CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 ottobre 2015
514.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, comunica che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-06540 Ricciatti: Sostegno alla ripresa economica dell'area della fascia appenninica umbro-marchigiana.

  Lara RICCIATTI (SEL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

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  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Lara RICCIATTI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ritiene necessario che l'azienda JP Industries renda noto il piano industriale per la riqualificazione degli investimenti produttivi e che il Governo metta in campo tutti gli strumenti necessari a favorire reindustrializzazione dell'area colpita dalla crisi della ex Merloni. Occorre altresì che il Governo continui a monitorare l'evolversi della situazione per assicurare un percorso di uscita dalla crisi dei poli industriali dell'area umbro-marchigiana.

5-06541 Polidori: Accorpamento delle Camere di commercio di Chieti e Pescara.

  Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che purtroppo non contiene gli elementi e le informazioni richieste nell'interrogazione a sua firma che intendeva nella sostanza conoscere la posizione del MISE sulle deliberazioni assunte dagli enti camerali interessati.

5-06542 Benamati: Possibili conseguenze dello scandalo Volkswagen sull'industria automobilistica italiana.

  Gianluca BENAMATI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gianluca BENAMATI (PD, replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo e comprende le difficoltà evidenti di fornire un quadro approfondito degli effetti che lo scandalo Volkswagen potrà esplicare sia sull'industria italiana sia sull'importante filiera della componentistica dell’automotive, che ha coinvolto la Volkswagen ed in particolare gli effetti sull'industria componentistica nazionale. Ritiene peraltro opportuno a breve trattare nuovamente la questione in Commissione al fine di valutarne la portata per il mercato e l'industria automobilistica del nostro Paese.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ritiene che il caso Volkswagen potrà essere trattato dalla Commissione non appena saranno più chiare le posizioni e le responsabilità del gruppo tedesco.

5-06543 Vallascas: Adozione dei decreti attuativi per l'efficientamento energetico.

