CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 SETTEMBRE 2015

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.

C. 3305 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

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  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 22 settembre 2015.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che ieri si è concluso l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti e segnala che non sono pervenuti emendamenti.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, alla luce delle specifiche competenze della XIV Commissione, propone di riferire favorevolmente su entrambi i provvedimenti.

  Paolo TANCREDI (AP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, in considerazione dei risultati evidenziati dal rendiconto e dalla gestione economica per l'anno 2014. Osserva come i provvedimenti testimonino il percorso virtuoso di contenimento del deficit intrapreso dal Governo, sottolineando come la flessibilità ottenuta per l'anno trascorso costituisca premessa per ulteriori margini di flessibilità per l'anno 2015.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) si dichiara contrario ai provvedimenti in esame; intende in tal modo esprimere un giudizio politico negativo, che non riguarda i profili di competenza della XIV Commissione.

  Florian KRONBICHLER (SEL) preannuncia a sua volta il voto contrario del gruppo di SEL sui provvedimenti in titolo, che non dimostrano alcun progresso nella situazione delle finanze pubbliche. Ritiene infatti che si assista al perdurare di un deficit cronico, accompagnato dalla crescita delle spese correnti e dal calo percentuale delle spese per investimenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte deliberazioni, la proposta di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge C. 3304 Governo recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014» e sul disegno di legge C. 3305 Governo recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015» e sulla allegata Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 (limitatamente alle parti di competenza). Delibera altresì di nominare il deputato Giulietti relatore presso la V Commissione.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 settembre 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, conferma il parere favorevole preannunciato nella seduta di ieri (vedi allegato), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.
C. 2711 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, il disegno di legge in esame – di ratifica di due accordi – è finalizzato al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Cipro negli ambiti culturale, scientifico, tecnologico, dell'istruzione e dell'università.Pag. 166
  In particolare, l'Accordo tra Italia e Cipro sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché nel campo dell'istruzione, con Allegato, firmato a Nicosia il 6 giugno 2005, sostituisce il precedente Accordo bilaterale di cooperazione culturale (firmato il 29 giugno 1973) nel quadro della comune appartenenza all'Unione europea (cui Cipro è membro dal 2004). Obiettivo dell'Accordo è sia l'intensificazione delle relazioni bilaterali nei settori in esso individuati, sia il riscontro alla forte domanda di lingua e cultura italiana proveniente dalla controparte cipriota.
  Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, 18 articoli e dell'Annesso I. Gli articoli 1 e 2 chiariscono che la finalità dell'Accordo consiste nella realizzazione di programmi ed attività comuni, ed indicano i settori di collaborazione, prevedendo inoltre che le due Parti favoriscano anche forme di collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
  I principali settori di collaborazione sono arte e cultura, tutela e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche; istruzione a tutti i livelli, professionale, secondaria e universitaria; cooperazione cinematografica e radiotelevisiva, e scambi giovanili; ricerca scientifica, tecnologica ed ambientale.
  Gli articoli da 3 a 14 specificano nel dettaglio la collaborazione nei diversi settori previsti dall'Accordo: per quanto concerne il settore dell'istruzione (articolo 3), le istituzioni scolastiche e universitarie delle due Parti collaboreranno al fine di scambiarsi tanto informazioni sulle metodiche, materiali didattici e programmi in uso, quanto docenti ed esperti. A un livello superiore si porranno gli scambi di docenti universitari e ricercatori, connessi alla realizzazione di comuni progetti di ricerca. Nel quadro della realizzazione dello Spazio euromediterraneo dell'istruzione superiore sarà dato un ulteriore impulso alla cooperazione interuniversitaria.
  Nel settore artistico-culturale (articolo 4) verrà favorita l'organizzazione di manifestazioni e di esposizioni, nonché la reciproca partecipazione a festival ed eventi culturali e artistici. In questo ambito rientra anche la cooperazione tra gli enti teatrali e lirici e le rispettive istituzioni musicali.
