CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 2 luglio 2015
474.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 199

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIECE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
S. 1962, approvato dalla Camera.
(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla 14a Pag. 200Commissione del Senato il parere sul disegno di legge S. 1962, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che reca la legge europea per l'anno 2014.
  Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Il disegno di legge all'esame è stato ampiamente modificato durante il suo esame alla Camera.
  Originariamente composto di 21 articoli, risulta oggi di 30 articoli, suddivisi in XII Capi.
  In particolare, l'articolo 1 abroga una serie di decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, sia in quanto oggetto di procedure europee in fase di pre-contenzioso per contrasto con la normativa armonizzata dell'Unione europea, nonché in quanto obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale.
  L'articolo 2, inserito durante l'esame della Camera, elimina l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che attualmente è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
  L'articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, mentre l'articolo 4 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), allo scopo di consentire l'assegnazione delle citate frequenze – oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate – anche a soggetti nuovi entranti. La norma è finalizzata a chiudere una procedura europea in fase di pre-contenzioso.
  L'articolo 5 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, oggi disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).
  L'articolo 6 interviene invece sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei trailers di opere cinematografiche di origine europea allo scopo di chiudere il caso EU Pilot 1890/11/INSO con cui la Commissione europea ha avanzato dei rilievi nei confronti dell'Italia in merito alla corretta attuazione della direttiva 2010/13/CE sui servizi di media audiovisivi.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/4139.
  L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli «affidamenti diretti» di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In base a tale disposizione, Pag. 201gli affidamenti pubblici, in essere alla data del 1o ottobre 2003 – in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate – restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020. In relazione a tale disposizione, è pendente la procedura di infrazione n. 2012/2050, per violazione della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni.
  L'articolo 9, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, al comma 1 prevede l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. La copertura scatterà nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista. Come conseguenza della scelta di obbligare il settore privato, cessa la disciplina dei rimborsi a carico dello Stato (mantenuta per i soli contratti di vendita dei pacchetti turistici, stipulati entro il 31 dicembre 2015).
  L'articolo 10 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno è invece possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri). L'intervento normativo si è reso necessario in quanto, a causa del non corretto recepimento della direttiva rimpatri, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235 nei confronti dell'Italia.
  L'articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.
  Con l'articolo 12 viene modificato il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di «valore trascurabile» di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, al fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.
  L'articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993, per superare i rilievi della Commissione europea in merito ai temi degli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali.
  L'articolo 14 prevede la realizzazione di un «Registro nazionale degli aiuti», destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti «de minimis» concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).
  L'articolo 15 dà attuazione alla decisione 2012/21/UE, relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.
  L'articolo 16, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, Pag. 202estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.
  L'articolo 17, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (comma 1) e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi (comma 2).
  L'articolo 18 – inserito dalla Camera – interviene a disciplinare i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali.
  L'articolo 19 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con decreto legislativo n. 196 del 1999.
  L'articolo 20, inserito durante l'esame in Assemblea della Camera, disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.
  L'articolo 21 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16), prevedendo, tra l'altro, che l'attività in oggetto possa essere svolta solo da impianti, della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato. L'autorizzazione alla gestione è concessa dalle regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto vigila sull'attività e determina il periodo di attività degli impianti.
  L'articolo 22 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi – al fine di risolvere le questioni sollevate al riguardo dalla Commissione europea (caso EU Pilot 5391/13/ENVI) – gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE.
  L'articolo 23 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123, relativi al non corretto recepimento della c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE).
  L'articolo 24, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati, interviene a modificare la normativa interna in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, mentre l'articolo 25, inserito anch'esso in sede di esame parlamentare, riguarda l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (posto dalla direttiva 2009/119/UE).
  L'articolo 26, inserito anch'esso durante l'esame alla Camera, apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del cosiddetto «terzo pacchetto energia». La maggior parte degli interventi punta a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE). Un ultimo intervento mira infine a tutelare i consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale, prevedendo che essi riceveranno un conguaglio definitivo non oltre sei mesi dal cambio di gestore.
  L'articolo 27 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in Pag. 203attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
  L'articolo 28, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, è volto alla costituzione di un fondo finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.
