CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2015
482.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 24

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 8.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, comunica che, a far data dal 3 luglio scorso, hanno cessato di far parte della Commissione gli onorevoli Enrico Letta e Paolo Gentiloni e che il gruppo del Partito Democratico ha designato quale nuovo componente l'onorevole Bruno Censore. Segnala, altresì, il ritorno in Commissione dell'onorevole Andrea Romano per il medesimo gruppo.
  Coglie l'opportunità per ringraziare i colleghi Letta e Gentiloni per il contributo qualificato e di prestigio che hanno assicurato al Parlamento italiano ed in particolare alla Commissione. Dà, quindi, il benvenuto ai nuovi colleghi, a cui formula Pag. 25l'auspicio per un lavoro proficuo anche in vista delle importanti responsabilità che attendono il nostro Paese in materia di politica estera.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.
C. 3157 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, segnala che ne è relatore l'onorevole Tiziano Arlotti, il quale, non facendo parte della Commissione, è stato designato ad rem dal suo gruppo in sostituzione dell'onorevole Speranza.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, premette che l'Accordo di cooperazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino si inserisce in una complessa vicenda risalente all'Accordo aggiuntivo di amicizia e di collaborazione del 1953, quando la Repubblica del Titano rinunciò espressamente all'esercizio del diritto ad una stazione radiotelevisiva indipendente.
  Ricorda, poi, che le modifiche tecnologiche e le liberalizzazioni intervenute nel campo radiotelevisivo avevano tuttavia fatto sorgere nella Parte sanmarinese l'esigenza di disporre di una propria stazione radiotelevisiva: tale esigenza veniva soddisfatta con lo Scambio di lettere del 23 ottobre 1987, con il quale San Marino riacquisiva il diritto cui aveva precedentemente rinunciato. La legge n. 99 del 1990 sanciva da parte italiana la ratifica di detto Scambio di lettere con San Marino e un nuovo Accordo più generale di collaborazione nella materia tra i due Stati.
  In tal modo fino alla durata dell'Accordo generale, ossia fino al 2005, è stata possibile una proficua collaborazione tra la RAI e la società in compartecipazione italo-sanmarinese San Marino RTV, delimitando con precisione la possibilità da parte italiana di coprire il territorio della Repubblica di San Marino con tutti i canali autorizzati delle zone italiane limitrofe, ad eccezione del canale 51, riservato alla Repubblica sanmarinese per il proprio territorio e le zone adiacenti.
  D'altra parte la Conferenza regionale delle radiocomunicazioni, svoltasi a Ginevra nel 2006, interveniva nella materia, prevedendo la riassegnazione delle frequenze esistenti nel campo della radiodiffusione televisiva, anche in vista della migrazione generale delle trasmissioni verso il sistema digitale. Ciò veniva in qualche modo a mutare la preesistente delimitazione tra Italia e San Marino, e pertanto si riteneva necessario, per consentire la migrazione al digitale terrestre delle trasmissioni dell'emittente pubblica italiana nei territori limitrofi a San Marino, utilizzare le frequenze assegnate a Ginevra alla Repubblica di San Marino relativamente ai canali 7, 26 e 30.
  Tutto ciò ha sostanzialmente determinato le due Parti ad intraprendere negoziati per la modifica e l'incremento dell'Accordo di collaborazione bilaterale in materia radiotelevisiva, concretizzatasi nell'Accordo del 5 marzo 2008 ora all'esame della Commissione affari esteri della Camera.
  Sottolinea che, atteso che da parte sanmarinese la ratifica dell'Accordo bilaterale è intervenuta già il 4 agosto 2008, la parte italiana ha provveduto, fino a tutto il 2012, ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del nuovo Accordo – ovvero alla corresponsione a San Marino di un importo forfetario annuale di 3.098.000 euro per l'utilizzo delle tre frequenze radiotelevisive – mediante proroghe annuali della Convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio e la RAI, proroghe operate nel provvedimento «proroga termini».
