CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2015
505.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 settembre 2015. — Presidenza della presidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
C. 3272 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, che si è svolta il 10 settembre scorso, sono state individuate come proposte da abbinare ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, le proposte di legge n. 420 Caparini ed altri, n. 2846 Anzaldi, n. 2922 Fico ed altri, n. 2924 Marazziti, n. 2931 Fratoianni ed altri e n. 2942 Caparini ed altri. Dispone pertanto, se non vi sono obiezioni, l'abbinamento delle citate proposte di legge.
  (Così rimane stabilito).

  Segnala che la Commissione Trasporti ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva su questa materia, i cui atti sono disponibili sul sito della Camera e sono in corso di stampa. Nel contesto di tale indagine si sono svolte circa trenta audizioni, tra cui quella dei vertici della RAI. A sua volta la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI ha svolto tre audizioni nello scorso mese di luglio. È altresì in distribuzione la documentazione predisposta dal Servizio Studi e un dossier di legislazione comparata predisposto dal Servizio Biblioteca. Avverte infine che il Gruppo Partito Democratico ha sostituito per l'esame del disegno di legge il deputato Vinicio Peluffo al deputato Andrea Ferro. Analogamente il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha sostituito per l'esame del disegno di legge i deputati Roberto Fico e Dalila Nesci, rispettivamente, ai deputati Arianna Spessotto e Michele Dell'Orco.

  Lorenza BONACCORSI (PD), relatrice per la VII Commissione, osserva che l'atto Pag. 8Camera 3272 reca la riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo ed è un testo già approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio 2015. In via generale, il tema del servizio pubblico radiotelevisivo si inquadra entro l'ambito dell'articolo 21 della Costituzione che prevede il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero.
  La costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nonché l'unanime elaborazione dottrinale, fanno discendere dal diritto di libera espressione la necessità del pluralismo nell'informazione e del diritto a essere informati. Il servizio pubblico radiotelevisivo, pertanto, è concepito come strumento per realizzare questi due principi, che sono del resto stati enunciati in numerose pronunzie della Corte costituzionale a partire dalla nota sentenza n. 225 del 1974, fino alla più recente sentenza n. 69 del 2009.
  Vi sono, peraltro, in materia diverse statuizioni e pronunzie di livello sovranazionale quali direttive comunitarie (2007/65 CE e 210/13/UE) e la nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Centro Europa 7 c. Italia del 2012.
  Il provvedimento all'esame delle Commissioni si limita, peraltro, agli aspetti di direzione e gestione del servizio pubblico radiotelevisivo (la cosiddetta governance della RAI) e non riguarda l'intero sistema radiotelevisivo, che resta pertanto disciplinato dal decreto legislativo n. 177 del 2005, emanato sulla base della legge cosiddetta Gasparri (n. 112 del 2004). Al riguardo, ritiene opportuno evidenziare che con l'articolo 1 vengono introdotte modifiche all'articolo 45 del predetto decreto legislativo n. 177; la più importante modifica è la cadenza per il rinnovo di tutti i contratti di servizio, che da triennale diviene quinquennale. Sicché non più di tre ma cinque anni divengono i contratti di servizio nazionale e quelli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
  Peraltro, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 prevede che il rinnovo quinquennale avvenga nell'ambito di un rapporto concessorio che riconosce alla RAI il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale, quasi che la concessione diventi a tempo indeterminato.
  Osserva in proposito che, se questa è l'intenzione legislativa (vale a dire che soltanto il contratto di servizio è soggetto a periodiche revisioni), si rende necessario modificare anche l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005. Passando agli articoli 2 e 4 del testo in esame, osserva che le disposizioni in essi contenute contribuiscono a tratteggiare i nuovi organi di direzione gestionale della RAI.
  Si tratta, in particolare, dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente e dell'amministratore delegato.
  Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri e non più da nove. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 49 del citato testo unico n. 177 prevede che la composizione del consiglio di amministrazione deve favorire la presenza di entrambi i sessi e deve tener presente l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti. Il comma 4-ter prevede, poi, che la carica di membro del consiglio di amministrazione non possa essere assunta da chi negli ultimi dodici mesi abbia ricoperto la carica di membro del Governo o di sindaco di città con più di 20.000 abitanti o di presidente di Giunta provinciale o di consigliere regionale.
  Il comma 4-quater, poi, prevede dei divieti di nomina a pena di decadenza di soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni: stato di interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea; stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque in alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 c.c.; siano sottoposti a una misura di prevenzione personale o patrimoniale disposta dall'autorità giudiziaria. A questo proposito, rammenta che le misure di prevenzione sono strumenti di sanzione giuridica cosiddetti ante delictum perché prescindono dall'accertamento giurisdizionale definitivo della responsabilità penale, ma si ricollegano a un più generico carattere Pag. 9pericoloso delle persone e delle cose che si evinca da precisi dati di fatto (la legislazione, la giurisprudenza e la prassi in materia di misure di prevenzione sono, in particolare, molto importanti per la lotta alla criminalità organizzata, e già da molti anni sono previste anche in materia di repressione della violenza sportiva). Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione. È vietata altresì la nomina per i soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per la seguente serie di reati: 1) reati societari, a prescindere dalla durata della pena; 2) reati tributari, contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro l'ordine e l'economia pubblica (per esempio, peculato, corruzione, falsità ideologiche, aggiotaggio, eccetera) a prescindere dalla durata della pena; 3) qualsiasi altro delitto non colposo, se è stata inflitta una condanna alla reclusione per un tempo pari almeno a due anni.
  Gli effetti della riabilitazione sono fatti salvi solo in caso di condanna per reati societari e non negli altri casi.
  Segnala l'esigenza che le Commissioni esaminino con attenzione il problema della causa ostativa che intervenga in corso di mandato, giacché le cause ostative, letteralmente, sono previste solo all'atto della nomina. Potrebbe essere adottata, per esempio, la formula usata nell'articolo 2382 del codice civile che reca «non può essere nominato e se nominato decade dal suo ufficio».
  I membri del consiglio di amministrazione sono nominati come segue: due a seguito di elezione della Camera dei deputati, due a seguito di elezione del Senato della Repubblica, due a seguito di designazione da parte del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e uno a seguito di designazione dell'assemblea dei dipendenti della RAI.
  Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i suoi membri (poiché non sono previste maggioranze speciali, si ritiene che basti la maggioranza semplice).
  Tuttavia, l'elezione diviene efficace solo dopo che il medesimo consiglio abbia acquisito il parere favorevole della Commissione parlamentare di vigilanza che si dev'essere espressa a maggioranza dei due terzi dei componenti.
  L'assemblea dei soci propone al consiglio di amministrazione la persona da nominare come amministratore delegato.
  I poteri del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato sono disciplinati rispettivamente dal nuovo comma 5 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e dal nuovo comma 10 del medesimo articolo.
  L'articolo 3 introduce gli articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater del predetto decreto legislativo, che ineriscono specificamente all'attività gestionale della RAI, la conclusione dei contratti e gli incarichi dirigenziali esterni.
  Nel rinviare più analiticamente al dossier del Servizio Studi per questo, come per i precedenti profili, segnala in via di sintesi che l'amministratore delegato: assicura (lui solo, e non più in collaborazione con i direttori di rete e di testata) la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione (nuovo comma 10, secondo periodo, lettera b); nomina altresì i dirigenti di primo livello, acquisendo, per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione; per i direttori di testata il parere è vincolante se espresso con la maggioranza dei due terzi (nuovo comma 10, secondo periodo, lettera c) (mentre il direttore generale sinora «propone» al consiglio di amministrazione le nomine); provvede anche all'attuazione del piano industriale e del preventivo di spesa annuale (nuovo comma 10, secondo periodo, lettera e) (viene meno, invece, la previsione in base alla quale il direttore generale trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti). Pag. 10
  Egli inoltre, sentito il parere del consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto previsto per le società a partecipazione pubblica (articolo 18, co. 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con la legge n. 133 del 2008), individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti, si può derogare a tali criteri e modalità (nuovo comma 10, secondo periodo, lettera f). In base a quanto risulta dalla specifica sezione del sito RAI, attualmente il principale canale di reclutamento di personale è rappresentato dalla banca dati aziendale che contiene le domande pervenute attraverso la compilazione del form on line presente nello stesso sito.