  Andrea VALLASCAS (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ritenendo ingiustificabile il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo del Fondo per l'efficienza energetica, annunciato dal Governo come essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica. Ricorda la costituzione della Cabina di regia per l'efficienza energetica che ha tra i suoi compiti quello di assicurare il coordinamento delle misure per l'efficienza energetica. In proposito, ritiene Pag. 78opportuno fare una riflessione sulla convenienza economica degli interventi di riqualificazione in caso di complessi immobiliari particolarmente degradati, per i quali potrebbe essere preferibile una ricostruzione. In tale prospettiva, il Fondo che ha a disposizione 50 milioni di euro all'anno sino al 2020 potrebbe rappresentare uno strumento importante per fornire garanzie sugli investimenti e per finanziamenti a tasso agevolato. Osserva, infine, che l'efficienza energetica, oltre ai vantaggi economici per chi effettua l'investimento e ambientali per la collettività, è in grado di creare occupazione stabile e non delocalizzabile.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
C. 865 Abrignani.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra i contenuti della proposta di legge C. 865 che prende atto del quadro normativo attuale in materia di amministrazione straordinaria, caratterizzato dalla compresenza di due diversi modelli procedurali: la disciplina generale, cosiddetta Prodi-bis, che prevede una procedura per l'accesso all'amministrazione straordinaria attraverso una previa fase giudiziale di osservazione e la disciplina speciale, cosiddetta legge Marzano, che consente ad imprese aventi requisiti dimensionali differenti, di richiedere l'accesso diretto ed immediato alla procedura di amministrazione straordinaria, senza il previo filtro dell'autorità giudiziaria.
  La proposta di legge punta, quindi, a una riforma della normativa che riconduca a unità tali procedure, al contempo favorendo l'accesso all'amministrazione straordinaria ed estendendone il campo d'applicazione.
  La disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi dettata dalla proposta di legge ricalca sostanzialmente la struttura normativa della Prodi-bis, con innesti della procedura prevista dalla Marzano.
  Il dato caratterizzante la riforma è l'eliminazione della fase giudiziale prevista dalla Prodi-bis, con l'accesso diretto all'amministrazione straordinaria (previsto dalla Marzano) per tutte le imprese che soddisfino alcuni requisiti occupazionali e di indebitamento; la strada maestra è, dunque, quella dell'amministrazione straordinaria, senza che sia richiesta la previa valutazione delle concrete possibilità di recupero dell'impresa stessa. Inoltre, la durata del programma di cessione dei complessi aziendali viene allungata da uno a due anni. Contestualmente alla richiesta al Ministero dello sviluppo economico dell'ammissione alla procedura, le imprese dovranno chiedere al giudice la dichiarazione dello stato di insolvenza. Le due procedure proseguono in parallelo ma, se il Ministro non autorizza il programma del commissario straordinario, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
  La riforma si caratterizza, inoltre, per un generale rafforzamento del commissario straordinario, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, e per il ridimensionamento dei poteri di impulso e di iniziativa dei terzi e dei creditori, quando non anche dell'imprenditore insolvente. Pag. 79
  In linea generale osserva che, nel realizzare una sorta di sintesi delle due distinte normative vigenti, la proposta di legge in esame non prevede alcuna abrogazione espressa, né detta disposizioni di coordinamento se non riguardo ai procedimenti in corso.
  Entrando più nel dettaglio delle disposizioni, sottolinea che l'articolo 1 considera l'amministrazione straordinaria come la procedura concorsuale della grande impresa insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. L'amministrazione può essere realizzata attraverso un programma di cessione dei complessi aziendali (della durata di due anni, in luogo dell'attuale durata di un anno), ovvero di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa di durata non superiore a due anni, ovvero – per le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali – con un programma di cessione di beni e contratti (per il quale sono accordati due anni, invece che uno solo).
  Diversamente da quanto oggi previsto, la riforma non richiede che la procedura sia attivata solo in presenza di «concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali»; in presenza di una grande impresa, dunque, la strada maestra è quella dell'amministrazione straordinaria; solo successivamente, fallito questo tentativo, si potranno valutare le altre ipotesi offerte dalla legge fallimentare.
  L'articolo 2 definisce i requisiti per l'accesso alla procedura.
  La proposta di legge estende l'ambito applicativo della procedura di amministrazione straordinaria, individuando per l'accesso i seguenti requisiti, che possono essere soddisfatti, oltre che dalla singola impresa, anche dal gruppo imprenditoriale (come già previsto dalla Marzano): minimo 200 lavoratori (la Marzano ne richiede 500); minimo 100 milioni di euro di debiti (la Marzano ne richiede 300).
  Come già attualmente previsto, le imprese oggetto di misure di prevenzione antimafia possono essere ammesse alla procedura anche a prescindere dal rispetto di questi requisiti dimensionali.
  A livello quantitativo, la norma in esame espande sicuramente di molto il numero delle imprese che possono accedere all'istituto dell'amministrazione straordinaria in via diretta, anche se risulta difficile fornire una stima. Alcuni dati (Rielaborazione effettuata dalla CGA di Mestre su rilevazioni Infocamere) possono fornire un'indicazione delle potenzialità di incremento della platea delle imprese che possono avvalersi della procedura in base alla norma in esame. Si consideri che in Italia le imprese con più di 500 addetti (primo requisito di applicabilità della legge Marzano) sono circa 1.600. Le imprese della classe inferiore di grandezza (che hanno cioè tra 250 e 499 addetti) sono circa 2.400, su oltre 5 milioni di imprese attive nel nostro Paese. Si deve inoltre considerare che i gruppi di imprese sono numerosi: oltre 90 mila in Italia, le quali comprendono più di 206 mila imprese attive residenti e occupano oltre 5,6 milioni di addetti (circa un terzo degli occupati nelle imprese attive nel 2012). I gruppi di impresa sono polarizzati tra poche strutture di grande dimensione e molti gruppi di piccola e piccolissima dimensione: i gruppi con almeno 500 addetti rappresentano solo l'1,5 per cento ma pesano in termini di addetti per il 57,6 per cento. L'aggregazione di imprese attraverso gruppi, inoltre, è un fenomeno in crescita (nel 2008 si contavano circa 76 mila gruppi con 176 mila imprese).
  L'articolo 3 della proposta definisce l’iter dell'istanza di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria, sulla falsariga di quanto oggi previsto dalla Marzano, prevedendo che la relativa istanza possa essere presentata dall'impresa (per le società, dagli organi di amministrazione) al Ministro dello sviluppo economico (è dunque escluso che la domanda possa provenire dai creditori), allegando la documentazione (la stessa oggi prevista per la richiesta dello stato di insolvenza) comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Sulla domanda dispone Pag. 80con decreto il Ministro, che provvede anche alla nomina del commissario straordinario. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa sono prededucibili in caso di successivo fallimento. Evidenzia che la riforma non tiene conto delle recenti modifiche apportate al decreto-legge n. 347 del 2003, relative all'amministrazione straordinaria delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Se dunque, alle modifiche introdotte dovesse conseguire l'abrogazione dell'articolo 2 della cosiddetta Marzano, occorrerà valutare la ricollocazione delle disposizioni sull'Ilva di Taranto.
  Gli articoli 4-11 disciplinano la dichiarazione dello stato di insolvenza. La riforma prevede che la procedura di amministrazione straordinaria possa essere direttamente disposta dal Ministro dello Sviluppo economico, estendendo l'ambito applicativo della cosiddetta legge Marzano; contestualmente, però, l'impresa dovrà anche rivolgersi al tribunale per richiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza, seguendo le procedure oggi disciplinate dalla cosiddetta Prodi-bis.
  Rispetto alla normativa vigente, segnala che:
   la riforma individua il tribunale competente nel tribunale del luogo in cui ha la sede legale l'impresa (attualmente il decreto legislativo n. 270 del 1999 fa riferimento alla sede principale dell'impresa);
   consente solo all'impresa di presentare istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Attualmente, invece, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 270 del 1999 consente anche ai creditori e al pubblico ministero, oltre che all'imprenditore, di presentare il ricorso; inoltre, la dichiarazione dello stato di insolvenza può essere anche resa d'ufficio dal giudice;
   prevede che il tribunale debba pubblicare la sentenza con la quale dichiara lo stato di insolvenza entro 15 giorni dal decreto che ammette l'impresa all'amministrazione straordinaria;
   allunga i termini previsti per la fissazione dell'adunanza nella quale si procede all'esame dello stato passivo e riduce i termini concessi ai creditori e ai terzi per presentare domande di insinuazione nel passivo;
   prevede che, se il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, cessano anche gli effetti del decreto di ammissione all'amministrazione straordinaria.

