CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 40

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 23 giugno 2015.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
Esame emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13 alle 13.20, dalle 15.40 alle 16.30 e dalle 17.25 alle 17.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
C. 3134 Governo.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, osserva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il decreto-Pag. 41legge n. 65 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C.3134 Governo).
   Sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa, il predetto intervento normativo si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (blocco per due anni dell'indicizzazione delle pensioni complessivamente superiori a tre volte il minimo INPS).
  Nel soffermarsi sulle disposizioni di stretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 7 del provvedimento (T.F.R in busta paga), che non è stato oggetto di modifiche nel corso dell'esame in sede referente.
  Al riguardo, rileva che tale articolo modifica la disciplina (introdotta dalla legge di stabilità 2015) relativa alle corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto maturando, in via sperimentale e per un periodo limitato. In particolare, la suddetta disciplina viene modificata nella parte in cui istituisce un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie (tra cui quella di ultima istanza dello Stato), cui possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del TFR. Nello specifico, modificando l'articolo 1, comma 30, della richiamata legge di stabilità 2015, si sostituisce la previsione che tale finanziamento è assistito da privilegio speciale sui mobili (di cui all'articolo 46 del Testo unico bancario) con la previsione del privilegio generale sui mobili disciplinato dall'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, previsto proprio per garantire la corresponsione del Tfr. Viene, inoltre, espressamente esclusa qualsiasi forma di onere fiscale connesso all'operazione di finanziamento alle imprese all'atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell'eventuale escussione della garanzia. Scopo della disposizione, come si evince dalla relazione illustrativa, è quello di alleggerire gli oneri dei soggetti coinvolti in tali operazioni: il datore di lavoro è esonerato dal fornire un elenco dei beni mobili oggetto di privilegio, mentre gli istituti finanziatori sono esonerati dall'iscrivere tale elenco e dai relativi oneri di pubblicità. In proposito, rammento che legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 26 a 34 della legge n. 190 del 2014) prevede l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga in via sperimentale (per il periodo 1o marzo 2015-30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Si dispone parallelamente un finanziamento a favore dei datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse, con una specifica e differenziata disciplina per l'accesso al credito per i datori di lavoro che optino o meno per il richiamato finanziamento e con l'obbligo, per i datori di lavoro, di seguire una specifica procedura per accedere al predetto finanziamento. La legge ha istituito presso l'I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie. Le modalità di attuazione delle norme richiamate, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e della garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza, sono stati disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2015, n. 29, che ha introdotto le norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR in busta paga. In particolare, i già richiamati commi da 28 a 30 contengono disposizioni volte a finanziare i datori di lavoro che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con proprie risorse. Il datore di lavoro (comma 30) può accedere ad uno specifico finanziamento, assistito da una duplice garanzia, prestata dal Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti e dallo Stato in Pag. 42ultima istanza. L'articolo 7, al comma 1, sostituisce dunque la previsione secondo cui tale finanziamento è assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del Testo Unico Bancario – T.U.B. (decreto legislativo n. 385 del 1993) con l'assistenza del privilegio generale, di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile, previsto tra l'altro anche per garantire la corresponsione del TFR. La richiamata disposizione del codice civile prevede che siano assistiti da privilegio generale sui beni mobili, tra gli altri, anche i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile. Le norme in commento precisano inoltre che sia il finanziamento, sia le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Di conseguenza, con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in esame si apportano le opportune modifiche di coordinamento al successivo comma 32 della richiamata legge n. 190 del 2014, che ha istituito presso l'I.N.P.S. un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente le quote di TFR maturando con risorse proprie, con dotazione iniziale pari a 100 milioni per il 2015 e a carico del bilancio dello Stato. La garanzia del Fondo è a prima richiesta esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa; gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, come prestatore di ultima istanza. Nella sua formulazione originaria, il comma 32 chiariva che detto Fondo di garanzia era surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 385 del 1993; con le disposizioni in esame si prevede che il Fondo di garanzia sia surrogato nel privilegio generale di cui all'articolo 2751-bis, comma 1, lettera b) del codice civile. Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Vittorio FERRARESI (M5S), con riferimento all'articolo 7 del provvedimento, osserva come la disposizione circa il TFR in busta paga, introdotta con la recente legge di stabilità, sia già stata contestata dal gruppo del Movimento 5 Stelle. Sottolinea che ad oggi, la solita montagna mediatica del Governo, che aveva ipotizzato che, a regime, la norma potesse interessare circa il 40-50 per cento dei lavoratori destinatari dell'operazione, si sia dimostrata un vero e proprio «flop»: meno dello 0,1 per cento dei lavoratori potenzialmente interessati, quelli del settore privato, ha presentato richiesta. Rileva, infatti, che una delle ragioni del predetto «flop» è stata individuata nel fatto che il prelievo fiscale sull'anticipo è soggetto alla tassazione ordinaria e non a quella separata e privilegiata in vigore per il Tfr. Evidenzia che oggi l'articolo 7 viene ulteriormente modificato attraverso l'introduzione di un correttivo che le stesse imprese giudicano inopportuno, a causa dell'estensione del regime di garanzia a favore delle banche per l'erogazione del salario differito, che non rappresenta una agevolazione in favore delle imprese, ma proprio in favore delle banche predette. Tale articolo, infatti, «migliora» il grado di privilegio che assiste i finanziamenti del Tfr in busta paga, sostituendo il privilegio speciale del Testo Unico Bancario con il privilegio generale sui beni mobili e i crediti previsto dall'articolo 2751-bis n. 1 del codice civile, oltre ad estendere una serie di esenzioni. Nel precisare che in XI Commissione è stato presentato dal Movimento 5 Stelle un emendamento soppressivo dell'intero articolo 7, preannuncia, infine, il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Pag. 43

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 2953, concernente delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
Audizione di Paolo Montalenti, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Torino e di Ferruccio Auletta, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, ove non vi siano obiezioni, anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Paolo MONTALENTI, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Torino e Ferruccio AULETTA, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfredo BAZOLI (PD), Sofia AMODDIO (PD) e Donatella FERRANTI, presidente.

  Rispondono ai quesiti posti Paolo MONTALENTI, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Torino e Ferruccio AULETTA, professore di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Napoli Federico II.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.35.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.