CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 173

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.
C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera e petizione n. 578.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3077, C. 3114 e C. 3144).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che si sono svolte in data 3 giugno 2015 e 10 giugno 2015, le audizioni, rispettivamente, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, e del presidente dell'INPS, professor Tito Boeri. Comunica che, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 giugno 2015, sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le seguenti proposte di legge: C. 3077 Airaudo, recante agevolazioni previdenziali e misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori ultracinquantenni rimasti privi di occupazione; C. 3114 Ciprini e altri, recante disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e per l'anticipazione dell'accesso al trattamento di quiescenza, in favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto Pag. 1741995, n. 335, per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai genitori nonché per l'assistenza di familiari disabili gravi; C. 3144 Pizzolante e altri, recante delega al Governo per l'introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva. Poiché tali proposte vertono su materie identiche a quelle recate dai progetti di legge in esame, ne propone l'abbinamento.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, con riferimento alle tre proposte di legge testé abbinate, osserva in primo luogo che la proposta di legge C. 3077, a prima firma del deputato Airaudo, reca disposizioni volti a facilitare il ricollocamento dei lavoratori disoccupati con più di cinquanta anni. In particolare, valorizzando la collaborazione tra le parti sociali e datoriali a livello territoriale, l'articolo 1 prevede il ricorso a tavoli territoriali, a cui partecipano anche i centri per l'impiego e gli enti accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione del territorio, per l'individuazione di interventi di politica attiva che favoriscano la ricollocazione e l'attivazione dei percorsi di riqualificazione dei lavoratori. I successivi articoli da 2 a 5, in relazione ai disoccupati che, compiuti i cinquanta anni, non beneficino di indennità di sostegno del reddito né di prestazioni pensionistiche, prevedono l'introduzione di un'indennità pari alla quota necessaria per coprire il costo della contribuzione volontaria fino a un massimo di cinque anni, finanziata con un apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Passando ad illustrare la proposta di legge C. 3114, a prima firma della deputata Ciprini, osserva che essa, inserendosi nel medesimo solco di alcune delle proposte di legge già in corso di esame, reca disposizioni volte a rafforzare il riconoscimento sul piano previdenziale della maternità e dei lavori di cura familiare. In particolare, segnala che l'articolo 2 della proposta prevede che alle madri lavoratrici o, in loro assenza, ai padri, sia riconosciuto un sistema di crediti di cura ed educazione utili ai fini della determinazione sia dell'anzianità contributiva sia della misura della pensione. Tali benefici, estesi dall'articolo 3 anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, sono finanziati, sulla base dell'articolo 4, da un apposito Fondo alimentato dalle risorse recate dall'imposizione di un limite massimo alle pensioni eccedenti dieci volte il trattamento minimo INPS. Rileva che la proposta reca anche disposizioni in favore dei genitori o familiari conviventi con minori disabili gravi, prevedendo la possibilità di accedere al pensionamento anticipato e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di assistenza al figlio, per un massimo di cinque anni. Sottolinea che la proposta di legge reca, inoltre, la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2018 del regime sperimentale «Opzione donna» nonché la delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale, ponendo queste ultime a carico della fiscalità generale, distinguendole dalle erogazioni di natura previdenziale, finanziate dai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori. Infine, con riferimento alla proposta di legge C. 3144, a prima firma del collega Pizzolante, rileva che essa, differenziandosi dalle altre proposte abbinate che prevedono misure direttamente applicabili, reca invece una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l'introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva. Tra i criteri direttivi della delega, segnala che si prevede l'accesso, per i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni, al pensionamento flessibile dopo il compimento del requisito minimo di 62 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prevede, inoltre, l'esclusione di Pag. 175nuovi oneri finanziari, imponendosi, rispetto all'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, penalizzazioni graduate in relazione all'età di pensionamento effettivo, non superiori all'8 per cento nel complesso e al 2 per cento per ciascun anno di anticipo. Sono altresì previsti incentivi per le lavoratrici madri, ai fini della maturazione del requisito di anzianità anagrafica, stabilendosi la valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni e, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall'evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento. Ricorda, inoltre, l'incentivazione dei contratti di lavoro a tempo parziale con i soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento nonché con i lavoratori impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari. Da ultimo, si sofferma sulla predisposizione di un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva orientato ad incentivare il rinnovamento dell'organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche nell'ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento prestate dai medesimi lavoratori in favore dei lavoratori neo-assunti.