CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2015
504.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
C. 2520 Quintarelli ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2015.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta del 6 maggio 2015 l'onorevole Coppola ha svolto la relazione introduttiva e che sono intervenuti i deputati Catalano e Quintarelli e che successivamente sono state svolte le audizioni informali che erano state programmate su richiesta del relatore e dei rappresentanti dei gruppi. Fa presente che alla società Apple Italia, impossibilitata a partecipare all'audizione, è stato richiesto di inviare una nota scritta e che Apple Italia ha risposto di non poter dar seguito neppure a questa richiesta. Nessun deputato chiedendo di intervenire dichiara conclusa la discussione sulle linee generali e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 22 settembre.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 13.35.

Pag. 115

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Nuovo testo C. 3012 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Roberta OLIARO (SCpI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il parere sul testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, come risulta modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive. Ricorda che la Commissione aveva già esaminato il testo del provvedimento inizialmente trasmesso dal Governo e il 29 luglio scorso aveva espresso su tale testo un parere favorevole con diverse osservazioni. A tale riguardo rileva fin dall'inizio e sottolinea con favore che alcuni tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni in sede referente riprendono il contenuto di larga parte delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione sul testo originario.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della IX Commissione, evidenzia non sono state apportate modifiche di carattere sostanziale agli articoli 16, che prevede l'eliminazione di una serie di vincoli nei contratti con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazione elettroniche, e 18, che sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa, quale fornitore del servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché delle notificazioni delle violazioni del codice della strada. Fa presente che è stato invece esteso il campo di applicazione dell'articolo 17, volto a semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile, anche alle procedure per l'integrazione di SIM aggiuntive richieste da utenti già clienti di un operatore.
  Per quanto riguarda il settore delle comunicazioni, rileva che le Commissioni competenti in sede referente hanno per altro verso approvato una serie di disposizioni aggiuntive rispetto al testo originario, che investono direttamente le competenze della Commissione.
  Nel fare una breve sintesi del contenuto di tali disposizioni, sottolinea che l'articolo 16-bis prevede che il Ministero dello sviluppo economico individui e iscriva in apposito registro, alla cui tenuta provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione per i propri servizi voce e dati al pubblico. Ad un successivo decreto del Ministero per lo sviluppo economico sono demandati i criteri in base ai quali tali soggetti sono obbligati a richiedere l'autorizzazione per la loro attività prevalente. L'articolo 17-bis, volto a favorire i pagamenti elettronici, consente i pagamenti digitali ed elettronici, anche tramite il credito telefonico, per l'acquisto di biglietti di accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali, spettacoli tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, sul quale viene consegnato il titolo digitale. Al riguardo ricordo che analoga norma è stata introdotta, con riferimento alla bigliettazione elettronica, nel settore del trasporto pubblico locale (articolo 8, comma 3, del decreto-legge 179 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012). Pag. 116L'articolo 17-ter stabilisce che sia aggiornato il regolamento relativo al cosiddetto «registro delle opposizioni», ossia il registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, al fine di estendere la disciplina anche alle ipotesi di impiego di posta cartacea per le medesime finalità. L'articolo 17-quater prevede che, per le chiamate verso numerazioni non geografiche, ossia numerazioni per cui è prevista una tariffazione differenziata ed indipendente dalla collocazione geografica del chiamante, la tariffazione abbia inizio solo dalla risposta dell'operatore. Una modifica apportata all'articolo 23, che nel testo originario prevedeva che le banche e le società di carte di credito assicurassero l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa urbana, ha esteso tale disciplina anche nel caso in cui la chiamata avvenga da telefono mobile e ha introdotto, in caso di inosservanza, una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, inflitta dall'Autorità di vigilanza, ed un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
  Rileva che, per ciò che concerne invece il settore dei trasporti, sono stati introdotte alcune rilevanti disposizioni, di diretta competenza della nostra Commissione, con particolare riguardo agli accertamenti relativi all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla guida di veicoli. Ritiene opportuno infatti in primo luogo segnalare l'introduzione, all'articolo 9, del comma 1-bis, delle due disposizioni di modifica dell'articolo 201 del codice della strada, relative alla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto, già approvate dalla nostra Commissione nell'ambito dell'esame della cosiddetta proposta di legge Meta, di riforma puntuale del codice della strada (articolo 11, comma 2). Ricordo che tale provvedimento, di cui la Commissione aveva concluso l'esame in data 1o aprile 2015, è attualmente di nuovo all'esame della Commissione a seguito di rinvio da parte dell'Assemblea. La prima di tali disposizioni, introducendo la lettera g-ter al comma 1-bis dell'articolo 201 citato, prevede che, per la violazione dell'obbligo di RC auto, non sia necessaria la contestazione immediata e che il mancato adempimento dell'obbligo possa essere accertato anche tramite il confronto dei dati ricavati con dispositivi o apparecchiature di rilevamento del luogo, del tempo e dell'identificazione del veicolo con l'elenco dei veicoli non coperti da RC auto tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La seconda introduce il comma 1-quinquies all'articolo 201, con il quale si stabilisce che, ove sia rilevata la violazione dell'obbligo dell'assicurazione RC auto attraverso dispositivi a distanza, non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, se l'accertamento avviene mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. La disposizione prevede che tali dispositivi devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale e che la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi di legge, in ordine al fatto che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui alla citata lettera g-ter, risulti che al momento del rilevamento il veicolo fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione prevista dall'articolo 193 del codice della strada per la circolazione senza la copertura dell'assicurazione, che consiste nel pagamento di una somma da 848 a 3.393 euro.