  Relativamente alla formulazione del testo osserva che l'articolo 9, comma 4, della proposta di legge sembra riprodurre il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 270 del 1999, senza il necessario coordinamento dei riferimenti normativi interni.
  Gli articoli 12-19 definiscono gli organi della procedura di amministrazione straordinaria.
  Per quanto riguarda il commissario straordinario, la proposta di legge riprende alcune delle previsioni della Prodi-bis e stabilisce:
   l'eliminazione della figura del commissario giudiziale, in quanto è previsto un accesso diretto alla procedura di amministrazione straordinaria;
   che il commissario straordinario sia uno (e non tre, come previsto in alcuni casi dal decreto legislativo n. 270/99);
   che la vigilanza sia attribuita al comitato di sorveglianza composto da 3 persone (oggi possono essere 5).

  Più nello specifico, per quanto riguarda il commissario straordinario, la riforma (articolo 12) ne individua i requisiti professionali (precedenti esperienze di amministrazione) e lo qualifica come incaricato di un pubblico servizio solo nello svolgimento delle funzioni di natura pubblicistica. Ritiene si debba valutare, anche alla luce della normativa penale incriminatrice delle condotte dell'incaricato di pubblico servizio, l'opportunità di meglio specificare quali funzioni del commissario straordinario rivestano natura pubblicistica.
  Sulle funzioni svolte dal Commissario (articolo 13), la sua revoca, il rendiconto di Pag. 81gestione, il ruolo di tribunale e giudice delegato, la proposta di legge riprende le previsioni del decreto legislativo del 1999 mentre, per quanto riguarda la vigilanza sulla procedura (articolo 17), prevede che il comitato di sorveglianza sia composto da 3 membri nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Il Comitato, al quale sono sottratti i poteri ispettivi oggi previsti dalla Prodi-bis, deve esprimere il proprio parere sugli atti del commissario straordinario entro 15 giorni dalla richiesta; il silenzio vale come assenso.
  Per quanto riguarda il compenso del commissario straordinario, la riforma lo ancora ai risultati di gestione «con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico scelto e del raggiungimento degli obbiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura».
  Gli articoli 20-22 disciplinano gli effetti dell'amministrazione straordinaria sui contratti in corso. Quanto alla disciplina delle azioni revocatorie e agli effetti sui contratti in corso, la riforma riprende sostanzialmente le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999.
  È invece mutuata dall'articolo 1-bis del cosiddetto decreto Alitalia (decreto-legge n. 134 del 2008) la disposizione in base alla quale l'esecuzione o la richiesta di esecuzione di un contratto da parte del commissario straordinario non comporta il venir meno della facoltà di scioglimento dei contratti stessi, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario.
  Gli articoli 23-32 disciplinano il Programma del commissario straordinario; la riforma riproduce le disposizioni della cosiddetta Prodi-bis con alcuni innesti derivanti dalla cosiddetta Marzano, come modificata dal decreto Alitalia. In particolare, per quanto riguarda la presentazione del programma, il suo contenuto e l'autorizzazione all'esecuzione, la riforma riproduce il decreto legislativo n. 270 del 1999, con alcune modifiche relative alla soppressione della cosiddetta fase di osservazione da parte del commissario giudiziale e con la modifica di alcuni termini (per il deposito del programma e della relazione sulle cause di insolvenza sono concessi 180 giorni dalla nomina del commissario, prorogabili di altrettanti).
  La riforma, inoltre, prevede che il piano per l'eventuale liquidazione dei beni non funzionali dell'impresa possa avere una durata massima di 24 mesi; elimina il termine massimo di prorogabilità del programma; innalza il valore delle operazioni che devono essere previamente autorizzate dal Ministero (da 200 mila euro a 2 milioni di euro); consente al giudice di secretare parte del programma e della relazione sulle cause di insolvenza, quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare il buon esito dell'amministrazione straordinaria (articolo 28); prevede che nelle imprese operanti nei servizi pubblici essenziali il commissario possa procedere alla cessione mediante trattativa privata, con deroga alla normativa a tutela della concorrenza. La disposizione (articolo 29) è mutuata dal cosiddetto decreto Alitalia, che sul punto ha modificato il decreto-legge n. 347 del 2003.
  Gli articoli 33-44 disciplinano l'accertamento del passivo, la ripartizione dell'attivo, la conversione in fallimento e la chiusura della procedura riproducendo, al riguardo, le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetto Prodi-bis). Le modifiche riguardano esclusivamente le modalità di comunicazione con i creditori e i terzi. Inoltre, in riferimento alla chiusura della procedura, la riforma esclude che la richiesta possa essere avanzata dall'imprenditore insolvente: l'iniziativa potrà venire esclusivamente dal tribunale (d'ufficio) o dall'amministratore straordinario.
  Per quanto riguarda il concordato (articoli 45-47), la riforma rende possibile tanto il ricorso al modello cosiddetto liquidatorio della Prodi-bis (articoli 46 e 47), quanto il ricorso al modello cosiddetto risanatorio della Marzano (articolo 45). Rispetto alla normativa vigente, nel concordato risanatorio la proposta di legge Pag. 82detta disposizioni particolari sugli effetti del concordato sui creditori anteriori e successivi al concordato stesso.
  Gli articoli 48-59 definiscono l'amministrazione straordinaria del gruppo di imprese. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul concordato, il Capo XI definisce il concetto di «imprese del gruppo», in modo analogo a quanto previsto dalla Prodi-bis. L'unico elemento di novità è che vengono qualificate come imprese del gruppo anche le società partecipate che intrattengono in via sostanzialmente esclusiva rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura madre, o con l'impresa che la controlla, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività (articolo 48). Quanto all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo, la riforma riproduce la Prodi-bis demandando al Ministro dello sviluppo economico la decisione finale (articolo 50). Si rileva peraltro che, se per ammissione alla procedura in generale non sono richieste le «concrete prospettive di recupero economico dell'attività imprenditoriale», tale requisito è mantenuto per l'ammissione alla procedura delle imprese del gruppo (articolo 49). Quanto alla conversione della procedura in fallimento, la riforma esclude che l'istanza al tribunale possa venire da chiunque vi abbia interesse (come attualmente previsto dalla Prodi-bis), demandando al solo commissario straordinario, autorizzato dal Ministro, il ricorso al tribunale.
  Le altre disposizioni, articoli 60- 67, sono mutuate dal decreto legislativo n. 270 del 1999 anche le disposizioni che attribuiscono al tribunale in composizione collegiale la competenza sulla dichiarazione dello stato di insolvenza (articolo 60), che dispongono circa la sospensione dei termini processuali, le modalità di informazione al pubblico sulle procedure e l'applicabilità delle disposizioni penali previste dalla legge fallimentare.
