CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2015
481.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2015

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SEDE REFERENTE

  Martedì 14 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno scorso.

  Luca SANI, presidente, ricorda che nella seduta del 25 giugno scorso la relatrice, on. Terrosi, ha dato conto dell'avvio di un'interlocuzione positiva con il Governo al fine di definire la fisionomia complessiva dell'intervento.

  Alessandra TERROSI, relatore, informa che l'interlocuzione con il Governo sta procedendo in modo positivo. Propone pertanto di riunirsi in comitato ristretto già nella giornata di giovedì per poi votare gli emendamenti la prossima settimana.

  Filippo GALLINELLA (M5S) esprime rammarico per il fatto che mentre l'articolo 4 della proposta di legge in esame attribuisce i controlli al Corpo forestale contraddittoriamente, come più volte denunciato dalla propria parte politica, un disegno di legge in via di approvazione ne sta decidendo lo smembramento.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di accogliere Pag. 195la richiesta del relatore per la convocazione del Comitato ristretto, come precedentemente costituito. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

S. 1568. Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giorgio ZANIN (PD), relatore, illustrando il provvedimento in oggetto, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dalla Camera il 15 luglio 2014 è stata approvata, con modificazioni, dal Senato l'8 luglio 2015, pur rimanendo strutturata in 7 articoli.
  Ricorda quindi che l'articolo 1, che definisce le finalità dell'intervento normativo individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari, educativi e l'inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali, non è stato modificato. Fa presente invece che l'articolo 2, che introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata e dalle cooperative sociali, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.
  In particolare, la lettera a) del comma indica le attività dirette all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. La formulazione originaria del testo come approvato dalla Camera richiamava invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14a Commissione in sede consultiva in data 16 ottobre 2014: nel parere si invitava la Commissione di merito a fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, entrato in vigore il 1o luglio 2014, che ha sostituito il regolamento del 2008.
  Alla lettera b), è stata soppressa la previsione che faceva rientrare nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali elencate alla stessa lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Si consideri che le predette attività appaiono trovare ora sostanziale collocazione nella lettera d) del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
  Non è stata modificata la lettera c) del comma 1 che fa rientrare nelle attività di agricoltura sociale le attività dirette alle prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.
  Non sono stati altresì modificati i successivi commi 2-6 dell'articolo 2, che demandano ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali chiamato a definire i requisiti minimi delle attività di agricoltura sociale di cui al comma 1 (comma 2); che qualificano le attività di cui alle già citate Pag. 196lettere b), c) e d) del comma 1 come attività connesse all'esercizio delle attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile (comma 3); che prevedono che le attività di agricoltura sociale di cui al comma 1 possano essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente; nel caso in cui esso sia compreso tra il 30 ed il 50 per cento sono considerate operatori dell'agricoltura sociale in proporzione allo stesso fatturato agricolo (comma 4). Inoltre consentono che le attività di agricoltura sociale possano essere svolte in associazione con: le cooperative di cui alla legge n. 381 del 1991; le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 (Disciplina dell'impresa sociale); le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, (Disciplina delle associazioni di promozione sociale); i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi) e cioè soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati (comma 5); e infine che prescrivono che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e che gli enti pubblici territoriali sono chiamati a predisporre piani territoriali di sostegno a tali attività (comma 6).
  L'articolo 3 prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome – nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppresso il comma 2 dell'articolo (nel testo approvato dalla Camera) il quale disponeva che, caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 1a Commissione del Senato in sede consultiva il 22 ottobre 2014. La Commissione ha in particolare espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venisse soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  L'articolo 4 che stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale, non ha subito modifiche al Senato.
  L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale acquisivano ovvero mantenevano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso in quella sede dalla Commissione 5a sul testo del provvedimento in data 6 maggio 2015.
  La Commissione bilancio del Senato ha espresso, in particolare, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 5, con il seguente: «I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio Pag. 197delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici». Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome secondo la specifica introdotta al 2 Senato – sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.
  L'articolo 6 reca interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Il contenuto dispositivo di tali interventi (commi 1-6 dell'articolo) non è stato modificato, mentre, al Senato, è stato soppresso il comma 7 che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1a Commissione Affari costituzionali del Senato in sede consultiva. La Commissione ha espresso parere non ostativo a condizione che, all'articolo 6, fosse soppresso il comma 7, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni.
  Gli interventi di sostegno, ai sensi dei commi 1-4 non modificati, si sostanziano nella facoltà per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale; per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche; per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; e infine per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  Il comma 5, anch'esso non modificato, prevede poi che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno e il comma 6 non modificato dispone che nei piani regionali di sviluppo rurale le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.
  Infine l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Mipaaf, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni anche le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ai sensi del comma 1, non modificato al Senato, l'Osservatorio avrà il compito: di definire le linee guida delle attività in esame (con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, alla semplificazione delle stesse nonché alla predisposizione di strumenti di assistenza e di formazione); di monitorare lo sviluppo delle stesse attività; di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale; di definire azioni di comunicazione territoriale. Ai sensi del comma 3, anch'esso non modificato, l'Osservatorio è composto da: 5 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); 5 rappresentanti delle regioni e delle province Pag. 198autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; 2 rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; 2 rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico.
  Al Senato, con una modifica al comma 4 dell'articolo, è stato poi introdotto un termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni alla data di entrata in vigore della legge.