  L'articolo 29, introdotto anch'esso in sede parlamentare, apporta alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012, recante norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La disposizione in oggetto modifica gli articoli 2, 31 e 36, che riguardano rispettivamente il Comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.
  In particolare, il comma 1, lettera c), modifica l'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, che riguarda l'attuazione degli atti di esecuzione dell'Unione europea, che sono adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione in attuazione di atti dell'Unione già recepiti o già efficaci negli ordinamenti nazionali, ma non autonomamente applicabili (quindi non atti normativi), prevedendo che, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, a tali atti si dia attuazione con regolamento ministeriale adottato a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
  In tale contesto, la disposizione all'esame introduce altresì una specifica disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo statale, a norma dell'articolo 117, quinto comma della Costituzione, per il caso di inerzia delle regioni relativamente all'attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea. La nuova disposizione stabilisce che i provvedimenti statali adottati in tale regime si applichino, nelle regioni inadempienti, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e che comunque perdano efficacia non appena entra in vigore la normativa regionale. I provvedimenti statali così adottati devono dichiarare esplicitamente la loro natura sostitutiva e il carattere cedevole delle disposizioni in esse contenute.
  L'articolo 30 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Prima di concludere, precisa che sullo schema del disegno di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.
  In data 19 febbraio 2015, la Conferenza ha espresso parere favorevole con due condizioni.
  Con la prima condizione, le regioni hanno proposto di inserire, all'articolo 12, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato, la così detta «condizione legale di efficacia» che impedisce alle amministrazioni di procedere alla concessione o all'erogazione di aiuti senza il preventivo utilizzo del Registro.
  Tale condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento.
  Con la seconda condizione, le regioni hanno invece richiesto di inserire un articolo aggiuntivo che modificasse l'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegali nel senso di attribuire efficacia esecutiva non soltanto ai decreti ministeriali con i quali viene data esecuzione alle decisioni della Commissione europea che ordinano il recupero degli aiuti di Stato, ma anche agli atti emanati da enti diversi dallo Stato, altrimenti sprovvisti di titoli esecutivi per recuperare aiuti illegittimamente concessi.
  Tale condizione non è stata recepita dal Governo in quanto da un'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 si evincerebbe che anche i provvedimenti degli enti territoriali costituiscono titolo esecutivo nei confronti degli obbligati alla restituzione degli aiuti.Pag. 204
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.
Nuovo testo C. 2985, approvata in un testo unificato dalla 12a Commissione del Senato.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Il deputato Michele MOGNATO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione della Camera sul nuovo testo della proposta di legge C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione del Senato, recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente presso tale organo.
  Ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo all'esame allorché esso si trovava all'attenzione della Commissione Sanità del Senato, esprimendo su di esso un parere favorevole con tre condizioni. Il testo oggi in esame presenta sostanziali differenze rispetto a quello in precedenza esaminato, con la conseguenza che due dei rilievi allora formulati risultano riferiti a parti del testo che risultano espunte.
  Venendo ai contenuti della proposta di legge, l'articolo 1 individua le finalità del provvedimento, che prevede interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. La risoluzione in questione richiama tra l'altro, nel preambolo, la dichiarazione di Dacca del 25 luglio 2011 sui disordini dello spettro autistico e le disabilità nello sviluppo.
  L'articolo 2 prevede che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali.
  L'articolo 3 dispone quindi l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
  L'aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-2016, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, che prevede che l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle malattie rare, e alla ludopatia, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Per la realizzazione delle finalità indicate, le regioni garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico e possono individuare centri di coordinamento di tali servizi nonché stabilire percorsi diagnostici, terapeutici e Pag. 205assistenziali per la presa in carico di minori e adulti affetti da tale disturbo verificandone l'evoluzione. Esse, inoltre, adottano misure idonee al conseguimento di una serie di obbiettivi: la costituzione di unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone affette da disturbi dello spettro autistico; la formazione, basata sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria; la definizione di equipe territoriali dedicate che partecipino alla definizione del piano di assistenza, alla valutazione del suo andamento e che svolgano attività di consulenza; la promozione dell'informazione, l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari, la promozione del coordinamento degli interventi per assicurare la continuità dei percorsi terapeutici e assistenziali durante la vita della persona; l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone affette dai disturbi in esame e di progetti per l'inserimento lavorativo di soggetti adulti che ne valorizzino le capacità; la realizzazione sul territorio di strutture semiresidenziali e residenziali accreditate pubbliche e private, con competenze specifiche, in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti.
