CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2015
521.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

  La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
C. 2711 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Pag. 45Cultura, Attività produttive, Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali; mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte che, conseguentemente, l'onorevole Alli in qualità di relatore ha presentato gli emendamenti 3.1 e 3.2.

  Paolo ALLI (AP), relatore, illustra gli emendamenti 3.1 e 3.2 (vedi allegato).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Alli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
C. 3242 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre scorso.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Finanze, Cultura, Trasporti e Attività produttive, rilevando che appaiono significativi, in particolare, i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Trasporti e Attività produttive, che hanno valorizzato la rilevanza dell'Accordo quale occasione per sviluppare ulteriormente la collaborazione tra agenzie spaziali e per favorire un salto di qualità alla ricerca italiana e alle industrie nazionali del settore spaziale, rafforzando la cooperazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con le omologhe agenzie statunitensi, a partire dalla NASA.

  Carlo SIBILIA (M5S), nell'auspicare un diverso atteggiamento da parte dell'Esecutivo in ordine alle osservazioni che vengono poste dal MoVimento 5 Stelle, almeno nel senso di assicurare che esse siano quanto meno oggetto di valutazione, rileva che sarebbe interessante capire lo scopo di questo tipo di accordi. Ritenendo infatti condivisibile incentivare alcune nostre eccellenze, come quella aerospaziale, osserva che sarebbe tuttavia opportuno non farci imporre dal governo degli Stati Uniti l'applicazione di sanzioni alla Russia, che costano ad un settore strategico per l'Italia il 22 per cento dell'interscambio commerciale.
  Chiarendo che il MoVimento 5 Stelle, nel merito, condivide il contenuto di accordi simili a quello in titolo, che anzi incentiva, come avvenuto in occasione di quello siglato con la Tunisia che ha limitato il flusso migratorio – e a differenza di quanto sta accadendo in relazione alla vicenda siriana, in cui si registra una cessione di armi alle parti in conflitto, sebbene ci si lamenti poi delle conseguenze devastanti della guerra –, rinnova l'auspicio rivolto al Governo affinché si esprima al riguardo, chiarendo un atteggiamento politico che non ha alcun senso. Riporta in merito segnalazioni che pervengono al MoVimento 5 Stelle da parte di imprese italiane che non possono aprire attività in Russia a causa dell'esistenza di sanzioni anacronistiche ed antieconomiche. Ribadisce, pertanto, la necessità, quando si sollevano questioni di tal genere, volte a sostenere piccole e medie imprese italiane e salvaguardare posti di lavoro che altrimenti rischiano di perdersi, Pag. 46di avere almeno un'interlocuzione con il Governo, per capire quale è la nostra strategia.

  Vincenzo AMENDOLA (PD), replicando alle osservazioni del deputato Sibilia, ritiene che lo stesso ha posto grandi interrogativi, su cui occorrerebbe una riflessione generale. Rileva tuttavia che le ratifiche, nel merito, hanno carattere puntuale e non possono costituire occasione di un'analisi geo-politica e strategica, che, peraltro, come maggioranza non è stata fatta mai mancare in ambiti più generali, anche in riferimento al rapporto con la Russia. Evidenzia, inoltre, come non si debbano confondere gli interessi nazionali con i principi e i valori del diritto internazionale e non assumere posizioni di carattere nazionalista. Ribadisce pertanto l'invito ad attenersi al merito della ratifica in discussione e non aprire discussioni geo-politiche estranee al merito dell'atto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Carrozza, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.
C. 3302 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio PORTA (PD), relatore, introducendo il provvedimento ricorda che la Commissione affari esteri e comunitari è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sottoscritto nell'agosto 2014 fra Italia e Uruguay, volto a consentire l'esercizio di attività lavorative ai familiari conviventi del personale delle rispettive missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, nonché delle delegazioni presso la Santa Sede. Tale Accordo – già approvato dall'altro ramo del Parlamento il 10 settembre scorso – è elaborato sulla base di un modello standard e ricalca altri accordi recentemente approvati, tra i quali quello relativo all'Argentina, Paese confinante con l'Uruguay.
  Ricorda altresì che il testo è finalizzato a rafforzare le relazioni fra Italia ed Uruguay, che sono particolarmente sviluppate, come ha dimostrato il recentissimo Forum parlamentare Italia-America latina, al quale ha preso parte una significativa delegazione uruguayana. L'Accordo, nello specifico è inteso a facilitare la partecipazione dei familiari dei diplomatici alla vita sociale del paese che li ospita, senza ovviamente con ciò venire meno al ruolo istituzionale che sono chiamati a svolgere in qualità di familiari del personale accreditato.
  Evidenzia che l'Intesa in discussione si applica ai coniugi non separati, ai figli a carico di età compresa fra i 18 ed i 26 anni e ai figli diversamente abili, a prescindere dall'età, richiamando che gli articoli 2 e 3 definiscono le procedure autorizzative in Italia ed in Uruguay, con modalità pressoché analoghe. Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono l'applicabilità della normativa locale in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro e invece la non applicabilità delle immunità civili, amministrative e penali per l'esercizio dell'attività lavorativa, mentre gli articoli 7 e 8 disciplinano le modalità di soluzione delle eventuali controversie nell'interpretazione o applicazione del testo, l'entrata in vigore, la durata e la possibilità di denuncia dell'Accordo medesimo.Pag. 47
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.
  Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento sottolinea che dalla sua attuazione non derivano oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

  Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Maria Edera SPADONI (M5S), nel dichiarare che il MoVimento 5Stelle è assolutamente favorevole a facilitare la partecipazione dei familiari del personale diplomatico all'esercizio di attività lavorativa, entrando nel merito dell'articolato – in linea con quanto auspicato dal collega Amendola in occasione dell'esame del precedente provvedimento – invita a svolgere alcune riflessioni, in particolare considerando la disposizione dell'articolo 5, comma 3, che prevede che la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione penale per i familiari svolgenti attività lavorativa in base all'Accordo non può essere intesa come riferita anche all'immunità dall'esecuzione della sentenza, per la quale dovrà essere richiesta una rinuncia espressa. Ritiene che tale norma costituisce una sorta di privilegio rispetto a persone che non godono di immunità. Preannunzia, per tale motivo, un voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.
C. 3331 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessio TACCONI (PD), relatore, introducendo il provvedimento ricorda che il Protocollo in titolo si compone di tre articoli che emendano la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, risalente al 1976 e modificata con Protocollo dell'aprile 1978.
  L'articolo I, nell'abrogare il precedente articolo 27 in materia di scambio di informazioni, sostituisce tale disposizione con un nuovo articolo 27 conforme all'attuale standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Viene così ampliata la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi in quanto, a differenza della richiamata Convenzione del 1976 che limita la possibilità dello scambio alle sole informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione stessa, il paragrafo 1 del nuovo articolo 27 consente alle autorità degli Stati contraenti di scambiare le informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione e, pertanto, di operare un più efficace contrasto dell'evasione fiscale, in piena coerenza con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione e all'elusione fiscali perseguito dalla normativa nazionale italiana.
  Ricorda, inoltre, in conformità al richiamato standard dell'OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto domestic tax interest) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario.Pag. 48
  Evidenzia poi che l'articolo II inserisce nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni, relativamente ad aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa.
  Rileva ancora che gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai princìpi dell'OCSE, a una ricerca generalizzata e indiscriminata (cosiddetta fishing expeditions), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che a una pluralità di contribuenti non identificati individualmente, e quindi, delle richieste di gruppo.
  Pone in evidenza altresì che l'articolo III riguarda l'entrata in vigore del Protocollo. Il paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo relative «a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate» a partire dal giorno della firma del Protocollo.
  Sottolinea come l'Accordo in titolo consenta lo scambio di informazioni finanziarie su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche per un singolo contribuente. L'Amministrazione finanziaria italiana avrà visibilità sui conti in Svizzera dei contribuenti italiani. Tale sistema costituisce uno strumento più efficace rispetto allo scambio automatico di informazioni al quale, comunque, la Svizzera si adeguerà sulla base di un negoziato in corso con la Ue. Il 27 maggio 2015 l'Unione europea e la Svizzera hanno infatti firmato una nuova intesa sulla trasparenza fiscale, allo scopo di rafforzare la lotta all'evasione. L'Accordo prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori a partire dal 2018, con riferimento all'annualità precedente, quindi il 2017.
  Segnala inoltre che il Protocollo avrà un'incidenza positiva sull'esito della cd. «collaborazione volontaria» o voluntary disclosure: uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Il Protocollo infatti allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali in Svizzera. In buona sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'Accordo rispetto alla tempistica prevista dalla voluntary disclosure, la Svizzera, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparata ad un Paese non black list. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da paesi nella black list, quindi in una «lista nera».
  Richiama il fatto che la legge n. 186 del 2014 ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. La procedura sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. Insieme al Protocollo, il 23 febbraio 2015 i Ministri dei due Paesi hanno anche firmato una road map, ossia un documento politico che delinea il percorso per la prosecuzione dei negoziati tra i due Paesi su altri temi, tra cui la tassazione dei lavoratori frontalieri e le disposizioni per il Comune di Campione d'Italia.
  Ricorda inoltre che la tematica dello scambio di informazioni fiscali transfrontaliere e della lotta all'evasione fiscale internazionale è al centro dell'attenzione e dei lavori di molte organizzazioni internazionali. Il 6 settembre 2013 i leader del G20 si sono impegnati ad adottare quale global standard lo scambio di informazioni automatico e a supportare i lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'OCSE infatti, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) che hanno stretto accordi con gli USA, ha redatto un modello Pag. 49di Common Reporting Standard (CRS), reso pubblico il 13 febbraio 2014.
  Rammenta ancora che il G20 dei ministri delle Finanze, riunito a Cairns, in Australia, il 20 ed il 21 settembre 2014 ha concentrato la propria attenzione sulla lotta contro l'evasione fiscale internazionale, approvando il CRS e accolto positivamente il gruppo di documenti rilasciati dall'OCSE il 16 settembre 2014 nell'ambito del progetto «Base Erosion and Profit Shifting»-BEPS).
  Il progetto BEPS è stato avviato dall'OCSE nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un Action Plan costituito da 15 punti. Scopo del progetto è naturalmente coadiuvare i governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.
  Avverte altresì che il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato il Rapporto finale di tale progetto: l'ammontare complessivo dell'erosione fiscale mondiale è stimato tra i 100 e i 240 miliardi di dollari all'anno, pari al 4-10 per cento del totale delle imposte sulle società.
  Richiama all'attenzione la circostanza che l'Accordo italo-svizzero, già preannunciato nel Documento di economia e finanza 2015, si affianca all'accordo siglato il 26 febbraio con il Liechtenstein, che disciplina le richieste di gruppo: le autorità fiscali italiane potranno presentare richiesta di informazioni su gruppi di contribuenti relativamente a comportamenti considerati a rischio. Il 2 marzo è stato firmato l'Accordo sullo scambio di informazioni ai fini fiscali con il Principato di Monaco, che come nel caso del Liechtenstein, è basato sul modello OCSE. È stato poi firmato il Protocollo che disciplina le richieste di gruppo. Avvisa che di tenore analogo è l'Accordo firmato il 1o aprile 2015 con la Santa Sede.
  Segnala inoltre che l'Accordo italo-svizzero rappresenta l'esito più significativo di un movimento globale anti evasione ed elusione che si è originato dall'inizio della crisi finanziaria globale: l'intesa da un lato conviene a Berna, perché implica il suo passaggio dalla black list a quella bianca e consentirà alle sue imprese di operare con più facilità in Italia. Il nostro Paese, invece, ritiene di poter recuperare un vero e proprio tesoretto attraverso la lotta all'evasione e la voluntary disclosure. Il Ministero dell'economia stima infatti che nelle banche svizzere i depositi intestati a cittadini italiani siano circa 10 mila, per un ammontare complessivo di 130-150 miliardi, circa il 70 per cento della cifra collocata nei cosiddetti «paradisi fiscali».
  Tiene altresì a precisare che non vi è alcuna convergenza circa questi numeri: secondo Berna, la cifra è inferiore ai 100 miliardi, mentre i calcoli di Kpmg parlano addirittura di 220 miliardi di euro riconducibili a contribuenti italiani, che è la stessa somma proveniente dalla Germania.
  Per i richiamati motivi auspica una rapida conclusione dell'iter di approvazione del disegno di legge di ratifica in titolo, che assume una valenza storica nella prospettiva di una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie in ambito internazionale.

