CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 luglio 2015
479.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 9.50.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2015.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, fa presente che il testo dell'articolo, che costituisce l'oggetto dell'esame della Commissione è stato modificato rispetto al testo approvato dal Senato, sul quale era stata svolta la relazione.
  Rammenta che tale testo reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni avente come oggetto specifico Pag. 80l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione), relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 33 del 2013) e all'inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 39 del 2013). In primo luogo, segnala che la I Commissione ha eliminato il riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2013 e, quindi, all'inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
  Rispetto ai principi e criteri direttivi previsti nel nuovo testo della I Commissione segnala che il principio di cui alla lettera a) consiste ora nella ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, mentre nel testo del Senato era dato dalla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di una modifica che non sembra mutare sostanzialmente il principio, in quanto il valore fondamentale che sta alla base dei due principi è sempre la trasparenza della pubblica amministrazione, che è il presupposto per il contrasto della corruzione.
  Sono stati inoltre introdotti nuovi principi per i quali esprime piena condivisione.
  In particolare, si stabilisce la previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione.
  Si prevede la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi.
  Si stabilisce che fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione nelle white list, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo Pag. 81116 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.
  Inoltre si prevede la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che detti obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.
  Si prevede poi l'individuazione dei soggetti competenti alla irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza.
  Si tratta di principi condivisibili nella ratio e sufficientemente dettagliati nella formulazione.
  Nel testo trasmesso dal Senato, la lettera d) prevedeva la riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi previste dagli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
  Si è soppressa questa lettera per introdurre una delega maggiormente precisa è dettagliata in materia.
  In particolare si è previsto che, in attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis) ( le spese relative alle intercettazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia), anche se rese anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il cinquanta per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro della Giustizia 26 aprile 2001; adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno il cinquanta per cento; definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazioni in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative; armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento; abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i principi di cui al presente comma.
  Anche in questo caso, ritiene che tali modifiche appaiono migliorative del testo trasmesso dal Senato.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione (vedi allegato 1).

  Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, il voto contrario sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

  Giulia SARTI (M5S), nel richiamare le considerazioni già svolte nella precedente seduta, presenta e illustra una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2).

  Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai fini dell'espressione del parere di competenza, anche le disposizioni del provvedimento in discussione relative al sistema di giustizia contabile.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sarà prima posta in votazione la proposta di parere della relatrice e che, in caso di sua approvazione, la proposta Pag. 82alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S risulterà preclusa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S.

Sull'ordine dei lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che nel corso della seduta pomeridiana la Commissione esprimerà il parere sul disegno di legge 3012 in materia di concorrenza. Fa presente, inoltre, di aver concluso un approfondito esame delle circa 330 proposte emendative al disegno di legge C. 2798, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, e che, pertanto, qualora il Governo sia pronto per esprimere i pareri di competenza su tali emendamenti, nella seduta pomeridiana si procederà all'espressione dei pareri, per poi esaminarli a partire dalla prossima settimana.

  La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, formula una ulteriore nuova proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

  Andrea COLLETTI (M5S), relativamente alla condizione di cui al numero 1) della proposta di parere, riferita all'articolo 6 del provvedimento in discussione, rileva l'opportunità di espungere la parte di cui alla lettera a), nella quale, in via subordinata alla soppressione dello stesso articolo, si prevede che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo del sinistro debba risultare dalla richiesta di risarcimento o, in alternativa, dall'invito alla stipula della negoziazione assistita. In particolare, non ritiene pertinente il riferimento a tale ultimo istituto, manifestando perplessità in ordine al fatto che una disposizione come quella che si mira ad introdurre attraverso la predetta condizione sia conforme agli obiettivi e alle finalità perseguite dal legislatore.
  Relativamente alla condizione di cui al n. 5) della proposta di parere, riferita all'articolo 26 del disegno di legge in esame, osserva come sarebbe necessario escludere radicalmente l'ingresso dei cosiddetti soci di capitale dalle società costituite per l'esercizio della professione forense, onde salvaguardare il principio della personalità della prestazione professionale. Manifesta, inoltre, contrarietà in ordine alla prevista apertura nei confronti delle società multidisciplinari che, a suo avviso, dovrebbero essere disciplinate in altra sede. Propone pertanto, che tra i principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega relativa alla disciplina delle società tra avvocati, sia esclusa espressamente la possibilità di ingresso dei soci di capitale e che sia soppresso ogni riferimento alla possibilità di partecipazione di professionisti, diversi dagli avvocati, iscritti in altri albi professionali.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, non condividendo le osservazioni del collega Colletti, si dichiara non disponibile a modificare la proposta di parere testé presentata.