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Atto n. 176.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel dare la parola alla relatrice per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che l'esame del provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione. Segnala, inoltre, che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all'atto della trasmissione dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di tre Titoli, per un totale di 43 articoli, è volto all'attuazione Pag. 176della delega di cui all'articolo 1, commi da 3 a 7 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e detta norme volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, nonché altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
  Rileva che il Titolo I, composto degli articoli da 1 a 22, reca disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, nonché per la revisione del regime delle sanzioni e si compone di tre Capi, relativi, rispettivamente, all'inserimento mirato delle persone con disabilità (Capo I, composto degli articoli da 1 a 13), alla semplificazione e razionalizzazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro (Capo II, nel quale rientrano gli articoli da 14 a 19) e alla semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Capo III, composto dagli articoli da 20 a 22). Il Titolo II si compone degli articoli da 23 a 42 e si suddivide in due Capi: gli articoli da 23 a 26, ricompresi nel Capo I, recano disposizioni in materia di rapporto di lavoro, mentre gli articoli da 27 a 42, rientranti nel Capo II, recano disposizioni in materia di pari opportunità. Il Titolo III, composto del solo articolo 43, reca le disposizioni finali del provvedimento e dispone in ordine alla sua entrata in vigore.
  Passando rapidamente in rassegna le disposizioni dello schema in esame, segnala che il Capo I del Titolo I è volto in primo luogo a razionalizzare, agli articoli da 1 a 11, la disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità; inoltre, il provvedimento, agli articoli 12 e 13, modifica alcune disposizioni concernenti le persone prive della vista. Le disposizioni danno attuazione, in particolare, ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettere g) e aa), della legge n. 183 del 2014. Rileva che l'articolo 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, sulla base di una serie di principi quali, in particolare: la promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL; la promozione di accordi territoriali con soggetti operanti nel sociale; l'analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare; l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; l'individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili. L'articolo 2 prevede che la disciplina sul collocamento mirato si applichi anche alle persone con capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, in relazione a occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Osserva che l'articolo 3 interviene sulla disciplina sulle quote di riserva sopprimendo, a decorrere dal 1o gennaio 2017, le previsioni che attualmente subordinano all'effettuazione di nuove assunzioni l'obbligo di assunzione dei disabili posto a carico di taluni datori di lavoro, sulla base del cosiddetto regime di gradualità. L'articolo 4 introduce l'obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento. L'articolo 5 modifica la disciplina sulle sospensioni, esclusioni ed esoneri parziali dagli obblighi previsti dalla normativa vigente, mentre l'articolo 6 interviene sulle modalità delle assunzioni obbligatorie individuando come modalità di assunzione di carattere generale la richiesta nominativa o la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. Segnala che l'articolo 7 individua nei servizi per il collocamento mirato, nel cui ambito territoriale si trova la residenza del soggetto interessato, gli organismi preposti alla tenuta dell'elenco in cui sono iscritte le persone con disabilità che risultino disoccupate; allo stesso tempo si introduce la possibilità, per gli stessi soggetti, di iscriversi nell'elenco di altro servizio Pag. 177nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui erano precedentemente iscritti. Passando all'articolo 8, rileva che esso interviene sulla disciplina relativa alla richiesta di avviamento al lavoro per l'assunzione di lavoratori disabili, prevedendo, in particolare, la costituzione, all'interno della Banca dati politiche attive e passive, di una apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato. L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione o di riserva di posti (cosiddetti soggetti conferenti) e con le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione (cosiddetti soggetti destinatari). Osserva che l'articolo 10 interviene sulle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementandone la misura e limitandone la concessione ad un periodo di 36 mesi. L'articolo 11 modifica alcuni criteri di destinazione ed erogazione delle risorse afferenti al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Infine, illustra gli articoli 12 e 13, volti a semplificare il procedimento per il collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti. A tal fine si dispone la soppressione dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, prevedendo che i centralinisti abilitati si iscrivano nell'elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza e, a scelta, in un ulteriore ambito territoriale diverso da quello di residenza.
