CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 giugno 2015
464.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 116

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.
Doc. LXXXVII, n. 2.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Seguito dell'esame congiunto).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 10 giugno il relatore sul disegno di legge di delegazione europea, Paolo Tancredi ed il relatore sulle Relazioni consuntive relative agli anni 2013 e 2014, Marco Bergonzi, hanno illustrato il contenuto dei provvedimenti.
  Invita i colleghi a prendere la parola.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tea ALBINI (PD), relatrice, ricorda innanzitutto che nel maggio 2014, a chiusura della consultazione pubblica sulla riforma della pubblica amministrazione, lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini, il Ministro per la pubblica amministrazione aveva annunciato l'adozione da parte del Governo di due provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione: un decreto-legge per l'adozione delle misure più urgenti (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 114/2014) e un disegno legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
  Questo secondo provvedimento – oggi in esame – approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2014, è stato successivamente presentato al Senato e collegato alla manovra finanziaria. Il Senato lo ha approvato il 30 aprile 2015, apportando al testo iniziale numerose modifiche. Pag. 117
  Il disegno di legge consta di diciotto articoli, che contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare in massima parte nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge.
  L'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per l'emanazione di uno o più decreti legislativi con la finalità di garantire:
   il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;
   la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

  A tal fine, i decreti legislativi dovranno modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi. Un primo gruppo di principi e criteri direttivi introduce una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale. Un secondo gruppo attiene alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni. Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi, infine, riguarda la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.
  L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I numerosi principi e criteri direttivi sono volti principalmente ad assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi.
  L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo il nuovo istituto generale del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. Esso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni (suscettibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito.
  L'articolo 4 reca una delega al Governo – da esercitarsi entro un anno – per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività-SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, autorizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.
  L'articolo 5 introduce alcune modifiche alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), delimitando con maggiore precisione i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività.
  Inoltre, l'articolo interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, specificando che l'amministrazione può agire entro un termine di diciotto mesi (invece di un «termine ragionevole») dall'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
  L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive di due decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la c.d. legge Severino o legge anticorruzione) relativi rispettivamente alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) e alla inconferibilità Pag. 118e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 39/2013).
  Oltre a richiamare i principi e i criteri direttivi della legge n. 190, l'articolo in esame introduce quattro ulteriori principi. Due principi sono di carattere integrativo e sono volti alla precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi previsti ed alla semplificazione degli oneri (lettera a) e c). Gli altri due principi, introdotti dal Senato, introducono fattispecie affatto nuove, quali la disciplina dell'accesso agli atti della p.a. dei membri del Parlamento (lettera b) e la riduzione del 60 per cento delle tariffe riconosciuta ai gestori delle reti telefoniche e del prezzo dei supporti relative alle intercettazioni (lettera d).
  L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi entro la data di entrata in vigore della legge uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali (comma 1).
  Tra i principi e criteri direttivi si segnalano: il riordino del FORMEZ PA; la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia al fine di una migliore cooperazione sul territorio; il riordino delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del Corpo forestale dello Stato, con eventuale assorbimento dello stesso negli altri corpi di polizia; riordino dei corpi di polizia provinciale, in coerenza con la riforma delle province (L. n. 56/2014).
  Si provvede poi al rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri e delle conseguenti funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e si individuano criteri per la riorganizzazione delle amministrazioni competenti nel settore degli autoveicoli, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle funzioni oggi svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Con riferimento all'amministrazione statale periferica, si prevede la razionalizzazione della rete delle prefetture – UTG, mediante riduzione del numero delle prefetture e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini.
  Ricordo infine, tra i criteri di delega, la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico.
  L'articolo 8 prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  L'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, da adottare entro dodici mesi, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati. È prevista, in primo luogo, l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.
  Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali – inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN), esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – e i dirigenti degli enti locali.
  Nel nuovo quadro di riferimento, è previsto altresì l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità Pag. 119dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è prevista l'istituzione di tre commissioni: la Commissione per la dirigenza statale; la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale.
  Per quanto attiene al sistema di formazione, è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine dei assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli.
  L'articolo 10, comma 1, introdotto durante l'esame al Senato, detta princìpi di delega finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi enti.
  L'articolo 11 detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. La disposizione, in particolare, prevede una serie di misure organizzative (rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; telelavoro; forme di co-working e smartworking) di cui possano avvalersi, entro tre anni, almeno il 20 per cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta.
  L'articolo 12 contiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale. I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti – rispettivamente – negli articoli 13, 14 e 15.
  L'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare «disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione».
  L'articolo 17 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 18 reca infine la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame nonché dei decreti legislativi da esso previsti (comma 1).
  Segnala ai colleghi il rilievo del provvedimento in esame, rilevando l'opportunità di approfondire, ai fini della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, le disposizioni recate dall'articolo 10, in materia di ruolo unico dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca, e dagli articoli 12 e 15, in materia di società partecipate che erogano servizi pubblici locali.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
C. 3134 Governo.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, precisa, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate nella seduta dello scorso 9 giugno dall'onorevole Occhiuto, che le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate che confluiscono nel Fondo sociale per l'occupazione e formazione, destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, non hanno alcun vincolo Pag. 120di territorialità. Rassicura pertanto il collega sul punto.
  Preso atto quindi, del fatto che il decreto-legge non presenta specifiche criticità per quanto di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Tea ALBINI (PD) osserva che, non recando il provvedimento profili critici in ordine alla compatibilità con la normativa europea, sarebbe preferibile non esprimere il parere. Ciò non per una contrarietà al decreto-legge ma piuttosto perché, in tale situazione, esprimersi risulta a suo avviso riduttivo del ruolo della XIV Commissione.

  Michele BORDO, presidente, ritiene che nel momento in cui un provvedimento è assegnato alla Commissione in sede consultiva, questa sia tenuta ad esprimersi, anche se non vi sono specifici rilievi da formulare. Diverso è il caso – già avvenuto in passato – in cui la Commissione ritenga, ad esempio per eccessiva ristrettezza dei tempi di esame, di non poter svolgere una adeguata istruttoria e decida quindi, per tale motivo, di non esprimersi.
  Nel caso odierno, i colleghi hanno avuto modo di valutare e di approfondire il provvedimento in esame; suggerisce quindi, onde evidenziare che il decreto-legge non reca aspetti di rilievo sotto il profilo delle competenze della XIV Commissione, di esprimersi nella forma del nulla osta al prosieguo dell'esame.

  Adriana GALGANO (SCpI) condivide la proposta avanzata dal Presidente.

  Marina BERLINGHIERI (PD) si associa alla proposta del Presidente, sottolineando come, in ogni caso, sia il parere favorevole che il nulla osta si basino sulla stessa motivazione, ovvero l'assenza di profili critici in ordine alla compatibilità del provvedimento con il diritto dell'UE.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ringrazia la relatrice per l'approfondimento svolto. Ferma restando la contrarietà sul provvedimento nel suo complesso, ritiene che in assenza di aspetti di diretta competenza della Commissione, un parere favorevole non abbia senso, ma sia più opportuno esprimersi nella forma del nulla osta, come suggerito dal Presidente.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, formula quindi una proposta di nulla osta sul provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
C. 3012 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la XIV Commissione avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive – del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che rappresenta uno dei più importanti strumenti per dare impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche. La legge annuale sulla concorrenza infatti consente un'attività periodica di rimozione degli ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata prevista dalla legge n. 99 del 2009 con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. Come ha riconosciuto la Commissione UE, nel Documento sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015 Pag. 121con specifico riferimento all'Italia, lo strumento della legge annuale sulla concorrenza costituisce un significativo punto di partenza per mettere in moto un meccanismo positivo nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi.
  Ricorda che la procedura prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere norme per dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità, nonché disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l'esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza. Segnalo inoltre che dall'entrata in vigore della legge 99/2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata; con il disegno di legge in esame il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo.
   Il disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica.
  L'articolo 1 elenca le finalità del disegno di legge in esame individuandole nella rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
  Gli articoli da 2 a 15 recano norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore. In particolare, si dispone in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria RC Auto (articolo 2). Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, devono informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto di base. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione di tali informazioni è affetto da nullità rilevabile unicamente in proprio favore. Qualora il consumatore alla stipula del contratto accetti una o più condizioni determinate dalla legge ha diritto ad uno sconto significativo del prezzo della polizza. Le imprese devono evidenziare, per ciascuna condizione, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente. I costi di installazione della scatola nera o del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente sono a carico dell'assicurato; tuttavia lo sconto sul premio deve essere superiore ai costi di installazione (articolo 3). In caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei due meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo (articolo 8). Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di contratti stipulati avvalendosi della disciplina che prevede l'assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5). Al fine di evitare la prassi di far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro (cd. testimoni di comodo), si prescrive l'identificazione immediata Pag. 122del testimone sul luogo dell'incidente. L'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla Procura della Repubblica (articolo 6). È ribadita la necessità che il Governo emani due tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, rispettivamente, per le macrolesioni (menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti) e per le microlesioni (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità). Si prevede l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno: biologico, morale ed esistenziale. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Con riferimento alla tabella delle macrolesioni, è aumentato dal 30 al 40 per cento il valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del risarcimento, rispetto ai valori base delle tabella, in relazione sia al cosiddetto danno esistenziale, sia al danno morale (articolo 7). È attribuita piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che si dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. È prevista l'emanazione di due regolamenti volti a garantire lo standard tecnologico per la gestione in sicurezza dei dati e per assicurare la loro interoperabilità. In caso di violazione da parte delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy e non li possono utilizzare per finalità diverse. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).
  Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS, dalle scatole nere, dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9). Sono previsti modalità e limiti del risarcimento nei casi di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica. In caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della fattura. Nel caso in cui l'assicurato abbia sottoscritto la clausola per il risarcimento in forma specifica, il danneggiato diverso dall'assicurato (la parte senza colpa nel sinistro) può comunque scegliere un autoriparatore di propria fiducia: anche in questo caso per ottenere il risarcimento occorre la fattura. Se il danneggiato diverso dall'assicurato non vuole far riparare il veicolo, il risarcimento è versato a lui direttamente, nei limiti di quanto preventivato dalla impresa convenzionata. L'assicurato mantiene comunque il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere deve essere equivalente al valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo (articolo 10). Il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito è esteso, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11).
  Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie Pag. 123devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a «errori» del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12). Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli).
  Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l'IVASS proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo. L'archivio informatico integrato dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia. L'archivio potrà essere consultato dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13). L'articolo 14 attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dagli articoli da 1 a 13 del disegno di legge in esame.
  L'articolo 15 contiene disposizioni concernenti la portabilità dei fondi pensione. Si prevede la facoltà, per le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, di raccogliere sottoscrizioni anche tra i lavoratori appartenenti a categorie professionali diverse da quella di riferimento. Sono abbreviati i termini per l'anticipo dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In merito al regime fiscale dei riscatti si chiarisce che, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo per cause diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa, dall'invalidità permanente o dalla morte dell'iscritto, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali; su tali somme si applica la ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento. Si stabilisce inoltre che il diritto del lavoratore al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del T.F.R. maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro non è più sottoposto ai limiti e alle modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
  In materia di comunicazioni, l'articolo 16 prevede che nei contratti per servizi di telefoni, televisivi e di comunicazioni elettroniche: gli oneri di recesso e trasferimento dell'utenza siano noti, commisurati al valore del contratto e comunicati in via generale all'Agcom; le modalità di recesso siano semplici e analoghe a quelle di attivazione; nel caso di offerte promozionali il contratto non possa avere durata superiore a ventiquattro mesi e la penale sia equa e proporzionata al valore del contratto; e, infine, che i gestori debbano avere il previo consenso espresso dai clienti per l'eventuale addebito del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi. L'articolo 17 prevede l'utilizzo del Sistema Pubblico dell'Identità Digitale (SPID), per semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile attraverso l'utilizzo dell'identificazione indiretta del cliente (cioè senza bisogno di usare un documento di identità) in via telematica.
  In tema di servizi postali, l'articolo 18 sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2016, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A. (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada.
  Gli articoli da 19 a 21 intervengono in materia di energia, eliminando, a partire dal 2018, il regime di «maggior tutela» Pag. 124che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. In pratica, viene abrogata la disciplina che prevede la definizione da parte dell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas e dell'energia elettrica per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.
  L'articolo 22 elimina una barriera all'entrata per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, disponendo che non possa essere posto in nessun caso il vincolo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti.
  Il Capo VI reca norme in materia di servizi bancari. L'articolo 23 pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L'articolo 24 prevede che – con provvedimento di rango secondario – siano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, al fine di assicurarne la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet. L'articolo 25 estende a tutte le polizze assicurative connesse e contestuali all'erogazione di mutui ovvero di credito al consumo l'obbligo, posto in capo all'intermediario finanziario o alla banca che erogano il credito, di presentare al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi, fatta salva la possibilità per il cliente di scegliere sul mercato la polizza più conveniente, pena l'irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre gli erogatori dei finanziamenti sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta; sono previsti specifici obblighi informativi, nel caso di polizza emessa da società del medesimo gruppo, sulle eventuali provvigioni.
  Alcune disposizioni intervengono in materia di servizi professionali. Nell'ottica di assicurare una maggiore concorrenza nell'attività di avvocato, l'articolo 26 modifica la legge-quadro sulla professione forense (legge n. 247/2012). Sono rimossi specifici limiti relativi alla possibilità di partecipare a più di un'associazione tra avvocati nonché in materia di domicilio professionale. Viene poi dettata una specifica disciplina delle società tra avvocati che recepisce alcuni dei principi della delega al Governo dall'articolo 5 della legge professionale forense (che viene quindi abrogato). Infine, si prevede l'obbligatorietà per l'avvocato di comunicare per iscritto al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione, articolato per voci di spesa. L'articolo 27 modifica la legge professionale notarile (legge n. 89/1913) incidendo sui criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, tra i quali è soppresso il riferimento alla garanzia di un reddito minimo annuo. Si consente inoltre al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale ed è, infine, allineata la disciplina della pubblicità professionale notarile a quella prevista per tutte le professioni (decreto del Presidente della Repubblica 137 del 2012). L'articolo 28 introduce una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo, riguardante anche gli atti di donazione nonché la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni immobili, che permette agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro. Agli avvocati spettano gli obblighi di registrazione nonché l'assolvimento per via telematica delle connesse imposte. L'articolo 29 ? modifica la disciplina della società a responsabilità limitata (S.r.l.) semplificata, per consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. L'articolo 30 individua alcune tipologie di atti per i quali è consentita la sottoscrizione, oltre che con atto pubblico o scrittura privata, anche con modalità digitali, attraverso modelli standard. L'assistenza alla stipulazione degli atti digitali può essere fornita Pag. 125da soggetti, che devono accreditarsi presso le Camere di commercio. L'articolo 31 estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge n. 266 del 1997, che consente l'esercizio della professione in forma societaria, affermando la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati.
  Infine, l'articolo 32 sui servizi sanitari, consente l'ingresso di società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata e rimuove il limite delle 4 licenze, attualmente previsto, in capo ad una stessa società.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.
C. 1924 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, è finalizzato disciplinare il reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio universitario ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dell'altro Paese.
  La mancanza di tale disciplina, infatti, comporta che i cittadini che si iscrivano presso le università dell'altra Parte contraente vi conseguano diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità del Paese di origine.
  Ricorda che la cooperazione culturale tra Italia e Federazione russa è attualmente disciplinata dall'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione (firmato il 10 febbraio 1998 a Roma e ratificato ai sensi della legge n. 515 del 21 dicembre 1999) all'entrata in vigore del quale (25 luglio 2000) hanno cessato di essere validi l'Accordo culturale del 1960 e l'Accordo di collaborazione cultuale del 19 dicembre 1991.
  L'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio in esame consentirà agli studenti di una delle due Parti in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi alle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente, eventualmente previo esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale. In ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università russe e del crescente numero di studenti russi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, è destinato a contribuire anche all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei, nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana.
  La relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica indica in 1.500 circa gli studenti russi iscritti nell'anno accademico 2012/2013 presso le università italiane, segnalando, inoltre, l'esistenza di 423 accordi di collaborazione interuniversitaria.
  Con riferimento, in particolare, allo studio della lingua italiana nella Federazione russa nel sito web dell'Ambasciata d'Italia a Mosca viene riportato che, quanto al settore universitario, si opera attraverso gli Istituti Italiani di Cultura di Mosca e San Pietroburgo in ordine ai quali viene segnalato l'incremento dell'affluenza corsi di lingua da entrambi offerti, che è Pag. 126passata da 1.100 iscritti nel 2007 a 2.300 nel 2010, 2.870 nel 2013 raggiungendo, nel 2014, quota 3.430.
  La fase negoziale dell'Accordo ha avuto origine in un Memorandum d'intenti italo-russo sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato nel contesto del Vertice bilaterale tenutosi a Roma il 5 novembre 2003.
  Successivi studi comparati dei sistemi di istruzione, finalizzati all'individuazione dei titoli di livello formativo paragonabili, hanno condotto alla predisposizione di un primo progetto di accordo, elaborato dalla parte russa sulla base delle consultazioni tenutesi a Mosca il 7 e 8 settembre 2005 e formalizzato il 7 aprile 2006; tale versione è stata sottoposta a riscrittura tenendo conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca italiano, finalizzate ad assicurare sia la massima coerenza nella comparazione tra i due sistemi universitari, sia chiarezza ed uniformità nell'uso della terminologia tecnico giuridica. Un nuovo progetto di accordo sottoposto alla parte italiana nel novembre 2007 veniva ulteriormente rivisto e inviato all'ambasciata della Federazione russa. La versione definitiva dell'Accordo è stata firmata a Roma il 3 dicembre 2009. La Federazione russa ha proceduto a ratifica nell'aprile 2010.
  Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un breve preambolo, dove vengono sottolineati il valore della mobilità accademica e dei rapporti interuniversitari bilaterali anche ai fini del consolidamento di uno spazio formativo europeo comune, e di sei articoli.
