CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 ottobre 2015
514.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE REFERENTE

  Giovedì 1o ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale.
C. 1917 Bolognesi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2853).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, propone, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di abbinare alla proposta di legge C. 1917 Bolognesi la proposta di legge C. 2853 Artini.

  La Commissione concorda.

  Rosanna SCOPELLITI (AP), relatrice, illustrando i contenuti della proposta di legge C. 2853 Artini, riferisce che questa novella l'articolo 537-bis del codice dell'ordinamento militare, che – come noto alla Commissione – disciplina le modalità di espressione dei pareri parlamentari aventi ad oggetto i decreti di utilizzo dei contributi pluriennali per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa. In particolare, la proposta di legge C. 2853 si prefigge di adeguare la procedura attualmente recata da tale disposizione alla nuova e più articolata procedura di esame parlamentare dei programmi di acquisizione Pag. 32dei sistemi d'arma delineata dal comma 3, lettera b) dell'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare.
  Ricorda, infatti, che la disposizione da ultimo citata è stata novellata dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, al fine di assicurare un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.
  In particolare, la norma in questione dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati o con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria, oppure con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Inoltre, se tali programmi sono di durata pluriennale è richiesto anche il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dispongono di quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati.
  Tuttavia, il procedimento potrebbe non concludersi a questo punto. Infatti, il Governo – qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario – è tenuto a trasmettere nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati delle necessarie controdeduzioni, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1 dell'articolo 536, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all'adozione dei decreti.
  Quanto all'articolo 537-bis del codice dell'ordinamento militare – oggetto dell'intervento di modifica proposto dall'iniziativa legislativa del collega Artini – ricorda che questo è stato introdotto nel codice dal decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 248. Tale disposizione specifica che, ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali, il decreto che dispone l'utilizzo dei citati contributi pluriennali (previsto dall'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
  Con tale decreto si provvede sia a definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, sia a fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo, sia – infine – a verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero a quantificarli per la successiva compensazione.
  Al riguardo osserva che, in base alla disciplina vigente recata dagli articoli 536 e 537-bis, può verificarsi che un medesimo programma pluriennale venga esaminato dalla competente Commissione parlamentare in due diverse occasioni e secondo disposizioni procedurali diverse: in un primo momento in occasione dell'esame dello schema di decreto del Ministro della difesa concernente le caratteristiche generali del programma pluriennale (esame ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b)); e in un secondo momento in sede di esame dello schema di decreto del Ministro Pag. 33dello sviluppo economico che ne dispone il relativo utilizzo (esame ai sensi dell'articolo 537-bis).
  Ricorda che questo è accaduto nella legislatura in corso. Infatti il Ministro della difesa, in data 21 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa A/R n. SMD 01/2014. Successivamente all'espressione del parere parlamentare da parte della Commissione difesa (4 dicembre 2014) su tale programma, il Ministro dello sviluppo economico, in data 12 dicembre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 537-bis del codice dell'ordinamento militare, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale concernente l'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 1, comma 37, della legge di stabilità per l'anno 2014 e relativi alla realizzazione di un programma pluriennale navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (programma A/R n. SMD01/2014).
  La proposta di legge Artini, al fine di rendere più completa la valutazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, dispone – attraverso l'inserimento nel codice dell'ordinamento militare del nuovo articolo 537-bis.1 – che, qualora in relazione a un determinato programma di acquisizione di un sistema d'arma la normativa vigente preveda l'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 536, comma 3, lettera b) e 537-bis del codice dell'ordinamento militare, il Governo sia tenuto a trasmettere alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, un unico schema di decreto interministeriale, concernente sia i profili economici, sia quelli finanziari. Tale decreto dovrà essere esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari seguendo la procedura prevista dai citati articoli 536, comma 3, lettera b), e 537-bis come modificato dalla proposta in esame, la quale in sostanza prevede sul decreto interministeriale in questione il procedimento aggravato con eventuale doppio parere delle Commissioni competenti, sul modello di quello attualmente stabilito dal più volte citato articolo 536.

  Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 1o ottobre 2015.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.