CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2015
469.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 23 GIUGNO 2015

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SEDE REFERENTE

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 12.10.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2015.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta Pag. 22che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che è pervenuto il parere della Commissione Affari sociali. Comunica, quindi, che la proposta emendativa 6.70, a prima firma del deputato Coppola, deve intendersi a prima firma della deputata Ascani e che il deputato Boccadutri sottoscrive tale proposta emendativa.
  Comunica, poi, che il gruppo Movimento 5 Stelle ha ritirato gli emendamenti 9.171 e 13.58, a prima firma della deputata Lombardi; 9.537, a prima firma del deputato Cozzolino; 15.26, a prima firma della deputata Daga, e 15.12, a prima firma del deputato Pesco.
  Avverte altresì che l'emendamento Mucci 2.80 è stato riferito all'articolo 2, mentre andava riferito all'articolo 1, ed è quindi stato rinumerato come 1.127. Avverte inoltre che il medesimo emendamento risulta precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Coppola 1.95.
  Avverte, inoltre, che il relatore ha presentato una nuova formulazione del proprio emendamento 6.71 che è in distribuzione. Fa presente che, quando si passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6, esso sarà sottoposto a votazione per primo, al termine delle votazioni degli eventuali subemendamenti. Avverte che il relatore ha presentato, altresì, i nuovi emendamenti 12.500 e 14.500, che sono in distribuzione (vedi allegato 1). Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 24 giugno.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone alla Commissione di riprendere l'esame dalle proposte emendative riferite all'articolo 4, accantonando quelle riferite agli articoli 2 e 3.

  Claudia MANNINO (M5S) chiede al relatore se sia possibile, invece, riprendere l'esame dall'articolo 3, consideratane la particolare complessità.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, facendo notare che sulle proposte emendative riferite agli articoli 2 e 3 appare necessario un supplemento di istruttoria, ribadisce l'opportunità di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

  La Commissione concorda con la proposta del relatore.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Boccadutri 4.28, Lauricella 4.10, Fabbri 4.27 e Mucci 4.23. Propone l'accantonamento dell'emendamento Sisto 4.3 e dell'articolo aggiuntivo Sisto 4.01. Esprime, quindi, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

  La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Lombardi 4.13 e Segoni 4.1.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Matarrese 4.20 e di ritirarlo.

  La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Schullian 4.33.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Segoni 4.2, Mucci 4.21 e 4.22: s'intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Schullian 4.32 e Dorina Bianchi 4.17.

  Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Boccadutri 4.28, osserva che il testo in esame va in una direzione opposta a quella dichiarata dal Governo, rischiando di ingolfare i procedimenti amministrativi anziché semplificarli.

  Emanuele FIANO (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Boccadutri 4.28.

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  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) fa notare che l'emendamento Boccadutri 4.28 mira a ad una effettiva semplificazione delle procedure, eliminando il riferimento alla legislazione vigente previsto attualmente dal testo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, precisa che la finalità dell'emendamento in esame sembra essere quella di prevenire eventuali contraddizioni tra la normativa europea e quella nazionale.

  La Commissione, quindi, approva l'emendamento Boccadutri 4.28 (vedi allegato 2). Respinge, poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 4.6, Quaranta 4.30, Costantino 4.31, Invernizzi 4.7, Mannino 4.9 e Invernizzi 4.8.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), illustrando l'emendamento a sua prima firma 4.4, rileva che esso tende a prevedere strumenti effettivi di controllo sul responsabile del procedimento.

  Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Lauricella 4.4.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lauricella 4.4 e Invernizzi 4.5 e approva l'emendamento Lauricella 4.10 (vedi allegato 2). Respinge, quindi, l'emendamento Quaranta 4.29.

  Dorina BIANCHI (AP) dichiara di ritirare gli emendamenti D'Alia 4.18 e 4.19, di cui è cofirmataria.

  Mara MUCCI (M5S) illustra il proprio emendamento 4.16, osservando che esso è volto a garantire sanzioni certe ed effettive in caso di inadempienze amministrative.

