CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2015
470.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 122

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.
C. 1924 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la Pag. 123ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, composto di 6 articoli e un preambolo. Rileva inoltre che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che sarebbero opportune precisazioni riguardo al profilo temporale dell'onere, che necessita di aggiornamento tenuto conto che il disegno di legge è stato presentato nel dicembre 2013. La relazione tecnica infatti individua nel 2015 l'esercizio di decorrenza dell'onere, nel presupposto, ormai superato nei fatti, della convocazione della prima riunione in Italia nel 2014. In particolare, andrebbe chiarito se lo slittamento dell'entrata in vigore del disegno di legge in esame comporti una diversa decorrenza dell'onere. Rileva, peraltro, che l'Accordo non fa alcun riferimento al luogo delle riunioni, limitandosi a prevedere che questo sia concordato tra le parti attraverso le vie diplomatiche, né prevede espressamente la riunione ad anni alterni della Commissione mista.
  Quanto alla stima degli oneri contenuta nella relazione tecnica, la stessa appare corretta sulla base delle ipotesi indicate riguardo alle modalità applicative dell'Accordo (invio di un funzionario per cinque giorni ad anni alterni).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla decorrenza degli oneri, rileva preliminarmente che dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire tale decorrenza all'anno 2016, o all'anno 2017, in considerazione sia del tempo ancora necessario all'approvazione definitiva del provvedimento sia del fatto che la prima riunione della Commissione mista, come risulta dalla relazione tecnica, dovrebbe tenersi nella Federazione Russa. In proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Inoltre rileva la necessità di riformulare la copertura finanziaria, di cui al comma 1 dell'articolo 3, sostituendo il riferimento ai fondi speciali 2013-2015 con quello relativo ai fondi speciali 2015-2017. A tal proposito fa presente che, a prescindere dalla decorrenza dell'onere oggetto di copertura, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Infine, riguardo alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti, rispetto alle previsioni di spesa, alle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria», segnala che il capitolo interessato da tale imputazione dovrebbe essere il 1659 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cui piano di gestione n. 3, relativo alle missioni all'estero, reca stanziamenti per soli 1.639 euro per il 2015, attualmente ridotti a 820 euro. Ciò posto, ritiene necessario che il Governo confermi l'imputazione dei citati scostamenti al predetto capitolo e che la stessa non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente.
  Infine ritiene opportuno integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, specificando che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame reca autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia firmato a Praga l'8 febbraio 2011. Rileva inoltre che la proposta di legge ricalca il contenuto del disegno di legge S. 3600 presentato al Senato l'11 dicembre 2012 e non esaminato per la fine anticipata della XVI Legislatura e che la medesima proposta non è corredata di relazione tecnica, allegata invece al disegno di legge S. 3600, le cui informazioni sono state comunque utilizzate ai fini della valutazione del provvedimento.
  In merito ai profili di quantificazione, premessa la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge, segnala che la proposta medesima reca l'indicazione di oneri annui complessivi di ammontare identico a quelli quantificati dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato nella precedente legislatura (S. 3600). Ritiene pertanto opportuno acquisire dal Governo dati aggiornati ed elementi di valutazione volti a suffragare tali indicazioni di spesa anche alla luce delle effettive modalità di attuazione dell'Accordo.
  In proposito, evidenzia, tra l'altro, che la predetta relazione tecnica asserisce l'ipotesi che la Commissione di cui all'articolo 15 dell'Accordo si riunisca ogni tre anni, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Tale ipotesi, che condiziona la proiezione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima relazione tecnica ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo.
  Andrebbe inoltre confermata la neutralità finanziaria delle disposizioni dell'Accordo cui la relazione tecnica allegata al precedente disegno di legge di ratifica non ascriveva effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Osserva altresì che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica distingue fra spese di missione, configurate come «previsioni di spesa» e corredate di una clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, e le rimanenti spese che appaiono ricondotte ad un limite massimo, indicato dal medesimo articolo 3. Con specifico riferimento a quest'ultima categoria di spese, ritiene che dovrebbero essere indicate in dettaglio le ipotesi sottostanti la quantificazione delle medesime, confermando altresì che tali ipotesi costituiscono limiti inderogabili per l'attuazione dell'Accordo. Infine, reputa necessaria un'indicazione delle specifiche disposizioni (articoli e commi) dell'Accordo che danno luogo alle due diverse categorie di spesa sopra individuate.
  Con riguardo alla copertura finanziaria e alla clausola di salvaguardia, fa preliminarmente presente che, essendo il provvedimento in esame incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, resta ferma l'imputazione degli oneri relativi all'anno 2014 al fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri riferito al bilancio triennale 2014-2016, mentre la copertura degli oneri relativi agli anni 2015 nonché di quelli decorrenti a partire dall'anno 2016 dovrebbe essere imputata a carico del suddetto fondo speciale di parte corrente riferito al bilancio triennale 2015-2017. Rimane ovviamente salva la possibilità, qualora si ritenesse oramai superata la spesa riferita all'annualità 2014, di prevedere la decorrenza e il profilo temporale degli oneri ascritti al provvedimento a fare Pag. 125data dall'anno 2015, con conseguente aggiornamento della norma di copertura finanziaria, che in tale caso dovrà fare riferimento esclusivamente al citato fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2015-2017. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 3, fa comunque presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica.
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i programmi e le missioni di spesa interessati dall'eventuale attivazione della predetta clausola siano quelli già indicati nell'ambito della relazione tecnica allegata al disegno di legge S. 3600 presentato nella scorsa legislatura ed avente il medesimo contenuto del presente provvedimento.
  Considera, altresì, opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la ratifica in esame ha ad oggetto l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto che, come affermato nella relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri dell'UE e che, pertanto, l'Accordo non appare suscettibile di determinare effetti finanziari onerosi.
  Con specifico riguardo alla realizzazione dell'Area di libero scambio ampia e approfondita (AA/DCFTA) tra l'UE e la Moldavia, la relazione tecnica afferma che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. A tal proposito prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, pur rilevando che questa non fornisce altri elementi a supporto di tale asserita compensatività.
  Per quanto attiene all'esclusione della disciplina fiscale dalla generale applicazione della clausola della nazione più favorita, non ha osservazioni da formulare considerato che, come affermato dalla relazione Pag. 126tecnica, eventuali profili fiscali derivanti dall'Accordo verranno definiti nel quadro degli strumenti convenzionali bilaterali che i singoli Stati membri e la Moldova concluderanno, ai sensi dell'articolo 262 dell'Accordo, al fine di disciplinare i casi di doppia imposizione.
  In merito, infine, alla quantificazione degli oneri per spese di missione, rileva che la stima delle stesse appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. Si prevede, inoltre, che qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni troverebbe applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che le proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, recano le necessarie disponibilità, sebbene prive di una apposita voce programmatica.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», appare necessario che il Governo confermi che tale imputazione non sia suscettibile di pregiudicare, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.
  Appare, altresì, opportuno integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Inoltre, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere al comma 2 il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».
  Segnala inoltre la necessità di integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3027, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà gli interventi Pag. 127già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»;
    appare necessario integrare la formulazione della disposizione testé richiamata, al fine di specificare puntualmente che il citato programma e la predetta missione risultano iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   rilevata la necessità, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, di sopprimere il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo con riferimento a scostamenti rispetto alle previsioni relative a tali spese, posto che gli oneri oggetto di copertura non appaiono riferibili esclusivamente a spese di missione;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
Nuovo testo C. 1899

