CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2015
504.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 123

RISOLUZIONI

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00765 Simonetti: Attivazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013 per il riconoscimento della salvaguardia pensionistica a lavoratori in congedo o fruitori di permessi per assistere familiari con disabilità.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, dopo l'illustrazione della risoluzione in titolo, si procederà all'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta.

  Roberto SIMONETTI (LNA), intervenendo in qualità di primo firmatario della risoluzione, ricorda che essa è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi della Commissione, che ringrazia per avere voluto condividere un percorso che si augura possa giungere alla soluzione del grave problema degli esodati. Ricorda che si è appena concluso in Commissione un incontro informale con i sindacati e i comitati degli esodati e che il gruppo della Lega Nord e Autonomie, in mattinata, ha incontrato il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta per sensibilizzarlo sul medesimo tema, su cui il suo gruppo continuerà la mobilitazione anche in Assemblea. Sottolinea, inoltre, che la Commissione Lavoro non si è mai sottratta ai propri compiti, cercando di utilizzare il proprio ruolo istituzionale per sollecitare risposte dal Governo. Venendo al contenuto della risoluzione, osserva che essa è volta a permettere a coloro che, sulla base della legge n. 104 del 1992, hanno usufruito di congedi o permessi per assistere familiari disabili di accedere al pensionamento con i requisiti richiesti dalla disciplina previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, grazie all'attivazione del Pag. 124meccanismo dei «vasi comunicanti» previsto dall'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Dal momento che, sulla base di tale disciplina, il meccanismo deve essere attivato dal Governo, la risoluzione di cui è primo firmatario ha lo scopo proprio di sollecitare il Governo ad attivarsi in tal senso. Osserva, infine, l'urgenza di superare le incertezze attuali, alla luce anche del malcontento crescente suscitato dalle ultime prese di posizione di rappresentanti del Governo, che sembrano allontanare la prospettiva di adottare provvedimenti di riforma del sistema pensionistico già con la prossima legge di stabilità.

  Marialuisa GNECCHI (PD) ricorda come, con riferimento ai lavoratori in congedo per assistere familiari disabili, si sia progressivamente giunti a meglio definire la platea degli aventi diritto. Infatti, rispetto al testo originario della disposizione che fissava al 31 ottobre 2011 la data alla quale tali lavoratori dovevano risultare in congedo per poter beneficiare della salvaguardia dei diritti pensionistici, si è giunti a ricomprendere in tale platea anche coloro che, sulla base della legge n. 104 del 1992, avevano goduto del congedo in modo frazionato nel corso dell'anno 2011. Segnala come la platea dei potenziali beneficiari sia alquanto differenziata, comprendendo sia lavoratori ancora in servizio sia lavoratori che avevano concordato con il datore di lavoro di accedere al pensionamento, al termine del periodo di godimento del congedo. Lo spostamento in avanti dei requisiti minimi pensionistici ha pertanto costretto molti di coloro che si erano impegnati in tale senso con il datore di lavoro a non rientrare al lavoro, rimanendo in tal modo senza stipendio e senza pensione. Ricorda ancora che la prima platea di potenziali beneficiari della salvaguardia era stata stimata in 2.500 unità sulla base dei dati forniti dall'INPS che, tuttavia, riguardavano solo il settore privato. Osserva quindi che l'attivazione del meccanismo dei «vasi comunicanti», previsto dall'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013, si rende necessaria per aumentare la platea degli aventi diritto, permettendo a tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni, del settore privato e del settore pubblico, di beneficiare della salvaguardia, così come è avvenuto per altre categorie di lavoratori. Sottolinea a tale proposito che la risoluzione in esame è uno degli strumenti che la Commissione intende attivare per risolvere il problema di tali lavoratori, unitamente alle proposte di legge relative alla cosiddetta settima salvaguardia all'esame della Commissione e alla possibilità, ancora da verificare, di un intervento in via amministrativa.