  L'articolo 1 esplicita la finalità principale dell'Accordo, che consiste nel riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati dalle Università, Istituti universitari, Politecnici, e Scuole Artistiche e Musicali legalmente riconosciute dalla Repubblica italiana e dei titoli di studio redatti in conformità del modello statale rilasciati dalla Istituzioni di Formazione Superiore della Federazione Russa ai fini del proseguimento degli studi e del loro uso nel territorio delle Parti contraenti (comma 1). Le Parti si impegnano a scambiarsi, entro un mese dalla firma dell'Accordo, l'elenco delle università italiane e degli istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione russa (comma 2) impegnandosi, altresì a comunicarsi a vicenda eventuali modifiche a tali elenchi (comma 3).
  L'articolo 2, riporta la corrispondenza tra i titoli oggetto dell'Accordo (commi 1 e 2). Con il comma 3 viene precisato che l'esatta definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio è di competenza delle singole istituzioni universitarie, che hanno la facoltà di richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o di utilizzare i crediti ottenuti ai fini dell'abbreviazione del periodo di formazione.
  L'articolo 3 estende la previsione del comma 3 dell'articolo 2 anche alle certificazioni relative ai periodi di studio non completati presso le istituzioni accademiche di una Parte, e che si intenda proseguire nelle istituzioni accademiche dell'altra Parte.
  L'articolo 4 stabilisce che il possesso dei titoli di studio di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non esime il titolare dall'osservanza dei requisiti di accesso alle istituzioni accademiche né alle eventuali verifiche della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente.
  L'articolo 5, sul modello di altri analoghi accordi, istituisce una Commissione mista di esperti incaricata di esaminare e chiarire gli argomenti connessi con l'interpretazione ed applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 6 stabilisce che l'Accordo entri in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la sua ratifica (comma 1). L'accordo ha durata di cinque anni ed è rinnovabile automaticamente.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, Pag. 127rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo.
  L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.
Atto n. 166.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

  Michele BORDO, presidente, interviene in sostituzione del relatore, onorevole Guerini, e formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Atto n. 169
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maria IACONO (PD), relatrice, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2013/30/UE inserita nell'Allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre).
  Il Capo I dello schema di decreto legislativo, dedicato a «Finalità ed ambito di applicazione», consta di due articoli.
  L'articolo 1 reca l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, individuando la finalità del decreto legislativo nella definizione di requisiti minimi per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti derivanti da operazioni effettuate in mare nel settore degli idrocarburi. Si tratta dell'obiettivo della direttiva 2013/30/UE, dal cui recepimento dovrebbe derivare l'aumento della protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, ma anche la limitazione di possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione ed il miglioramento dei meccanismi di risposta in caso di incidente.
  La direttiva 2013/30/UE – entrata in vigore il 18 luglio 2013 – comporta l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro il 19 luglio 2015. Dopo aver fornito la definizione di incidente grave, la direttiva interviene sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio (o, nel caso di impianti esistenti, nei cui confronti trova applicazione la direttiva, fatte salve le norme sul regime transitorio), alla prosecuzione Pag. 128delle operazioni in mare. Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ai sensi della direttiva 94/22/UEE), lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Nel valutare la capacità tecnica e finanziaria, lo Stato membro dovrà tenere in opportuna considerazione gli effetti che un incidente grave potrebbe produrre su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle autorizzazioni sono anche «operatori responsabili» ai sensi della direttiva 2004/35/UE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; tale ultima direttiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definite dalla direttiva 2008/56/UE.
  Gli Stati membri sono tenuti: a designare un'autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione; a provvedere affinché l'autorità competente agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva; a provvedere affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.
  L'articolo 2 è suddiviso nelle lettere da a) a tt) e reca le definizioni, recependo quelle dell'articolo 2 della direttiva oggetto di attuazione.
  L'articolo 3 recepisce integralmente il corrispondente articolo della direttiva, imponendo obblighi generali in capo agli operatori, ovvero di mettere in atto tutte le misure adeguate per prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (comma 1). Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi anche nel caso in cui le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o che vi hanno contribuito siano state effettuate da contraenti incaricati.
  L'articolo 4 mira a recepire il corrispondente articolo della direttiva, relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio delle licenze per effettuare operazioni in mare. Queste licenze sono accordate ai soggetti richiedenti che dimostrino di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative e che offrono adeguate garanzie secondo quanto disposto dal disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 25 marzo 2015.
  Segnala in particolare il comma 4, che recepisce una parte del paragrafo 3 della direttiva, in merito alla documentazione presentata da parte dei richiedenti all'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza per dimostrare l'adozione di adeguate misure per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare. Tale documentazione, ai sensi del comma 5, viene valutata dall'autorità preposta al rilascio delle licenze, sentito il parere del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare.
  Appare necessario chiarire se tale disposizione intenda recepire il paragrafo 5 della direttiva. In tal caso, occorre valutare l'opportunità di precisare, come richiesto dal paragrafo 5 medesimo della direttiva, che l'esame delle informazioni raccolte in seguito all'esplorazione avviene prima dell'inizio della produzione.
  L'articolo 5 riproduce, nella sostanza, le disposizioni dettate dal corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che la perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente. Come previsto dalla direttiva 2013/30/UE, il comma 2 Pag. 129specifica che la disciplina relativa alla partecipazione del pubblico, dettata dall'articolo in esame, non si applica alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013 (data di entrata in vigore della stessa direttiva).
  L'articolo 6 recepisce il corrispondente articolo 6 della direttiva, adeguandolo alla realtà italiana che non prevede distinzioni tra il licenziatario e l'operatore.
  Il comma 1 dispone che l'esercizio degli impianti di produzione e le infrastrutture connesse è affidato agli operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento (si veda l'articolo 4, comma 6). Secondo il comma 2, se il Comitato riscontra che l'operatore, in quanto entità responsabile delle operazioni, non è più in grado di soddisfare i requisiti, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze che valuta l'opportunità di revocare la licenza e adotta, in ogni caso, tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. I commi 3 e 4 (in recepimento dei paragrafi 5 e 6) riguardano la relazione sui grandi rischi, la cui accettazione da parte del Comitato è preliminare all'avvio o al proseguimento delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, delle operazioni di pozzo o delle operazioni combinate. Il comma 5 intende recepire, con alcune integrazioni, il paragrafo 7 del testo della direttiva, che richiede agli Stati membri di istituire una zona di sicurezza circostante l'impianto.
  L'articolo 7, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, dispone che il licenziatario è finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.
  L'articolo 8 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, istituendo il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare. Il comitato svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti; ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 9 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, prevedendo che il Comitato: agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti.
  L'articolo 10 prevede che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare possa avvalersi della collaborazione dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (European Maritime Safety Agency) per l'assistenza tecnica e scientifica, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) 1406/2002, istitutivo dell'EMSA.
  L'articolo 11 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, predisponendo un elenco di documenti che l'operatore deve presentare al Comitato prima di svolgere le operazioni a mare.
  Gli articoli 12 e 13, che recepiscono le disposizioni contenute nei corrispondenti articoli della direttiva, disciplinano il contenuto, le modalità e i termini per la redazione della relazione sui grandi rischi, rispettivamente per un impianto di produzione e per un impianto non destinato alla produzione. Tale relazione rientra tra i documenti che, ai sensi del precedente articolo 11, devono essere presentati al Comitato, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
  L'articolo 14, che recepisce il corrispondente articolo della direttiva, disciplina le modalità di elaborazione del piano interno di risposta alle emergenze.
  Gli articoli 15 e 16 recepiscono con lievi modifiche i corrispondenti articoli della direttiva, che dispongono in merito alla presentazione delle comunicazioni e al loro esame da parte del Comitato nei casi di operazioni di pozzo (articolo 15) e operazioni combinate (articolo 16).
  L'articolo 17, che recepisce le norme del corrispondente articolo della direttiva, impone all'operatore di istituire un sistema di verifica indipendente (della sicurezza) Pag. 130e predisporne, eventualmente anche con l'aiuto del proprietario, una descrizione per il Comitato.
  L'articolo 18, riprendendo l'articolo 18 della direttiva, elenca una serie di poteri attribuiti al Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti.
  L'articolo 19 recepisce il corrispondente articolo 19 della direttiva e, nell'ambito delle attività indicate per la prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori, prevede in particolare la redazione di due documenti contenenti, rispettivamente, la definizione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e l'articolazione del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente.
  L'articolo 20, in recepimento del corrispondente articolo 20 della direttiva, stabilisce l'obbligo per le società registrate in Italia che, direttamente o attraverso filiali, svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come licenziatari o come operatori, di comunicare, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte e i dettagli di tali informazioni. Le relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri.
  L'articolo 21, che recepisce quanto previsto dall'articolo 21 della direttiva, stabilisce che il Comitato verifichi l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentate a norma dell'articolo 11.
  L'articolo 22 recepisce il corrispondente articolo 22 della direttiva e prevede l'istituzione da parte del Comitato di meccanismi per la segnalazione confidenziale, da qualsiasi fonte, dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati.
  Gli articoli da 23 a 25 recepiscono i corrispondenti articoli della direttiva, prevedendo che: gli operatori forniscano al Comitato almeno le informazioni contenute nell'Allegato IX, ivi dettagliate.