  Lo scambio di informazioni, di documenti, di esperti sarà altresì strumento principale della cooperazione bilaterale nel settore degli archivi, delle biblioteche e musei (articolo 5).
  Per quanto riguarda la collaborazione scientifica e tecnologica (articolo 6), essa verrà promossa sviluppando i rapporti congiunti tra gli organismi, le università e i centri di ricerca in Italia e a Cipro, coinvolgendo anche istituzioni a carattere privato.
  È prevista la concessione da entrambe le Parti di borse di studio per condurre attività a livello universitario o post-universitario in accademie, enti di ricerca o conservatori (articolo 7).
  Le Parti si impegnano ad incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto concerne le attività giovanili (articolo 8) ed a favorire lo scambio di programmi culturali e cinematografici ad opera dei rispettivi organismi radio televisivi e cinematografici (articolo 9).
  Quanto al settore dell'archeologia e del patrimonio culturale (articolo 10) le Parti si impegnano a favorire la collaborazione sia con riguardo alle attività di ricerca e di scavo, sia rispetto alla conservazione e restauro, attraverso lo scambio di informazioni e di esperti.
  La tutela del patrimonio culturale (articolo 11) si estende a una stretta collaborazione nel contrasto ai traffici illeciti di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, ed ogni altro oggetto di interesse storico, artistico o antropologico, anche mediante iniziative congiunte per la formazione del personale addetto. La collaborazione tra le Parti avverrà conformemente alle due Convenzioni dell'UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), e dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995). Pag. 167
  La reciproca collaborazione verrà incoraggiata anche nel campo dello sport (articolo 12).
  La realizzazione delle attività di collaborazione attuate nell'ambito dell'Accordo e previste dai programmi formulati dalla Commissione Mista (di cui al successivo articolo 16) avverrà sulla base di un criterio di reciprocità nonché in base alle disponibilità finanziarie di ciascuna delle due Parti (articolo 13).
  L'articolo 14 fa riferimento al testo dell'Annesso I, che costituisce parte integrante dell'Accordo, per le disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale. L'Annesso 1 prevede che ciascun contributo scientifico fornito da una delle Parti rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre per quanto concerne i risultati ottenuti congiuntamente dalle due Parti nel corso dell'attuazione dell'Accordo in esame, il diritto di proprietà intellettuale apparterrà ad entrambe le Parti congiuntamente, e ognuna di esse potrà utilizzarlo per scopi di ricerca e sviluppo senza dover corrispondere alcuna royalty, occorrendo, tuttavia, il consenso scritto dell'altra Parte contraente quando se ne facesse un utilizzo a scopo commerciale.
  È previsto l'impegno delle Parti a favorire scambi e collaborazione fra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi (articolo 15).
  L'articolo 16 istituisce una Commissione mista mediante la quale le Parti procederanno a esaminare i progressi della cooperazione bilaterale e concorderanno in merito a programmi esecutivi pluriennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti stabiliranno attraverso i canali diplomatici.
  Gli articoli 17 e 18 riportano le clausole finali dell'Accordo, alla cui entrata in vigore sarà abrogato l'Accordo italo-cipriota di cooperazione culturale del 29 giugno 1973. La durata dell'Accordo in esame è illimitata.
  Il secondo atto pattizio all'esame della Commissione è l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, firmato a Roma il 9 gennaio 2009. L'Accordo intende promuovere lo scambio e la cooperazione bilaterale nel campo dell'istruzione a livello universitario, al fine di agevolare gli studenti di ciascuna delle Parti a continuare gli studi nell'altro Paese. L'Accordo, col favorire l'inserimento di studenti ciprioti nel sistema accademico italiano, mira da un lato a sostenere l'internazionalizzazione dei nostri atenei e, dall'altro, a diffondere ulteriormente la lingua italiana a Cipro (dove, come riportato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge, il numero degli studenti di italiano ammonta a circa 14.000).
