CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 settembre 2015
509.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 71

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 23 settembre 2015. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.50.

5-03704 Tino Iannuzzi: Ritardo nell'erogazione delle quote del 5 per mille alle ONLUS e alle associazioni di volontariato.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Tino IANNUZZI (PD) si dichiara sostanzialmente soddisfatto per le puntuali e dettagliate risposte fornite dalla sottosegretaria De Micheli in merito alle richieste di chiarimento contenute nell'interrogazione a sua firma, dalle quali si ricava che la quasi totalità delle quote del 5 per mille destinate alle ONLUS e alle associazioni di volontariato, relative alle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2011, sono state, sia pure tardivamente, erogate. Coglie tuttavia la presente occasione per evidenziare l'esigenza di porre quanto prima rimedio al tema ricorrente, e più volte sollecitato anche in sede parlamentare attraverso la presentazione di atti di sindacato ispettivo, concernente il significativo ritardo con cui le quote del 5 per mille destinate ai predetti enti vengono effettivamente erogate. A suo giudizio, è necessario che tali pagamenti possano avvenire in futuro con ben maggiore tempestività rispetto al ritmo attuale, che – come in precedenza ricordato – appare caratterizzato da ritardi fino a qualche anno rispetto all'atto presupposto della dichiarazione dei redditi. Ritiene in conclusione che tale esigenza risulti ancora più avvertita, alla luce delle attività di rilevante utilità sociale svolte, nei rispettivi campi, dalle ONLUS e dalle associazioni di volontariato.

  Francesco BOCCIA, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014.
C. 3304 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015.
C. 3305 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono pervenute le relazioni delle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Avverte altresì che, con riferimento al disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 3304, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2014. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pag. 72

  Francesco BOCCIA, presidente, con riferimento al disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015, segnala che sono state presentate dieci proposte emendative (vedi allegato 2), le quali, alla luce dei criteri costantemente seguiti, sono da ritenersi ammissibili.

  Fabio MELILLI, relatore, passando all'esame del complesso delle proposte emendative presentate, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Sorial Tab.2.1 e Tab.2.2, Di Vita Tab.2.3, Lorefice Tab.2.4, Baroni Tab.2.5, Silvia Giordano Tab.2.6, Mantero Tab.14.1, Colonnese Tab.14.2, Grillo Tab.14.3 e Lorefice Tab.14.4.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Nessuno dei presentatori accedendo all'invito al ritiro, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sorial Tab.2.1 e Tab.2.2, Di Vita Tab.2.3, Lorefice Tab.2.4, Baroni Tab.2.5, Silvia Giordano Tab.2.6, Mantero Tab.14.1, Colonnese Tab.14.2, Grillo Tab.14.3 e Lorefice Tab.14.4.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 3305, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.10.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
C. 2722 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto, approvato dal Senato, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole nella seduta del 13 maggio 2015. Segnala che, avendone la Commissione di merito successivamente concluso l'esame in sede referente senza apportare alcuna modifica, sul testo provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea è da intendersi confermato il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Comunica, altresì, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, rileva che le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ciò in considerazione della clausola contenuta nel comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento, con cui si subordina – come già rilevato nel parere espresso dalla Commissione bilancio il 13 maggio scorso – l'emanazione dei decreti attuativi recanti nuovi o maggiori oneri alla preventiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse Pag. 73finanziarie. Alla luce di ciò, propone di esprimere nulla osta sulle predette proposte emendative.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.
Doc. XXII, n. 38-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il documento in esame, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno migratorio, è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali, che ne ha concluso l'esame il 16 settembre 2015, conferendo mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea.
  Ricorda che il testo è composto da sei articoli e prevede in particolare che la Commissione sia istituita per la durata di sei mesi e presenti alla Camera dei deputati, entro sessanta giorni dal termine dei propri lavori, una relazione sul risultato delle indagini svolte. Ricorda, altresì, che la Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante di ciascun gruppo, e che essa, per lo svolgimento della propria attività, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione – nel limite massimo di 150 mila euro – siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Nel rilevare l'assenza di effetti diretti del testo unificato in esame sulla finanza pubblica – posto che gli oneri derivanti dal provvedimento sono a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati – dovrebbe essere valutata l'opportunità di indicare la ripartizione della spesa tra gli esercizi finanziari nei quali verranno sostenute le spese, tenendo conto dei tempi necessari per la costituzione della Commissione e della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2015.
  In conclusione, atteso che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole, con una osservazione volta ad invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare la ripartizione della spesa tra gli esercizi 2015 e 2016, tenendo conto dei tempi necessari alla costituzione della Commissione d'inchiesta in titolo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la relatrice, osservando come la proposta di legge in esame non sia suscettibile di produrre effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto gli oneri da essa derivanti sono posti integralmente a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,
    esaminato il progetto di legge Doc. XXII, n. 38-A, recante Istituzione di una Pag. 74Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

  esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la ripartizione della spesa tra gli esercizi 2015 e 2016, tenendo conto dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento».

