CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 settembre 2015
504.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 15 settembre 2015.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
Emendamenti testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 12.35 alle 12.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 15 settembre 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto recanti Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce, di rappresentanti della Confederazione Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.).

  L'audizione si è svolta dalle 13 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 settembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Alessandro MAZZOLI (PD) relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012 Governo e abb.), come modificato dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive).
  Rileva preliminarmente che l'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. La procedura prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presentata entro il 31 marzo, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme di immediata applicazione per l'attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell'Autorità, ovvero per le medesime finalità, una o più deleghe al Governo da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e l'autorizzazione all'adozione di eventuali regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l'esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza, nonché norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedenti. Sottolineo che, dall'entrata in vigore della citata legge n. 99 del 2009, il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo con il presente disegno di legge.
  Evidenzia, quindi, che tale legge rappresenta uno dei più importanti strumenti per dare impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, rimuovendo gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovendo la concorrenza e garantendo la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza, mi soffermerò sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione, rinviando per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici. Faccio presente, preliminarmente, che tale disegno di legge, anche a seguito delle modificazioni introdotte in sede referente, interviene in materia di assicurazione e fondi pensione (Capo II), comunicazioni (Capo III), servizi postali (Capo IV), energia (Capo V), ambiente (Capo V-bis), servizi bancari (Capo VI), servizi professionali (Capo VII), servizi sanitari (Capo VIII) e servizi di trasporto (Capo VIII-bis).
  Di stretto interesse della Commissione risulta il Capo V-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che contiene gli articoli 22-ter (Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi) e 22-quater (Sostituzione del parere CONAI con il parere tecnico dell'ISPRA, organo terzo e indipendente non in conflitto di interessi), che modificano il comma 5 dell'articolo 221 del Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Più dettagliatamente, l'articolo 22-ter riguarda l'accesso da parte dei produttori al mercato di gestione autonoma degli imballaggi. Al fine di favorire l'accesso a tale mercato, tale articolo sospende l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale a seguito del riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e fino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema, e ne dia comunicazione al Consorzio. La normativa attualmente vigente, ossia il comma 5 dell'articolo 221 del Codice ambientale, prevede che i produttori che vogliano attuare la gestione autonoma debbano presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il progetto del sistema di gestione Pag. 113richiedendone il riconoscimento. Il recesso dai Consorzi è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio. Fino a tale momento permane l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale.
  L'articolo 22-quater interviene sulla procedura di riconoscimento delle richieste dei produttori che intendono effettuare la gestione autonoma degli imballaggi, sostituendo il parere del CONAI con quello dell'ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricordo che la normativa vigente prevede che l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dal Consorzio nazionale imballaggi si esprima entro novanta giorni dalla richiesta da parte del produttore.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul disegno di legge in esame all'esito dei rilievi e delle osservazioni che dovessero eventualmente emergere nel corso del dibattito.

  Tino IANNUZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.