  L'articolo 26 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, sulle indagini relative agli incidenti gravi. Quando avviene un incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale avviano un'inchiesta. Al momento della conclusione delle indagini approfondite (la direttiva precisa «o, se del caso, del procedimento legale»), gli stessi organi inoltrano gli atti al Comitato, che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione; rende pubblica una versione non riservata dei risultati; attua tutte le raccomandazioni derivanti dalle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri.
  L'articolo 27 recepisce il corrispondente articolo della direttiva, che riguarda lo scambio di informazioni, conoscenze e lavori comuni a livello europeo tra le autorità competenti.
  L'articolo 28, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 28 della direttiva, stabilisce che i piani interni di risposta alle emergenze, predisposti dall'operatore in conformità dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, sono posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave e in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29.
  L'articolo 29, che è finalizzato a recepire il corrispondente articolo 29 della direttiva, stabilisce, al comma 1, che i piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi.
  L'articolo 30 recepisce il corrispondente articolo 30 della direttiva e prevede una comunicazione tempestiva da parte dell'operatore alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio, in merito ad un incidente grave o a una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave.
  L'articolo 31 recepisce il corrispondente articolo 31 della direttiva e stabilisce che, se è ritenuto probabile dal Comitato Pag. 131un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'ambito della giurisdizione italiana, con gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o più Stati membri o in Stati terzi, il Comitato trasmetta agli Stati interessati le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni.
  Il Capo IX (articoli da 32 a 36) reca le «Disposizioni finali».
  L'articolo 32 disciplina le sanzioni applicabili all'operatore per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto, in attuazione dell'articolo 34 della direttiva in recepimento.
  L'articolo 33 reca novella all'articolo 300, comma 2, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) sulla definizione di danno ambientale. Si aggiunge la nuova disposizione secondo la quale costituisce danno ambientale il deterioramento dello stato ambientale delle acque marine, quale definito dalla direttiva 2008/56/UE «che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)».
  L'articolo 34 fissa al 19 luglio 2016 il termine per l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione del presente decreto in relazione ai proprietari e agli operatori. Per gli impianti esistenti, le medesime disposizioni si applicano entro il 19 luglio 2018.
  L'articolo 35 stabilisce che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 36 fissa l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento di due direttive dell'Unione europea in materia di protezione internazionale: la direttiva 2013/32/UE (c.d. direttiva «procedure») e la direttiva 2013/33/UE (c.d. direttiva «accoglienza»).
  Com’è noto, la disciplina sull'immigrazione è, in via generale, recata dal Testo unico sull'immigrazione dettato dal decreto legislativo n. 286 del 1998, come poi modificato nel tempo. Ma poiché l'asilo è materia di politica comune europea, è in ampia misura agli atti di recepimento che occorre fare riferimento per definire il quadro organico complessivo della materia.
  Lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna, in particolare, il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in ampia misura – riguardo le strutture – sulla base del «Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari», definito con intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinati ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi.
  L'atto in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente.
   Com’è noto il tema della gestione delle politiche migratorie e della revisione o Pag. 132integrazione della vigente normativa europea figurano fra le priorità della nuova Commissione europea, così come indicato negli orientamenti politici del Presidente Jean Claude Juncker «Un nuovo inizio per l'Europa» e nelle recenti decisioni del Consiglio europeo. In particolare, il 23 aprile 2015 è stata adottata una Dichiarazione finale nella quale è stato auspicato, tra l'altro: un rafforzamento della presenza in mare, potenziando le operazioni dell'UE Triton e Poseidon, per il pattugliamento delle coste e la protezione delle frontiere marittime, triplicando le risorse finanziarie a tale scopo nel 2015 e 2016 e incrementando il numero di mezzi, al fine di aumentare le possibilità di ricerca e salvataggio nell'ambito del mandato di Frontex; iniziative ulteriori per la lotta contro i trafficanti nel rispetto del diritto internazionale, tra cui lo smantellamento delle reti dei trafficanti e il sequestro dei loro beni mediante una collaborazione tra autorità degli Stati membri, Europol, Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ed Eurojust, e l'intensificazione della cooperazione di polizia con i paesi terzi; l'adozione di misure sistematiche per individuare, fermare e distruggere le imbarcazioni prima che siano usate dai trafficanti, anche attraverso un'apposita operazione. Il 29 aprile 2015 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha a sua volta approvato una risoluzione «sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo» (2015/2660(RSP)).
  Passando brevemente a menzionare i dati relativi al fenomeno in questione, ricorda che secondo i dati Eurostat il numero di richieste di asilo nell'Unione Europea è salito nel 2014 a 626.000 (rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente). Complessivamente, nel 2014 il più alto numero di richiedenti asilo è stato registrato in Germania (202.700 richiedenti, il 32 per cento del totale), indi in Svezia (81.200, il 13 per cento), in Italia (64.600, il 10 per cento), in Francia (62.800, il 10 per cento) e in Ungheria (42.800, il 7 per cento). Questi cinque Paesi hanno registrato andamenti differenti rispetto all'anno precedente.
  Il numero dei richiedenti asilo è più che raddoppiato rispetto al 2013 in Italia (+143 per cento) e in Ungheria (+126 per cento); è aumentato significativamente in Germania (+ 60 per cento) e in Svezia (+50 per cento); è diminuito in Francia (-5 per cento). Il 20 per cento dei richiedenti asilo siano stati, nel 2014, siriani (da 50.000 del 2013, sono aumentati a 123.000 del 2014). Di questi, il 60 per cento circa sono stati registrati in due Stati membri: la Germania (41.100) e la Svezia (30.800). L'Afghanistan, con 41.300 richieste di asilo (pari al 7 per cento del totale), è diventato il secondo Paese di provenienza dei richiedenti asilo in Unione europea nel 2014. Con 37.900 richiedenti (il 6 per cento del totale in UE) il Kosovo è la terza nazione da cui proviene il maggior numero di richiedenti asilo.
  Per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentare a fronte delle 26.620 del 2013 (+138 per cento). Sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte.
  Nel febbraio 2015, risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, 3.301 domande, con esito prevalentemente negativo (49 per cento pari a 1.609 dinieghi); per l'8 per cento (276 casi) c’è stato il riconoscimento dello status di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti.
  Riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone. Nei primi due mesi del 2015 il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato. Fino alla fine di febbraio 2015, sono stati Pag. 1337.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane – nello stesso periodo del 2014, gli stranieri arrivati via mare furono 5.506. Si è dunque avuto un aumento del 43 per cento, nel raffronto tra quei due primi bimestri.
   Gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti Sprar) al mese di febbraio 2015 sono 67.128. Le presenze più numerose risultano in Sicilia (13.999 persone, pari al 21 per cento del totale nazionale), poi nel Lazio (8.490, pari al 13 per cento), Lombardia (5.863, il 9 per cento) e in Puglia (5.826, il 9 per cento). Nelle 1.657 strutture temporanee presenti in tutta Italia si trovano 37.000 ospiti.
   Nel 2014 sono transitati complessivamente nei CIE italiani 4.986 stranieri di cui 2.771 sono stati effettivamente rimpatriati. Nel 2013 sono stati 6.016 gli stranieri transitati nei CIE, dei quali 2.749 sono stati rimpatriati.
  Per quanto riguarda le procedure di contenzioso avviate presso l'Unione europea a carico dell'Italia sui temi in esame, risultano avviate le seguenti: procedura di infrazione n. 2014/2171 con cui si contesta in particolare al nostro Paese il fatto che il sistema di asilo italiano sia caratterizzato da significativi ritardi nella nomina del tutore per i minori non accompagnati che vogliano fare domanda di protezione internazionale, nonché dal fatto che i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) risultino sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea; procedura di infrazione n. 2014/2235 in cui gli addebiti che interessano l'Italia riguardano le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) considerati non in linea con gli standard del CPT – Comitato europeo per la prevenzione della tortura; procedura di infrazione n. 2014/2126 i cui addebiti nascono dalla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi potenzialmente necessitanti di protezione internazionale provenienti dalla Grecia (tra cui minori non accompagnati) rinviati sommariamente in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia riguardante la riammissione di migranti che abbiano già varcato il territorio di uno degli Stati firmatari o che vi abbiano soggiornato e che cerchino irregolarmente di raggiungere il territorio dell'altro Stato firmatario; procedura di infrazione n. 2012/2189 con cui le violazioni contestate consisterebbero in particolare nella limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, e l'inconsistenza di fatto dell'accesso alle condizioni di accoglienza; nelle procedure di domanda di asilo, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo per i quali è prevista la procedura Dublino.
  Passando all'illustrazione del contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, questo si articola in tre distinte parti.
  Il Capo I reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013 (cd. direttiva «accoglienza»), relativa alle condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale; il Capo II reca le disposizioni di recepimento della direttiva dell'Unione europea n. 32 del 2013 (cd. direttiva «procedure»), relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale; il Capo III reca disposizioni finali, tra cui una clausola di invarianza finanziaria rispetto agli stanziamenti previsti.
  L'articolo 1 individua l'oggetto della disciplina normativa posta dall'atto nell'accoglienza degli stranieri richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale, nonché dei familiari inclusi nella domanda di protezione.