  Passando ad illustrare il Capo II del Titolo I, costituito dagli articoli da 14 a 19, osserva che esso è diretto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 5 a 6, della legge n. 183 del 2014, che reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, rileva che l'articolo 14 prevede il deposito con modalità telematiche dei contratti aziendali o territoriali, mentre l'articolo 15 dispone, a decorrere dal 1o gennaio 2017, la tenuta e la conservazione in modalità telematica del Libro unico del lavoro. Il successivo articolo 16 reca disposizioni volte all'utilizzo esclusivo della modalità telematica per le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro. Segnala, inoltre, che l'articolo 17 prevede la costituzione del Fascicolo dell'azienda, contenente determinate informazioni sui datori di lavoro, all'interno della Banca dati politiche attive e passive, mentre l'articolo 18 dispone l'abrogazione dell'autorizzazione per l'impiego di lavoratori italiani all'estero e l'articolo 19 reca disposizioni di semplificazione in materia di collocamento della gente di mare.
  Con riferimento al Capo III del Titolo I, costituito dagli articoli da 20 a 22, recante disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, osserva che l'articolo 20 interviene su molteplici aspetti del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si prevede l'applicazione delle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008 nei confronti dei lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista; si demanda a uno specifico decreto ministeriale l'individuazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi; si dispone l'aumento delle sanzioni in caso di violazione di specifici obblighi riferiti, rispettivamente, a più di cinque o dieci lavoratori; si modifica il campo di applicazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso in relazione a violazioni di obblighi ai fini della tutela per specifici rischi; si prevede la facoltà, per il datore di lavoro, di avvalersi gratuitamente, su richiesta da inoltrare all'INAIL, di un servizio di informazione preventiva e di Pag. 178orientamento generale in materia; si modifica la disciplina inerente il potere di disposizione utilizzabile dagli organi di vigilanza al fine di impartire disposizioni esecutive; viene meno l'obbligo della visita medica pre-assuntiva; viene meno la facoltà riconosciuta al datore di lavoro, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione; diventa facoltà l'obbligo di effettuare la formazione dei lavoratori in collaborazione con gli organismi paritetici; si dispone che restino in vigore le sole disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, e non più anche quelle relative al registro infortuni; si fornisce una nuova definizione di operatore per quanto attiene l'uso delle attrezzature di lavoro; si prevede che possano produrre interpelli anche le regioni e le province autonome; si modifica la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro; si inserisce una apposita disciplina concernente l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore; rileva che, per quanto attiene ai cantieri temporanei o mobili, si prevede la non applicazione della normativa di settore ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento o che non comportino lavori edili o di ingegneria civile; inoltre si interviene sui requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei menzionati cantieri; si dispone l'obbligo di istituire uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti.