  La relazione illustrativa precisa che l'Accordo in esame rappresenta la riscrittura di un accordo stipulato a Nicosia il 6 giugno 2005, effettuata alla luce delle osservazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano e volte ad assicurare sia la massima coerenza nella comparazione tra i sistemi universitari dei due Paesi, sia chiarezza ed uniformità nell'uso della terminologia tecnico-giuridica.
  Quanto al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo e di 8 articoli.
  L'articolo 1 delinea l'ambito di validità dell'Accordo stabilendo che la finalità del medesimo consiste nel riconoscimento reciproco dei periodi e dei titoli di studio ai soli fini dell'accesso ai corsi di laurea nelle istituzioni universitarie dei due Paesi.
  L'articolo 2 individua le corrispondenze dei titoli accademici rilasciati dalle università dei due Paesi.
  L'articolo 3 riguarda le modalità di accesso dei singoli studenti alle istituzioni universitarie dei due Paesi nonché i requisiti necessari in relazione alla conoscenza della lingua locale e le procedure di selezione previste per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso.
  L'articolo 4 dispone in materia di riconoscimento di periodi di studi e di esami per gli studenti che intendano proseguire Pag. 168un corso di studi presso un'istituzione universitaria dell'altro Paese contraente.
  Il riconoscimento reciproco di titoli (universitari) finali di studio per l'accesso a corsi universitari di livello superiore (secondo o terzo) nell'altro Paese contraente è regolato dalle disposizioni dell'articolo 5.
  L'articolo 6 riguarda specificamente l'accesso, in entrambi i Paesi, al dottorato di ricerca.
  Con l'articolo 7 viene istituita una Commissione Permanente di Esperti, nominati nel numero massimo di 6 da ciascuna Parte. La Commissione è tenuta a consultarsi su tutte le questioni sollevate durante l'attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 8, infine, precisa che l'Accordo ha durata illimitata ed è denunciabile in qualsiasi momento, con effetto 6 mesi dopo la comunicazione all'altra Parte. L'Accordo entrerà in vigore il 60o giorno successivo allo scambio delle notifiche sull'avvenuto espletamento degli adempimenti interni.
  Quanto infine al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi, si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  Ricorda che nel corso della XV Legislatura il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro venne approvato dalla Camera dei deputati il 12 settembre 2007 (AC 2691), approvato dal Senato, con modificazioni relative all'aggiornamento della clausola di copertura finanziaria, il 27 febbraio 2008 (AS 1791), e trasmesso lo stesso giorno alla Camera (AC 2691-B); l'iter del provvedimento non è ulteriormente proseguito a seguito della conclusione anticipata della Legislatura (28 aprile 2008).
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 22 settembre 2015.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, vista la conformità del provvedimento con la normativa europea, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 201.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

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  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in oggetto è volto a sanare le censure evidenziate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2014/2284.
  La procedura di infrazione ha ad oggetto il Decreto Legislativo n. 102 del 2014 (»Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica») e riguarda l'incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/UE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/UE e 2006/132/UE. La relazione illustrativa precisa che la maggior parte delle censure evidenziate dalla Commissione possono essere superate con la ri-notifica di provvedimenti già vigenti nell'ordinamento giuridico nazionale che non sono stati presi in esame dalla Commissione perché non riportati negli opportuni database. Per alcune delle censure invece è stata scelta la predisposizione di un decreto legislativo correttivo del citato decreto legislativo, redatto ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea) in combinato disposto con la legge di delegazione europea n. 96/2013.
  Lo schema di decreto in esame è composto da 11 articoli.
  L'articolo 1 integra l'articolo 2 del decreto legislativo n.102 del 2012, al fine di inserire tra le definizioni:
  - anche quelle del decreto legislativo n.93 del 2011, che comprende la definizione di «gestore del sistema di trasmissione»;
  - le nozioni di «aggregatore» e di «audit energetico o diagnosi energetica». Più in particolare si intende per aggregatore «un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia»; mentre per audit energetico o diagnosi energetica si intende la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, e a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
  Questi interventi rispondono alle richieste della Commissione che segnalava il mancato recepimento, nella normativa nazionale, di tali definizioni (articolo 2, punti 25, 29 e 45 della direttiva).