  Mino TARICCO (PD) si associa alle valutazioni complessivamente positive del relatore sui contenuti delle modifiche introdotte al Senato, ma esprime rammarico per la mancata modifica del limite del 30 per cento del fatturato, di cui all'articolo 2, comma 4, al fine di annoverare le cooperative sociali tra gli operatori dell'agricoltura sociale.

  Alessandra TERROSI (PD) si associa alle preoccupazioni espresse dal collega Taricco e auspica che la Commissione operi su tale punto una valutazione più ampia.

  Giuseppe ROMANINI (PD) auspica che la proposta di legge possa essere approvata in tempi rapidi senza escludere una successiva fase di verifica e messa a punto della nuova legge.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) nel manifestare soddisfazione per l'approvazione della proposta di legge al Senato e apprezzamento per gli sforzi comuni nella ricerca di un testo anche migliore di quello approvato, ritiene che la prima esigenza della Commissione sia quella di valorizzare il lavoro compiuto sinora, che ha registrato un impegno anche per la individuazione di soglie diverse da quella del trenta per cento del fatturato, di cui al citato comma 4 dell'articolo 2. Ritiene pertanto che il provvedimento, molto atteso sui territori, debba poter essere varato nel più breve tempo possibile.

  Il viceministro Andrea OLIVERO rileva l'importanza delle modifiche introdotte al Senato per venire incontro a specifiche esigenze e indicazioni di legge riguardo alle categorie di persone svantaggiate e alle normative regionali. Per quanto riguarda invece la necessità di mantenere una forte prevalenza agricola nella definizione dei soggetti interessati dalla nuova legge, ricorda che essa è stata oggetto di ampia discussione nelle sedi parlamentari, nel corso della quale si è raggiunta una posizione di mediazione importante che, lo ricorda – anche se le leggi sono perfettibili ed è giusto riflettere su determinati aspetti per migliorare un complessivo impianto normativo – è anche il risultato di spinte in altra direzione, ugualmente giustificate, anche dalla storia. Auspica peraltro che alcune rigidità presenti nel testo – tale è il caso del limite del 30 per cento previsto all'articolo 2 – possano trovare una soluzione almeno per il comparto cooperativo, e che il provvedimento possa essere approvato quanto prima. Ricorda da ultimo che si tratta di una legge quadro, con riferimento alla quale le regioni potranno trovare il modo di procedere ad ulteriore potenziamento.

  Luca SANI, presidente, attesta la presenza in seduta del collega Catanoso. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Massimiliano BERNINI (M5S) ricorda che sono passati solo pochi giorni dall'approvazione Pag. 199del parere favorevole presso la XIII Commissione con la condizione, molto netta, del mantenimento dell'unitarietà, dell'autonomia e della specificità del Corpo forestale dello Stato sul disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione. Invita pertanto tutti i colleghi della Commissione Agricoltura che hanno condiviso quella decisione a prendere posizione nel pomeriggio in Assemblea quando si tratterà dello smantellamento del corpo di polizia che fa capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che svolge un ruolo essenziale nel settore agroalimentare.

  Luca SANI, presidente, ricorda che è facoltà di ciascun deputato utilizzare gli strumenti predisposti dal regolamento della Camera per le proprie attività istituzionali.

  La seduta termina alle 14.30.