CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1o luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 14.05.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.
C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge all'esame della Commissione Agricoltura, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura» (C. 3119), già presentato dal Governo Letta, è stato fatto proprio dall'attuale Governo, che ne ha confermato, con l'introduzione di una specifica disposizione, la natura di collegato alla legge di stabilità per il 2015, ed è stato approvato in prima lettura dal Senato.
  Fa inoltre presente che il disegno di legge va inquadrato nella più generale attività normativa messa in campo dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nella quale si sono collocati, nel tempo, alcuni provvedimenti relativi alle misure cosiddette «campo libero», con molteplici norme sulla semplificazione, «agricoltura 2.0», il decreto-legge n. 51 del 2015, con misure di contrasto alle fitopatie, alle Pag. 139organizzazioni interprofessionali e altro, nonché le proposte di legge relative all'agricoltura sociale, alla biodiversità e agli agrumeti caratteristici, pendenti presso l'altro ramo del Parlamento.
  Ricorda a tale proposito che si è trattato di provvedimenti introdotti per rilanciare il settore primario, quale importante occasione di creare occupazione e reddito, come testimoniano anche i dati relativi all'occupazione nel quarto trimestre 2014 nel settore agricolo, ampiamente in attivo, nonostante la perdurante crisi generale.
  Il provvedimento contiene una serie di disposizioni riguardanti il settore agricolo, alcune di contenuto immediatamente precettivo, altre contenenti delega al Governo per l'emanazione di appositi decreti legislativi.
  Il disegno di legge in esame è stato più volte rivisto alla luce di ulteriori provvedimenti legislativi intervenuti nel settore, alcuni dei quali a carattere d'urgenza (il decreto-legge n. 91 del 2014 ed il decreto-legge n. 51 del 2015, attualmente all'esame del Senato), senza dimenticare gli interventi approvati a favore del settore nelle diverse leggi di stabilità che si sono succedute dal momento della presentazione del provvedimento ad oggi.
  Si tratta, quindi, di un intervento particolarmente importante per il settore che deve essere attentamente valutato alla luce degli interventi normativi già approvati e di quelli in corso di definizione presso la Commissione Agricoltura, operando semmai una valutazione sullo strumento normativo più consono per realizzare le finalità volute.
  Entrando nel merito del provvedimento, rilevo che l'articolo 1 detta talune disposizioni in materia di controlli. Al comma 1 esenta dall'obbligo di tenere e aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che producono olio destinato all'autoconsumo o comunque in quantità inferiore ai 250 kg per campagna di commercializzazione. Il comma 2 esenta dagli adempimenti procedurali sulla prevenzione degli incendi gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di olio d'oliva. Il comma 3, introdotto nel corso dell'esame al Senato, demanda alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori sui quali sussisterebbe un divieto di transito. La norma non definisce però puntualmente l'ambito della deroga. Il comma 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consente la costituzione e il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un consorzio di tutela per le bevande spiritose. Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia finanziaria dei commi 3 e 4 Il comma 6 apporta modifiche al regolamento sulle modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini (decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000), disponendo che gli animali identificati con marchio auricolare destinati alla sola commercializzazione nazionale sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del passaporto. Dalla ricostruzione normativa svolta sembrerebbe che tale facoltà sia già prevista dalla normativa vigente.
  Il comma 7 ribadisce quanto già previsto dalla normativa nazionale ed europea cioè che il detentore di animale di specie bovina è responsabile della tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio intracomunitario. Il successivo comma 8 abroga l'articolo 4 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 437 del 2000 il quale attualmente richiama l'ormai abrogato regolamento comunitario in materia di identificazione e la registrazione dei bovini (Regolamento CE n. 820/97, abrogato dal Regolamento CE n. 1760/2000) e abroga l'articolo 7, comma 13, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 437, il cui contenuto risulta assorbito dal precedente comma 7. Il comma 9 interviene sulla disciplina istitutiva del sistema consulenza aziendale in agricoltura, precisando gli ambiti operativi del sistema di consulenza per i beneficiari dei contributi PAC, al fine Pag. 140di includervi anche gli aspetti concernenti l'innovazione tecnologica ed informatica e l'agricoltura di precisione.