  La Convenzione trae origine dal citato Accordo di 1987, il quale prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri Pag. 26degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all'11 giugno 2007.
  In attesa della stipula del nuovo Accordo, rende noto che l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Dopo la stipula dell'Accordo e la sua mancata ratifica da parte italiana ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009, 2010, 2011 e 2012 sono state disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2008, dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, dall'articolo 2, comma 16-novies, del decreto-legge n. 225 del 2010 e dall'articolo 28, comma 2-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011.
  Profilandosi, poi la scadenza quinquennale dell'Accordo del 2008 al 31 dicembre 2013, si è provveduto a coprire gli oneri relativi a tale annualità, oltre a gran parte di quelli del 2014, in base all'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità per il 2014: tale comma 302 istituisce un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili per l'anno 2014, e poco meno di un quarto delle risorse di tale Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze, pari a 6 milioni di euro, sono state destinate alla proroga della collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino.
  Evidenzia ancora che l'Accordo si compone di un preambolo e di 9 articoli. All'articolo 2 sono precisati i termini della cooperazione fra le emittenti concessionarie del servizio pubblico, in particolare nello sviluppo di programmi e contenuti per i canali televisivi e radiofonici, nella messa a disposizione di prodotti televisivi, nell'utilizzo e condivisione degli impianti di diffusione e nello sviluppo di progetti nei settori web e Televideo.
  L'articolo 3 prevede la messa a disposizione dell'Italia di tre delle cinque frequenze, assegnate a San Marino e che il nostro Paese potrà utilizzare nei territori limitrofi. Il medesimo articolo prevede altresì la possibilità per la Tv sanmarinese di estendere il proprio bacino di utenza oltre i limiti attuali.
  L'articolo 4 prospetta la partecipazione di San Marino ad una programmazione mirata dell'area adriatica-balcanica per la promozione della lingua italiana. L'articolo 5 prevede il pagamento di un contributo annuale di importo forfetario da parte dell'Italia alla Repubblica del Monte Titano per l'utilizzo delle frequenze – la cui entità sarà individuata da una apposita Convenzione quinquennale. Sono poi stabiliti un impegno fra le Parti a collaborare per un miglior funzionamento degli impianti, in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie (articolo 6) e l'istituzione di una Commissione mista incaricata di monitorare l'esecuzione dell'accordo (articolo 7).
  Gli articoli 8 e 9 disciplinano le modalità per l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, nonché per la risoluzione delle eventuali controversie.
  Gli oneri economici sono quantificati in poco più di 3 milioni di euro.
  Raccomanda, infine, una rapida conclusione dell’iter del provvedimento, già approvato dal Senato, poiché esso oltre ad arricchire il quadro di riferimento giuridico della storica cooperazione bilaterale tra Italia e San Marino, opportunamente perfezionato in questi ultimi anni, risponde all'esigenza di sviluppare la cooperazione reciproca fra le società concessionarie del servizio pubblico dei due Paesi e di estendere il bacino di utenza attraverso l'utilizzo del sistema di diffusione satellitare, con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica, anche a scopi di promozione della lingua italiana; e ciò anche in considerazione delle grandi potenzialità di crescita che la società San Marino RTV mostra di possedere.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