  La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Mucci 4.16. Dopo aver accantonato l'emendamento Sisto 4.3, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Fabbri 4.27 e Mucci 4.23 (vedi allegato 2). Respinge, quindi, l'emendamento Mucci 4.15.

  Mara MUCCI (M5S) dichiara di ritirare i suoi emendamenti 4.24, 4.25, 4.14 e 4.26.

  La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Gasparini 4.12 e accantona l'articolo aggiuntivo Sisto 4.01.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro dell'emendamento Lauricella 5.8, proponendo poi l'accantonamento degli identici emendamenti Realacci 5.40, Quaranta 5.43, D'Ambrosio 5.12 e Pinna 5.31. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Gasparini 5.32, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2) e parere favorevole sull'emendamento Lauricella 5.7.
  Esprime, infine, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

  La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 5.9, Schullian 5.46, Lombardi 5.21, D'Ambrosio 5.16, Nuti 5.19, nonché gli identici emendamenti Abrignani 5.1, Lodolini 5.5, Invernizzi 5.10, Donati 5.35 e Vignali 5.37.
  La Commissione respinge gli identici emendamenti Marco Di Maio 5.36, Vignali 5.39, Abrignani 5.3 e Lodolini 5.6. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 5.11 e Schullian 5.45.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) illustra il proprio emendamento 5.8, su cui il relatore ha formulato un invito al ritiro, affermando che potrebbe accedere a tale invito a condizione che sia raggiunto comunque l'obiettivo di snellire le procedure.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone di accantonare l'emendamento Lauricella 5.8.

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  La Commissione acconsente. Respinge, quindi, l'emendamento Costantino 5.42, e accantona gli identici emendamenti Realacci 5.40, Quaranta 5.43, D'Ambrosio 5.12 e Pinna 5.31.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 5.32 proposta dal relatore in sede di espressione dei pareri.

  La Commissione approva l'emendamento Gasparini 5.32 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2). Respinge, quindi, l'emendamento Quaranta 5.41.

  Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 5.30, volto a rimuovere gli ingiusti limiti posti agli indennizzi ai privati talvolta connessi ad un abuso del principio della sospensione.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Mucci 5.30 e Pinna 5.33.

  Claudia MANNINO (M5S) illustra il proprio emendamento 5.13, affermando che porre un limite temporale all'autotutela per la pubblica amministrazione contrasta con il concetto stesso di «pubblico».

  Mara MUCCI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 5.28, identico all'emendamento Mannino 5.13, facendo presente che il termine di diciotto mesi, previsto dal testo dell'articolo 5, lettera c), numero 1, può in certi casi risultare sufficiente.

  La ministra Maria Anna MADIA evidenzia che, per quanto venga parzialmente modificato l'istituto dell'autotutela, rimangono gli strumenti della giurisdizione, e che l'obiettivo della riorganizzazione è quello di tutelare i cittadini rispetto ad eventuali contraddizioni della pubblica amministrazione.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), concordando con l'idea che l'obiettivo della riorganizzazione sia quello ricordato dalla ministra nell'intervento precedente, rileva che diciotto mesi costituisca un termine più che sufficiente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, sottolinea come rivesta un valore primario la certezza del procedimento amministrativo, stante la necessità di tutelare il cittadino di fronte ad un certo tipo di comportamenti della pubblica amministrazione.

  Claudia MANNINO (M5S) ribadisce come non abbia senso porre dei limiti temporali in questo ambito alla pubblica amministrazione, visto che il soggetto privato, diversamente dalla pubblica amministrazione, può sempre mutare avviso.

  Mara MUCCI (Misto-AL) ricorda come, peraltro, la pubblica amministrazione possa agire in via di autotutela solo in caso di illegittimità ovvero di disparità di trattamento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge gli identici emendamenti Mannino 5.13 e Mucci 5.28.

  Dalila NESCI (M5S) interviene sull'emendamento Mucci 5.29, chiedendo se rientrino nell'ambito della disposizione del provvedimento relativa ai limiti temporali dell'autotutela amministrativa anche i casi di manifesta illegittimità.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, rileva come una cosa sia il silenzio-assenso, altra cosa, completamente differente, siano i casi di illegittimità.