  Il proposto nuovo articolo 49-bis contiene norme di pubblicità e trasparenza degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali di consulenza per la RAI. In particolare, il nuovo comma 2, lettera d), prevede la pubblicità dei compensi. La violazione di tali obblighi di pubblicità comporta a carico dell'Amministratore delegato il pagamento di una sanzione pari alla somma versata al dirigente.
  Per quanto riguarda i contratti, il nuovo articolo 49-ter reca deroghe al codice dei contratti pubblici del 2006.
  L'articolo 4 dispone l'abrogazione di alcune norme che contribuivano a disciplinare gli aspetti della governance e contiene una delega al Governo per provvedere al riordino e alla semplificazione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, alla trasmissione dei contenuti destinati specificamente ai minori e alle diverse comunità linguistiche italiane.
  Per completezza, richiamando quanto già segnalato dalla presidente Piccoli Nardelli, ricorda altresì che la Commissione Trasporti ha svolto tra il 30 aprile 2014 e il 21 maggio 2015 un'ampia indagine conoscitiva i cui atti sono stati pubblicati e sono a disposizione di tutti. Nel quadro di tale indagine sono stati ascoltati i vertici pro-tempore della RAI, vale a dire la presidente Tarantola e il direttore generale Gubitosi. A sua volta, la Commissione di vigilanza RAI ha svolto tre audizioni interessanti nel luglio 2015, del professor Enzo Cheli, di Paolo Garimberti, presidente di Euronews, e di Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente della Utenti pubblicità associati.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore per la IX Commissione, esprime la propria soddisfazione per essere stato designato come sostituto per l'esame del provvedimento, al pari di altri membri e dello stesso presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI e ringrazia il presidente della IX Commissione per avergli conferito l'incarico di relatore. Rileva in via preliminare che la relazione svolta dalla collega Bonaccorsi è pienamente condivisa, in quanto frutto di un lavoro comune, che si è avvalso dell'ausilio degli uffici cui pertanto rivolge un ringraziamento.
  L'esposizione della collega Bonaccorsi ha preso correttamente le mosse dal tema del servizio pubblico, inquadrandolo come strumento fondamentale per l'attuazione del dettato dell'articolo 21 della Costituzione sul diritto alla manifestazione del proprio pensiero. È altrettanto importante essere consapevoli che le modalità con cui il servizio pubblico è prestato devono tener conto delle enormi trasformazioni che hanno interessato il sistema dei media audiovisivi e radiofonici, in primo luogo per effetto della convergenza tecnologica, che impone la trasformazione delle emittenti televisive in media company. Questo tema è stato oggetto di notevole approfondimento nell'attività conoscitiva svolta in sede parlamentare, con particolare riferimento all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Trasporti sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e al ciclo di audizioni avviato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico.
  In questo contesto è intervenuta l'iniziativa dell'Esecutivo di predisposizione e presentazione di un disegno di legge, volto Pag. 11principalmente a riformare la disciplina degli organi di governo della RAI, anche in considerazione della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica al momento in cui il disegno di legge è stato presentato. Al riguardo, si rammarica che sia stato necessario procedere al rinnovo del consiglio di amministrazione prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore del testo in esame. Ricorda inoltre che il testo presentato dal Governo recava anche la delega per la riforma del canone, segnalando, per quanto concerne questo aspetto, che la disponibilità di risorse adeguate, anche attraverso un efficace contrasto all'evasione, rappresenta in ogni caso una condizione essenziale a garantire la prestazione del servizio pubblico.