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, comunica, inoltre, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nessuno dei quali sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere nulla osta su tali emendamenti.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
C. 2957, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata dal Senato, interviene sulla disciplina dell'affido familiare contenuta nella legge n. 184 del 1983, allo scopo di garantire la continuità affettiva con la famiglia affidataria del minore di cui sia dichiarata l'adottabilità. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili di carattere finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in favore delle persone affette da grave disabilità nel periodo in cui viene meno il sostegno familiare.
Nuovo testo unificato C. 698 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che il progetto di legge reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare e che il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, elaborato dalla XII Commissione, non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 4 e all'articolo 9, comma 1, recante assistenza alle persone con disabilità grave, rileva che ai soggetti di cui all'articolo 1 dovrebbero essere garantiti, in base all'articolo 2, i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale su tutto il territorio nazionale. Osserva in proposito che a normativa vigente le prestazioni e i benefici, ricompresi nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), sono individuati sulla base dell'effettiva disponibilità di risorse. Una volta definiti, i LEP comportano peraltro Pag. 75l'attribuzione di diritti alle relative prestazioni, alle quali sono quindi associate spese non rimodulabili ed è collegato uno specifico meccanismo di finanziamento. Di conseguenza, ai fini di una valutazione delle possibili implicazioni di carattere finanziario, occorre preliminarmente considerare se ed in quale misura l'erogazione dei servizi in questione – in considerazione del presumibile numero di soggetti effettivamente in possesso dei requisiti richiesti per accedere alle misure previste dal testo – possa essere ricondotta entro il limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 9. Osserva in proposito che la definizione di obiettivi di servizio nel limite delle risorse del Fondo appare configurata dalla norma come transitoria in attesa del processo di complessiva attuazione del federalismo fiscale. Peraltro, poiché la dotazione del Fondo ha carattere permanente, è presumibile che detti obiettivi siano comunque definiti entro il limite delle risorse indicate dall'articolo 9, comma 1, anche una volta superata la predetta fase transitoria. Sugli aspetti richiamati appare utile acquisire una valutazione del Governo.
  In ogni caso, ai fini della verifica della congruità dell'onere annuo indicato, assume rilievo la determinazione della platea dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure indicate dalla proposta in esame. In proposito, rileva che l'articolo 1, nel delineare gli ambiti di applicazione del provvedimento, sembrerebbe distinguere fra gli interventi di assistenza e cura – destinati, in base al comma 2, alle «persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare» – e le agevolazioni tributarie, volte, in base al comma 3, a promuovere le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore di «persone con disabilità». In proposito il testo rinvia agli articoli 5 (rectius 4-bis) e 6, che, a loro volta, recano definizioni non omogenee della nozione di «disabilità» e non richiamano in proposito la definizione dell'articolo 1, comma 2. Nel rinviare quindi anche alle successive schede dedicate agli articoli 4-bis e 6, osserva sul punto che l'ambito di applicazione indicato dal comma 2 dell'articolo 1 in esame sembrerebbe più limitato, in termini di platea dei soggetti potenzialmente interessati, rispetto all'ambito di applicazione indicato dal comma 3. Inoltre, lo stesso comma 2, da un lato, esclude espressamente la disabilità collegata all'invecchiamento, dall'altro, rinvia alla definizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, che non reca tale espressa esclusione. Su tali aspetti andrebbe acquisita una valutazione del Governo, anche tenendo conto che – come in precedenza ricordato – l'ambito applicativo dell'articolo 1 viene richiamato dal successivo articolo 2 con riferimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché con riferimento all'individuazione degli obiettivi di servizio. In particolare, appare necessario acquisire dati ed elementi volti a consentire una stima – con riferimento alle diverse definizioni della platea contenute nel testo – della numerosità dei soggetti interessati, nonché della tipologia, della frequenza e del costo unitario degli interventi previsti.
  Circa l'impatto dei compiti di verifica e di accertamento collegati alle diverse misure previste dalla disciplina in esame, andrebbe valutato se queste possano richiedere adempimenti aggiuntivi in capo ai soggetti interessati – presumibilmente nell'ambito del servizio sanitario –, determinando oneri non previsti a legislazione vigente.