  La Commissione respinge l'emendamento Mucci 5.29; respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Schullian 5.44, Mucci 5.27 e Dieni 5.17.
  La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'emendamento Lauricella 5.7 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Baroni 5.4.

  Claudia MANNINO (M5S) illustra il proprio emendamento 5.22, volto ad introdurre esplicitamente nel novero dei provvedimenti amministrativi, di cui al comma Pag. 252-bis dell'articolo 21-nonies, gli abusi edilizi. Chiede, inoltre, che i temi in discussione siano oggetto di maggiore approfondimento da parte della Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, fa presente che l'andamento dei lavori discende necessariamente dalla scelta, rispettosa delle prerogative di tutti i deputati, di non applicare il criterio della segnalazione degli emendamenti, procedendo alla votazione di tutte le proposte emendative presentate. Ciò premesso, fa presente che il diritto di intervento nella discussione di ciascun deputato non sarà in alcun modo conculcato.

  Marilena FABBRI (PD) evidenzia che l'inserimento di un riferimento all'ipotesi di abuso edilizio nella disposizione in discussione è superfluo in quanto non deriva da un atto amministrativo.

  Claudia MANNINO (M5S) chiede se all'interno della procedura in discussione possano ricadere anche le pratiche «in sanatoria».

  La ministra Maria Anna MADIA risponde negativamente alla questione posta dalla deputata Mannino e, concordando con l'onorevole Fabbri, fa presente che un conto è l'abuso, un conto è l'amministrazione che muta avviso.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda come a questo riguardo esista nell'ordinamento il reato di rifiuto e omissione di atto d'ufficio, contemplato all'articolo 328, secondo comma, del codice penale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 5.22, Nuti 5.20 e Lauricella 5.14.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, propone al relatore l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Centemero 5.01 e 5.02.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, concorda con la proposta del presidente Sisto.

  La Commissione accantona gli articoli aggiuntivi Centemero 5.01 e 5.02 e respinge l'articolo aggiuntivo Nuti 5.03.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Tabacci 5.05; s'intende che vi abbiano rinunciato.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, procedendo all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento Martelli 11.8, se riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2); esprime parere favorevole sugli emendamenti Fabbri 11.10 e Valeria Valente 11.22; esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Martelli 11.06 e 11.05, purché siano riferiti al comma 4 dell'articolo 11, anziché essere formulati come articoli aggiuntivi. Esprime, quindi, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

  La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciprini 11.5 e gli identici emendamenti Palmieri 11.2, De Lorenzis 11.7 e Basso 11.18.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, propone di accantonare l'emendamento Martelli 11.8, per dare modo ai componenti della Commissione di esaminare la riformulazione proposta dal relatore.

  La Commissione accantona l'emendamento Martelli 11.8.
  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciprini 11.6, Bruno Bossio 11.19, Gasparini 11.17, Quaranta 11.21, Roberta Agostini 11.13 e 11.14, Gigli 11.20 e Roberta Agostini 11.16.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Baldassarre 11.1; s'intende che vi abbia rinunciato.

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  La Commissione respinge l'emendamento Cominardi 11.9.

  Roberta LOMBARDI (M5S) illustra l'emendamento 11.4, di cui è prima firmataria, che ha lo scopo di tradurre sul piano normativo quanto già accettato dal Governo con l'accoglimento di atti di indirizzo politico quali una mozione sugli incentivi alla natalità e una risoluzione in Commissione Lavoro. Non comprende, quindi, il parere contrario del relatore e del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lombardi 11.4 e approva gli emendamenti Fabbri 11.10 e Valeria Valente 11.22 (vedi allegato 2).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Coppola 11.12; s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione passa, quindi, all'esame dell'emendamento Martelli 11.8, precedentemente accantonato.

  Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Martelli 11.8 e lo riformula nei termini indicati dal relatore.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) chiede al relatore o al Governo quale sia la motivazione della riformulazione dell'emendamento Martelli 11.8.