  Per un'appropriata considerazione del disegno di legge in esame, richiama altresì l'esigenza di rinnovare la concessione del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale, la cui scadenza è fissata a maggio 2016. Le modalità di esercizio della concessione sono regolate da contratti di servizio la cui durata, come segnalato dalla relatrice Bonaccorsi, è estesa, sulla base del testo in esame, da tre a cinque anni. Relativamente a questo profilo, il disegno di legge interviene anche nel senso di rafforzare il ruolo del Consiglio dei ministri in relazione alla definizione del contratto nazionale di servizio.
  Altrettanto importante, a suo giudizio, è che la concessione riconosce alla RAI il ruolo di gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Tale indicazione è in linea con la posizione sostenuta da rappresentanti del Governo in carica di confermare l'affidamento del ruolo di concessionario alla RAI. Ritiene che questa posizione, differenziandosi da quanto era stato prospettato da membri del precedente Esecutivo, che avevano fatto riferimento alla possibilità di attribuire il ruolo di concessionario ad altri soggetti, implica che la riflessione sul servizio pubblico si concentri opportunamente sui contenuti e sulle modalità con cui è fornito. Ciò risponde a quanto si verifica nel caso della BBC, che viene spesso assunta come modello di riferimento; in occasione del rinnovo dell'incarico di gestire il servizio pubblico radiotelevisivo nel Regno Unito si snoda un percorso aperto a un'ampia partecipazione, attraverso una consultazione pubblica, proprio sui contenuti del servizio.
  Per quanto concerne le disposizioni degli articoli 2 e 4, che hanno per oggetto le modalità e i requisiti di nomina degli organi di governo della RAI e le competenze ad essi attribuite, rinvia alle puntuali indicazioni fornite dalla collega Bonaccorsi. Sottolinea che tali aspetti hanno costituito l'oggetto principale dell'esame svolto al Senato, nel quale sono state affrontate diverse questioni importanti, mentre alcune rimangono aperte. Ritiene in ogni caso opportuno sottolineare come le nuove modalità di nomina del consiglio di amministrazione assicurino la preponderanza dei membri di nomina parlamentare, coerentemente con i princìpi evidenziati nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Meritevole di essere rimarcata è altresì la novità dell'introduzione della figura dell'amministratore delegato, al quale sono attribuiti poteri e funzioni che rendono la governance della RAI assai più simile a quella ordinaria di una società per azioni. Rileva in terzo luogo che le modifiche prospettate dal disegno di legge in esame in relazione ai compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono finalizzate proprio a valorizzare il ruolo di indirizzo e di vigilanza che spetta a tale Commissione. Infatti mentre, per un verso, viene meno la nomina da parte della Commissione della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, per l'altro, si conferma che sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione debba essere acquisito il parere favorevole, a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione; si prevede inoltre che la revoca dei componenti sia condizionata alla conforme deliberazione della Commissione e che il consiglio di amministrazione riferisca con cadenza semestrale alla Commissione stessa sulle attività svolte dalla RAI. Pag. 12
  Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3, segnala che la deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si riferisce esclusivamente ai contratti conclusi dalla RAI che hanno per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di programmi televisivi ed è evidentemente finalizzata ad assicurare alla società una maggiore flessibilità in relazione al profilo più specifico e qualificante della propria attività di produzione e diffusione dei contenuti della programmazione radiotelevisiva.
  Richiama infine l'attenzione delle Commissioni sulla rilevanza della delega prevista dall'articolo 4, con riferimento al riassetto della normativa concernente l'esercizio del servizio pubblico tramite le diverse piattaforme tecnologiche, la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, la diffusione delle trasmissioni di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale e la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue parlate dalle diverse minoranze linguistiche.
  In conclusione ribadisce, ai fini dei lavori delle Commissioni riunite sul testo in esame, l'utilità dell'attività conoscitiva già svolta dalla Commissione Trasporti della Camera e dalla Commissione parlamentare di vigilanza, sopra richiamata; segnala altresì l'opportunità di acquisire gli atti dell'attività conoscitiva svolta presso l'8a Commissione del Senato nel corso dell'esame in prima lettura.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI si riserva di intervenire in sede di replica.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.30.