  Manlio DI STEFANO (M5S) si rivolge al rappresentante del Governo e al relatore chiedendo quale convenienza l'Accordo in Pag. 27titolo rivesta per la RAI: esso discende da una collaborazione stabilita nel 1987, costa alla Parte italiana la somma di 3 milioni all'anno e va a finanziare una società il cui bilancio accusava nel 2012 un passivo di 600.000 euro. Avanza, dunque, il sospetto che esso risponda essenzialmente a logiche di spartizione di incarichi.

  Mario MARAZZITI (PI-CD) sottolinea invece, anche nella prospettiva di riforma della RAI, i vantaggi derivanti alla Parte italiana dai contenuti dell'Accordo in esame, che risponde alla natura di servizio pubblico della RAI e alla conseguente funzione di promozione culturale e linguistica, oltre alla opportunità di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, rispondendo all'onorevole Di Stefano, fa presente che la ratifica dell'Accordo del 2008 è parte di una più generale «normalizzazione» nei rapporti con la Repubblica di San Marino, dopo la sua uscita dalla cosiddetta black list dei paradisi fiscali. Evidenzia poi che la società San Marino RTV aveva nel 2013 dimezzato le proprie perdite, riducendo il passivo a circa 290 mila euro, in risposta a specifiche sollecitazioni espresse dall'Italia ai fini di un maggior sforzo di gestione virtuosa.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.
C. 2620 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mario MARAZZITI (PI-CD), relatore, evidenzia che il Trattato in esame è finalizzato a migliorare ed ottimizzare, nel settore giudiziario penale, l'azione di contrasto dei fenomeni criminali perseguita in collaborazione con i Paesi esterni all'area dell'Unione europea.
  Ricorda poi che questa intesa è stata firmata a Roma il 7 ottobre 2010, contestualmente ad un altro Trattato bilaterale con la Repubblica popolare cinese, quello in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge n. 64 del 29 aprile 2015.
  Il Trattato, che consta di 21 articoli, stabilisce all'articolo 1 l'impegno reciproco delle Parti a consegnarsi persone ricercate, per dare corso ad un procedimento penale o per consentire l'esecuzione di una condanna.
  Ai sensi dell'articolo 2, l'estradizione è concessa, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, per i reati punibili con pene restrittive della libertà personale di almeno un anno, oppure, nel caso di richieste funzionali all'esecuzione di una condanna, quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi.
  Un temperamento del richiamato principio della doppia incriminazione è previsto per i reati di natura doganale, fiscale o finanziaria, per i quali si procede all'estradizione anche se la parte richiesta non preveda la medesima configurazione penale di tali fattispecie.
  Agli articoli 3 e 4 il Trattato disciplina altresì i casi, obbligatori e facoltativi, in cui una delle due parti debba o possa negare l'estradizione, includendo, fra gli altri, i casi di reati politici (ad esclusione di quelli per terrorismo), quelli militari, in caso di concessione di asilo politico o ancora quando vi sia il fondato motivo di ritenere che la medesima persona possa essere punita per motivi di discriminazione.
  Gli preme peraltro sottolineare che si esclude l'estradizione nei casi in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa patire, in relazione allo specifico reato, torture o altri trattamenti Pag. 28degradanti e inumani o ancora nei casi in cui l'estradizione stessa potrebbe condurre all'esecuzione di pene vietate nell'ordinamento della parte richiesta, come, ad esempio, per l'ordinamento italiano la pena capitale.
  Ribadisce, come già ha fatto in occasione dell'esame dell'altro disegno di legge di ratifica, che il nostro Paese ha aderito a Trattati, come quello con gli Stati Uniti d'America, che prevedono la possibilità di concedere l'estradizione anche per reati punibili con la pena di morte, purché lo Stato richiedente offra garanzie della non applicazione o esecuzione della pena capitale.
  La Corte Costituzionale tuttavia, con la nota sentenza n. 223 del 1996 in merito al cosiddetto «caso Pietro Venezia», ha correttamente riaffermato il carattere assoluto del divieto costituzionale di pena di morte, dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 698 del codice di procedura penale e della legge di esecuzione del Trattato con gli Stati Uniti, nella parte in cui dà esecuzione all'articolo IX del Trattato, in quanto consentivano l'estradizione per reati punibili con la pena di morte purché fossero apprestate garanzie soltanto sufficienti, mentre quando è in gioco il bene supremo della vita della persona, la garanzia di non applicabilità della pena di morte deve essere assoluta.
  Il Trattato disciplina anche il possibile rifiuto dell'estradizione dei suoi cittadini (articolo 5); individua le autorità di ciascun Paese preposte alla trasmissione delle richieste (articolo 6) ed esplicita le modalità e i documenti necessari per formulare tali richieste (articoli 7 e 8). Il testo contempla altresì le ipotesi di arresti provvisori in casi di urgenza (articolo 9), le modalità per la consegna della persona estradata, anche differita (articoli 11 e 12), e i casi di richieste di estradizioni avanzate da più Stati (articolo 13).
  Fa ancora presente che i successivi articoli contengono, fra l'altro, le previsioni per l'autorizzazione al transito di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 16), per la notifica del risultato (articolo 17) e per provvedere alle spese relative all'esecuzione del Trattato (articolo 18). La risoluzione delle controversie interpretative o applicative del Trattato è affidata alla consultazione diplomatica (articolo 20).
  Sottolinea infine l'esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge, attesa la necessità di una disciplina bilaterale della materia dell'estradizione correlata anche allo sviluppo di fenomeni criminali inevitabilmente derivanti dalla ampiezza ed intensità delle relazioni in una pluralità di ambiti (economico, finanziario, commerciale e migratorio).