  L'articolo 2 – introdotto dal Senato – modifica il codice penale e il codice di procedura penale, in particolare, in relazione al delitto di contraffazione alimentare, integrando la fattispecie di contraffazione alimentare con l'aggiunta alle attuali condotte illecite dell'imitazione, dell'usurpazione e dell'evocazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; ed inasprendo la pena pecuniaria (la multa, ora pari nel massimo a 20 mila euro, è compresa nel limite minimo di 20 mila euro e massimo di 100 mila euro). Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 518 del codice penale, aggiungendo alle condanne che comportano la pubblicazione della sentenza, anche la condanna per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater del codice penale). Il comma 3 modifica la formulazione dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, attribuendo alla competenza della procura distrettuale, cioè all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, la competenza a esercitare l'azione penale per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
  Segnalo, al riguardo, che, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, è stata istituita la commissione di studio per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, che dovrà ultimare i propri lavori entro il 31 luglio 2015. La commissione è presieduta dall'ex procuratore di Torino Giancarlo Caselli, che attualmente presiede il Comitato scientifico dell'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare.
  L'articolo 3, nel testo trasmesso dal Senato, introduce una nuova tipologia di servitù coattiva a carico dei proprietari di strade private, i quali sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni: per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori; per la trasmissione di energia geotermica. A tal fine, il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private.
  Dal punto di vista sistematico, osservo come la nuova servitù coattiva di gasdotto è introdotta direttamente nell'ordinamento da una disposizione speciale. Non viene, quindi, prevista l'introduzione di una disposizione nel Capo II del titolo VI del libro III del codice civile, relativo alle servitù coattive. Diversamente, ad esempio, la servitù di elettrodotto trova fondamento nell'articolo 1056 del codice civile ed è disciplinata dagli articoli 119 e successivi del Regio Decreto n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici).
  L'articolo 4, integrato durante l'esame al Senato, ha l'obiettivo di velocizzare i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle attività agricole. Il comma 1 riduce da centottanta a sessanta giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve adottare il provvedimento finale dal ricevimento dell'istanza già istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA). Il comma 2, introdotto al Senato, salvaguarda le eventuali forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province autonome nell'applicazione ai predetti procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
  L'articolo 5, comma 1, reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per l'esercizio di tale delega è di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i principi e criteri di delega è prevista l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi alimentari.Pag. 141
  Ricordo, al riguardo, che presso la Commissione agricoltura della Camera sono all'esame due proposte di legge volte a rafforzare il sistema di coordinamento tra le varie Forze di polizia ed i diversi organi attualmente deputati al controllo di legalità sui prodotti agroalimentari. Si tratta delle proposte di legge C. 367 e C. 1051, sulle quali è stata svolta un'intensa attività istruttoria.
  Ulteriori principi e criteri specifici sono poi declinati per quanto riguarda il settore della pesca e dell'acquacoltura e riguardano: l'eliminazione di duplicazioni e semplificazione; il coordinamento della normativa nazionale con quella europea, ai fini di tutela e protezione dell'ambiente marino; la razionalizzazione della normativa in materia di controlli e di frodi; la coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale con la normativa europea; nonché lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, soprattutto giovanile e femminile.
  A tale proposito sottolinea che la Commissione agricoltura ha istituito un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge Catanoso C. 338 e 339, Oliverio C. 521 e Caon C. 1124, in materia di interventi nel settore della pesca, ed ha adottato, il 25 marzo 2015 come testo base un testo unificato deliberato dal Comitato ristretto sulla base delle medesime proposte di legge.
  L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, contiene norme volte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Prevede, infatti, che il Governo emani un regolamento a tal fine conformandosi ai principi e criteri direttivi indicati nel provvedimento in esame.
  Faccio presente, al riguardo, che per le finalità dell'intervento, strutturato in modo da non avere una legge di riferimento cui dover dare attuazione e con l'individuazione di precisi criteri direttivi, l'emanando regolamento dovrebbe avere come base giuridica non tanto il comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 (regolamenti di esecuzione e di organizzazione) quanto il comma 2 del medesimo articolo 17 (regolamenti di delegificazione).
  La commissione dovrà poi approfondire la definizione di alcuni principi e criteri il cui contenuto giuridico risulta non sufficientemente definito e dovrà meglio definire la clausola di salvaguardia finanziaria la quale rinvia per gli eventuali oneri che dovessero essere recati dal regolamento ad ulteriori provvedimenti legislativi, ipotesi non contemplata dalla legge di contabilità.
  L'articolo 7 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole, previo parere della Conferenza unificata. Il Ministero delle politiche agricole, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, è chiamato ad istituire l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica.
  Anche in tal caso mi preme sottolineare che la Commissione agricoltura ha all'esame la proposta di legge C. 302, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico».
  L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame al Senato, integra l'elenco delle attività che non si configurano come attività affidate in subappalto aggiungendovi l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20 mila annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.