  Non ha osservazioni da formulare con riferimento agli adempimenti richiesti alle regioni in materia di indirizzi di programmazione e di gestione dei finanziamenti concessi, nel presupposto – su cui appare opportuno acquisire una conferma – che gli stessi possano essere svolti nell'ambito dei vincoli finanziari previsti per tali enti a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 4-bis, recante detrazione IRPEF, andrebbero acquisti gli elementi e le ipotesi posti alla base della quantificazione degli effetti di minore entrata Pag. 76indicati dalle disposizioni, con particolare riferimento al presumibile numero di contratti di assicurazione interessati in rapporto alla potenziale platea di disabili beneficiari dei medesimi disabili. Andrebbe quindi acquisita l'ipotesi relativa all'incidenza di soggetti incapienti utilizzata ai fini della stima nonché, come detto, l'ipotesi relativa al numero di contratti di assicurazione in rapporto alla presumibile platea di disabili interessati nonché l'incidenza del possibile effetto incentivante derivante dalle disposizioni. In proposito, nel richiamare le osservazioni già formulate con riferimento agli articoli da 1 a 4, evidenzia che il comma 1 dell'articolo in esame fa riferimento alla condizione di «disabilità grave», nozione questa non coincidente con quella riportata all'articolo 1, comma 2, che esclude espressamente la disabilità correlata all'invecchiamento.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, recante agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave, rileva che andrebbero indicati distintamente gli effetti di gettito riferibili alle singole agevolazioni previste dal testo, precisando i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione di ciascuno di tali oneri.
  Nell'ambito di detti elementi andrebbero valutati, in particolare, i seguenti aspetti:
   anche per le norme in esame, come per gli articoli oggetto delle precedenti analisi, assume rilievo, dal punto di vista delle implicazioni di carattere finanziario, la definizione dell'ambito applicativo dei benefici previsti, in questo caso, agevolazioni tributarie. Tale aspetto rileva sia dal punto di vista dei trust ammessi alle agevolazioni sia dal punto di vista dei soggetti beneficiari dei medesimi trust. Non è chiaro, per esempio, se i requisiti e le condizioni indicati per i trust nei commi 2 e 3 debbano intendersi riferiti ai soli benefici in materia di successione e donazione di cui al comma 1 o essere estesi alle altre agevolazioni previste dal testo;
   in sostanza tali chiarimenti dovrebbero indicare quale numero di trust sia stato ipotizzato per la stima degli effetti recati dal comma 1 e di quelli imputabili alle altre agevolazioni fiscali previste (commi 4, 5 e 7). Inoltre, tenuto conto che l'effetto finanziario delle agevolazioni previste dipende dal valore dei beni e delle erogazioni in favore del trust, è necessario verificare quali ipotesi relative all'entità complessiva di tali trasferimenti siano coerenti con la stima degli oneri indicati dal testo;
   per quanto riguarda i soggetti beneficiari dei trust, come già segnalato, andrebbe altresì chiarito se siano o meno inclusi nella predetta platea anche le disabilità gravi derivanti dall'invecchiamento;
   con riferimento alle agevolazioni per le erogazioni liberali, di cui al comma 7, andrebbe precisato quali siano i soggetti privati cui si applica la deduzione fiscale. Ciò in considerazione del fatto che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, cui la norma in esame fa espresso riferimento, disciplina la deducibilità dalla base imponibile anche per i soggetti IRES;
   sempre in merito alle erogazioni liberali, andrebbero valutati i possibili effetti di ulteriore riduzione del gettito rispetto all'onere stimato, dovuti all'eventuale conferimento al trust anche di risorse attualmente destinate alle ordinarie esigenze di vita dei soggetti disabili: tale destinazione potrebbe essere favorita sia dalla definizione dell'oggetto dell'attività del trust («attività assistenziale necessaria a garantire la cura e i bisogni della persona disabile» ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c)) sia dalla circostanza che le predette spese, se sostenute tramite lo stesso trust piuttosto che direttamente dagli interessati, produrrebbero automaticamente un beneficio fiscale legato alla modalità di spesa utilizzata;
   riguardo alla quantificazione degli oneri indicata dal testo, di cui al comma 10, osserva che il loro sviluppo temporale Pag. 77sembrerebbe presupporre un andamento costante degli effetti finanziari in termini di competenza, sin dal primo anno di applicazione di ciascuna misura. Sul punto segnala che, al momento della costituzione del trust – e quindi in sede di prima applicazione delle disposizioni in esame –, sia i trasferimenti di beni e diritti per donazione sia le erogazioni effettuate da privati potrebbero assumere un valore superiore a quello stimato per gli anni successivi, in quanto comprensivi di uno stock di capitale accumulato per far fronte ai futuri bisogni del beneficiario.