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

  Alessandro DI BATTISTA (M5S), pur manifestando il favore del proprio gruppo alla ratifica in oggetto, avanza due perplessità. La prima è relativa all'assenza, nell'ordinamento penale cinese, del reato di associazione di tipo mafioso; la seconda è invece quella, già evidenziata dal relatore, attinente al rispetto dei diritti umani. Quanto a tale ultima tematica, i principi costituzionali vigenti nella Repubblica Italiana sono salvaguardati, fra gli altri, dagli articoli 3, 4 e 9 del provvedimento ma non si fa menzione, ad esempio, dello stato delle carceri cinesi. D'altra parte ciò si connette alla formulazione generica, alla lettera b) dell'articolo 4, quali motivi del rifiuto all'estradizione, dei parametri dell'età, delle condizioni di salute o di altre circostanze personali. Si chiede quindi se il Governo abbia preso in sufficiente considerazione le criticità appena evidenziate.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, sottoscrive quanto affermato dall'onorevole Di Battista, alla luce di un'oggettiva valutazione delle caratteristiche del sistema penale cinese. Riconosce l'esigenza ed indifferibilità di Trattati come quello in discussione, viste le crescenti dimensioni dell'interdipendenza economica e commerciale con la Cina; d'altro canto, recenti episodi – come quelli delle repressione delle manifestazioni Pag. 29studentesche ad Hong Kong o del perseguimento dei reati di opinione su internet – rendono necessaria la definizione di norme accuratamente precise. In tal senso auspica che il Governo garantisca in modo rigoroso sia nella stesura dei testi sia nella prassi attuativa la tutela dei diritti e delle libertà degli individui.

  Mario MARAZZITI (PI-CD), relatore, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, ritenendo indispensabile una estrema attenzione per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani ed in generale il divieto di qualsiasi trattamento inumano o degradante. Ricorda, peraltro, come simili accordi siano stati raggiunti con Paesi con caratteristiche ordinamentali non dissimili da quelle della Cina.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel richiamare la competenza primaria dei Ministeri dell'interno e della giustizia, ribadisce comunque che la posizione di un'esplicita cornice giuridica di riferimento rappresenta in ogni caso un passo avanti rispetto allo status quo sul piano delle garanzie dei diritti umani. Con l'Accordo si acquisisce all'ordinamento una base giuridica essenziale in caso di contenzioso o per opporre eventuali dinieghi all'estradizione. Sarà poi impegno del Governo proseguire con determinazione il cammino appena intrapreso in tal senso soprattutto in fase interpretativa ed attuativa.