  Gli articoli 3-bis e 3-ter, inseriti dalla Commissione Affari sociali in sede referente, assegnano, al Ministro della salute, rispettivamente, il compito di aggiornare le linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento degli interventi assistenziali per i disturbi dello spettro autistico (previa intesa in sede di Conferenza unificata), e il compito di promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti conoscenza e pratiche terapeutiche ed educative in materia.
  Infine, l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate all'attuazione provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto,

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Simoni, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge del Governo, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B).
  L'esame della Commissione è limitato alle sole modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera in prima lettura.
  Con riferimento alla struttura del testo, segnala che esso, a fronte dei 24 articoli originari, e dei 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, si compone ora di un unico articolo composto di 212 commi, corredato dalla tabella 1.
  Quanto al suo contenuto, le modifiche più significative intervenute durante l'esame al Senato concernono il piano di assunzioni, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del Pag. 206comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari, incidendo dunque su aspetti che non investono le competenze della Commissione per le questioni regionali.
  Con riferimento agli aspetti di interesse per la Commissione, segnala il comma 44 dell'articolo 1, concernente la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione. A tale proposito, il testo, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, stabilisce che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia definita sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Al riguardo, ricorda che, per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) – i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

DL 78/2015 Misure finanziarie enti territoriali.
S. 1977 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 5a Commissione del Senato sul disegno di legge S. 1977 di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
  Il decreto-legge in oggetto, che, come si evince dal preambolo, è volto, tra l'altro, a definire gli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2015, come approvati con l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ed allo scopo di consentire agli enti stessi di programmare la propria attività finanziaria e di predisporre il bilancio di esercizio 2015, si compone di 18 articoli.
  In particolare, l'articolo 1 è volto alla rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2018: sono infatti previste norme che allentano i vincoli, consentendo a Comuni, Province e Città metropolitane margini più ampi per investimenti volti alla cura del territorio, agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e all'erogazione dei servizi. È prevista, inoltre, un'attenuazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014, consistenti in una riduzione delle risorse spettanti dal Fondo di solidarietà: esse saranno applicate infatti nella misura del 20 per cento dello sforamento. Analogamente, per le Province e le Città metropolitane, le risorse erogate dal Fondo sperimentale di riequilibrio sono ridotte del 20 per cento dello sforamento e comunque in misura non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.
  L'articolo 2 prevede disposizioni finalizzate a rendere sostenibile l'avvio a regime dell'armonizzazione contabile disciplinata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. In particolare, il comma 1 proroga al 15 giugno 2015 il termine per il riaccertamento straordinario dei residui degli enti locali, previsto dalla legislazione vigente per il 30 aprile.
  All'articolo 3, è prevista un'anticipazione annuale, a decorrere dal 2016, in favore dei Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Regioni Sicilia e Sardegna, di un importo pari all'8 per cento delle risorse di riferimento per ciascun Comune, risultanti dai dati pubblicati Pag. 207sul sito internet del Ministero dell'interno, alla data del 16 settembre 2014. In tal modo, si intende sopperire alla carenza momentanea di liquidità dei Comuni, in considerazione dei tempi necessari per l'incasso del gettito dell'IMU e per l'adozione del decreto di riparto del Fondo di solidarietà comunale.
  L'articolo 4 reca invece disposizioni in materia di personale.
  In particolare, prevede, al comma 1, che non si applichi la sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto, per l'anno 2014, del patto di stabilità interno, al solo fine di consentire la ricollocazione del personale delle Province, in attuazione dei processi di riordino, di cui alla legge n. 56 del 2014, e delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014. Il comma 2 stabilisce inoltre che il personale delle Province, che alla data del 31 dicembre 2014 si trovi in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione, sia trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque qualora risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
  L'articolo 5 – che reca le disposizioni di più stretto interesse per la Commissione – contiene Misure in materia di polizia provinciale.