  L'articolo 9, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti, società ed agenzie, vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori: il comma specifica che il riordino implicherà anche una revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale.
  L'articolo 10, comma 1, prevede l'istituzione della Banca delle terre agricole presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di Pag. 142entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 enuncia quale finalità della banca quella di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori (mutui a tasso zero) di cui al Capo III, Titolo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Il comma 3 dispone che la Banca è accessibile nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dello stesso istituto ed indicate nel medesimo sito internet. Ai sensi del comma 4, in relazione ai terreni di cui all'articolo in esame, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. Il comma 5 dispone che – per le finalità di cui all'articolo in esame – ISMEA può stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le università e gli istituti superiori. Si consideri al riguardo che diversi interventi legislativi regionali hanno già provveduto, ai sensi della legge statale n. 440 del 1978, alla costituzione di banche delle terre regionali.
  L'articolo 11, introdotto durante l'esame al Senato, è volto ad inserire, a decorrere dall'anno 2015, gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare nell'ambito delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale individuati nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cosiddetta Legge-obiettivo). Il riferimento, secondo quanto specificato nel comma 1, è in particolare agli interventi orientati alle seguenti finalità: modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso; sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità; sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione; sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo; implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.
  L'articolo 12, modificando l'articolo 31, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 276 del 2003, interviene in materia di assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nelle imprese agricole legate da un contratto di rete, riducendo la percentuale richiesta di presenza di imprese agricole all'interno della fattispecie contrattuale (che passa dal 50 al 40 per cento) affinché sia possibile effettuare tali assunzioni.
  L'articolo 13 interviene sull'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il quale reca la semplificazione di un serie di adempimenti in agricoltura, ed in particolare: introduce un nuovo comma 7-bis, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei l'assistenza e le informazioni necessarie ed elaborano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative; modifica il comma 8, al fine di rendere la via telematica il mezzo esclusivo (e non solo prioritario) di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso l'utilizzo dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale.
  L'articolo 14, introdotto durante l'esame presso il Senato del provvedimento, ridisegna Pag. 143le competenze e le funzioni di ISA, Istituto per lo sviluppo agroalimentare, società finanziaria interamente partecipata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con finalità di intervento nel settore dell'agroindustria. Si intende, infatti, permettere ad ISA di operare anche nel settore della logistica su piattaforma informatica di tutti i prodotti agricoli ed agroalimentari indicati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  L'articolo 15 contiene una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino degli strumenti di gestione del rischio e delle crisi in agricoltura e per la regolazione dei mercati. Si osserva che la norma in esame più che definire principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega chiarisce l'ambito operativo della stessa, legata alla revisione degli strumenti assicurativi e all'introduzione dei Fondi di mutualità.
  L'articolo 16, comma 1, prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere possano prevedere criteri di priorità per prodotti agricoli ed alimentari: a chilometro zero; provenienti da filiera corta agricola ed ittica; derivanti da agricoltura biologica; a ridotto impatto ambientale e di qualità; derivanti dalla pesca sociale. Il comma 2 prevede che i comuni possano definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione nei mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti agricoli ed alimentari: a chilometro zero, provenienti da filiera corta; derivanti da agricoltura biologica; o, comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Anche in tal caso mi preme sottolineare che la Commissione agricoltura ha adottato il 10 febbraio 2015 come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto delle proposte di legge recante norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità (C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella).
  Il Capo I del Titolo IV – Disposizioni relative a singoli settori produttivi – è dedicato all'introduzione di nuove disposizioni in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro. Il Capo si compone di 8 articoli recanti rispettivamente la definizione dell'ambito di applicazione (articolo 17), la definizione dei prodotti (articolo 18), i requisiti dei prodotti (articolo. 19), l'etichettatura ed il confezionamento (articolo 20), le sanzioni (articolo 21), le abrogazioni (articolo 22) e, infine, la clausola di mutuo riconoscimento (articolo 23).
  Le disposizioni ivi contenute, che riprendono quanto contenuto nel disegno di legge S. 3462, approvato in Consiglio dei Ministri, ed esaminato dalla 9a Commissione del Senato nella XVI legislatura, sono finalizzate ad aggiornare la disciplina vigente rispetto all'evoluzione legislativa europea. Infatti, in passato le norme sui requisiti minimi per la trasformazione del pomodoro costituivano conditio sine qua non per ricevere gli aiuti accoppiati europei; essendo cessato tale regime di aiuti occorre rivedere i requisiti precedentemente stabiliti per aggiornarli con l'evoluzione normativa.