  Sugli aspetti richiamati ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo.
  Con riferimento all'articolo 7, recante disposizioni sulle campagne informative, ritiene necessario acquisire dal Governo elementi circa le modalità di svolgimento delle campagne informative previste dal testo. Ciò al fine di verificare la sostenibilità delle stesse nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come prescritto dalla norma.
  In merito all'articolo 9, recente disposizioni finanziarie, rileva che la norma, al comma 1, dispone che la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
  Il comma 2 prevede invece la clausola di copertura finanziaria dell'intero provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-bis e 6, valutate complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:
   a) quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (ISPE);
   b) quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

  Al riguardo, osserva che, per la quota di copertura finanziaria di cui alla lettera a), a valere sul Fondo ISPE, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo sulla effettiva disponibilità nel medesimo Fondo delle risorse utilizzate a copertura.
  Per la quota di copertura finanziaria di cui alla lettera b), a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017, osserva che alcuni di essi utilizzati a copertura non presentano le necessarie disponibilità. Precisa che, in particolare, si tratta degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute. Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, ritiene pertanto opportuno che sul provvedimento in esame venga predisposta dal Governo una apposita relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la relatrice circa la necessità di acquisire sul testo in esame una relazione tecnica che dia conto delle implicazioni Pag. 78di carattere finanziario delle disposizioni in esso contenute, ciò tanto più in considerazione della pluralità di amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione delle disposizioni medesime.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 settembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Atto n. 200.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto in esame reca l'approvazione del Piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, non è corredato di relazione tecnica.
  Al riguardo, rileva che il provvedimento in esame appare finalizzato all'approvazione del Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione adottato dalla medesima Autorità, nell'ambito della propria autonomia ordinamentale. Rileva altresì che l'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legge n. 90 del 2014 demanda a tale Piano l'individuazione del nuovo ruolo unico dell'Autorità, nel limite della dotazione organica definita dal DPCM in esame, nonché il conseguimento di un obiettivo di riduzione (non inferiore al 20 per cento) delle spese di funzionamento e di quelle relative al trattamento economico accessorio del personale. Tale riduzione non risulta peraltro scontata ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Tenuto conto che il provvedimento prevede una clausola d'invarianza riferita alla finanza pubblica, ma che il medesimo non è corredato di relazione tecnica, pur prendendo atto di quanto evidenziato nel Piano di riordino, ritiene utile una conferma del Governo in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala altresì che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente. In particolare sarebbe opportuno sostituirla con la seguente: «Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che il provvedimento in titolo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 792, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (atto n. 200);
   premesso che:
    il presente schema di decreto è finalizzato all'approvazione del Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione adottato da quest'ultima nell'ambito della propria autonomia ordinamentale;
    l'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 90 del 2014 demanda a tale Piano l'individuazione del nuovo ruolo unico dell'Autorità, nel limite della dotazione organica come definita dal provvedimento in esame, nonché il conseguimento di un obiettivo di riduzione, non inferiore al 20 per cento, delle spese di funzionamento e di quelle relative al trattamento economico accessorio del personale;
    considerato che i risparmi derivanti dal predetto obiettivo di riduzione non risultano incorporati nei saldi di finanza pubblica e che il Governo ha confermato che il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1;
    ritenuto che la citata clausola di neutralità finanziaria dovrebbe essere riformulata in maniera conforme alla prassi vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 201.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di efficienza energetica e che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'articolo 9, in base al quale l'ENEA, Agenzia che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, nell'ambito dei Piani nazionali di efficienza energetica, effettua un esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici, andrebbero forniti elementi di valutazione al fine di confermare che gli adempimenti in esame possano effettivamente essere svolti dall'Agenzia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 10 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera Pag. 80rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Copertura finanziaria» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che l'articolo 2, che modifica le modalità di verifica dei requisiti energetici di apparecchiature, edifici e pneumatici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Precisa, altresì, che l'ENEA potrà svolgere, ai sensi dell'articolo 9, nell'ambito dei Piani nazionali di efficienza energetica, l'esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (atto n. 201);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 2, che modifica le modalità di verifica dei requisiti energetici di apparecchiature, edifici e pneumatici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'ENEA potrà svolgere, ai sensi dell'articolo 9, nell'ambito dei Piani nazionali di efficienza energetica, l'esame qualitativo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    considerato che l'articolo 10 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto e quindi andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Copertura finanziaria» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE
  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   sostituire la rubrica dell'articolo 10 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Emendamenti C. 3012-A.

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