  In particolare, l'articolo dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai «servizi» di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.
  Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà, quali la capienza della dotazione organica, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, la deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio, il divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale – a pena di nullità – fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito.
  La modalità e le procedure del transito di questo personale saranno definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'articolo 1, comma 423 della legge n. 190 del 2014, che a sua volta rinvia all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001).
  In proposito, ricorda che la materia della polizia amministrativa locale rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni (articolo 117, secondo comma, lettera h), e quarto comma della Costituzione).
  Siffatto personale – sono circa 2.700 unità, nelle Regioni a statuto ordinario, si legge nella relazione tecnica – risulta investito dalla rideterminazione delle funzioni provinciali configurata dalla legge n. 56 del 2014 (cfr. articolo 1, commi 85 e 86). Essa ha mantenuto in capo alle Città metropolitane e alle Province, tra l'altro, le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente e regolazione della circolazione stradale – settori in cui tipicamente opera la polizia provinciale – senza statuire in ordine all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo (articolo 1, comma 85, lettere a) e b)).
  Il conseguente riordino delle funzioni relative alla polizia municipale – materia, di competenza regionale residuale – spetterebbe invece alle Regioni (cfr. articolo 1, comma 89).
  La medesima legge n. 56 del 2014 rimette ad un accordo sancito in sede di Conferenza unificata l'individuazione puntuale da parte di Stato e regioni delle funzioni amministrative oggetto del riordino e delle relative competenze (articolo 1, comma 91).
  Tale accordo è intervenuto l'11 settembre 2014. In tale occasione si è convenuto che, nel rispetto del principio di coerenza Pag. 208dell'ordinamento, per le funzioni che rientrino nell'ambito di applicazione di disegni di legge di delega o di deleghe già in atto relativi a riforme di settori organici, lo Stato e le regioni sospendano l'adozione di provvedimenti di riordino fino all'entrata in vigore delle riforme in discussione. Fino a tale entrata in vigore, le predette funzioni continuano ad essere esercitate dagli enti di area vasta o dalle Città metropolitane.
  Tra le deleghe in questione è espressamente richiamata la delega in materia di riforma delle forze di polizia, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del disegno di legge-delega in materia di riforma della Pubblica Amministrazione, approvato in prima lettura dal Senato e all'esame della Camera dei deputati (A.C. n. 3098). Il richiamato articolo 7 espressamente annovera nell'oggetto di delega «il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia».
  La polizia provinciale risulterebbe pertanto al momento esclusa dal processo di riordino delle funzioni un tempo provinciali.
  Nello stesso senso milita anche la circolare della Presidenza del Consiglio 29 gennaio 2015, n. 1 – recante le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane ed emanata a seguito delle disposizioni della legge di stabilità 2015 sul personale delle Province – che prevede l'esclusione dai percorsi di mobilità da essa disciplinati dei dipendenti che svolgono i compiti di polizia provinciale. La circolare prevede infatti che «per questo personale saranno definiti specifici percorsi di ricollocazione a valle degli interventi di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, garantendo in ogni caso la neutralità finanziaria».
  Passando ai successivi articoli, fa presente che all'articolo 6 è prevista la possibilità di attribuire un'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, agli enti commissariati o per i quali il periodo di commissariamento sia scaduto da non più di un anno, mentre l'articolo 7 reca ulteriori disposizioni concernenti gli enti locali. In particolare, si consente la rinegoziazione dei mutui, di cui ai commi 430 e 537 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), con la possibilità di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da tali operazioni.
  L'articolo 8 incrementa di 2 miliardi di euro, per l'anno 2015, le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome per far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2014. Tale importo è ulteriormente incrementato dalle eventuali risorse disponibili e non utilizzate per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai Comuni sono concessi 850 milioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014, nonché un contributo di 530 milioni di euro per il 2015, che è ripartito secondo gli effettivi gettiti dell'IMU e della TASI per il 2014.