  Alessandro DI BATTISTA (M5S) riconosce la giustezza delle argomentazioni portate dal rappresentante del Governo e conferma infatti la positiva valutazione del proprio gruppo sul provvedimento in titolo. Chiede peraltro che il Governo possa offrire maggiori garanzie prima del dibattito in Aula, in modo che la Commissione possa completare il proprio esame con maggiore serenità.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.
C. 3056 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabio PORTA (PD), relatore, premette che l'Accordo in esame consolida i già ottimi rapporti diplomatici fra Italia e Repubblica del Cile, recentemente suggellati dalla visita della Presidente Michelle Bachelet a Roma, dove ha incontrato le nostre maggiori autorità. A fronte di ciò, lamenta la mancata approvazione della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Cile, firmata nel lontano 1998, e a proposito della quale vi è tra l'altro un formale impegno del sottosegretario Della Vedova.
  Evidenzia poi come l'Accordo in titolo sia finalizzato a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle rappresentanze cilene in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Cile, ivi comprese le rispettive missioni presso le Organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera, membri del personale tecnico e amministrativo, ad esclusione degli impiegati locali).
  Ricorda che i familiari delle suddette categorie di personale sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari (ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804), dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle Pag. 30Organizzazioni internazionali, che estendono loro privilegi e immunità previste per i membri delle Rappresentanze straniere.
  L'attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle Rappresentanze accreditate in ogni Paese un ruolo diverso da quello previsto nel passato. Tali persone sono oggi inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.
  Negli ultimi anni si è registrato nella comunità internazionale un forte e crescente interesse per la stipula di accordi che consentano ai familiari del personale inviato all'estero presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di svolgere un'attività lavorativa. E ciò a dimostrazione del fatto che nel mondo occidentale lo svolgere un'attività professionale è considerato un elemento importante non solo sotto il profilo degli aspetti economici e sociali ma anche sotto quello, più attinente alla sfera psicologica, della realizzazione della personalità dell'individuo.
  Sottolinea che le aspirazioni dei Paesi esteri si conciliano pienamente con l'interesse italiano a favorire l'attività lavorativa dei familiari dei nostri funzionari accreditati nelle Rappresentanze all'estero. E ciò anche in considerazione della congiuntura economica mondiale che per molti Paesi europei vede ormai difficile il mantenimento all'estero di un nucleo familiare.
  Le immunità per i familiari a carico, previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e dagli altri accordi internazionali vigenti, sono escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa e per le questioni derivanti dalla medesima. Per quanto riguarda l'immunità dalla giurisdizione penale, in caso di un'azione giudiziaria intentata contro un familiare a carico che gode di immunità diplomatica, per atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa stessa, il Paese ricevente può chiedere la rinuncia all'immunità e lo Stato inviante darà seria considerazione alla richiesta, ad eccezione di quei casi per cui una rinuncia all'immunità si ritenga possa essere contraria agli interessi nazionali in presenza di grave reato e, qualora l'immunità non fosse sospesa, la persona dovrebbe essere richiamata.
  L'Accordo prevede infatti sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative che appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile ed amministrativa per gli atti compiuti nel prestare tali attività.
  Ribadisce che l'Accordo prevede, altresì, dei meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire ogni genere di abuso derivante dalla qualità di familiare di membro di una Rappresentanza straniera che, in quanto tale, gode della speciale tutela personale disciplinata dalle Convenzioni di Vienna citate ed in generale dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio.
  I familiari ai quali sarà consentito lo svolgimento di un'attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro prevista dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
  Gli preme altresì sottolineare che dall'applicazione del provvedimento non deriveranno oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
  Conclude auspicando una pronta conclusione dell'esame parlamentare del disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 15 aprile scorso, che è frutto di un proficuo ed articolato negoziato tra le Parti; ed è stato elaborato nella prospettiva di un contemperamento degli indirizzi espressi dalle altre competenti amministrazioni sul progetto di testo approvato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le successive istanze presentate da Pag. 31parte cilena, con particolare riferimento al delicato tema delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

  Maria Edera SPADONI (M5S), manifestando una condivisione di massima dell'Accordo da parte del suo gruppo, chiede chiarimenti relativamente all'articolo 5 e al regime di immunità civile ed amministrativa da un lato, penale dall'altro, garantita ai familiari del personale diplomatico accreditato nell'esercizio della propria attività lavorativa.