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  Andrea COLLETTI (M5S), nel prendere atto dell'orientamento del collega Guerini, precisa che il suo gruppo parlamentare ritiene condivisibili, in linea generale, i contenuti della proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi comunque di presentare specifici emendamenti sulle questioni in precedenza illustrate presso le Commissioni di merito. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole dei deputati del M5S sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 luglio.

  Giuditta PINI (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.
C. 2798 Governo ed abbinate proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 3091 Bruno Bossio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, dopo aver avvertito che il comitato per la legislazione ha espresso il parere di competenza sul testo, avverte che sono stati presentati alcuni subemendamenti agli emendamenti 2.0100, 2.0101, 2.0102, 13.101 e 23.0100 del Governo (vedi allegato 4). Fa presente che pur essendo il relatore pronto all'espressione dei pareri sulle proposte emendative e subemendative presentate, il Governo ha chiesto, per le vie brevi, di disporre di tempo ulteriore per effettuare i necessari approfondimenti istruttori. Assicura, in ogni caso, che il relatore ed il rappresentante del Governo procederanno all'espressione dei pareri di competenza nella giornata di martedì 14 luglio prossimo, con conseguente avvio delle votazioni.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità, sul piano regolamentare, di presentare subemendamenti di tipo aggiuntivo.

  Donatella FERRANTI, presidente, precisa che tale possibilità è rigorosamente preclusa nel corso dell'esame in Assemblea quando non vi sia uno stretto, oggettivo ed evidente collegamento con l'emendamento che si vuole modificare. Per quanto attiene ai subemendamenti presentati, osserva che Pag. 84il subemendamento Mattiello 2.0100.1, volto ad aggiungere un comma all'articolo aggiuntivo 2.0100 del governo, è collegato a tale articolo aggiuntivo dalla circostanza che come l'articolo aggiuntivo anch'esso è diretto ad aumentare le pene di un reato, per quanto si tratti di un reato (scambio elettorale politico-mafioso) del tutto diverso da quello oggetto dell'articolo aggiuntivo del Governo (furto in appartamento). In sostanza il presentatore del subemendamento ritiene che per ragioni di omogeneità la circostanza che sia aumentata la pena di un reato giustifichi l'aumento di pena di un altro reato. Non esclude che nel caso di specie un subemendamento di tenore simile a quello presentato dal deputato Mattiello potrebbe essere considerato irricevibile qualora presentato in Assemblea, ma ritiene che ciò non sia rilevante, in quanto le regole che disciplinano l'esame in sede referente non sono necessariamente le medesime che valgono in Assemblea, in ragione della natura sostanzialmente istruttoria dell'esame in sede referente. L'obiettivo dell'esame in Commissione è la predisposizione di un testo da sottoporre, attraverso la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, per cui interpretazioni estremamente formalistiche delle norme regolamentari potrebbero non essere consone alla natura dell'attività svolta dalla Commissione. Nel caso in esame, il subemendamento 2.0100.1 serve a porre un tema all'attenzione della Commissione: l'adeguatezza della pena prevista per un certo reato rispetto all'aumento di pena previsto per altri reati. Naturalmente, nel caso di atteggiamenti evidentemente ostruzionistici l'interpretazione sarebbe strettamente rigorosa, venendo meno la finalità propositiva del subemendamento.

  Daniele FARINA (SEL) stigmatizza il fatto che un noto quotidiano, nella giornata di ieri, abbia reso noti i contenuti delle proposte emendative del Governo, prima ancora che le stesse venissero formalmente presentate in Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, precisa che le predette proposte emendative sono state presentate dal Governo proprio nel corso della seduta svoltasi nella giornata di ieri.

  Giulia SARTI (M5S), considerato che il provvedimento in discussione reca, tra l'altro, misure modificative dell'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, rileva la necessità che la Commissione acquisisca dal Ministero della giustizia i dati aggiornati relativi ai detenuti sottoposti al regime della detenzione a vita.

  Donatella FERRANTI, presidente, assicura che una richiesta in tal senso sarà trasmessa, a nome della Commissione, al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

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