  Il sottosegretario Mario GIRO si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Carlo SIBILIA auspica che si vada nella direzione, condivisibile, di approfondire sempre gli aspetti geo-politici in occasione della discussione di ogni provvedimento di ratifica, essendo talvolta opportuno che i provvedimenti finalizzati alla ratifica di accordi internazionali siano oggetto di un esame ben ponderato. A corollario degli auspici che la ratifica in oggetto porterebbe, riporta, a titolo esemplificativo, il caso degli accordi in materia previdenziale Pag. 50siglati con la Confederazione Svizzera nel 2002, modificativi della precedente normativa derivante dall'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, accordo concluso a Berna il 4 luglio 1969, cui è stata data esecuzione con la legge di ratifica 18 maggio 1973, n. 283. Detti accordi avevano introdotto il criterio della riparametrizzazione dei contributi di assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), versati dai lavoratori con doppia cittadinanza italo-elvetica in Italia, in favore di una pensione italiana di importo maggiore, ciò essendo loro consentito appunto dall'articolo 1, commi 1 e 3, dell'Accordo aggiuntivo richiamato. Tale riparametrizzazione, operante dal 1o giugno 2002 aveva fatto sì che l'INPS potesse, per anni assumere come base di calcolo per la pensione da versare ai ricordati lavoratori le aliquote contributive vigenti in Svizzera, nettamente inferiori a quelle italiane (8,47 per cento contro il 32 per cento di quelle italiane). Il criterio di «riparametrizzazione» era poi diverso, variando a seconda della sede provinciale INPS, solitamente accreditando i periodi di lavoro in Svizzera nella misura di circa un terzo, o anche meno. Ricorda altresì che nel 2003 il Tribunale di Bergamo aveva dato ragione ad un ricorrente, obbligando l'INPS a tenere conto, per il calcolo della pensione, della pensione effettivamente percepita in Svizzera senza la «riparametrizzazione», sentenza avverso cui l'INPS proponeva ricorso; a conclusione dell'iter giudiziario, la Corte di cassazione, con sentenza n. 4623/2004, dichiarava illegittima la «riparametrizzazione», evidenziando che ciò ha spinto molti pensionati a fare domanda all'INPS e, in caso di diniego, a ricorrere in tribunale e che in tutte le cause successive l'INPS sosteneva che il caso di Bergamo fosse un caso particolare che non poteva essere motivo di ricorso per gli altri. Richiama altresì la circostanza che successivamente la Corte di appello di Brescia ha riformato la sentenza di Bergamo, ritenendo giusta la «riparametrizzazione» operata dall'INPS e che mentre si attendeva il giudizio da parte della Corte di cassazione, è sopravvenuta la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) che, all'articolo 1, comma 77, prevedeva la possibilità per l'INPS di riparametrare i contributi esteri, dando un esatto metodo di calcolo che comportava l'aumento del 3,1 della pensione. Rammenta poi che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenze del 31 maggio 2011 e 15 aprile 2014, ha condannato lo Stato italiano a risarcire lavoratori italiani in Svizzera che hanno trasferito i loro contributi in Italia e non hanno ricevuto quanto loro spettante in base agli accordi italo-elvetici. Evidenzia che tutta la vicenda descritta è peraltro oggetto della sua interrogazione a risposta scritta n. 4-10038, di cui sollecita la risposta.
  Invita, pertanto, in occasione della ratifica di accordi internazionali, a tenere anche conto della «credibilità» acquisita nel passato dall'Italia nei confronti di Paesi esteri e dei suoi stessi cittadini, nel recepire il contenuto degli stessi accordi.