  L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 6 e all'Allegato I del decreto legislativo n. 102 del 2014 al fine di recepire alcune precisazioni relative alla modalità di verifica del rispetto dei requisiti energetici degli edifici e degli pneumatici, cui la PA deve attenersi in ambito delle procedure di green public procurement.
  In particolare, al comma 1, si prevede, come richiesto nell'allegato III della direttiva, e come puntualmente segnalato nell'ambito dell'avviata procedura d'infrazione, che il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica per gli immobili da acquistare o da acquisire in locazione da parte delle pubbliche amministrazioni, ovvero da acquisire in locazione finanziaria sia verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica (APE: uno tra gli strumenti più importanti per valorizzare, anche a fini commerciali, la qualità energetica ed ambientale di un immobile) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
  La medesima disposizione risponde altresì a un ulteriore rilievo mosso dalla Commissione. Infatti l'allegato III alla citata direttiva specifica che l'obbligo per la pubblica amministrazione di acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009, non impedisca l'acquisto di pneumatici Pag. 170della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica. Il testo della disposizione prevede espressamente tale possibilità.
  L'articolo 3 dello schema di decreto, al comma 1, introduce modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo al fine di recepire alcune precisazioni in merito alle modalità di calcolo dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico da conseguire al 2020 e in particolare alle deroghe previste dalla direttiva 2012/27/UE. Tale direttiva prevede che ciascuno Stato membro debba istituire un regime obbligatorio di efficienza energetica. Nell'ambito delle forme di risparmio energetico, si prevede che possano essere calcolati dagli Stati membri anche i risparmi energetici risultanti da azioni individuali, purché misurabili e verificabili, la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere effetti fino al 2020. Tali condizioni sono testualmente riportate nel decreto legislativo.
  I commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo contengono disposizioni concernenti la pubblicità dei risparmi realizzati dai soggetti obbligati nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi e le informazioni che i soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi sono obbligati a fornire. In particolare si prevede che il Gestore del servizio elettrico pubblichi, entro il 30 giugno di ogni anno, i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato e nell'insieme. Anche in tale circostanza le disposizioni citate recepiscono rilievi mossi in sede di procedura d'infrazione.
  L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo al fine di recepire nell'ordinamento nazionale alcune precisazioni finalizzate a non impedire la volontaria trasmissione dei risultati delle diagnosi energetiche a fornitori di servizi energetici qualificati o accreditati, nonché la specifica previsione che garantisca accesso basato su criteri trasparenti e non discriminatori al mercato dei servizi energetici.
  Anche in tale circostanza il legislatore recepisce pressoché testualmente il contenuto dell'articolo 8, comma 1, quarto paragrafo, della direttiva 2012/27/UE, e di quanto previsto al comma 2 della medesima disposizione.
  L'articolo 5 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, con particolare riferimento alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali e alla ripartizione dei costi dei servizi di fatturazione.
  Il comma 1, lettera a), novella il comma 3, lettera a), del citato articolo 9, integrando il testo con la specificazione che i sistemi di misurazione devono consentire ai clienti finali di ottenere informazioni sulla fatturazione «precise e basate sul consumo effettivo». Mediante tale modifica si intende riportare quasi testualmente, nella disposizione di recepimento, la dicitura recata dall'articolo 10, par. 1, della direttiva 2012/27/UE.
  La lettera b) inserisce la nuova lettera c-bis) al comma 7 dello stesso articolo del decreto legislativo n. 102. Vi si prevede che i clienti finali ricevano informazioni circa le possibilità di miglioramento dell'efficienza energetica. La nuova disposizione riprende in maniera testuale quanto previsto dal punto 1.3, concernente «Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale» dell'Allegato VII («Criteri minimi per la fatturazione e le relative informazioni fondate sul consumo effettivo») che non aveva trovato puntuale attuazione nel testo del decreto legislativo n. 102.