  Infine, l'articolo 67 stabilisce che le procedure di amministrazione straordinaria in corso all'entrata in vigore della riforma continuino ad essere disciplinate dalla leggi in vigore alla loro apertura.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rileva che il provvedimento in esame persegue l'obiettivo ambizioso di affrontare in modo organico la disciplina della complessa materia delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi che coinvolge numerosi versanti di competenza della Commissione Giustizia, di cui è peraltro previsto un parere rinforzato a norma dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un «New Deal» per i consumatori di energia.
COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia».
COM (2015) 340 final.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto delle comunicazioni in oggetto.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore, osserva preliminarmente che l'importanza strategica dell'Unione Pag. 83dell'energia è evidente: si tratta di adottare a livello europeo un approccio organico e coerente su diversi aspetti che fino ad oggi sono stati spesso affrontati separatamente non soltanto dai singoli Stati membri, a prescindere dagli interessi comuni dell'UE nel suo complesso, ma anche dalla stessa UE con riferimento alle singole politiche interessate.
  L'Unione dell'energia delinea, infatti, una strategia trasversale che intende perseguire contestualmente gli obiettivi della riduzione delle emissioni, ai fini della lotta ai cambiamenti climatici; del rafforzamento della sicurezza energetica anche attraverso la realizzazione di un mercato europeo davvero unitario e interconnesso; della riduzione del grado di dipendenza da fornitori terzi; della incentivazione dello sviluppo di tecnologie avanzate.
  È una sfida che investe tanti settori e tocca aspetti su cui è immaginabile che si registreranno resistenze e gelosie degli Stati membri; tra le altre cose, si prospetta una evoluzione del ruolo dell'UE che dovrebbe intervenire sistematicamente nei negoziati con i paesi fornitori.
  Uno degli obiettivi che si prefigge l'Unione dell'energia è costituito dal rafforzamento dei diritti dei consumatori, in primo luogo attraverso la disponibilità di energia a minore impatto ambientale e a più basso costo.
  A tal fine, la Commissione ritiene indispensabile promuovere l'autoconsumo di energia rinnovabile. In effetti, grazie agli sviluppi tecnologici, già negli ultimi anni si è registrato un considerevole progresso per quanto concerne la produzione di energia pulita da parte di piccole Imprese e di unità familiari. Si è così venuta definendo su un piano concreto la figura del presumer che rappresenta un passaggio rilevantissimo rispetto alla tradizionale dicotomia tra soggetto che fornisce e soggetto che utilizza l'energia.
  La diffusione dell'autoconsumo può assicurare consistenti risparmi in bolletta: per quanto riguarda i consumatori residenziali, ipotizzando l'installazione di un sistema solare fotovoltaico, la Commissione ha stimato un risparmio medio del 30 per cento annuo.
  Non si può tuttavia trascurare il fatto che l'aumento della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili presenta alcuni profili problematici. La diffusione delle produzioni in piccola scala richiede interventi sulle reti elettriche che sono state realizzate esclusivamente sulla base delle fonti energetiche convenzionali. Come segnalato anche dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, si pone l'esigenza di adeguare le infrastrutture esistenti. Si tratta, per un verso, di passare da reti «unidirezionali» a reti nelle quali anche gli utenti immettono energia e, per un altro verso, di garantire la compatibilità tecnologica tra i nuovi prosumers e la rete di distribuzione.
  In considerazione della variabilità e della potenziale discontinuità della produzione di energia da fonti rinnovabili, per i produttori e per i responsabili delle reti di trasmissione e di distribuzione si pone l'esigenza di garantirsi comunque un flusso tendenzialmente costante di energia, anche in grado di sostenere i picchi della domanda che possono verificarsi per le più varie ragioni, a cominciare dalla stagionalità. Ciò comporta inevitabili conseguenze anche per quanto riguarda la sostituzione di impianti tradizionali con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
  A titolo di esempio, l'Enel ha individuato 23 impianti da chiudere e per nove di essi (Trino, Porto Marghera, Alessandria, Campomarino, Carpi, Camerata Epicena, Bari, Giuliano e Pietra fitta) ha già avviato le procedure di cessazione definitiva dell'esercizio. Ciononostante, è evidente che fino a quando non saranno disponibili tecniche efficaci per lo stoccaggio in grandi quantità delle energia da fonti rinnovabili, sarà comunque necessario mantenere, sostenendone i relativi costi, impianti tradizionali non utilizzati, da mettere in funzione soltanto in caso di capacità energetica sottodimensionata.
  La Commissione sottolinea, inoltre, che occorre intervenire sulle complesse ed onerose procedure amministrative e autorizzative Pag. 84che ancora rappresentano un ostacolo significativo per la diffusione di progetti di autoconsumo su piccola scala.
  La riduzione dei costi si ottiene anche grazie all'accesso diretto alle informazioni sui consumi in tempo reale, e non soltanto in occasione delle fatturazione, per esempio con l'introduzione dei contatori intelligenti: disponendo dei propri dati sul consumo, gli utenti modicano i comportamenti e riducono il consumo di energia.
  Quanto all'introduzione dei cosiddetti contatori intelligenti negli Stati membri dell'UE, l'obiettivo è di dotare di questi sistemi entro il 2020 almeno l'80 per cento dei consumatori. L'Italia si colloca, per una volta, in una posizione di vantaggio sotto questo aspetto.
  Nelle previsioni della Commissione europea, l'adozione dei contatori intelligenti apporterà benefici complessivi per consumatore pari a 160 euro per il gas e 309 euro per l'elettricità, accompagnati da risparmi energetici del 3 per cento. Questi dispositivi costituiscono il primo, basilare passo verso la realizzazione delle smart grids, le reti elettriche intelligenti cui è affidato il compito di rivoluzionare non solo la distribuzione e gestione dell'energia elettrica, ma anche il sistema di generazione, permettendo la connessione in rete di un gran numero di piccoli e piccolissimi impianti a fonti rinnovabili distribuiti nel territorio.
  La Commissione propone inoltre di:
   premiare il consumo flessibile, attraverso prezzi più bassi in bolletta per alcune fasce orarie o in caso di riduzione del consumo nei momenti di punta della rete;
   rendere rapido e semplice il cambio del fornitore, garantendo la massima trasparenza delle informazioni; uno studio recente avrebbe calcolato i vantaggi finanziari: cambiando fornitore di elettricità e gas si possono risparmiare ogni anno oltre 13 miliardi di euro, pari a 100 euro per nucleo familiare;
   utilizzare il programma Horizon 2020 per promuovere attività di ricerca in materia di case e reti intelligenti. Nell'ambito di Horizon, sono previsti 5,9 miliardi di euro a sostegno dell'energia sostenibile e 2,7 miliardi di euro per le tecnologie future ed emergenti.

