CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 luglio 2015
473.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'esame del provvedimento, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ha luogo ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, per cui potranno esaminarsi esclusivamente le modifiche apportate dal Senato, che, peraltro, interessano anche materie di competenza della Commissione.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, torna Pag. 117all'esame della Commissione, ai fini dell'espressione del parere alla VII Commissione, il disegno di legge recante disposizioni per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (C. 2994-B). Ricorda che sul testo, sul quale la Commissione non aveva votato il mandato al relatore, il Governo ha posto la questione di fiducia presentando un maxiemendamento in Aula. A fronte di 24 articoli originari, e di 26 articoli nel testo approvato dalla Camera, il testo approvato dal Senato è composto di un unico articolo con 212 commi, corredato da una tabella.
  Rileva che le modifiche più significative intervenute durante l'esame al Senato, riguardano, in particolare, il piano di assunzioni, il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, la composizione del comitato di valutazione dei docenti, la valorizzazione del merito per i docenti, l'introduzione di un limite massimo per le erogazioni liberali in denaro alle scuole, nonché la soppressione delle disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari.
  Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala la soppressione della disposizione, contenuta nell'articolo 1, comma 5, in base alla quale l'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia, comunicandola alle singole scuole ai fini della realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.
  Segnala inoltre la soppressione della disposizione che, limitatamente al prossimo anno scolastico, prevedeva l'individuazione, a seguito di una stima del fabbisogno necessario, da parte del dirigente scolastico dei docenti da destinare all'organico dell'autonomia, già contenuta nell'articolo 2, comma 16, del testo approvato dalla Camera.
  Al comma 23, rileva la previsione, nel quadro del potenziamento del collegamento tra scuola e lavoro e, in particolare, delle attività formative, di un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti, al fine di elaborare, se necessario, i correttivi al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012.
  Con riferimento alla necessità di raccordare il più possibile le competenze dello studente con le richieste del mercato del lavoro, richiamando il contenuto del comma 28, rileva le modifiche approvate alle norme sul percorso formativo degli studenti, tra le quali segnala le disposizioni recanti misure per la individuazione di un profilo digitale dello studente, preliminare alla mappatura del curriculum e alla valutazione delle sue competenze accessibili nel Portale unico dei dati della scuola, istituito all'articolo 1, comma 136, del disegno di legge. Nel successivo comma 34, si estendono, inoltre, i percorsi di alternanza anche agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  Con riferimento alle disposizioni dell'ex Capo III del testo approvato dalla Camera, segnala le norme in materia di organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa, contenute nell'articolo 8 del testo approvato dalla Camera. Giudica di rilievo la previsione del comma 65, introdotta dal Senato, in base alla quale il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili, e osserva che il comma 69, introdotto dal Senato, reca disposizioni per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte con l'organico dell'autonomia, con la costituzione annuale di un contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. I relativi posti sono coperti a valere sulle graduatorie di personale che aspira alla stipula di contratti a tempo determinato o con l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti la cui efficacia è limitata ad un anno scolastico.Pag. 118
  Giudica positivamente, inoltre, il fatto che nell'esame presso il Senato sono stati posticipati gli effetti di alcune previsioni, in quanto ciò consente un miglior approfondimento. È questo il caso della definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali – inferiore alla provincia o alla città metropolitana – da parte degli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentiti le regioni e gli enti locali, che, sulla base dei criteri indicati, dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2016, invece che entro il 31 marzo 2016. Rimane fermo che, entro lo stesso termine del 30 giugno 2016, devono essere costituite reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. È stata soppressa, invece, la disposizione secondo la quale, per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
  Rileva poi che, durante l'esame al Senato, nell'ambito del comma 73, è stato previsto che ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 con il meccanismo di cui all'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ovvero per il 50 per cento dei posti, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva.
  Riferendosi al comma 78, giudica importanti anche le modifiche introdotte dal Senato alle competenze del dirigente scolastico, i cui poteri sono stati ricondotti entro il perimetro costituito dai livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché dagli elementi comuni del sistema scolastico pubblico. In secondo luogo, con riferimento al potere di proposta di conferimento di incarichi triennali ai docenti, durante l'esame al Senato è stato previsto che la stessa si avvii a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, prioritariamente su posti comuni e posti di sostegno vacanti e disponibili, tenendo conto – oltre che delle candidature presentate dagli stessi docenti, come già risultante dal testo approvato in prima lettura alla Camera – anche delle precedenze nell'assegnazione della sede previste, per i soggetti con disabilità, dalla legge n. 104 del 1992. Inoltre, ai commi 79 e 80, è stato puntualizzato che l'incarico è rinnovato, purché in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa.