  Le nuove previsioni rispondono a quanto previsto dall'articolo 6, par. 1 della direttiva n. 33 del 2013. Le misure di accoglienza si applicano ai richiedenti protezione Pag. 134internazionale, anche qualora per essi sia aperto il procedimento di determinazione dello Stato membro dell'Unione competente all'esame della domanda (siffatta determinazione di competenza è oggetto del regolamento dell'Unione n. 604 del 2013, cd. Dublino IIII). Di contro le misure di accoglienza non si applicano ai richiedenti che già fruiscano della protezione temporanea (la quale è fattispecie di protezione – disciplinata dal decreto legislativo n. 85 del 2003 – distinta dalla protezione internazionale). Tale previsione corrisponde all'articolo 3, par. 3 della direttiva n. 33 del 2013.
  L'articolo 2 reca un apparato definitorio, relativo a «richiedente protezione internazionale», «straniero», «domanda di protezione internazionale», «Commissione territoriale» (per il riconoscimento della protezione internazionale), «minore non accompagnato», «familiari», «centro o struttura di accoglienza», «richiedente con esigenze di accoglienza particolari» ossia appartenente alle categorie vulnerabili.
  L'articolo 3 reca – in rispondenza all'articolo 5 della direttiva n. 33 del 2013 – un obbligo di informazione a favore del richiedente protezione internazionale, circa le condizioni dell'accoglienza. L'obbligo è adempiuto mediante consegna dell'opuscolo informativo redatto dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Tali disposizioni integrano quelle già vigenti dettate dal decreto legislativo n. 25 del 2008. Tra queste figura la previsione (suo articolo 10, comma 4) che in tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della domanda di protezione, al richiedente sia garantita, se necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
  L'articolo 4 ha per oggetto i documenti rilasciati al richiedente protezione internazionale – in rispondenza all'articolo 6 della direttiva n. 33 del 2013. Per primo viene rilasciato un «permesso di soggiorno provvisorio». La durata di tale permesso di soggiorno per richiesta asilo è prevista di 6 mesi, che è il lasso di tempo entro cui la procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della Commissione territoriale, dovrebbe concludersi. Tale durata è dunque mutata rispetto a quella di 3 mesi vigente, presente nel decreto legislativo n. 25 del 2008 (articolo 20, comma 3).
  Rimane ferma la rinnovabilità del permesso di soggiorno per richiesta asilo, fino alla decisione sulla domanda di protezione o sull'impugnazione del suo diniego.
  L'articolo 5 reca disposizioni relative al domicilio del richiedente protezione internazionale. Si prescrive per il richiedente l'obbligo di comunicazione alla questura del proprio domicilio o residenza, così come di ogni successivo mutamento.
  L'articolo 6 reca disposizioni relative al trattenimento – oggetto dell'articolo 8 della direttiva n. 33 del 2013 – ossia quel regime che è definito, nell'ordinamento italiano, alla stregua di «detenzione amministrativa» disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico sull'immigrazione il quale configura l'immigrazione irregolare come illecito amministrativo, fronteggiata in via preminente con lo strumento dell'espulsione amministrativa, cui è «servente» il trattenimento.
  Il comma 1 sancisce il divieto del trattenimento che abbia ad esclusivo fine l'esame la domanda del richiedente protezione internazionale. Ai sensi della direttiva n. 33 del 2013 (articolo 8), i motivi di trattenimento sono specificati nel diritto nazionale. A tal fine il comma 2 dell'articolo 6 prevede che il trattenimento si applichi: ai richiedenti protezione che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato – ossia abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; o abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori del Paese ospitante; o si siano resi colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite; ai richiedenti protezione già destinatari di un provvedimento di espulsione, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1 del Testo unico) o Pag. 135perché appartenenti ad una delle categorie di cui agli articolo 1, 4 e 16 del decreto legislativo n. 159 del 2011, cd. codice antimafia (articolo 13, comma 2 del Testo unico); ai richiedenti protezione nei confronti dei quali vi siano fondati motivi di ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; ai richiedenti protezione che costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; ai richiedenti protezione per i quali sussista il pericolo di fuga.
   Nell'insieme, le disposizioni dei commi 2 e 3 delineano una applicazione del trattenimento che appare più estesa rispetto a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 25 del 2008.
  Rimane ferma l'applicazione delle norme del Testo unico dell'immigrazione, relative al trattenimento (poste dal suo articolo 14). Pertanto il questore può disporre misure alternative al trattenimento, quali la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora, l'obbligo di presentarsi in ufficio della forza pubblica in giorni ed orari stabiliti.
   In materia di trattenimento, giova ricordare come la direttiva 2003/9/CE prevedeva solo che l'accoglienza dei richiedenti asilo in stato di trattenimento assicurasse loro una qualità di vita adeguata alla situazione (articolo 13). La direttiva n. 33 del 2013 ha modificato la precedente direttiva introducendo norme comuni dettagliate sulla questione del trattenimento, al fine di garantire che i richiedenti in stato di trattenimento vengano trattati nel pieno rispetto della dignità umana.
  L'articolo 7 disciplina – in rispondenza agli articoli 10 e 12 della direttiva n. 33 del 2013 – alcune modalità del trattenimento, prescrivendo – al comma 1 – che esse assicurino la piena assistenza e il pieno rispetto della dignità (è formulazione già presente nell'articolo 14, comma 2 del Testo unico). Insieme, quel comma prevede che sia assicurata la fruibilità di spazi all'aperto e sia preservata, ove possibile, l'unità del nucleo familiare. Le richiedenti di sesso femminile fruiscono di una sistemazione separata ed hanno rispettate le differenze di genere.
  L'articolo 8 ridisegna le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali CARA e CDA.
  I centri governativi di prima accoglienza così disciplinati hanno la funzione di prima accoglienza e di consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie alla identificazione dello straniero, ove non sia stato possibile portarle a termine nei centri di primo soccorso collocati nei luoghi di sbarco (la cui prima previsione risale al decreto-legge n. 451 del 1995, per l'emergenza sbarchi in Puglia). Il comma 1 dispone che nelle nuove strutture, dislocate a livello regionale o interregionale e istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano espletate le operazioni occorrenti a: definire la posizione giuridica dello straniero; verbalizzare la domanda di protezione e ad avviare la procedura di esame della medesima; verificare le condizioni di salute del richiedente, anche per accertare eventuali situazioni di vulnerabilità che richiedono servizi speciali di accoglienza. Per i centri così istituiti (ove sono ospitati i richiedenti protezione internazionale, nel tempo di svolgimento del procedimento di esame della domanda di protezione), il comma 2 dispone che l'affidamento della gestione segua le procedure di affidamento dei contratti pubblici. I centri possono essere gestiti da enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, enti pubblici o enti privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti asilo o agli immigrati o nel settore dell'assistenza sociale.
  Il comma 3 prevede che la realizzazione delle nuove strutture avvenga mediante la riconversione dei centri per i richiedenti asilo, i CARA, disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 25 del 2008, contestualmente abrogato dall'articolo 24 dello schema, nonché dei centri di primo soccorso e accoglienza governativi, i CDA, istituiti ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995 per l'emergenza Pag. 136sbarchi in Puglia, mantenuti dallo schema, questi ultimi se destinati a tali funzioni con decreto ministeriali.
  Il comma 4 precisa che l'accoglienza in questo tipo di strutture deve essere disposta dal prefetto sentito il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
  L'accoglienza è limitata al periodo di tempo necessario per completare l'identificazione se non ultimata precedentemente, verbalizzare la domanda, avviare le procedure concernenti l'esame, svolgere le visite mediche, verificare le condizioni di particolare vulnerabilità.
   La relazione tecnica quantifica i costi, correlati all'attuazione dell'articolo 8, con riferimento alla ristrutturazione di alcune strutture esistenti, alla realizzazione di nuove, e alla dismissione di altre, per una pari ricettività, le quali non risultino «funzionale ad una omogenea distribuzione di richiedenti sul territorio nazionale». L'obiettivo è di «mettere a regime» circa 2.000 posti, oggi assicurati solo per periodi determinati ed emergenziali, onde raggiungere in modo stabile la complessiva capienza della prima accoglienza di circa 10.500 posti. Il costo stimato di tale ristrutturazione è di circa 5,9 milioni, già presenti in bilancio.
  L'articolo 9 individua i principi cui si devono uniformare le modalità di accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza. Vengono richiamati i principi fondamentali che devono essere assicurati nell'erogazione dei servizi di accoglienza, alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva n. 33 del 2013.
  Secondo il comma 1, nei centri governativi di prima accoglienza (attuali CARA e CDA) devono essere garantiti il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, e delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute e l'unità dei nuclei familiari più stretti (coniugi e parenti entro il primo grado), la attivazione di misure necessarie a far fronte a bisogni delle persone portatrici di esigenze particolari (l'articolo 16 le enumera riguardo a: disabili, minori, donne in gravidanza, anziani, vittime di tortura). Identica disposizione è presente nell'articolo 10, comma 1 del d.P.R. n. 21 del 2015, che reca il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 25 del 2008.
  Il comma 2 consente ai soggiornanti in questi centri di poter uscire durante le ore diurne, con obbligo di rientro nelle ore notturne, con orari e modalità stabiliti dalle linee guida adottate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno per regolamentare la vita nei CARA.
  Il soggiornante nel CARA può allontanarsi per periodi più lunghi solo per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, previa autorizzazione del prefetto.