  La legislazione dell'UE garantisce già ai consumatori di energia ampi diritti: il diritto ad essere connessi alla rete, a scegliere liberamente i propri fornitori e di accedere ad informazioni accurate su uso di gas ed elettricità che possano essere di aiuto per ridurre i consumi.
  La Commissione europea preannuncia di volersi impegnare, anche finanziariamente, per diffondere le migliori pratiche, per contribuire a garantire che i cittadini di tutte le estrazioni sociali beneficino di tale transizione. Sempre con riferimento alla tutela dei diritti dei consumatori, merita ricordare che nel nostro Paese è attualmente in discussione la proposta di eliminare il regime di «maggior tutela» che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Tale ipotesi ha suscitato vivaci polemiche.
  Per quanto concerne la Seconda comunicazione in esame, recante l'avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia (Com(2015) 340), merita ricordare che ogni anno la Commissione pubblica una relazione per verificare lo stato di attuazione del mercato interno dell'energia. Nell'ultima, pubblicata a ottobre 2014, la Commissione rileva che sono stati ottenuti alcuni positivi risultati:
   i prezzi all'ingrosso sono considerevolmente diminuiti nel settore dell'energia elettrica, tra il 35 per cento e 45 per cento nel periodo tra il 2008 e il 2012
   i consumatori hanno maggiori possibilità quando si tratta di cambiare il fornitore;
   molti collegamenti infrastrutturali tra i Paesi UE sono stati migliorati o realizzati;
   è stata incrementata la cooperazione transfrontaliera negli scambi di elettricità.