  L'articolo 9 reca disposizioni concernenti le Regioni e in tema di sanità ed università. In particolare, si semplifica la procedura attraverso la quale le Regioni sono tenute a riversare le risorse ricevute per l'attuazione del patto verticale incentivato, e non utilizzabili ai fini del pareggio del bilancio, in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Inoltre, si attribuisce al Policlinico un'autonoma soggettività giuridica, al fine di valorizzarne l'autonomia operativa e gestionale, associata ad una diretta e univoca imputazione dei rapporti giuridici e degli effetti economici derivanti dallo svolgimento dell'attività assistenziale. In sostanza, si estende la disciplina dettata per le aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale anche ai Policlinici gestiti da università Pag. 209non statali, per il tramite di enti o fondazioni dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.
  L'articolo 10 introduce modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di ampliarne i contenuti e le funzionalità, attraverso l'informatizzazione dei registri di stato civile e delle liste di leva. È altresì previsto il superamento del documento digitale unificato, con la definitiva implementazione della nuova carta di identità elettronica.
  L'articolo 11 reca misure urgenti per favorire l'accelerazione e la trasparenza degli interventi di ricostruzione degli immobili privati nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. La disposizione interviene sulla disciplina dei contratti e dei progetti per la ricostruzione del territorio nonché sulle procedure di affidamento dei lavori, recando tra l'altro, disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria, sono previste ulteriori misure per assicurare la ricostruzione di edifici pubblici, compresi quelli di interesse storico, artistico e archeologico.
  Con l'articolo 12 è invece istituita, nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei Comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, una zona franca, che beneficia di consistenti agevolazioni fiscali, mentre all'articolo 13 sono stanziati 205 milioni di euro a favore delle popolazioni della Lombardia colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.
  L'articolo 14 introduce una norma che evita nel 2015 l'aumento dell'accisa sulla benzina, previsto dalla legge di stabilità, in caso di mancata autorizzazione da parte dell'Unione europea del meccanismo del reverse charge dell'IVA nel settore della grande distribuzione.
  L'articolo 15 concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. In particolare, il comma 1 prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei.
  Il comma 2 introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.
  I successivi commi 3 e 4 consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, il comma 5 consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a seguito della stipulazione della convenzione, mentre il comma 6 pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme.
  L'articolo 16 mira ad accelerare e semplificare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di Consip quale centrale di committenza nelle relative procedure di gara, consentendo in questo modo anche risparmi di spesa.
  Infine, l'articolo 17 reca la copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 18 dispone in ordine alla sua entrata in vigore.

  La deputata Martina NARDI (PD), premesso che l'odierno esame rappresenta per i deputati un'occasione importante per fornire il proprio contributo nella definizione dei contenuti del testo – che, come noto, alla Camera approderà «blindato» – pone all'attenzione dei colleghi il tema dei dipendenti dei centri per l'impiego.
  Si tratta di lavoratori precari per i quali lo schema del decreto-legge esaminato dal Consiglio dei ministri recava una norma di tutela che non figura più nel Pag. 210testo licenziato in via definitiva dal Governo. La disposizione alla quale si riferisce consentiva infatti alle amministrazioni la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che avessero maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. Tale disposizione, fondamentale anche per assicurare lo stesso funzionamento dei centri per l'impiego (presso i quali sono addetti la massima parte dei lavoratori precari delle province), dovrebbe essere a suo avviso essere ripristinata.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), richiamando anch'egli la questione dei lavoratori precari delle province alla cui risoluzione il decreto non fornisce risposte adeguate, evidenzia la presenza di ulteriori disposizioni in materia di personale degli enti territoriali che risultano carenti. Ritiene in particolare che il decreto avrebbe dovuto inserire una incisiva normativa a tutela dei lavoratori stagionali (si riferisce in particolare ai vigili del fuoco) e disposizioni volte a consentire l'assunzione con contratti a tempo indeterminato dei lavoratori precari dei comuni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, dopo aver ringraziato i colleghi per il contributo fornito che potrà confluire nell'ambito della proposta di parere che si riserva di presentare in una prossima riunione dell'organo, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 2 luglio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 2 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.45.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Franco IACOP, Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi, con alcune osservazioni e ponendo una domanda, il presidente Gianpiero D'ALIA.

  Franco IACOP risponde al quesito posto e rende ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il presidente Iacop per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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