  La ministra Maria Anna MADIA rileva che la ragione della riformulazione dell'emendamento in discussione risiede nella valutazione positiva che il Governo dà al telelavoro, procedura che, quindi, non va limitata solo ai casi di cure parentali.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) osserva che in questo modo il telelavoro viene esteso a tutte le possibili casistiche senza distinzione, con conseguente aggravio di spesa. Inoltre, in questo modo, a suo avviso viene svilita la finalità dell'emendamento.

  La ministra Maria Anna MADIA replica che la procedura del telelavoro comporta risparmi e non aggravi di spesa, ed è una misura da incentivare ed estendere il più possibile.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) dichiara il suo voto contrario sull'emendamento Martelli 11.8, così come riformulato, perché, a suo avviso, con l'estensione che si propone si potrebbero favorire aumenti accessori di retribuzione già negativamente presenti nella pubblica amministrazione.
  La Commissione approva l'emendamento Martelli 11.8 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Martelli 11.06 e accetta la proposta di inserirlo dopo il comma 4 dell'articolo 11 anziché di votarlo come articolo aggiuntivo, formulata dal relatore in sede di espressione dei pareri.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Martelli 11.06 viene rinumerato come emendamento 11.23.

  Teresa PICCIONE (PD), Roberta AGOSTINI (PD) e Marilena FABBRI (PD) sottoscrivono l'emendamento Martelli 11.23 (ex articolo aggiuntivo Martelli 11.06).

  La Commissione approva l'emendamento Martelli 11.23 (ex articolo aggiuntivo Martelli 11.06) (vedi allegato 2).

  Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Martelli 11.05 e accetta la proposta di inserirlo dopo il comma 4 dell'articolo 11 anziché di votarlo come articolo aggiuntivo, formulata dal relatore in sede di espressione dei pareri.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Martelli 11.05 viene rinumerato come emendamento 11.24.

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  La Commissione approva l'emendamento Martelli 11.24 (ex articolo aggiuntivo Martelli 11.05) (vedi allegato).

  Roberta LOMBARDI (M5S) chiede quali articoli saranno esaminati nel prosieguo della seduta.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, propone di passare, in successione, all'esame degli articoli 12, 14 e 15.

  La Commissione concorda con la proposta del relatore.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.25, riprende alle 14.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 15.500, che è in distribuzione (vedi allegato 1). Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 24 giugno.

  La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che l'emendamento 12.500 del relatore è accantonato in attesa della scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti, fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 24 giugno.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 12.27. Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

  La ministra Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 12.15, Costantino 12.28, Nuti 12.1, Daga 12.2, Nuti 12.4, Invernizzi 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede al relatore e al Governo la ragione del parere negativo espresso sul suo emendamento 12.21, in quanto si tratta di una proposta di semplificazione, tesa ad abrogare le norme pregresse riferite alla materia e a limitare, quindi, la materia stessa al testo unico previsto dal provvedimento.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, rileva che la ragione del parere contrario risiede nella natura comprensiva della materia propria del testo unico.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva che il ridurre la normativa al solo testo unico potrebbe rivelarsi un'operazione pericolosa.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadisce che l'intento dell'emendamento era quello di semplificare la normativa in materia con l'abrogazione delle norme preesistenti.

  La Commissione respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 12.21.

  Federica DAGA (M5S) illustra l'emendamento 12.3, di cui è prima firmataria, teso a introdurre, nella materia del servizio idrico integrato e dei servizi pubblici locali, un criterio di delega che dia piena attuazione ai risultati del referendum del 2011. Ricorda che una norma simile è già stata introdotta al Senato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 12.3, Mucci 12.23, 12.24 e 12.25, Nuti 12.5, Lauricella 12.6 e Mucci 12.22; approva l'emendamento Giorgis 12.27 (vedi allegato 2) e respinge l'emendamento Mucci 12.26.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) ritira il proprio emendamento 12.16.