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 3 giugno 2015 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia in grado di presentare la relazione richiesta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, sul provvedimento in esame (vedi allegato), evidenziando che la stessa è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo suggerisce che sia svolto un ulteriore supplemento di istruttoria del provvedimento presso la Commissione di merito.

  Girolamo PISANO (M5S), dichiarandosi non sorpreso delle conclusioni alle quali è giunta la Ragioneria generale dello Stato e riservandosi di esaminare con attenzione la relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo, chiede che sia svolto un ciclo di audizioni presso la Commissione bilancio sia al fine di chiarire quanta parte della valutazione negativa espressa dalla Ragioneria generale dello Stato sia dovuta a considerazioni di finanza pubblica e quanta invece sia imputabile alle stringenti regole contabili stabilite in sede europea sulla determinazione e riduzione del debito pubblico, sia Pag. 128in vista della presentazione di un successivo atto di indirizzo che impegni il Governo ad adoperarsi in sede europea per un cambiamento di tali regole.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.
Atto n. 163.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2015.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che nella seduta del 17 giugno scorso il rappresentante del Governo, in risposta ai quesiti formulati, aveva depositato una nota dell'Agenzia delle entrate. Sulla base di tale nota formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (atto n. 163),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    all'articolo 1, la nuova disciplina in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale è idonea a garantire effetti di gettito equivalenti a quelli previsti a legislazione vigente;
    al medesimo articolo 1, la possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto non comporterà un aggravio per le strutture amministrative competenti, potendosi gestire il nuovo interpello con le dotazioni attualmente a disposizione;
    l'Agenzia delle entrate potrà far fronte ai compiti attribuitegli dagli articoli da 3 a 7 – in particolare quelli conseguenti al regime di adempimento collaborativo tra la medesima Agenzia e i contribuenti – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che, da un lato, la predetta Agenzia già svolge funzioni di tutoraggio sui grandi contribuenti e, dall'altro, il nuovo regime di adempimento collaborativo avrà un'applicazione graduale che coinvolgerà inizialmente i soli contribuenti con volume d'affari o ricavi non inferiori a dieci miliardi di euro, nonché i partecipanti al progetto pilota di cui all'invito pubblico dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2013 con volume d'affari o ricavi non inferiori a un miliardo di euro;
    l'effetto positivo sul livello di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti conseguente all'adesione al regime di adempimento collaborativo tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti può contribuire a compensare la diminuzione di gettito derivante dalla riduzione della metà delle sanzioni applicabili ai soggetti che hanno comunicato i rischi di natura fiscale alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
   rilevato per altro che, all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, potrebbe essere indicato un termine entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce Pag. 129i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale debba essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 4, secondo periodo».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.

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