  Sempre per quanto riguarda le disposizioni di diretta competenza della Commissione nel settore dei trasporti, fa presente che le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive hanno poi introdotto l'articolo 32-ter, che prevede l'obbligo per i concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo di informare i fruitori del servizio, entro la conclusione del medesimo, sulle modalità per accedere Pag. 117alla carta dei servizi, consentendo loro di prendere cognizione delle ipotesi che danno titolo a fruire di rimborsi e indennizzi. I soggetti citati sono altresì obbligati a prevedere che la richiesta di rimborso possa essere formulata dal fruitore del servizio immediatamente dopo la conclusione del viaggio e mediante la semplice esibizione del titolo di viaggio. Si prescrive infine ai concessionari e ai gestori sopra indicati di adeguare le proprie carte di servizio alle previsioni in questione. Un'altra disposizione introdotta in materia di trasporti, l'articolo 32-quater, stabilisce che tra le tipologie di veicoli che possono effettuare servizi pubblici non di linea di noleggio con conducente, definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, siano previsti anche i velocipedi.
  Fa presente che, oltre alle disposizioni sull'accertamento mediante dispositivi automatici, sopra illustrate, il provvedimento, già nel testo originario, conteneva numerose misure relative al settore RC Auto, che assumono particolare interesse per la Commissione Trasporti, anche se non sono direttamente riconducibili al suo ambito di competenza, in quanto relative alla materia assicurativa.
  Tra queste ritiene opportuno ricordare l'articolo 2, in materia di obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione, che prevede che, qualora dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dall'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diverse, risulti che le informazioni fornite non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte da loro presentate. A seguito di una modifica introdotta nel corso di esame da parte delle Commissioni, sono state fortemente incrementate le sanzioni per le imprese di assicurazioni in caso di inosservanza dell'obbligo a contrarre ed è stato dimezzato il tempo prescritto di gestione dei reclami.
  Fa presente che numerose e significative modifiche sono state apportate dalle Commissioni all'articolo 3, che detta interventi in ordine alla trasparenza e agli sconti sulla RC auto. Come già segnalato all'inizio della relazione, le modifiche apportate vanno nella direzione delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla nostra Commissione sul testo originario. Ricorda che già nella versione originaria, in base all'articolo 3, gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di RC auto, devono informare il consumatore in modo trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari. In base al medesimo articolo, qualora il consumatore, alla stipula del contratto, accetti una o più condizioni determinate dalla legge, ha diritto ad uno sconto significativo sul premio della polizza. Le condizioni che danno diritto allo sconto riguardano l'ispezione del veicolo, che, come precisato da un emendamento approvato presso le Commissioni di merito, deve essere a spese dell'impresa di assicurazione, e non più dell'assicurato, come prima previsto, l'installazione della scatola nera e l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente, anch'essi entrambi a carico dell'impresa, come stabilito anche in questo caso dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, anziché dell'assicurato, come previsto nel testo originario. Nel corso dell'esame in sede referente sono stati altresì soppressi, in conformità con quanto richiesto nel parere approvato dalla nostra Commissione, gli ulteriori requisiti previsti nel testo originario, ossia la rinuncia alla cessione del credito, il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate e il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate.