  Passando a illustrare il successivo articolo 21, rileva che esso apporta alcune semplificazioni alla disciplina sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, osserva che si prevede che l'Istituto assicuratore renda disponibili al datore di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi che non siano a disposizione del medesimo datore di lavoro necessari per il calcolo del premio assicurativo, con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. Si apportano, inoltre, alcune modifiche alla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale, anche con riferimento alla specifica denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza per ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni. Sottolinea che si modifica, altresì la procedura inerente l'obbligo, per l'INAIL, di trasmettere telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, a determinati organismi e autorità, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni, in particolare disponendo l'utilizzo dello strumento della cooperazione applicativa. Si modificano gli adempimenti in relazione alla procedura di prima assistenza a seguito di infortunio o malattia professionale e al rilascio in via telematica del relativo certificato e si abroga l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Con riferimento all'articolo 22, osserva che esso modifica la disciplina relativa all'apparato sanzionatorio di alcune disposizioni legislative concernenti il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si modifica l'importo delle sanzioni, diminuendolo e diversificandolo in relazione a diversi periodi temporali di lavoro, previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Osserva che si interviene sulla disciplina della revoca dei provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa, da parte degli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle ASL, modificando gli importi di specifiche sanzioni pecuniarie. Si modificano gli importi delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi alla tenuta Pag. 179del libro unico del lavoro, diversificando l'importo della sanzione in relazione al numero dei lavoratori interessati e al periodo temporale della violazione e si modificano le penalità per il datore di lavoro che non corrisponda gli assegni familiari. Sottolinea l'intervento, altresì, sugli obblighi connessi alla consegna, da parte del datore di lavoro, del prospetto paga al lavoratore nonché la soppressione dell'obbligo, per i datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
  Passando al Titolo II del provvedimento, segnala che il Capo I, composto degli articoli 23-26, reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro. In particolare, rileva che l'articolo 23 introduce una nuova disciplina in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, sostituendo l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che attualmente disciplina la materia. La disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), della legge n. 183 del 2014, ove si prevede la «revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore». Illustra e principali modifiche rispetto alla normativa vigente, che riguardano in primo luogo l'estensione dei presupposti per l'utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza, consentito non solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro, come previsto dalla normativa vigente, ma anche per la tutela del patrimonio aziendale. Si prevede, inoltre, che, in caso di imprese con unità produttive collocate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo per l'installazione degli impianti può essere stipulato non solo con le RSA e RSU, come attualmente previsto, ma anche con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Segnala che è altresì stabilito che, in caso di mancato accordo, l'installazione possa avvenire previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in caso di unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva, inoltre, la soppressione della norma che attualmente consente al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali l'impugnazione innanzi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle decisioni della Direzione territoriale del lavoro in ordine all'installazione e all'utilizzo degli strumenti. Si stabilisce, poi, che per l'utilizzo degli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze non è necessario il previo accordo sindacale. Rileva, infine, che tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità d'uso degli strumenti, che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità di effettuazione dei controlli e che venga rispettata la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
  Passando all'articolo 24, sottolinea che esso, dando attuazione a uno specifico criterio di delega, contenuto nell'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 183 del 2014, introduce la possibilità per i lavoratori, nei modi stabiliti dai contratti collettivi nazionali, di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello o categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti. L'articolo 25 rinvia a un decreto ministeriale l'individuazione delle ipotesi di esenzione dalle fasce orarie di reperibilità per le visite mediche domiciliari Pag. 180di controllo in caso di malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato.
  Con riferimento all'articolo 26, che modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, rileva che la disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del 2014, ove si prevede l'adozione di «modalità semplificate per garantire la data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore». A tal fine si prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere stabiliti, tra l'altro, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione. La nuova normativa non trova applicazione per il lavoro domestico e qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle cosiddette sedi protette.