  Davide TRIPIEDI (M5S) esprime il convinto sostegno del M5S alla risoluzione ed invita il Presidente, sostenuto in questo dalla unanimità della Commissione, ad intensificare la pressione sul Governo perché si attivi per risolvere al più presto la drammatica situazione di coloro che si trovano senza stipendio e senza pensione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sergio PIZZOLANTE (AP), relatore, ricorda che la XI Commissione è chiamata Pag. 125ad esprimere il proprio parere alle Commissioni VI e X sul nuovo testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Sottolinea preliminarmente che l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. Osserva che con il disegno di legge in esame, il Governo per la prima volta adempie all'obbligo di presentazione annuale, previsto dalla legge n. 99 del 2009, ricordando che anche nelle raccomandazioni rivolte al nostro Paese dalle Istituzioni dell'Unione europea con riferimento al programma nazionale di riforma 2015 e al programma di stabilità 2015 si invita il nostro Paese ad adottare misure finalizzate a favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e ad intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono.
  Venendo quindi all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, segnala preliminarmente che il testo originario era composto di trentadue articoli, divisi in otto Capi e che le Commissioni riunite VI e X, che hanno esaminato il testo in sede referente, hanno apportato numerose modifiche al testo originario. Rileva, in primo luogo, che il Capo I è composto unicamente dall'articolo 1, recante le finalità della legge, mentre il Capo II, in materia di assicurazione e fondi pensione, è composto dagli articoli da 2 a 15. Fa presente in particolare che le disposizioni in materia di assicurazioni apportano numerose modifiche al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, mentre sull'articolo 15, che reca disposizioni in materia di fondi pensione, si soffermerà nel prosieguo della sua relazione, trattandosi della norma che maggiormente incide su materie di competenza della Commissione. Segnalato che il Capo III reca disposizioni in materia di comunicazioni, rileva che l'articolo 18, unico articolo del Capo IV, riguardante i servizi postali, sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. quale fornitore del servizio universale postale dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Fa presente che il Capo V reca disposizioni in materia di energia, alle quali le Commissioni riunite hanno introdotto numerose modifiche finalizzate a definire in modo più dettagliato, rispetto al testo originario del disegno di legge, il superamento del regime di maggior tutela nei settori del gas e dell'energia elettrica. Segnala che l'articolo 22, modificato dalle Commissioni riunite, riduce una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che gli ostacoli tecnici o gli oneri economici eccessivi e non proporzionali al vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti siano determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza Stato-Regioni. Le Commissioni riunite, con l'articolo 22-bis, hanno poi introdotto una dettagliata disciplina per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione. Segnala quindi l'introduzione da parte delle Commissioni riunite del Capo V-bis in materia di ambiente, che consta dell'articolo 22-ter, il quale intende favorire il sistema di gestione autonoma degli imballaggi rivedendo la disciplina di tale gestione da parte dei produttori che non intendono aderire al Consorzio nazionale imballaggi o a uno specifico Consorzio ai sensi dell'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'articolo 22-quater, che pone in capo all'ISPRA le funzioni consultive attualmente svolte dal Consorzio nazionale imballaggi nei confronti dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sulla base dell'articolo 221, comma 5, del decreto Pag. 126legislativo n. 152 del 2006. Segnalato che il Capo VI e il Capo VII intervengono, rispettivamente, in materia di servizi bancari e servizi professionali, fa presente che nell'ambito del Capo VIII, in materia di servizi sanitari, l'articolo 32, modificato dalle Commissioni riunite, reca misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica, consentendo, tra l'altro, l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio delle farmacie private e rimuovendo il limite delle quattro licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società. Osserva che le Commissioni riunite hanno introdotto l'articolo 32-bis, che reca disposizioni in materia di orari e turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Rileva, infine, che le Commissioni riunite hanno introdotto il Capo VIII-bis, in materia di trasporti, che consta dell'articolo 32-ter, che reca misure finalizzate alla tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea attraverso la conoscibilità delle carte dei servizi, e dell'articolo 32-quater, che assoggetta alla disciplina applicata al settore degli autoservizi pubblici non di linea, recata dalla legge n. 21 del 1992, il noleggio con conducente di velocipedi.
  Si sofferma, quindi, sulle disposizioni dell'articolo 15 che interessano direttamente le materie di competenza della Commissione, segnalando preliminarmente che le Commissioni riunite hanno introdotto numerose modifiche al testo originario, riferite alla materia della portabilità dei fondi pensione, eliminando, in primo luogo, la possibilità di iscrizione ai fondi di categoria per gli appartenenti ad altre categorie lavorative. È stato, infatti, soppresso il comma 1, lettera a), che consentiva alle forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 e a quelle istituite successivamente, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. È stato soppresso anche il numero 2 della lettera c) del medesimo comma 1, ai sensi del quale il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro, in caso di trasferimento dell'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, anche al di fuori del sistema dei fondi negoziali, non sarebbe stato più sottoposto ai limiti e alle modalità stabiliti dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Quanto al contenuto delle disposizioni contenute nel testo elaborato dalle Commissioni di merito, fa presente che il comma 1, lettera b), sostituendo interamente il comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 252 del 2005, interviene sulla procedura che permette di anticipare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, su richiesta dell'aderente, nel caso in cui esso si trovi in condizione di inoccupazione. Più specificamente, l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche o di parte di esse è consentito in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, in luogo degli attuali quarantotto, e con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In questo caso, le prestazioni possono essere erogate anche sotto forma di rendita temporanea, su richiesta dell'aderente. Il termine di cinque anni, già previsto dalla legislazione vigente, può essere elevato fino a dieci anni dai regolamenti delle forme pensionistiche complementari. Il successivo numero 1 della lettera c) chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla morte e dal trasferimento e dai riscatti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 252 del 2005, il riscatto della posizione sia possibile nelle forme collettive così come in quelle individuali, e che su tali somme si applica la ritenuta del 23 per cento, già prevista a legislazione vigente. Le Commissioni riunite hanno quindi introdotto il comma 1-bis, che stabilisce la convocazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Pag. 127legge in esame, di un tavolo di consultazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, cui partecipano le parti sociali maggiormente rappresentative in ambito nazionale ed esperti in materia previdenziale, al fine di avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari secondo le seguenti linee guida: revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e degli altri organi collegiali; fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali; individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi. Rileva che le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite hanno quindi superato le principali criticità che erano state evidenziate con riferimento al testo dell'articolo 15 del disegno di legge originario e mirano a favorire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate in un processo di riforma organica della previdenza complementare, che allo stato ancora si caratterizza per un livello di adesioni, specialmente tra i giovani e i lavoratori autonomi, non pienamente adeguato all'esigenza di assicurare la presenza di un forte pilastro previdenziale integrativo delle prestazioni offerte dalla previdenza obbligatoria. In questo contesto, sottolinea che il comma 1-bis dell'articolo 15 si muove nella direzione, indicata anche dalla COVIP nella sua audizione presso le Commissioni riunite VI e X, di promuovere un ulteriore efficientamento del sistema dei fondi pensione, che sono chiamati a migliorare i propri assetti organizzativi al fine di rendere servizi di qualità ai propri aderenti con costi contenuti.
  Alla luce di queste considerazioni, si riserva di formulare una proposta di parere che potrà tenere conto anche di eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.35.