  Roberto GIACHETTI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 12.01, su cui Pag. 28chiede un ripensamento al relatore e al Governo.
  La proposta emendativa è tesa a delegare il Governo all'attuazione delle disposizioni della legge n. 183 del 2010 e alla semplificazione normativa in materia di trattamento economico sia del personale delle Forze armate che delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ricorda che tale indicazione è prevista dal Libro bianco della difesa.
  Scopo della delega è di equiparare il sistema di elargizione degli emolumenti accessori per le categorie indicate a quello delle le altre categorie del pubblico impiego, eliminando le sperequazioni allo stato esistenti.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giachetti 12.01.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Giachetti 12.01.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 14.49, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Propone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti Daga 14.35, Mazziotti Di Celso 14.63, Lombardi 14.41, Pesco 14.10, Centemero 14.2, Dorina Bianchi 14.54 e 14.500 del relatore. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Dadone 14.19, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: Al comma 1, lettera d), dopo la parola: definizione inserire le seguenti:, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e. Esprime parere favorevole sull'emendamento Colonnese 14.33. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 14.59, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: Al comma 1, lettera m), dopo il punto 4), aggiungere il seguente: «4-bis) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione di principi di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperino alle disposizioni in materia. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 14.60.

  Il ministro Maria Anna MADIA esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Quaranta 14.80 e Invernizzi 14.13, nonché gli emendamenti Mazziotti Di Celso 14.61 e Dorina Bianchi 14.52.

  Andrea GIORGIS (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 14.51, osservando che la sua intenzione non è quella di rimuovere dal testo il riferimento alla tutela e alla promozione della concorrenza, ma di farlo rientrare nell'ambito dei principi e criteri direttivi, evitando che, attesa la sua attuale collocazione all'inizio dell'articolo, nell'ambito dell'alinea del prima comma, sia ridotto ad una sorta di «metaprincipio».

  La ministra Maria Anna MADIA, pur comprendendo la finalità della proposta emendativa in esame, ritiene opportuno mantenere il riferimento alla tutela e alla promozione della concorrenza all'inizio dell'articolo 14, nell'ambito dell'alinea del prima comma.

  Andrea GIORGIS (PD), alla luce delle considerazioni della ministra, dichiara di ritirare il suo emendamento 14.51.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 14.12, osservando che esso è volto a sopprimere la lettera a) del comma 1, che giudica di contenuto troppo ampio, considerata la delicatezza della materia. Raccomanda, pertanto, l'approvazione del suo emendamento, osservando che il testo del provvedimento, così come attualmente formulato, rischia di favorire esclusivamente le società multinazionali.

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  La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Pesco 14.12.

  Andrea GIORGIS (PD) accetta la riformulazione, proposta dal relatore, del proprio emendamento 14.49.

  Daniele PESCO (M5S) interviene sull'emendamento Giorgis 14.49, chiedendo quale sia il significato dell'espressione «attività».

  La ministra Maria Anna MADIA fa presente che la distinzione opera non per settori, ma per tipologie di attività svolta: da un lato vi sono le società strumentali, di supporto alla pubblica amministrazione, dall'altro le società che erogano servizi ai cittadini.

  La Commissione approva l'emendamento Giorgis 14.49 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, rileva come, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giorgis 14.49 (Nuova formulazione), risultano preclusi gli emendamenti Centemero 14.1, Pesco 14.11, Dorina Bianchi 14.77 e 14.76, Mazziotti Di Celso 14.62 e gli identici emendamenti Daga 14.39 e Costantino 14.82.