  Fabio PORTA (PD), relatore, evidenzia come si tratti di una immunità depotenziata rispetto a quella di cui gode il personale diplomatico, che è viceversa generale e non limitata. Ricorda, poi, come clausole dello stesso tenore siano state previste in Trattati simili stipulati con altri Paesi, ad esempio l'Argentina.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA fa presente che l'accesso ad un'attività lavorativa comporta, per il familiare del diplomatico, una limitazione delle prerogative di immunità, che non si traduce tuttavia in una rinuncia. In sintesi, le Parti stipulanti si impegnano a valutare la possibilità di abdicare a tali prerogative: si tratta di una formulazione «non cartesiana», la cui ratio risiede nella necessità di evitare comunque per tali soggetti l'eventualità di incriminazioni pretestuose.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.
C. 3155 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabio PORTA (PD), relatore, sottolinea come l'Accordo in esame abbia lo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica con uno dei Paesi più interessanti per gli operatori economici, che è legato all'Italia da una lunga storia di emigrazione.
  Il testo, che consentirà il superamento di un precedente Accordo risalente al 1991, è volto a promuovere e sostenere iniziative comuni fra i due Paesi in campo scientifico e tecnologico, consolidandone i legami tra le università e i centri di ricerca, assicurando la protezione intellettuale e puntando altresì alla realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.
  Evidenzia che la nuova intesa permetterà di rafforzare la fattiva cooperazione già esistente in campo interuniversitario, che conta 155 accordi, di cui 111 per il solo settore tecnico-scientifico, e che vede coinvolte numerose università italiane. Tale cooperazione potrà essere quindi estesa anche ai centri di ricerca e alle loro reti che operano presso dette università, con conseguenti positive ricadute per le imprese, piccole e grandi, che si avvalgono della collaborazione di questi enti per lo sviluppo tecnologico dei propri prodotti, dei processi industriali e per la formazione professionale e la crescita occupazionale nei territori dove sono ubicate.
  L'Accordo favorirà, inoltre, lo sviluppo e l'ampliamento della cooperazione anche in ambito europeo e internazionale, al fine di reperire i fondi necessari per il finanziamento dei grandi progetti di ricerca.
  L'Italia rappresenta per Santiago uno dei partner principali, anche per il ruolo Pag. 32che il nostro Paese può svolgere per lo sviluppo del sistema educativo, della scienza e della tecnologia in loco, con conseguenti ricadute anche per l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema produttivo locale: settori dove l'attuale Governo sta investendo per dare delle risposte adeguate alle richieste che vengono dalla società civile (fra le altre cose, il Cile sta attualmente riformando in modo radicale il proprio sistema formativo).
  Ricorda che l'Accordo definisce gli obiettivi da perseguire nell'ambito dei settori di interesse reciproco (articolo 1), stabilisce l'ambito della cooperazione nei settori delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico (articolo 2), fissa le modalità operative della cooperazione (articolo 3), prevede l'istituzione di una commissione mista preposta all'esecuzione dell'intesa stessa (articolo 4) e regola le clausole sulla proprietà intellettuale nell'ambito dei progetti realizzati (articolo 6).
  Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 3 giugno scorso, valuta le spese di missione riguardanti l'esecuzione dell'Accordo in 39.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 ed in 6.300 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, mentre le rimanenti spese sono quantificate in 183.600 euro annui. Ad esse si provvede, nella misura di 222.600 euro nell'anno 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Conclusivamente auspica una pronta approvazione del disegno di legge, la cui ratifica è stata troppo a lunga posticipata, che potrà promuovere numerose iniziative comuni tra i due Paesi in campo scientifico e tecnologico, rafforzando ulteriormente i nostri legami con uno dei Paesi del Cono Sur più attraenti per gli operatori economici internazionali, perché fra i più tecnologicamente avanzati e prosperi del Sud America, con un livello di reddito pro capite medio-alto in rapporto alla media regionale e con una riconosciuta affidabilità giuridica.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), manifesta apprezzamento per l'Accordo in titolo, chiede peraltro una precisa rendicontazione delle spese che dovranno essere affrontate, specialmente quanto alla Commissione mista bilaterale di cui all'articolo 4, prospettando la presentazione di un ordine del giorno per le successive fasi di esame del provvedimento.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA prende atto di tale richiesta, a cui verrà data la massima attenzione possibile anche in vista del prospettato ordine del giorno presso l'Aula.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.
C. 3085 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo

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  Fabrizio CICCHITTO, presidente e relatore, avverte che, non essendo presente in seduta il relatore, onorevole Manciulli, lo sostituirà nell'illustrazione del provvedimento.
  Ricorda quindi che l'Accordo italo-francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia mira a creare uno specifico strumento giuridico per regolamentare tale forma di collaborazione operativa, nel rispetto della normativa esistente a livello europeo sulla stessa materia, riconducibile alle Decisioni del Consiglio dell'Unione europea 615 e 616 del 2008 – rispettivamente dedicate al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità, e all'attuazione della prima –, a loro volta collegate al Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85.
  Evidenzia inoltre che l'Accordo si collega alle previsioni di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, riguardanti la possibilità di disporre operazioni congiunte nell'ambito di Accordi internazionali di polizia, che hanno disciplinato alcuni profili pratici connessi al loro svolgimento sul territorio nazionale (quali l'attribuzione di qualifiche pubbliche agli agenti stranieri, il porto e l'uso delle armi, ed altro).
  Sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si è resa necessaria per realizzare una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per prevenire la commissione di reati, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'intesa stessa.
  L'Atto internazionale, siglato nel corso del vertice italo-francese di Lione del 3 dicembre 2012, specifica innanzitutto quali sono le Autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'Accordo (articolo 1), ossia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la Parte italiana e la Direzione della cooperazione internazionale del Ministero dell'interno per la Parte francese. Individua poi l'ambito nel quale la cooperazione stessa si renderà operativa, ossia il mantenimento dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, attraverso l'effettuazione di pattugliamenti concordati tra le Parti e l'esecuzione di operazioni di polizia congiunte in cui gli agenti di uno Stato partecipano ad operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato (articolo 2).
  L'Accordo sancisce quindi (articolo 3) quali saranno le modalità della cooperazione, che si sostanzieranno nello specifico nell'assistenza da parte degli agenti dello Stato di invio agli agenti dello Stato di destinazione, in special modo nelle attività che vedono coinvolti connazionali. Le attività degli agenti dello Stato di invio avverranno sotto il controllo e, generalmente, alla presenza di agenti dello Stato di destinazione. L'impiego e l'organizzazione del servizio degli agenti dello Stato di invio avverranno secondo le istruzioni dell'autorità competente dello Stato di destinazione.
  Gli articoli 4 e 5, in coerenza con il Trattato di Prüm e con le citate decisioni del Consiglio dell'Unione europea, disciplinano l'uso delle armi, delle munizioni e delle attrezzature, nonché dei veicoli nell'ambito delle attività di cooperazione; in entrambi i casi vige il richiamo al rispetto delle norme e della legislazione dello Stato di destinazione, che, nella fattispecie, sono individuabili nella normativa recentemente introdotta dal citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.
  L'articolo 6 impone a entrambe le Parti l'obbligo di prestare agli agenti dell'altra Parte, nell'esercizio della loro funzione, le stesse protezione e assistenza riservate ai propri agenti.
  L'Accordo specifica quindi le dinamiche connesse alla responsabilità civile (articolo 7) e penale (articolo 8), nonché al rapporto di lavoro (articolo 9). La risoluzione delle controversie tra i due Paesi in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'Accordo avverrà tramite negoziati e consultazioni tra le Parti (articolo 10). Pag. 34
  L'organizzazione e la pianificazione delle operazioni congiunte saranno stabilite d'intesa tra le autorità competenti, attraverso specifici protocolli che ne definiranno i dettagli.
  Sottolinea infine che, quanto agli oneri di attuazione dell'Accordo, valutati nel disegno di legge in 76.554 euro annui per spese di missione e 500 euro per le rimanenti spese, essi verranno coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Gli preme sottolineare la rilevanza di una rapida approvazione di questo disegno di legge. L'Accordo rafforza infatti ulteriormente un quadro di cooperazione molto strutturato, delineatosi oltre mezzo secolo fa, e perfezionatosi nel corso nel corso dei decenni; l'entrata in vigore della nuova intesa concorrerà a contrastare con maggiore efficacia la criminalità che colpisce i nostri due Paesi, e a rafforzare il fronte comune contro la gravissima minaccia terroristica.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) sottolinea l'incongruenza di un Accordo come quello in titolo, che fa esplicito riferimento al Trattato di Prüm in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo e gestione dei flussi migratori, rispetto ai comportamenti recentemente tenuti dalle autorità d'Oltralpe sul confine italo-francese presso Ventimiglia.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda nuovamente con il relatore.