  Con riferimento al comma 93, sottolinea l'importanza anche delle modifiche introdotte dal Senato con riferimento alla valutazione dei dirigenti scolastici, che appaiono ricondotti al proprio ruolo.
  Rileva che il Senato, con riferimento all'attribuzione di incarichi temporanei di durata non superiore a 3 anni per le funzioni ispettive, al comma 94 ha disposto che questi sono conferiti previo avviso pubblico e mediante valutazione comparativa dei curricula.
  Si sofferma, inoltre, sulle disposizioni dei commi da 95 a 104 relative al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado, oggetto di rilevanti modifiche. Queste riguardano, fra l'altro, l'inclusione nel piano straordinario anche degli idonei del concorso del 2012, l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, solo con il possesso dell'abilitazione (scompare, dunque, la terza fascia), la previsione di concorsi dedicati per insegnanti di sostegno.
  Più in particolare, ricorda che i commi da 95 a 97 prevedono che il Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca sia autorizzato ad attuare il piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 solo dopo aver proceduto, per il medesimo anno scolastico, alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi e per il 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento, come disposto dal richiamato articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994.
  Osserva che, in base alla relazione tecnica presentata al Senato con riferimento al maxiemendamento 1.1000, in questa fase saranno coperti 21.880 posti, Pag. 119corrispondenti a quelli lasciati liberi dal personale docente – sia su posto comune che su posto di sostegno – cessato dal servizio al 1o settembre 2015. Il piano straordinario, dunque, è finalizzato innanzitutto a coprire i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni effettuate secondo la procedura ordinaria. In base alla stessa relazione tecnica, si tratta di ulteriori 10.849 posti già esistenti nell'organico di diritto, ma non occupati, sia comuni che di sostegno.
  Per lo stesso anno scolastico, inoltre, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire – secondo quanto indicato nella Tabella 1 – ulteriori 48.812 posti destinati alle finalità di potenziamento dell'offerta formativa e di copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni, nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori 6.446 posti di potenziamento per il sostegno. Più nello specifico, osserva che la Tabella 1 reca la ripartizione del numero complessivo di posti tra gradi di istruzione, tipologie di posto e regioni, in proporzione alla popolazione scolastica statale, e tenuto conto della presenza di aree interne, montane o di piccole isole, di aree a bassa densità demografica, a forte processo migratorio, o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Alla ripartizione tra classi di concorso provvede, invece, ciascun Ufficio scolastico regionale, tenuto conto del fabbisogno espresso dalle scuole. Solo a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, questi ulteriori posti confluiranno nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento.
  Conseguentemente rileva che, per l'anno scolastico 2015/2016, tali posti non possono essere destinati alle supplenze annuali e alle supplenze fino al termine delle attività didattiche di competenza del dirigente scolastico e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria. Inoltre, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi e saltuarie. Il piano straordinario è rivolto agli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di merito – dunque, vincitori e, ora, anche idonei – del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'aggiornamento per il triennio 2014-2017, in entrambi i casi avendo a riferimento la data di entrata in vigore della legge.
  Osserva che la relazione tecnica citata ricorda anche che nell'anno scolastico 2015/2016 sarà completato il piano di assunzioni di docenti di sostegno previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013. In particolare, rimangono da assumere 8.895 docenti per la terza annualità del piano, nonché 5.852 docenti per la seconda annualità, che non si è potuto assumere nell'anno scolastico 2014/2015 per insufficienza di aspiranti nelle graduatorie.
  Complessivamente, dunque, in base alla stessa relazione tecnica, le assunzioni di docenti per l'anno scolastico 2015/2016 saranno pari a 102.734 unità.
  Passando alle procedure di assunzione, sottolinea che i commi da 98 a 101 definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi.
  Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto ancora secondo le procedure ordinarie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, di competenza degli Uffici scolastici regionali. Tale fase si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015 con l'assunzione entro il 15 settembre 2015. Nelle fasi successive, per quanti non abbiano ricevuto una proposta di assunzione nella prima fase, è necessario presentare apposita domanda di assunzione ed esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. A differenza di quanto avviene per la prima fase, si procede dando priorità agli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012 rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Nello specifico, la seconda fase consiste Pag. 120nella copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto, all'esito della prima fase, in ambito nazionale, mentre nella terza fase si procede alla copertura degli ulteriori posti di cui alla Tabella 1, sempre a livello nazionale. La decorrenza giuridica delle assunzioni derivanti dalla seconda e terza fase è il 1o settembre 2015, mentre la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro si realizza dalla presa di servizio presso la sede assegnata. Infatti, per tali fasi, le assegnazioni delle sedi avvengono al termine della relativa fase, se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi o saltuarie; al 1o luglio 2016, o al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio, se i destinatari sono titolari di supplenze sino al termine della attività didattiche; al 1o settembre 2016, se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali.
  Rileva che il comma 107, introdotto dal Senato, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e che i commi da 109 a 113 dispongono in materia di accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale, specificando le disposizioni già contenute nel testo approvato dalla Camera e confermando che, fino al totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, il l'accesso continua ad avvenire secondo quanto dispone l'articolo 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (50 per cento mediante concorsi pubblici e 50 per cento dalle graduatorie).
  Osserva poi che il Senato, al comma 114, ha previsto lo svolgimento dei concorsi pubblici con cadenza triennale, banditi anche per i posti di sostegno, e ha posticipato, dal 1o ottobre al 1o dicembre 2015, il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà bandire un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.
  Quanto alla formazione dei docenti, rispetto al testo approvato dalla Camera, rileva che il Senato ha introdotto, nel comma 119, un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile, nel caso di prima valutazione negativa del docente, in luogo della previsione di dispensa dal servizio.
  Sottolinea l'importanza delle modifiche introdotte dal Senato al comma 129 alla composizione del Comitato per la valutazione dei docenti, con particolare riferimento all'aumento da due a tre unità della componente docente e con la previsione della presenza di un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Al comma 130 si è inoltre previsto che, al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviino al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti, ai fini della predisposizione, da parte di un Comitato tecnico-scientifico, di linee guida valide a livello nazionale, da rivedere periodicamente.
  Per quanto riguarda i limiti di durata del contratto a tempo determinato, sottolinea che il Senato, al comma 131 ha rinviato al 1o settembre 2016 il termine a partire dal quale gli stessi contratti non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi. Ricorda, in proposito che la Camera aveva fissato tale termine alla data di entrata in vigore della legge.
  Con riferimento infine ai comandi, distacchi e fuori ruolo del personale scolastico, nell'ambito del comma 134, il Senato ha disposto che il divieto di comando, distacco, fuori ruolo del medesimo personale scolastico, previsto, sulla base dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 190 del 2014, dal 1o settembre 2015, non si applica nell'anno scolastico 2015/2016.
  Segnala, infine, che per quanto attiene alla delega di cui ai commi 180 e 181, il Senato ha modificato le disposizioni concernenti il completamento della formazione Pag. 121iniziale dei docenti assunti, introducendo inoltre una disposizione volta a prevedere la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge.
  Nel rilevare come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si sono introdotti ulteriori correttivi rispetto al testo originario del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere sul testo licenziato dal Senato.

  Cesare DAMIANO, presidente, non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.
Nuovo testo C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 giugno 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che la relatrice ha predisposto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) e avverte inoltre che i deputati del gruppo M5S hanno depositato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2).

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, illustra la propria proposta di parere e, pur riconoscendo l'ampio respiro della proposta alternativa di parere presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle, rileva come essa si riferisca essenzialmente a materie che esulano dalle competenze proprie della XI Commissione e, pertanto, non è possibile svolgere un'opera di sintesi rispetto alla propria proposta di parere.

  Matteo DALL'OSSO (M5S) fa presente di aver recepito, nella proposta di parere di cui è primo firmatario, numerose sollecitazioni che gli sono state rivolte dal mondo dei malati e dalle loro famiglie.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati del gruppo M5S.

  La seduta termina alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 1o luglio 2015.

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità (Atto n. 176), dello schema di decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto n. 177), dello schema di decreto legislativo per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva (Atto n. 178) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto n. 179).
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.50.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per la direzione del personale (AIDP).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.15.

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