  Illustra quindi i contenuti del Capo II del Titolo II, costituito dagli articoli da 27 a 43, che modifica ed integra in più parti il Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, dando attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 9, lettera l), della legge n.  183 del 2014, ove si dispone «la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel mondo del lavoro, nonché il riordino delle procedure relative alla promozioni di azioni positive per cui è competente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali». In particolare, rileva che gli articoli da 28 a 30 intervengono sulla disciplina concernente la composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, prevedendo, in particolare l'ampliamento dei compiti ad esso assegnati, la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro al suo interno e la riduzione del numero dei soggetti che partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Si stabilisce, altresì, che il Comitato non possa più deliberare in ordine alle proprie spese e a quelle della Segreteria tecnica. Descrive gli articoli da 31 a 41, che modificano la disciplina normativa relativa alle consigliere e consiglieri di parità. In particolare, si prevede una procedura di valutazione comparativa per la nomina delle consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, eliminando il concerto con il Ministro per le pari opportunità per la nomina, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli enti territoriali, delle consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. Si precisa la natura obbligatoria e non vincolante del parere delle commissioni regionali e locali tripartite ai fini della predetta nomina; sottolinea che la durata del mandato delle consigliere di parità viene ridotta da quattro a tre anni ed è prevista la rinnovabilità per una sola volta, anziché per un massimo di due volte. Sottolinea la rimodulazione delle funzioni e dei compiti delle consigliere e l'introduzione della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle Pag. 181politiche sociali per l'attività della consigliera nazionale di parità, alla quale viene affidato il compito di determinare le priorità d'intervento e i programmi di azione. Lo svolgimento di inchieste indipendenti e la pubblicazione di relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro diviene una facoltà, e non un obbligo, per la consigliera nazionale di parità, per la quale viene introdotto l'obbligo di avvalersi, a tali fini, delle strutture del Ministero del lavoro e dei relativi enti strumentali. Ricorda che alle consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta viene riconosciuto il ruolo di componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale o di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. Rileva che viene previsto che il rapporto annuale sull'attività svolta dalle consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sia redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Osserva la retribuzione dei permessi lavorativi cui le consigliere hanno diritto nel limite di 50 o 30 ore mensili medie, attualmente automatica, è rimessa alla disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza. Con riferimento all'indennità mensile delle consigliere degli enti territoriali, attualmente riconosciuta nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, si prevede che essa venga posta a carico dell'ente territoriale di appartenenza, che la sua attribuzione sia eventuale e che la relativa misura sia determinata dalla Conferenza unificata e non, come ora, con decreto interministeriale; con riferimento al Fondo per le consigliere ed i consiglieri di parità, si conferma il finanziamento disposto dalla legislazione vigente, integrato per il 2015, nel limite complessivo di 140.000 euro a valere sulle risorse previste dal decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Sono, altresì, soppresse le disposizioni sul riparto e sulla gestione del fondo. Rileva che la rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità assume la denominazione di «Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità», con contestuale rimodulazione dei compiti e delle modalità di funzionamento. Infine, sottolinea che le azioni positive possono essere promosse anche dai centri per l'impiego.
  Ricorda, infine, che il titolo III, composto del solo articolo 43, prevede, in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 183 del 2014, che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Giorgio PICCOLO (PD), rilevando l'opportunità di approfondire nel corso del dibattito alcuni punti problematici, quali ad esempio la disciplina sulla chiamata nominativa dei lavoratori disabili o l'eliminazione della fascia di reperibilità in caso di malattia, sottolinea la necessità di affrontare con particolare cautela la tematica della cessione delle ferie, prevista dall'articolo 24 dello schema di decreto legislativo, in quanto, pur essendo, in linea di principio, condivisibile la finalità solidaristica sottesa alla previsione, l'introduzione di tale istituto nell'ordinamento potrebbe aprire un varco alla limitazione del diritto per motivazioni meno degne di tutela. Analogamente, si dichiara contrario alla eliminazione del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina relativa agli impianti audiovisivi e di controllo, proponendo la soppressione del secondo comma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come sostituito dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo. Ricorda, infatti, come, in sede di approvazione della legge delega, fosse stato raggiunto un difficile compromesso sul punto dei controlli a distanza, che, a suo avviso, potrebbe non trovare rispondenza nello schema di decreto legislativo in discussione. Rileva, del resto, che anche sulla materia del contratto a tutele crescenti fosse stato raggiunto un compromesso che è stato, poi, Pag. 182disatteso dal decreto legislativo n. 23 del 2015, che ha esteso la nuova disciplina in materia di tutele in caso di licenziamento anche ai licenziamenti collettivi. Invita, pertanto, ad una attenta valutazione delle disposizioni contenute nel decreto, alla luce degli equilibri raggiunti in sede di approvazione della legge n. 183 del 2014.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Atto n. 179.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel dare la parola alla relatrice per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che anche l'esame del provvedimento in titolo riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.
  Segnala, inoltre, che la Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all'atto della trasmissione dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell'acquisizione della richiamata intesa.

  Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014. Ricorda che tale delega è stata già in parte esercitata con il decreto legislativo n. 22 del 2015, relativo agli strumenti di tutela e sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria. Sottolinea che il provvedimento in esame reca la disciplina degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, ossia la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, i contratti di solidarietà e i fondi di solidarietà bilaterali. Al fine di razionalizzare la normativa in materia, attualmente recata da molteplici testi normativi, le disposizioni concernenti gli strumenti di tutela del reddito in costanza di lavoro sono state riunificate all'interno del provvedimento in esame, con contestuale abrogazione di tutte le norme che attualmente regolano la materia. Rileva preliminarmente che il provvedimento si compone di tre Titoli, per un totale di 44 articoli: il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 25, reca disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale, il Titolo II, nel quale rientrano gli articoli da 26 a 40, disciplina i fondi di solidarietà bilaterali, mentre il Titolo III, composto dagli articoli da 41 a 44, reca le disposizioni transitorie e finali.
  Passando ad una sintetica descrizione del contenuto del provvedimento, osserva in primo luogo che il Titolo I, suddiviso in tre Capi, disciplina gli interventi di integrazione salariale. In particolare, il Capo I, composto degli articoli da 1 a 8, reca una serie di disposizioni comuni ad entrambi i trattamenti di integrazione salariale, ordinario (CIGO) e straordinario (CIGS), con l'obiettivo di definire un modello unitario di integrazione salariale, pur nella valorizzazione delle specifiche Pag. 183esigenze dei diversi settori produttivi, attraverso una base di regole comuni ad entrambe le forme di integrazione. A tal fine il provvedimento, agli articoli 1 e 2, interviene sull'ambito soggettivo di applicazione della normativa, ricomprendendo nella platea dei destinatari della CIGO e della CIGS anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. L'articolo 4 interviene, inoltre, sulla durata massima complessiva dei trattamenti di CIGO e CIGS, uniformandone il periodo di godimento. L'articolo 5 modifica la disciplina del contributo addizionale a carico delle imprese nei casi di CIGO e CIGS, non più commisurato all'organico dell'impresa bensì rapportato, in misura crescente, all'effettivo utilizzo del trattamento. Osserva poi che l'articolo 7 interviene sulle modalità di erogazione dei trattamenti e sul termine per il rimborso delle prestazioni, in particolare prevedendo una disciplina transitoria per i trattamenti richiesti antecedentemente o a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e autorizzando (sia in caso di CIGO sia in caso di CIGS) il pagamento diretto dei trattamenti (con il connesso assegno per il nucleo familiare) in presenza di difficoltà finanziarie «serie e documentate» dell'impresa. Infine, il successivo articolo 8 prevede l'obbligo di convocazione, per i centri per l'impiego, dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, calcolata in un periodo di 12 mesi, sia superiore al 50 per cento, ai fini della stipula di un patto di servizio personalizzato e interviene sulle cause di decadenza dalla fruizione dei trattamenti.
  Passando a illustrare il Capo II, nel quale rientrano gli articoli da 9 a 18, reca le disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), sottolinea che l'articolo 10 delinea, con alcune differenze rispetto ai soggetti interessati dalla normativa vigente, l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto e che l'articolo 11 individua nelle situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali) e nelle situazioni temporanee di mercato i casi in cui è riconosciuta la CIGO ai dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, confermando le disposizioni vigenti. L'articolo 12 stabilisce la durata massima della CIGO, confermando in generale, quanto previsto dalla normativa vigente, mentre l'articolo 13 rimodula gli oneri contributivi per il finanziamento dell'istituto, differenziandoli in funzione del suo utilizzo effettivo. Osserva poi che l'articolo 15 modifica alcuni elementi inerenti al procedimento per l'ammissione alla CIGO, mentre il successivo articolo 16 interviene sulle modalità di concessione dei medesimi trattamenti, sopprimendo in particolare la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni e demandando ad uno specifico decreto ministeriale la definizione dei criteri per la sua concessione. Sottolinea infine che l'articolo 17 modifica l'organo competente sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di concessione della CIGO.
  Con riferimento al Capo III, composto dagli articoli da 19 a 25, che contiene disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), rileva l'articolo 21, sopprime, in primo luogo, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la cessazione di attività di impresa o di un ramo di essa tra le cause che consentono di accedere alla CIGS. In proposito, sottolinea la necessità di approfondire tale punto, posto che la norma di delega fa riferimento piuttosto alla cessazione definitiva dell'attività di impresa. Osserva poi che la medesima disposizione include, inoltre, i contratti di solidarietà difensivi nell'ambito di applicazione della CIGS, anche in relazione alla misura delle prestazioni e alla contribuzione a carico dell'impresa. Infine, il successivo articolo 22 introduce nuovi limiti di durata della CIGS, differenziandoli in base alle causali e alle dimensioni dell'impresa interessata.
