, sono comunque a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati.
  In tale quadro, ritiene che potrebbe tuttavia essere valutata l'opportunità di modificare in riduzione l'onere previsto per l'anno 2015, tenendo conto dei tempi necessari per la costituzione della Commissione e della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2015, nonché di precisare che gli anni successivi al 2015 cui si riferisce il finanziamento di 100 mila euro annui sono quelli compresi nella XVII legislatura.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni espresse dal relatore sul provvedimento in discussione.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, nn. 46 e 51, recante Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri;
   premesso che il testo unificato in esame non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento, compresi gli eventuali incrementi di spesa autorizzati, sono comunque a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati;
   considerato che potrebbe essere valutata l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di modificare in riduzione l'onere previsto per l'anno 2015, tenendo conto dei tempi necessari per la costituzione della Commissione e della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2015, e di precisare che gli anni successivi al 2015 cui si Pag. 53riferisce il finanziamento di 100 mila euro annui sono quelli compresi nella XVII legislatura,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 5, comma 5, di modificare in riduzione la spesa prevista per il 2015, tenendo conto dei tempi necessari alla conclusione dell'iter del provvedimento e alla successiva costituzione della Commissione di inchiesta e di precisare che gli anni successivi al 2015 cui si riferisce il finanziamento di 100 mila euro annui sono quelli compresi nella XVII legislatura».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.
C. 3315-A Governo.

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