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  Allo stesso tempo, la relazione sottolinea che sono necessari ulteriori interni per il completamento del mercato interno:
   gli investimenti dovrebbero essere concentrati nelle interconnessioni delle reti;
   entro il 2020 dovrebbero essere completati i tre quarti dei Progetti di interesse comune (PIC) relative alle infrastrutture energetiche;
   in alcuni Stati sono ancora da attuare le regole comuni armonizzate per le infrastrutture elettriche;
   l'intervento dei Governi dovrebbe realizzarsi soltanto quando la sicurezza dell'approvvigionamento energetico non può essere garantita dal mercato;
   i consumatori dovrebbero giocare un ruolo più attivo nel mercato dell'energia;
   i mercati all'ingrosso e al dettaglio dovrebbero essere collegati meglio in modo tale che la diminuzione dei prezzi all'ingrosso comporti prezzi più bassi per il consumatore.

  Secondo la Commissione, la buona integrazione dei mercati rappresenta uno strumento indispensabile: un esempio significativo è rappresentato dall'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica tedesco e francese, i cui continui flussi transfrontalieri consentono alla Germania di mantenere stabile il suo sistema nei momenti in cui sole e vento abbondano e alla Francia di poter contare su un approvvigionamento sicuro nei momenti di domanda elevata.
  Per quanto riguarda l'Italia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, segnala che nel corso del 2014 sono stati raggiunti importanti traguardi in tema di accoppiamento del mercato: il 4 febbraio 2014 è stato, infatti, lanciato con successo il market coupling della regione Nord-Ovest (composta da Francia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Gran Bretagna e Scandinavia), cui si è aggiunta la regione Sud-Ovest (Spagna e Portogallo) nel maggio dello stesso anno.
  La Commissione rileva come negli ultimi anni gli scambi transfrontalieri di energia elettrica tra la maggior parte dei paesi dell'UE siano aumentati così come l'impiego di interconnettori: tra il 2008 e il 2012 la quota di importazioni nel totale di energia elettrica disponibile per consumi finali è cresciuta in 23 Stati membri. Tuttavia, tali scambi sono ben lontani dall'avere raggiunto il loro pieno potenziale. Il loro sviluppo presuppone infatti il rafforzamento dei collegamenti fisici dei mercati, ancora insufficienti in molte zone dell'UE. Le reti europee di trasmissione dell'energia elettrica necessitano di migliori collegamenti tra di esse, e gli operatori devono cooperare di più per mantenere equilibrato il sistema nell'arco della giornata.
  Si tratta dunque di adeguare il sistema alla nuova situazione, consentendo all'energia elettrica di circolare liberamente dove è più necessaria, traendo il massimo vantaggio dalla cooperazione transfrontaliera, eliminando gli ostacoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili e orientando correttamente gli investimenti.
  La Commissione ha pubblicato una relazione intitolata «Costi e prezzi dell'energia in Europa» in cui constata che, mentre rispetto al 2008 i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica sono diminuiti considerevolmente nell'UE, al contrario i prezzi al dettaglio sono aumentati sensibilmente tra il 2008 e il 2012, a causa dell'aumento delle tasse e dei prelievi sull'energia, che rappresentano una parte significativa delle bollette energetiche al dettaglio.
  I prezzi differiscono inoltre notevolmente tra gli Stati membri, sia all'ingrosso che al dettaglio. L'Italia ha prezzi dell'energia mediamente superiori ai suoi concorrenti europei, e ancor più rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti. Questa situazione rappresenta un fattore di grave appesantimento per la competitività del sistema economico italiano.
  Secondo la relazione della Commissione sul mercato dell'energia nel 2014 nell'UE, in Italia la concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica continua Pag. 86a migliorare. È infatti diminuita di 5 punti percentuali rispetto al 2011 (era al 49 per cento) la quota di mercato detenuta dai quattro maggiori operatori: Enel che detiene il 27 per cento del mercato, seguita da ENI (8,7 per cento), Edison (6 per cento) e E.On (3.6 per cento). Ulteriori progressi rispetto agli anni precedenti sono stati compiuti dagli operatori di piccole dimensioni che sono saliti collettivamente al 30.2 per cento.
  Per quanto riguarda invece il mercato al dettaglio italiano a dispetto del numero di fornitori (circa 140), l'offerta standard rimane concentrata, dal momento che l'85.4 per cento della fornitura totale viene da Enel, mentre il libero mercato è meno concentrato, con una quota dei tre principali operatori (Enel, Edison e Eni) pari al 34.3 per cento.