  Illustra quindi il Titolo II, composto degli articoli da 26 a 40, che interviene in Pag. 184materia di fondi di solidarietà, con l'obiettivo di razionalizzarne la disciplina e fissare un termine certo per il loro avvio. Osserva, in particolare, che le disposizioni sono volte a dare attuazione all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 7), della legge n. 183 del 2014, ove si prevede la revisione dell'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, con previsione della possibilità di destinare eventuali risparmi di spesa al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria e delle politiche attive. Rileva che il sistema dei fondi bilaterali delineato dal provvedimento ricalca, nei suoi elementi essenziali, quello previsto dalla normativa vigente, recata dall'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, con la previsione, nell'articolo 26, di una disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali di nuova istituzione e, nell'ambito dell'articolo 27, per i fondi di solidarietà esistenti che adeguino i propri statuti alla nuova disciplina legislativa (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi). Gli articoli 28 e 29 intervengono, inoltre, sulla disciplina del Fondo di solidarietà residuale per i settori che non abbiano provveduto all'istituzione di un fondo di solidarietà. Tale fondo dal 2016 assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale – FIS. Osserva, in particolare, che l'articolo 26 disciplina istituzione e funzionamento di nuovi fondi di solidarietà bilaterali, sottolineando che l'elemento di maggiore novità rispetto alla normativa vigente è costituito dall'estensione dell'obbligo di istituire un fondo di solidarietà alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, in luogo dei 15 dipendenti previsti dalla normativa vigente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo si adeguano alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (di cui all'articolo 29) a decorrere dal 1o gennaio 2016. Rileva che l'articolo 27 modifica la disciplina dei fondi di solidarietà alternativi, ossia dei fondi operanti nell'ambito di consolidati sistemi di bilateralità che entro la data di entrata in vigore del decreto abbiano adeguato le proprie fonti istitutive e normative alle finalità di cui all'articolo 26. Osserva che gli elementi di maggiore novità rispetto alla normativa vigente sono l'innalzamento dell'aliquota di finanziamento a decorrere dal 2016, che passa dallo 0,20 per cento allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015. Si prevede, inoltre, che i fondi debbano assicurare almeno un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30 o, in alternativa, all'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
  Passando all'articolo 28, segnala che esso disciplina il fondo di solidarietà residuale, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente per quanto riguarda le finalità e l'ambito applicativo, la soglia dimensionale e la gestione del fondo. Sottolinea che l'unica novità di rilievo attiene all'ipotesi in cui si addivenga alla costituzione di un fondo relativamente a settori già coperti dal fondo residuale, nel qual caso si prevede che i nuovi fondi debbano fissare un'aliquota di finanziamento, pari allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale, e garantire un livello di prestazioni (assegno ordinario o, in alternativa, assegno di solidarietà) analoghi a quelli stabiliti per i fondi di solidarietà alternativi. Infine, si stabilisce che i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Pag. 185fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale medesimo. L'articolo 29 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di fondo di integrazione salariale (F.I.S.), disciplinandone l'attività e il funzionamento. Rileva che sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, ai sensi dell'articolo 26, o secondo il modello alternativo, ai sensi dell'articolo 27. Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, osserva che è previsto unicamente l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono previsti sia l'assegno di solidarietà, sia assegno ordinario (quest'ultimo garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile). Alla gestione del fondo di integrazione salariale provvede un comitato amministratore. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1o gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza del comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo. Osserva che, a decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e allo 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti. È, inoltre, stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo degli istituti previsti pari al 4 per cento della retribuzione persa. Specifiche misure, infine, sono volte ad assicurare l'equilibrio finanziario del fondo. Segnala che gli articoli da 30 a32 disciplinano le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, che consistono nell'assegno ordinario, nell'assegno di solidarietà e in prestazioni ulteriori. L'assegno ordinario, disciplinato dall'articolo 30, consiste in una prestazione di importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO e la CIGS.