  Marta GRANDE (M5S) lamenta la vaghezza dell'ambito in cui l'Accordo in discussione dispiegherà i propri effetti, che secondo il Preambolo ha per finalità quella di rinforzare la sicurezza nelle rispettive aree turistiche durante in periodo di alta affluenza e in generale nei rispettivi Stati in occasione di avvenimenti di grande richiamo. In ragione di tale indeterminatezza, richiede un maggiore approfondimento nell'esame del provvedimento.

  Mario MARAZZITI (PI-CD) comprende il disagio derivante dalle problematicità della cooperazione tra forze di polizia italo-francesi nella gestione dell'emergenza presso Ventimiglia. Tuttavia, sottolinea la finalità dell'Accordo, relativa al miglioramento e al rilancio di tale cooperazione, nonché alla tutela della dignità delle nostre forse dell'ordine in occasione di operazioni congiunte. Si chiede, peraltro, perché il testo dell'Accordo faccia menzione, per la Parte francese, della Direzione della cooperazione internazionale, e non della struttura corrispondente al nostro Dipartimento della pubblica sicurezza.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente e relatore, concorda con le osservazioni dell'onorevole Marazziti e termina ribadendo come sia difficile trovare dei difetti in un provvedimento che va nella giusta direzione, e che arriva tuttavia alla ratifica in un momento assai delicato, in cui è contraddetto da numerosi comportamenti concreti tenuti dalla autorità francesi. Tuttavia, occorre guardare alla tematica con approccio positivo e costruttivo, al di là del contesto politico contingente di cui il Governo ha consapevolezza.
  Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.
Audizione dei giornalisti Jacopo Arbarello (Sky News Italia) e Corrado Formigli (La7)
(Svolgimento e conclusione).

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la registrazione sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Dopo la riproduzione di due filmati, Corrado FORMIGLI, giornalista di La7, e Jacopo ARBARELLO, giornalista di Sky News Italia, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

  Intervengono, quindi, Fabrizio CICCHITTO, presidente, Andrea MANCIULLI (PD) ed Erasmo PALAZZOTTO (SEL).

  Jacopo ARBARELLO, giornalista di Sky News Italia, e Corrado FORMIGLI, giornalista di La7, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che gli auditi hanno consegnato documentazione di carattere audiovisivo, che sarà depositata agli atti dell'indagine conoscitiva.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.