  L'articolo 10 disciplina l'attivazione di strutture temporanee nel caso in cui, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di stranieri che giungono in Italia, il sistema di accoglienza non riesca a far fronte all'emergenza e le strutture esistenti non siano in grado di mettere a disposizione un numero sufficiente di posti.
  Ricorda che già nel 2014, nell'intesa sottoscritta il 10 luglio tra Governo, Regioni ed Enti locali («Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari») per riordinare il sistema complessivo di accoglienza, era stato previsto che, per far fronte alla saturazione del sistema derivante dall'altro numero di stranieri giunti in Italia attraverso flussi non programmati, fosse possibile da parte del Ministero dell'interno attivare strutture temporanee, in raccordo con gli enti territoriali, per assicurare un'accoglienza di breve durata diretta al soddisfacimento delle esigenze fondamentali ed immediate dei richiedenti protezione, in attesa del trasferimento in altre strutture.
  Considerato dunque che lo schema in esame riordina la disciplina di tre tipologie di centri di prima accoglienza: i Centri di identificazione ed espulsione (articolo 6); i Centri governativi di prima accoglienza (articolo 8); le strutture temporanee appositamente istituite per fronteggiare particolari situazioni di emergenza (articolo 10), allo scopo di assicurare un livello uniforme di accoglienza in tutte le Pag. 137strutture appartenenti a queste tre tipologie, l'articolo 11 dispone che la fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei centri sia regolata secondo uno schema di capitolato di gara d'appalto adottato a livello centrale dal Ministro dell'interno con un suo decreto.
  La disposizione riproduce quanto già previsto dal d.P.R. n. 21 del 2015, che indica (articolo 11, comma 2) una serie di elementi imprescindibili che debbono essere oggetto di questo schema di capitolato.
  L'articolo 12 prevede che i migranti ospitati in strutture di prima accoglienza o in strutture temporanee allestite in situazioni di emergenza non possano allontanarsene pena la decadenza dalle condizioni di accoglienza disciplinate dalla normativa.
  L'articolo 13 delinea il sistema di accoglienza sul territorio dei migranti che abbiano presentato domanda di protezione internazionale e che non si trovino in condizioni di irregolarità.
  Il sistema di accoglienza sul territorio, che viene indicata con l'acronimo SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati), si basa sulla rete di enti locali.
  Gli enti locali aderiscono al sistema SPRAR su base volontaria e attuano i progetti con il supporto delle realtà del terzo settore. A coordinare lo SPRAR è il Servizio centrale, attivato dal ministero dell'Interno e affidato con convenzione all'ANCI.
  Gli articoli 13 e 14 dello schema corrispondono a – e sostituiscono – gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005. Rispetto alle disposizioni ora vigenti, lo schema in esame pare voler dare maggiore rilievo all'accoglienza nell'ambito del sistema della rete Sprar.
  L'articolo 14 (corrispondente all'articolo 6 del decreto legislativo n. 140 del 2005) disciplina nel dettaglio le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale dello straniero che si trovi in Italia ed abbia presentato la richiesta di riconoscimento di protezione internazionale (o intenda farlo).
  L'articolo 15 dispone che il sistema di accoglienza territoriale e le relative misure volte a favorire l'integrazione di beneficiari di protezione internazionale, si sviluppi secondo linee di indirizzo e di programmazione individuate da un apposito Tavolo di coordinamento nazionale.
  Si prevede che nella programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, il Tavolo di coordinamento includa i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare all'accoglienza. I criteri sono elaborati d'intesa con la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie sociali e Stato-Regioni.
  L'articolo 16 individua i richiedenti asilo che rientrano nelle categorie vulnerabili che necessitano di forme di assistenza particolari nella prestazione delle misure di accoglienza (in attuazione delle previsioni degli articoli 21, 22 e 25 della direttiva «accoglienza» 2013/33/UE, e in parte dell'articolo 24 della direttiva «procedure» 2013/32/UE).
  La disposizione individua, al comma 1, le seguenti categorie di persone vulnerabili: minori, minori non accompagnati; disabili; anziani; donne in stato di gravidanza; genitori singoli con figli minori; vittime di tratta di esseri umani; persone affette da gravi malattie e o disturbi mentali; persone per le quali sia stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; vittime di mutilazioni genitali.
  Tale individuazione è aderente alla definizione prevista dall'articolo 21 della direttiva «accoglienza», con l'avvertenza che, mentre nella direttiva sono citate le vittime di mutilazioni genitali femminili come esempio di persone che hanno subito torture o altre violenze, nello schema di recepimento sono esplicitate quale categoria distinta.
  Rispetto alla normativa vigente, che già prevede all'articolo 8 del decreto legislativo n. 140 del 2005 l'attivazione di misure specifiche nei confronti delle persone portatrici di esigenze particolari, si segnala che lo schema di decreto prevede, in sintonia con le novità della direttiva 2013/Pag. 13833/UE, nuove categorie come le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le vittime di mutilazioni genitali. Inoltre, accanto ai minori sono specificati anche i minori non accompagnati.
  L'articolo 17 detta alcuni principi fondamentali relativi all'accoglienza dei minori – in attuazione delle previsioni dell'articolo 23 della direttiva 2013/33/UE, che con tali disposizioni e con quelle contenute nel successivo articolo 24 intende rafforzare le tutele nei confronti dei minori nell'ambito delle politiche di asilo.
  L'articolo 18 detta disposizioni sulle misure di accoglienza specificamente destinate ai minori non accompagnati, recependo le previsioni dell'articolo 24 della direttiva 2013/33/UE, con l'obiettivo di rafforzare complessivamente gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento secondo le indicazioni da ultimo emerse nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 10 luglio 2014 sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari. A tale fine sono introdotte alcune significative novità rispetto al quadro normativo vigente. Ricordo preliminarmente che – sulla materia – è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione una proposta di legge (C. 1658 Zampa) che introduce nuove e specifiche misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
  Secondo dati riferiti al marzo-aprile 2015, i minori non accompagnati in accoglienza sono: 8.207 nelle strutture censite dal ministero del lavoro (oltre a 4.640 irreperibili); 363 nelle strutture finanziate a valere sul Fondo asilo, migrazione e integrazione; 839 nelle strutture Sprar. Ad essi si aggiungono 1.794 minori non accompagnati sbarcati dal 1o gennaio al 5 maggio 2015.
  In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata dei minori non accompagnati, ove i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. In ogni caso, i minori restano in tali strutture non oltre sessanta giorni. Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, il comma 2 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali nell'ambito dello SPRAR.
  Il comma 3 prevede – riproducendo per tutti i minori non accompagnati quanto stabilito dall'articolo 26, comma 6, decreto legislativo n. 25 del 1998, ultimo periodo – che nel caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 15.
  Il comma 4 conferma che i minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso i centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 6 e i centri governativi di prima accoglienza di cui all'articolo 8 dello schema (in prima battuta, gli attuali CARA).
  Da ultimo, in attuazione dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva «accoglienza», il comma 7 stabilisce l'avvio tempestivo delle iniziative per individuare i familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.
  L'articolo 19 introduce alcune disposizioni tese a rafforzare le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione di tutte le strutture di accoglienza previste dallo schema. Con la disposizione si intende recepire l'articolo 28 della direttiva «accoglienza», che richiede agli Stati membri di prevedere opportuni meccanismi con cui assicurare misure di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza e di comunicare le relative informazioni alla Commissione.
  L'articolo 20 disciplina le condizioni di assistenza sanitaria, (assorbendo il contenuto dell'articolo 10, comma 1 del decreto Pag. 139legislativo n. 140 del 2005), in recepimento anche delle previsioni dell'articolo 19 della direttiva 2013/33/UE.
  L'articolo 21 disciplina le possibilità di lavoro e formazione professionale dei richiedenti asilo, in attuazione delle prescrizioni degli articoli 15 e 16 della direttiva «accoglienza».
  Uno degli obiettivi della revisione delle norme europee sull'accoglienza dei richiedenti asilo è rappresentato dall'agevolazione all'accesso al mercato del lavoro, attraverso la riduzione delle restrizioni temporali a tale accesso. L'articolo 15 della direttiva richiede agli Stati membri di garantire l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale nei casi in cui l'autorità competente non abbia adottato una decisione in primo grado e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente, decidendo a quali condizioni è concesso al richiedente l'accesso al mercato del lavoro conformemente al diritto nazionale, senza limitare indebitamente tale accesso.
  Con una disposizione più favorevole, il comma 1 dispone a tale riguardo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, qualora il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Rispetto alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 140 del 2005, la facoltà per i richiedenti di lavorare è anticipata. Resta fermo quanto oggi previsto, a proposito della impossibilità di convertire il permesso di soggiorno per richiesta asilo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (comma 2).
  L'articolo 23 dispone l'abrogazione del d.lgs. n. 140 del 2005, fatta eccezione per la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 13. Il contenuto delle disposizioni abrogate risulta sostituito dalla disciplina prevista dallo schema di decreto.