  Passando all'articolo 31, rileva che esso disciplina l'assegno di solidarietà, che a decorrere dal 1o gennaio 2016 il fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento. Analogamente a quanto disposto dalla normativa vigente, l'articolo 32 prevede che i fondi di solidarietà possano erogare prestazioni ulteriori (prestazioni integrative; assegni straordinari; contributi al finanziamento di programmi formativi). Osserva che l'articolo 33, ribadendo quanto previsto dalla normativa vigente, stabilisce che la contribuzione ordinaria sia ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo e che l'articolo 34 stabilisce che nel caso di erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà, i fondi di solidarietà provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore Pag. 186interessato la contribuzione correlata alla prestazione. L'articolo 35 reca, infine, disposizioni volte a garantire l'equilibrio finanziario dei Fondi, sostanzialmente riproducendo quanto previsto dalla normativa vigente.
  Illustra poi l'articolo 36, che disciplina i compiti e la composizione del Comitato amministratore dei fondi di solidarietà bilaterali, confermando sostanzialmente quanto già previsto al riguardo dalla legge n. 92 del 2012, nonché gli articoli 37 e 38, che stabiliscono i requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse, nonché i requisiti di onorabilità, che devono sussistere in capo agli esperti componenti del comitato. Con riferimento all'articolo 39, rileva che detta disposizioni generali per i Fondi, stabilendo che possono accedere alle prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali di settore anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante; in tal caso il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente alla durata della sospensione o riduzione di orario. Infine, per i Fondi di solidarietà bilaterali e il Fondo di integrazione salariale viene stabilito che la durata massima complessiva delle prestazioni non può eccedere i 24 mesi nel quinquennio mobile, fatto salvo l'utilizzo dei contratti di solidarietà, e che le modalità di erogazione delle prestazioni sono le medesime previste per le integrazioni salariali. L'articolo 40, infine, prevede l'adeguamento alle norme del provvedimento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo.
  Passa poi all'esame del Titolo III, composto degli articolo da 41 a 44, che reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, segnala che l'articolo 41 dispone che i trattamenti di CIGS conseguenti ad accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame mantengano la durata prevista, mentre i trattamenti riguardanti periodi successivi alla suddetta data si computano ai fini della durata massima complessiva. L'articolo 42 reca disposizioni di carattere finanziario, prevedendo l'incremento, attraverso i risparmi di spesa derivanti dal Titolo I, del fondo istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 183 del 2014. Conseguentemente, si dispone che le maggiori risorse disponibili vengono utilizzate: per garantire l'operatività, anche per gli anni successivi al 2015, delle misure previste dal decreto legislativo volto alla conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri; per innalzare il limite massimo di durata della NASpI, portato, a regime, a 24 mesi, in luogo del limite massimo di 78 settimane attualmente previsto a decorrere dal 1o gennaio 2017; per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del turismo per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, stabilendo che se la durata della NASpI è inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione; per la prosecuzione della sperimentazione relativa all'ASDI, inizialmente prevista per il solo 2015, anche con riferimento ai lavoratori che abbiano fruito della prestazione NASpI per l'intera sua durata oltre il 31 dicembre 2015; per l'incremento della dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro.
  Segnala, infine, che l'articolo 43 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, osserva che per il calcolo della durata massima della CIGO e della CIGS, si prevede che i trattamenti richiesti prima dell'entrata in vigore del provvedimento si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data; viene differita di 24 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame l'applicazione della disposizione in merito alla durata della CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale; per la concessione di misure per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore Pag. 187dei call center, viene incrementato, per gli anni 2015 e 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione. Infine, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2015, elabori un rapporto sulle proposte di valorizzazione della bilateralità nell'ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione. L'articolo 44, infine, reca l'elenco delle disposizioni abrogate.
  Conclusivamente, si riserva di integrare le proprie considerazioni al termine del previsto ciclo di audizioni, al fine di meglio approfondire i temi che presentano maggiori aspetti problematici.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 giugno 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.