  Il consumo totale nazionale di elettricità è passato da 328.2 terawattora (TWh) nel 2012 a 318 terawattora nel 2013, ai 309 del 2014.
  Benché l'Italia rimanga uno dei paesi europei meglio interconnessi, la Commissione rileva che la media di prezzo dell'elettricità resta ancora superiore alla media europea.
  Il sistema italiano è caratterizzato da un sostanziale surplus di capacità produttiva che attualmente equivale al doppio del picco di carico. L'eccesso di capacità è stato compensato da un notevole aumento della capacità di produzione da rinnovabili negli ultimi due anni. L'Italia infatti è ben al di sopra della media UE per quanto riguarda la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
  Proprio allo scopo di raccogliere elementi di riflessioni sul tema, la Commissione ha avviato fino all'8 ottobre una consultazione pubblica sulle potenziali caratteristiche di un nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica.
  La proposta avanzata dalla Commissione – e sulla quale tutti sono invitati ad intervenire – è quella di rendere il mercato più flessibile:
   istituendo un sistema su scala UE di scambi infragiornalieri transfrontalieri. Tali mercati a breve termine devono essere in grado di sostenere flussi transfrontalieri su larga scala, con elevati volumi di produzione di energie rinnovabili variabili, nonché di integrare un'elevata capacità di stoccaggio dell'energia in eccesso;
   offrendo ai consumatori la possibilità di partecipare attivamente al mercato adeguando i loro consumi all'andamento dei prezzi;
   costruendo le infrastrutture per l'energia elettrica mancanti e facendo un miglior uso delle infrastrutture esistenti. Uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia è infatti il completamento dei collegamenti infrastrutturali mancanti. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici, integrando i finanziamenti attualmente disponibili nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa darebbe sostegno anche a progetti nel settore dell'energia, incluse le infrastrutture energetiche;
   garantendo uno scambio flessibile: per l'integrazione efficace delle energie rinnovabili nella rete, i produttori, i fornitori e gli operatori commerciali devono essere in grado di scambiare energia elettrica in tempi più prossimi possibile al tempo reale, in quanto ciò consentirebbe loro di tener conto delle previsioni più precise sulla quantità di energia solare o eolica che sarà prodotta;
   sostenendo la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili, se necessario mediante regimi basati sul mercato che correggano i fallimenti del mercato, garantiscano l'efficienza sotto il profilo dei costi ed evitino la sovracompensazione e le distorsioni del mercato conformemente alla disciplina in materia di aiuti di Stato. A tale proposito è preferibile secondo la Commissione che sia adottato un approccio più coordinato in materia di regimi di aiuto alle energie rinnovabili in tutti gli Stati membri;
   incrementando il coordinamento delle politiche energetiche nazionali, in particolare tra paesi confinanti. Un primo esempio di tale cooperazione regionale è rappresentata dalla creazione del cosiddetto Pag. 87«accoppiamento dei mercati del giorno prima», meccanismo creato nel febbraio 2014 dai gestori di rete e dalle borse dell'energia elettrica di quattordici Stati membri, che gestisce i flussi transfrontalieri di energia elettrica in modo ottimale, attenuando le differenze di prezzo dai paesi baltici fino alla penisola iberica. Un primo passo è stato compiuto anche dall'Ungheria, dalla Slovacchia e dalla Repubblica ceca, che hanno accoppiato i propri mercati e ambiscono a accoppiarli con il più ampio mercato occidentale;
   migliorando le interconnessioni. Nel corso del 2016 la Commissione intende presentare proposte per passare dall'obiettivo del 10 per cento al 15 per cento di interconnessione. Il livello attuale è ancora basso, pari a circa l'8 per cento. Nonostante negli ultimi dieci anni gli Stati membri abbiano potenziato le proprie capacità di interconnessione, ben dodici Stati membri, tra cui l'Italia, non hanno raggiunto l'obiettivo del 10 per cento;
   armonizzando le metodologie utilizzate dagli Stati membri per valutare l'adeguatezza della capacità di produzione. Nei suoi documenti di orientamento, la Commissione ha sottolineato l'importanza di un'analisi approfondita ed obiettiva che esamini tutte le possibili cause e soluzioni dei problemi di sicurezza dell'approvvigionamento. La cooperazione regionale è di cruciale importanza al riguardo, in quanto permette di non trascurare possibili soluzioni transfrontaliere più efficaci e meno costose. La Commissione osserva che gli Stati membri limitrofi hanno spesso mix complementari di energia con un eccesso di capacità in un paese e possibili deficit nell'altro.