  L'articolo 24 apre il Capo II (artt. 24-26), che modifica la disciplina in materia di procedure per l'esame della domanda di protezione internazionale, attualmente contenuta nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché quella sul ricorso giurisdizionale avverso le decisioni adottate dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e dalla Commissione nazionale per l'asilo, di cui al decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
  Le modifiche introdotte sono finalizzate a dare attuazione alla direttiva 2013/32/UE, il cui obiettivo è quello di stabilire procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (articolo 1). Nella relazione illustrativa si evidenzia che le disposizioni del Capo II sono altresì finalizzate a perfezionare il sistema per consentire una più rapida definizione delle domande: da un lato, si intende rafforzare i livelli di garanzia e l'effettività dell'accesso alle procedure di esame della domanda, dall'altro lato, vi è la finalità di «arginare la possibilità di ricorso strumentale alla domanda di protezione internazionale».
  L'articolo 25 reca una disposizione di aggiornamento del riferimento normativo, contenuto nel decreto legislativo n. 25 del 2008, al regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003, di cui è stata disposta la «rifusione» nel più recente regolamento (UE) 604/2013 del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.
  L'articolo 26 modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 201 , che disciplina il rito da applicare alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ovvero ai ricorsi avverso le decisioni di diniego della protezione internazionale in base all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008.
  Il Capo III reca le disposizioni finali. L'articolo 27 è finalizzato a «trasferire» alle corrispondenti previsioni del nuovo provvedimento la copertura finanziaria delle norme di cui lo schema di decreto Pag. 140esame dispone l'abrogazione, in quanto sostanzialmente confluiti nel nuovo atto. L'articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria dell'intero provvedimento. L'articolo 29 prevede che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame – sentita la Conferenza unificata – sia disposto l'adeguamento del regolamento di attuazione del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, alle nuove norme in materia di accoglienza dei richiedenti e di procedure per l'esame della domanda definite con il provvedimento in esame.
  Invita in conclusione i colleghi a dedicare particolare attenzione al provvedimento in oggetto, di notevole rilievo.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.
Atto n. 171.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e dall'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). Il termine per il recepimento è fissato al 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.
  Prima di passare all'illustrazione dello schema in commento, ricorda brevemente che la direttiva 2013/34/UE cui si intende dare attuazione è volta a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
  Le disposizioni riportate nella direttiva 2013/34/UE riguardano in primo luogo le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.
  Ai sensi dell'articolo 2, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli «enti di interesse pubblico», che comprendono, oltre alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.
  I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.
  L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.
  A tale proposito, l'articolo 3 detta i parametri quantitativi per distinguere, nel Pag. 141caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.
  Passando al contenuto dello schema di decreto, ricorda in primo luogo che esso, in estrema sintesi:
   introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali;
   integra e modifica il codice civile e il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva;
   apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare, è modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 sulla redazione del bilancio conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e sono integrate le disposizioni del decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore; viene di conseguenza novellato l'ambito di applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per tener conto sia di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, sia delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e dai relativi provvedimenti attuativi, disciplina che ha previsto il riordino dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria.

  Contestualmente allo schema in commento, è all'esame delle Camere per il parere lo schema n. 172, mediante il quale sono rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, ai quali si applica una specifica attività di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d'Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo dell'articolo 106 del TUB e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del Regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento.
  Più in dettaglio, lo schema si compone di 3 Capi e 12 articoli: il Capo I reca disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti, il Capo II in materia di bilancio di esercizio e consolidato, mentre il Capo III contiene le norme di coordinamento per altri provvedimenti legislativi.
  Gli articoli da 1 a 5 recepiscono le disposizioni della direttiva 2013/34/UE (articoli 41 e seguenti) che introducono, in capo alle imprese che operano nel settore estrattivo e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri enti dei Paesi ove esse operano in regime di concessione.
  In sintesi, tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e ad altri soggetti pubblici o privati, a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute.
  L'articolo 6 apporta numerose modifiche al codice civile.
  Il comma 1 modifica l'articolo 2357-ter del codice civile in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l'articolo 10 della direttiva, che non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie.
  Il comma 2 modifica in più punti l'articolo 2423 del codice civile, relativo Pag. 142alla redazione del bilancio. Si prevede l'obbligo di redigere, quale ulteriore elemento del bilancio di esercizio, anche il rendiconto finanziario, accanto allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa. Lo stesso articolo 2423 è modificato mediante l'introduzione di un nuovo comma quarto, che introduce nuovi elementi nella nota integrativa, conseguenti allo snellimento di altre scritture contabili da parte della direttiva.
  Con il comma 3 si modifica l'articolo 2423-bis del codice civile che detta i princìpi di redazione del bilancio.
  Il comma 4 modifica le disposizioni dell'articolo 2424 in ordine al contenuto dello stato patrimoniale, per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati, sulle spese di ricerca e pubblicità (che vengono ricomprese nei cd. costi di sviluppo) e sulle azioni proprie (in relazione a quanto previsto nel comma 1).
  Il comma 5 apporta le modifiche di coordinamento per recepire la nuova modalità di iscrizione delle azioni proprie, a tal fine incidendo sull'articolo 2424-bis c.c. in tema di singole voci dello stato patrimoniale.
  Il comma 6 modifica in più punti l'articolo 2425 sul contenuto del conto economico, per recepire in tale scrittura contabile gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti derivati.
  Il comma 7 introduce nel codice civile l'articolo 2425-ter che disciplina il contenuto del rendiconto finanziario. Esso deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.
  Il comma 8 modifica più disposizioni dell'articolo 2426 del codice civile concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio.
  Il comma 9 dell'articolo in esame interviene sul contenuto della nota integrativa, disciplinata all'articolo 2427 del codice civile, al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della nota integrativa contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18 della direttiva.
  Il comma 10 dell'articolo 6 interviene sulla disciplina delle informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari, contenuta nell'articolo 2427-bis del codice civile.
  Il comma 11 dell'articolo 6 interviene sulla relazione sulla gestione, disciplinata dall'articolo 2428 del codice civile.
  Il comma 12 apporta alcune modifiche alla disciplina del bilancio in forma abbreviata, di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.
  Il comma 13 dell'articolo 6 inserisce l'articolo 2435-ter nel codice civile, dedicato al bilancio delle microimprese.
  Il comma 14 riformula il primo periodo del primo comma dell'articolo 2478-bis in materia di bilancio e distribuzione degli utili ai soci.
  L'articolo 7 apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel decreto legislativo n. 127 del 1991.
  Il comma 1 modifica in primo luogo l'articolo 27 del d.lgs. n. 127, concernente i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento. Tali nuovo limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva. Viene inoltre introdotto il riferimento agli enti di interesse pubblico in sostituzione del previgente richiamo alle società che emettono titoli quotati in borsa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva.
  Per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative.
  Il comma 2 interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 127/1991. In particolare, si precisa che in casi eccezionali l'esclusione avviene quando Pag. 143non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni.
  Il comma 3 interviene sulla disciplina della redazione del bilancio consolidato contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo 127/1991.
  Il comma 4 modifica l'articolo 31 relativo ai principi di consolidamento.
  Il comma 5 interviene sull'articolo 32 relativo alla struttura e al contenuto dei prospetti che compongono il bilancio, introducendo i riferimenti al rendiconto finanziario consolidato.
  Il comma 6 interviene sulla disciplina del consolidamento delle partecipazioni contenuta nell'articolo 33.
  Il comma 7 modifica l'articolo 34 riguardante l'uniformità dei criteri di valutazione nel consolidato.
  Il comma 8 reca una modifica formale all'articolo 36.
  Il comma 9 modifica l'articolo 38 riguardante il contenuto della nota integrativa consolidata, aggiornandolo agli articoli 16, 17, 18 e 28 della direttiva.
  Il comma 10 interviene sulla relazione sulla gestione di cui all'articolo 40 del D.Lgs. 127 del 1991.
  Il comma 11 interviene sulla disciplina della pubblicazione del bilancio consolidato eliminando il comma 2 dell'articolo 42 in conseguenza dell'abolizione del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ad opera dell'articolo 29 della legge n. 266 del 1997.
  Il comma 12 modifica l'articolo 44 del D.Lgs. 127 del 1991 al fine di chiarire che dall'ambito di applicazione sono esclusi i soggetti vigilati dalla Banca d'Italia, cui si applicano le norme previste dallo schema n. 172.
  L'articolo 8 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, che reca la disciplina di redazione del bilancio da parte delle imprese di assicurazione, al fine di adeguarle alle disposizioni generali introdotte dalla direttiva e recepite nel codice civile nonché nel decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sopra illustrato.
  Con l'articolo 9 sono apportate modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, che riguarda l'utilizzo dei principi contabili internazionali (IFRS) per tener conto di quanto previsto dal Regolamento n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione, nonché delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal decreto legislativo n. 141 del 2010 (successivamente modificato nel tempo) e dai relativi provvedimenti attuativi.
  L'articolo 10 apporta modifiche di coordinamento alla disciplina della revisione contabile, contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, viene ampliata sia la nozione, sia il contenuto del giudizio di coerenza espresso dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010), secondo quanto previsto dall'articolo 35 della direttiva 2013/34/UE che ha modificato significativamente le norme europee sul contenuto della relazione di revisione.
  In particolare, per effetto delle modifiche in esame, nella relazione del revisore si esprime, accanto al giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio, anche una valutazione sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori.