  La lettera c) aggiunge il comma 8-bis all'articolo 9 del decreto legislativo novellato. Il nuovo comma stabilisce la gratuità delle operazioni di ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali. Con la presente novella si intende dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, par. 2, della direttiva 2012/27/UE.Pag. 171
  L'articolo 6 dello schema novella l'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 102 al fine di favorire l'efficientamento energetico delle infrastrutture di rete. La norma di cui si propone la modifica attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di aggiornare, entro il 30 giugno 2015, le regole per la remunerazione delle attività di sviluppo e gestione delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica e del gas, al fine di eliminare eventuali ostacoli all'incremento dell'efficienza energetica delle reti, previa valutazione del potenziale di aumento dell'efficienza e contemperando i connessi costi e benefici. La novella qui proposta specifica che debbano essere individuate misure concrete e investimenti per introdurre miglioramenti delle infrastrutture vantaggiosi in termini di costi. Si intende in tal modo dare attuazione dell'articolo 15, par. 2, lett. b), della direttiva, maggiormente aderente al testo.
  L'articolo 7 dello schema novella l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo, in tema di trasparenza dei sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione. Al fine di dare più puntuale attuazione all'articolo 16, in particolare ai paragrafi 2 e 3, la novella specifica che gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche siano trasparenti, affidabili e contribuiscano agli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Tali schemi, inoltre, devono essere resi pubblici.
  L'articolo 9 dello schema di decreto reca una novella all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102, il quale disciplina la procedura per l'emanazione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE), presentato dall'ENEA, approvato e trasmesso alla Commissione Europea dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con altri ministri. La novella propone l'introduzione della lettera c-bis) al comma 1 dell'articolo 17, integrando così i contenuti del Piano con un esame qualitativo sullo sviluppo del mercato dei servizi energetici. Viene in tal modo recepita la lettera e), par. 1, articolo 18 (rubricato «Servizi energetici») della direttiva.
  L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 11 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
  Ricorda in conclusione che il decreto legislativo in esame trova la sua genesi con riferimento alle censure sollevate dalla Commissione europea in riferimento alla mancata attuazione di alcune parti della direttiva 2012/27/UE, nell'ambito del decreto legislativo 102 del 2014.
  Le misure proposte sembrano rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione, in quanto, come già segnalato, essi recepiscono pressoché testualmente il contenuto dei rilievi medesimi.
  Con riferimento ad alcuni ulteriori rilievi formulati dalla Commissione si ritiene, alla luce del quadro normativo vigente, che essi siano già recepiti in altre disposizioni vigenti nel nostro ordinamento giuridico e pertanto le azioni che il Governo si ripromette di porre in essere consistono sostanzialmente in una nuova notifica alla Commissione degli atti in cui le disposizioni sono contenute.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto) sottolinea l'importanza e il valore strategico del provvedimento in esame, sottolineando tuttavia come, senza adeguati correttivi di finanza pubblica, il risultato ottenuto sarà unicamente quello di un mero adeguamento normativo, senza alcun contributo all'effettiva e concreta attuazione delle prescrizioni recate dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
  Senza adeguate risorse gli enti locali, costretti nei limiti imposti dal patto di stabilità, non saranno infatti in grado di ottenere alcun risultato significativo. Auspica quindi che il provvedimento in esame possa costituire una utile occasione per un salto di qualità, lo spunto per un intervento condiviso a modifica dei saldi nella prossima legge di stabilità 2016, che sarà a breve discussa dal Parlamento.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, rileva come il provvedimento in Pag. 172esame sia direttamente volto a recepire nell'ordinamento nazionale alcune disposizioni della normativa europea e come occorra in effetti intervenire, con riferimento agli auspici formulati dal collega Prataviera, in sede di esame dalla legge di stabilità, al fine di alleggerire i vincoli del patto di stabilità. Osserva peraltro come lo Schema di decreto in titolo, occupandosi prevalentemente di efficientamento energetico delle strutture pubbliche, chiami in causa il tema della trasparenza delle forniture, anch'esso meritevole di approfondimento.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

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