  Guglielmo PICCHI (FI-PdL), nel ringraziare l'onorevole Sibilia per aver ricordato una vicenda importante, di cui si era occupato in passato anche in occasione della campagna elettorale, manifesta il consenso del suo gruppo alla ratifica in titolo. Ritiene, peraltro, che nelle more della ratifica dell'Accordo, i fondi che si presume possano essere recuperati in virtù dell'applicazione di tale Accordo sono passati tutti dalla Svizzera in altri paradisi fiscali. Conferma, dunque, come gruppo il sostegno al provvedimento, ma rimarca la sua inefficacia dovuta al ritardo nella ratifica.

  Vincenzo AMENDOLA (PD) concorda non solo con l'analisi svolta dal relatore, ma anche con le considerazioni formulate dall'onorevole Picchi circa la non tempestività del recepimento dell'Accordo in titolo per responsabilità di precedenti governi, ponendo comunque in rilievo l'importanza ai fini della lotta all'evasione del lavoro iniziato nel 2013, con il quale si è riusciti a siglare accordi con molti Paesi, permettendo di depennarli dalla black list, Pag. 51lavoro che si conclude appunto con la ratifica dell'Accordo italo-svizzero in discussione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
  Intervenendo, inoltre, sui lavori della Commissione, preannunzia l'opportunità di una riflessione, da svolgere insieme al Governo, sul negoziato in corso ai fini della formazione di un governo di unità nazionale in Libia.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 14.45.

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