  L'articolo 25 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio commercializzato con la dicitura «riso».
  L'articolo 26, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede al comma 1 che gli operatori della pesca hanno facoltà di utilizzare cassette standard per lo sbarco delle specie ittiche. Le relative caratteristiche tecniche e le necessarie certificazioni saranno specificate in un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  L'articolo 27, comma 1, estende alle imprese della pesca e dell'acquacoltura le disposizioni, contenute nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, in materia di semplificazioni dei controlli sulle imprese del settore agroalimentare. Il comma 2 estende il comma 361.1 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, alle imprese del settore ittico. Tale disposizione ha destinato le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione Pag. 144tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete. Con riferimento a tale comma, rilevo che la normativa vigente sul FRI sembra già prevedere il sostegno agli investimenti in ricerca delle imprese, senza operare esclusioni dal punto di vista soggettivo.
  L'articolo 28 istituisce presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale della pesca e dell'acquacoltura con funzioni di: coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali; definizione degli orientamenti per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'acquacoltura; individuazione delle modalità e dei requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei per il comparto. Viene, quindi, previsto che nel caso in cui l'Autorità di sportello territorialmente competente ritenga necessario integrare la documentazione presentata dall'impresa, ne dà immediata comunicazione, per via telematica, precisando quali sono gli elementi richiesti e le scadenze entro le quali trasmetterli. La norma fa, quindi, riferimento a verifiche che lo Sportello unico deve compiere entro 80 giorni dalla data in cui ha ricevuto l'istanza; decorso tale termine, in assenza di pronuncia, la richiesta si intende autorizzata. Nel caso in cui l'impresa che richiede l'autorizzazione non provveda, entro il termine stabilito, a produrre la documentazione, la richiesta è archiviata e l'iter per l'autorizzazione deve essere iniziato nuovamente.
  Faccio presente che la formulazione della norma non delinea in modo chiaro il procedimento configurato ed i soggetti amministrativi responsabili, facendo riferimento, inizialmente, all'Autorità di sportello territorialmente competente, alla quale dovrebbe essere presentata l'istanza, e successivamente, allo Sportelli unico, come soggetto responsabile delle verifiche.
  L'articolo 29, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, modifica il sistema sanzionatorio del decreto legislativo n. 4 del 2012 di riordino, coordinamento ed integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.
  L'articolo 30 apporta integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014.
  Le integrazioni apportate dall'articolo 30 sono, in particolare, finalizzate ad estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli, nonché ad estendere l'ambito delle funzioni svolte dalla cabina di regia della Rete stessa.
  L'articolo 31, introdotto nel corso dell'iter al Senato, reca la norma di salvaguardia finanziaria degli eventuali oneri che possano derivare, a carico della finanza pubblica, dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nel provvedimento, prevedendo che i relativi schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità finanziari ovvero che ne specifichi i nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e i corrispondenti mezzi di copertura che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, tali decreti vengano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Paolo RUSSO (FI-PdL) ritiene, alla luce della relazione, che emerga con forza il tema delle deleghe non esercitate dal Governo, anche alla luce delle vicende che hanno riguardato anche altri settori nei quali il Governo ha avuto défaillance. Esprime pertanto l'avviso che, nell'affrontare i vari temi posti dal disegno di legge, sia necessario circoscrivere ciò che il Governo Pag. 145intende realmente mettere in campo, al fine di non togliere potere decisionale al Parlamento e anche per non costituire per il Governo un ulteriore motivo di ritardo e di impedimento. Invita dunque i colleghi e i gruppi a riflettere su tale questione al fine di evitare che, a furia di deleghe, si sottragga materia di competenza al Parlamento.

  Mino TARICCO (PD) crede sia utile esplicitare, stante la natura del provvedimento, se vi sarà spazio per introdurre altre questioni, che in questo momento potrebbero essere più urgenti.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, si dichiara totalmente disponibile a valutare ogni proposta dovesse pervenirgli dai colleghi e dalle filiere.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a presidente dell'Ente nazionale risi.
Nomina n. 46.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

  Luca SANI, presidente e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Gian Pietro DAL MORO (PD) chiede di poter acquisire la documentazione relativa alla proposta di nomina.

  Luca SANI, presidente e relatore, avverte che la documentazione richiesta è in distribuzione. Nessun altro chiedendo di intervenire e ricordando che la votazione sulla proposta dovrà avere luogo non oltre il 7 luglio prossimo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.