  Uno degli aspetti più importanti è rappresentato dagli investimenti pubblici e privati da indirizzare verso il settore dell'energia elettrica che, secondo le valutazioni della Commissione, può svolgere un ruolo cruciale nella transizione energetica. In primo luogo, è stato il principale settore a sperimentare la decarbonizzazione, in secondo luogo può essere di sostegno all'economia nel ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili, in particolar modo nei trasporti e nei settori del riscaldamento e raffreddamento.
  Gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica non sono stati penalizzati dalla crisi economica ed hanno continuato a crescere. Tra il 2009 e il 2012, la capacità è aumentata del 30 per cento nell'UE, a confronto con il 10 per cento degli Stati Uniti. Come risultato la percentuale di energie rinnovabili nel mix che compone l'energia elettrica nell'UE ha continuato a crescere a partire dal 2008. Sulla base delle stime della Commissione, il settore richiederà investimenti per 90 miliardi di euro fino al 2030, di cui 50 miliardi necessari per la produzione di energia e 40 miliardi per le reti. In particolare, per quanto riguarda le interconnessioni della rete, la Commissione ricorda che nell'ambito del «Meccanismo per collegare l'Europa», nel bilancio 2014-2020, sono già stati stanziati 5.35 miliardi di euro, e nell'ambito del Fondo europeo e di sviluppo regionale (FESR) ne saranno stanziati circa 2 miliardi.
  A livello europeo, è aperto il dibattito sugli strumenti finanziari che potranno favorire gli investimenti nella transizione energetica europea. Il fondo europeo per gli investimenti strategici, che dovrebbe mobilitare investimenti per 315 miliardi di euro nei prossimi anni, potrà rivelarsi cruciale per l'attuazione dell'Unione dell'energia: dovrebbe infatti finanziare alcuni progetti in tema di interconnessioni e dovrebbe aiutare anche ad affrontare la cronica mancanza di investimenti nell'efficienza energetica. A tale proposito, più di 100 miliardi di euro necessitano di essere investiti secondo la Commissione per raggiungere l'obiettivo fissato per il 2030 (vale a dire aumentare l'efficienza energetica del 27-30 per cento), di cui 89 miliardi per misure volte al miglioramento dell'edilizia e 19 miliardi per migliorare l'efficienza energetica nell'industria.

  Davide CRIPPA (M5S), sottolineato che le comunicazione in esame trattano temi Pag. 88di grande interesse per la Commissione, chiede che prima di procedere all'elaborazione del documento finale, si proceda ad un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le più rilevanti questioni attinenti il nuovo mercato dell'energia e, in particolare, la materia dei contatori intelligenti e dei finanziamenti delle opere di interconnessione. Riguardo a questo ultimo aspetto ritiene debbano essere coinvolti sia l'AEEGSI sia Terna per comprendere i meccanismi di garanzia del finanziamento delle opere di interconnessione anche ai fini della tutela dei consumatori.

  Gianluca BENAMATI (PD) si associa alla richiesta di audizioni del collega Crippa. Le comunicazioni in esame trattano temi rilevanti ai fini della creazione di mercati nazionali che possano garantire effettivamente la creazione di un mercato unico dell'energia. Osserva che probabilmente l'Italia, a fronte di una maggiore integrazione tecnologica delle connessioni, è in ritardo rispetto agli altri Paesi europei sul versante dell'omogeneizzazione di carattere normativo e regolatorio che favorisce il permanere di nicchie protette all'interno del mercato. Il mercato unico dell'energia rappresenta una grande opportunità e le comunicazioni in esame rappresentano l'occasione per porre all'attenzione delle istituzioni comunitarie la posizione e le richieste italiane.

  Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che la vera sfida sia rappresentata dall'interconnessione la cui realizzazione è ancora lontana. Osserva che nel corso delle audizioni si dovrebbe anche approfondire l'entità degli investimenti che l'Europa dovrebbe mettere in campo per l'interconnessione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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