  La Commissione respinge l'emendamento Dorina Bianchi 14.53.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, dovendosi procedere all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
Nuovo testo C. 3134 Governo.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatrice, illustra i contenuti del decreto-legge n. 65 del 2015 in esame. Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) il prescritto parere, per i profili di competenza, sul decreto-legge n. 65 del 2015 (C. 3134), recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
  Fa presente, in particolare, che la Corte costituzionale, con la sentenza della n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede la rivalutazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.
  L'articolo 1 del decreto-legge interviene, dunque, dettando una nuova disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativamente agli anni 2012 e 2013, «al fine di dare attuazione ai princìpi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali Pag. 30delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale».
  In particolare, la disposizione interviene sul predetto articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013, prevedendo, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento della rivalutazione in determinate misure.
  Nel corso dell'esame in Commissione, sono state introdotte due modifiche.
  La prima è volta a prevedere che gli importi pensionistici sono rivalutati, a decorrere dal 2014, nella misura prevista dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, che ha disposto che per gli anni 2014-2016 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici operi nei seguenti termini percentuali: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 95 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo; 40 per cento nel 2014 e 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.
  La seconda modifica è volta a includere nell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo beneficiario anche gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Infine, si prevede che le somme arretrate dovute siano corrisposte con effetto dal 1o agosto 2015. Per quanto concerne le altre disposizioni, rileva che l'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2015. L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.
  L'articolo 4 autorizza la spesa di 290 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
  L'articolo 5 modifica la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo; l'articolo 5-bis, introdotto in Commissione, detta una norma di interpretazione autentica in materia di benefici previdenziali riconosciuti in caso di esposizione all'amianto, precisando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge n. 190 del 2014 per lavoratori «attualmente in servizio» si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.
  L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date. L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale. L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale «previdenza sociale» ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.
  Fa presente, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi Pag. 31previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dagli anni novanta a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.
  Per quanto concerne, in particolare, i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 822/1988, n. 211/1997, n. 416/1999).
  La Corte ha affermato più volte la natura di retribuzione differita del trattamento pensionistico, come tale proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato (sentenze 116/2013 e 208/2014), riconoscendo, tuttavia, la discrezionalità del legislatore nell'apportare correttivi giustificati da esigenze meritevoli di considerazione (sentenza n. 441 del 1993), anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili (ordinanze n. 202 del 2006 e n. 531 del 2002). La necessità di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza della pensione, inoltre, non implica un costante adeguamento al potere di acquisto della moneta (non è necessaria una perfetta corrispondenza tra contribuzione e prestazione previdenziale) (sentenze nn. 173/1986, 20/1991, 119/1992, 42/1993) né un costante aggancio dei trattamenti pensionistici alle retribuzioni (sentenze n. 62/1999 e n. 531/2002), ma lascia una sfera di discrezionalità al legislatore nell'attuazione della suddetta garanzia e nella determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita, purché tale discrezionalità si eserciti nell'osservanza del criterio di ragionevolezza, al fine di evitare che il bilanciamento proposto possa arrivare «a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226/1993); in altre pronunce la Corte ha precisato che dall'articolo 36 della Costituzione «consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo» (sentenze n. 501/1988 e n. 30/2004).
  Per quanto concerne, specificamente, le decisioni aventi ad oggetto interventi legislativi volti a ridurre temporaneamente la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, la Corte (ordinanza 256/2001) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di una disposizione (articolo 59, comma 13, della legge n. 449
j del 1997) che bloccava la perequazione automatica, per il 1998, delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; in tale occasione la Corte ha affermato che spetta al legislatore «stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni» attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti, ossia le esigenze di vita dei beneficiari, da un lato, e le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio, dall'altro, ritenendo che nel caso di specie la norma doveva ritenersi legittima in quanto limitava il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di importo medio-alto.
  Con una decisione analoga, la Corte (sentenza n. 316/2010) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione (articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007), che bloccava la perequazione automatica, per il 2008, delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Tuttavia, la citata sentenza contiene un monito al legislatore teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di Pag. 32misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo che potrebbero esporre il sistema «ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta».
  Da ultimo, con la recente sentenza n. 70 del 2015, come già ricordato, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013. Con tale pronuncia la Corte ha ritenuto che «sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento» pensionistico siano stati «valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività». La Corte fa presente che «non è stato ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010», con cui aveva segnalato che «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni». Richiamata l'esigenza che il legislatore operi un corretto bilanciamento dei valori costituzionali ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, la Corte osserva, poi, che la disposizione censurata «si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi». «L'interesse dei pensionati», prosegue la Corte, «in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione).
  Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 23 giugno 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI.

  La seduta comincia alle 15.15.

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Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
Emendamenti C. 925-C, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Cristian INVERNIZZI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 466, del 16 giugno 2015, a pagina 10, prima colonna, undicesima riga, deve leggersi «Massimiliano Bernini 7.50» in luogo di «Gasparini 7.50»; a pagina 11, prima colonna, quarantatreesima riga, deve leggersi «6.016» in luogo di «7.016»

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.

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