  Le Commissioni hanno inoltre introdotto tre ulteriori disposizioni, che prevedono la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia (comma 1-ter) – in accordo, anche per questo aspetto, con quanto si evidenziava nel parere approvato dalla nostra Commissione –, la condivisione di apposite linee guida da parte Pag. 118delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte (comma 1-quater) e l'obbligo per le imprese di assicurazione di praticare uno sconto significativo nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze per ciascuna delle quali sottoscriva una clausola di guida esclusiva (comma 1-quinquies).
  Il comma 2 dell'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca alcuni interventi che, come sollecitava un'apposita osservazione contenuta nel parere approvato dalla Commissione, sono finalizzati ad evitare l'applicazione di premi assicurativi più alti per i soggetti residenti in regioni a più alta sinistrosità. Il comma in questione affida infatti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni il compito di definire una percentuale di sconto minima, in favore di contraenti che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale e che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per almeno cinque anni, a condizione che abbiano installato la scatola nera. Attraverso tale sconto, il premio da pagare dovrebbe risultare paragonabile a quello medio applicato ad altro assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale nel medesimo periodo.
  In conclusione, considerando il complesso del testo al nostro esame, da un lato, ribadisce la piena condivisione degli obiettivi di apertura dei mercati e di promozione della concorrenza che questo disegno di legge, da lungo tempo atteso, persegue. D'altra parte, giudica opportuno evitare che anche il disegno di legge in oggetto, allontanandosi dalle proprie specifiche finalità, rischi di diventare un ulteriore provvedimento omnibus, che interviene su un gran numero di questioni appartenenti a materie del tutto eterogenee, riducendo ulteriormente lo spazio per leggi organiche di settore.
  Per quanto riguarda il merito delle soluzioni adottate, come già indicato nella relazione, sottolinea positivamente come le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive in sede referente, in particolare per quanto concerne la disciplina della RCauto, risultino corrispondenti in larga misura a quanto era stato richiesto dalla nostra Commissione nel parere da essa approvato e appaiano migliorare in misura significativa il testo del provvedimento.
  Per questo, pur dichiarando al piena disponibilità a tener conto degli elementi che emergeranno dal dibattito preannuncia l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole sul nuovo testo.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.

7-00613 Dell'Orco: Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico locale a favore di soggetti economicamente svantaggiati.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Michele DELL'ORCO (M5S), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, Pag. 119sottolinea che il primo obiettivo che essa si prefigge è quello di non allontanare dall'uso del mezzo pubblico le fasce medie in difficoltà, e in particolare i disoccupati. Ritiene che l'introduzione di agevolazioni nel settore dei trasporti a favore dei disoccupati potrebbe garantire un vero diritto alla mobilità, inteso come l'opportunità per tutti di accedere al mezzo pubblico, eliminando le barriere economiche che si pongono come ostacolo. Ricorda che già oggi alcune aziende di trasporto praticano agevolazioni per talune categorie di utenti in accordo con gli enti locali, come per esempio accade nel Lazio per gli ultra settantenni e in Basilicata per i disabili e che l'azienda ATM di Milano ha già introdotto in via sperimentale un'agevolazione a favore di giovani disoccupati e precari. Osserva inoltre che agevolazioni di tale natura potrebbero essere necessarie anche per consentire ad un disoccupato di spostarsi agevolmente per cercare nuove opportunità ovvero di raggiungere il posto di lavoro in caso di reimpiego. Inoltre osserva che, essendo la misura parametrata sull'ISEE, essa si configura anche come uno strumento di sostegno al reddito delle famiglie, che, in ragione della crisi, si sono in larga parte private dell'automobile non potendo sostenerne i costi connessi. Fa presente infine che la risoluzione suggerisce anche una eventuale copertura finanziaria della misura proposta, ossia un aumento del prelievo erariale unico applicato ai giochi pubblici.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00755 Crivellari: Gestione del sistema idroviario padano-veneto.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

  Diego CRIVELLARI (PD) nell'illustrare la risoluzione di cui è primo firmatario, segnala la necessità di pervenire ad una nuova forma di governance del sistema, data la frammentazione istituzionale e il complesso sistema burocratico e amministrativo preposto alla sua regolazione. Nel sottolineare con favore l'attenzione che al sistema idroviario è stata accordata dal Governo all'interno del piano nazionale dei trasporti e della logistica, ritiene che l'approvazione della risoluzione potrebbe costituire un ulteriore segnale positivo e di spinta allo sviluppo e alla crescita di una modalità di trasporto che a suo giudizio ha forti potenzialità inespresse, come dimostrano i dati sul trasporto merci e passeggeri, che delineano una progressiva e costante crescita dei volumi di traffico.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.