  L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non derivano oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni finali e transitorie.
  Il comma 1 dispone che le nuove disposizioni entrino in vigore a partire dagli esercizi aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2016.Pag. 144
  In ordine all'applicabilità di alcuni criteri di valutazione del bilancio introdotti dallo schema in esame all'articolo 2426, primo comma, del codice civile, il comma 2 sancisce che essi possono non trovare applicazione alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Si tratta, in particolare, delle voci cui si applica il criterio del cd. costo ammortizzato, per effetto delle modifiche dello schema in esame.
  Ai sensi del comma 3 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è tenuto ad aggiornare i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nello schema in esame e, quindi, delle novelle da esse apportate al codice civile e al decreto legislativo n. 127 del 1991. Tale attività è svolta dall'OIC nell'ambito di quelle a cui è istituzionalmente preposto, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
Atto n. 172.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell'Unione europea in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e dall'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). Il termine per il recepimento è fissato al 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.
  Prima di passare all'illustrazione dello schema in commento, ricorda brevemente che la direttiva 2013/34/UE cui si intende dare attuazione è volta a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
  Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i soci terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:
   a) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;
   b) migliorare la comparabilità dell'informativa resa con i bilanci;
   c) tutelare l'interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;
   d) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.

  Le disposizioni riportate nella direttiva 2013/34/UE, secondo quanto indicato nell'articolo 1, paragrafo 1, riguardano in primo luogo le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società Pag. 145in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.
  Ai sensi dell'articolo 2, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli «enti di interesse pubblico», che comprendono, oltre alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.
  I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.
  L'individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.
  A tal proposito, l'articolo 3 della direttiva detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.
  Passando al contenuto dello schema di decreto, si ricorda in primo luogo che esso si applica a due distinte categorie di intermediari finanziari: confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS, International Financial Reporting Standards (cosiddetti intermediari non IFRS), cui si applica il Capo II, recante la disciplina del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato; intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i princìpi IFRS (cosiddetti intermediari IFRS), cui si applica il Capo III, recante esclusivamente norme in materia di bilancio consolidato, in quanto essi sono già obbligati a seguire i principi internazionali.
  Il provvedimento in esame riprende numerose disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di cui propone contestualmente l'abrogazione: esso aveva recepito la direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e la direttiva 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.
  Contestualmente allo schema in commento, è all'esame delle Camere per il parere lo schema di decreto legislativo n. 171 (i cui contenuti ha appena illustrato) cui è affidata, invece, l'attuazione della medesima direttiva 2013/34/UE, con riferimento alle società di capitali e ad altri soggetti.
  Più in dettaglio, lo schema si compone di 5 Capi e 49 articoli: oltre ai citati Capi II e III, il Capo I reca le disposizioni generali, il Capo IV riguarda la disciplina dei documenti contabili delle succursali di banche e società finanziarie di altri Paesi, il Capo V disciplina i poteri delle autorità competenti e le sanzioni, mentre il Capo VI contiene le disposizioni finali.
  Di seguito un succinto richiamo del contenuto degli articoli dello schema di decreto, per un'analisi del quale rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1 reca le definizioni distinguendo, ai fini del presente provvedimento, gli intermediari che adottano i princìpi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) e gli intermediari non IFRS.
  Ai fini del Capo II, dedicato agli intermediari non IFRS, sono inoltre definite dall'articolo 1 dello schema di decreto Pag. 146legislativo le seguenti nozioni: «controllo» (la società è da considerarsi controllata da altra società quando questa possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società); «impresa collegata», consistente in un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole; «partecipazioni», consistenti in diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, in presenza di una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante.
  In relazione ad altre nozioni (strumento finanziario e strumento finanziario derivato; fair value; parte correlata), il comma 2 rinvia ai princìpi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
  L'articolo 2, in materia di redazione dei bilanci, si colloca all'interno del Capo II ed è quindi da riferirsi, insieme agli altri articoli che costituiscono il medesimo Capo, agli intermediari non IFRS disciplinati dal presente schema di decreto: gli operatori del microcredito e i confidi minori. Esso prevede che gli amministratori degli intermediari non IFRS – o altro organo individuato da norma di legge o dagli statuti – redigano il bilancio dell'impresa e, ove ricorrano determinati presupposti previsti dall'articolo 22 del presente provvedimento, il bilancio consolidato. Le disposizioni del presente articolo sono dettate in analogia a quanto previsto dall'articolo 2423 del codice civile dedicato alla redazione dei bilanci e riprendono quanto previsto dall'articolo 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, oggetto di abrogazione.
  L'articolo 3 stabilisce la redazione di un rendiconto separato relativo a ciascun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, come previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Esso riprende quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 87 del 1992. Il rendiconto separato deve rispettare le disposizioni previste dal presente provvedimento e dalle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 43.
  L'articolo 4, comma 1, nell'ambito della sezione II dedicata al bilancio dell'impresa, stabilisce che gli intermediari non IFRS sono tenuti a rispettare le disposizioni del decreto legislativo e delle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia.
  Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico degli intermediari non IFRS, secondo quanto disposto dall'articolo 5, sono redatti secondo quanto stabilito dal presente decreto e dalle successive disposizione tecniche. Il sistema contabile degli schemi deve consentire il raccordo con il conto del bilancio.
  L'articolo 6 dispone in ordine alle modalità di contabilizzazione dell'attivo.
  L'articolo 7, interviene in materia di rettifiche di valori e fondi per rischi e oneri.
  L'articolo 8 reca la disciplina generale sulle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Le immobilizzazioni materiali sono costituite da terreni, fabbricati, impianti tecnici, attrezzature di qualsiasi tipo, nonché dagli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni. Costituiscono immobilizzazioni immateriali (quindi caratterizzate dall'intangibilità) inserite nei conti dell'attivo: a) i costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale; b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati; d) tutti gli altri costi pluriennali. Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.
  L'articolo 9 consta del solo comma 1 e autorizza l'eventuale costituzione di un fondo per la copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. Pag. 147
  I ratei e i risconti, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, sono indicati in apposite voci di attivo e passivo nello stato patrimoniale. Alle norme tecniche emanate dalla Banca d'Italia è attribuita la definizione dei casi per i quali è ammessa la rettifica.
  L'articolo 11, comma 1, prevede che interessi, proventi, oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti siano contabilizzati secondo il principio di competenza. Tali proventi e oneri assimilati sono definiti dal comma 2.
  L'articolo 12 reca le norme per la contabilizzazione dei profitti e delle perdite da operazioni in bilancio e fuori bilancio: si tratta dell'attività di negoziazione su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (comma 1, lettera a)), valute (lettera b)), metalli preziosi e altri strumenti finanziari (lettera c)).
  L'articolo 13 reca la disciplina generale delle valutazioni. I due commi riprendono, sostanzialmente, quanto previsto dall'articolo 2423-bis del codice civile e sono dettati in continuità con quanto prevede l'articolo 15 del decreto legislativo n. 87 del 1992.
  L'articolo 14 reca disposizioni per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali (i successivi articoli 15 e 16 trattano la medesima materia in riferimento, rispettivamente, alle immobilizzazioni materiali e finanziarie; i tre articoli corrispondono agli articoli 16-18 del decreto legislativo n. 87 del 1992).
  In analogia a quanto previsto dall'articolo 14 in relazione alle immobilizzazioni immateriali, il comma 1 dell'articolo 15 impone l'ammortamento del costo in maniera «sistematica» anche nel caso delle immobilizzazioni materiali e si applica la stessa disposizione dell'articolo 14 in caso di minor valore risultante.
  Ai sensi del successivo articolo 16 le immobilizzazioni finanziarie si valutano al costo d'acquisto.
  L'articolo 17 dispone in ordine alla valutazione delle partecipazioni rilevanti, costituite dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate.
  L'articolo 18 disciplina la valutazione delle attività diverse dalle immobilizzazioni.
  L'articolo 19, comma 1 stabilisce che le attività e le passività in valuta, diverse da quelle relative a operazioni fuori bilancio, sono valutate al tasso di cambio «a pronti» (quindi per scambi di valuta «on the spot», ovvero nell'immediato che normalmente diventano effettivi dopo due giorni) corrente alla fine dell'esercizio.
  Ai sensi dell'articolo 20, che reca i criteri generali sulla nota integrativa, gli intermediari non IFRS possono arricchire la nota integrativa con informazioni aggiuntive rispetto ai contenuti necessari fissati dall'articolo 21, da altre disposizioni dello schema di decreto nonché dalle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 43.
  L'articolo 22 disciplina gli obblighi di redazione del bilancio consolidato per gli intermediari non IFRS.
  L'articolo 23 pone l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, al comma 1, quando intermediari non IFRS non siano controllati da altri soggetti tenuti alla redazione dello stesso ma operino secondo direzione unitaria, anche in assenza di legami partecipativi. Ulteriori ipotesi sono dettate dal comma 2 che prevede la redazione del bilancio consolidato nei casi in cui un intermediario sia diretto in maniera unitaria da un soggetto controllante.
  L'articolo 24 elenca le condizioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato da parte di un intermediario non IFRS controllante costituito in Italia che sia a sua volta controllato da una banca soggetta al diritto di un altro stato membro dell'Unione europea.
  L'articolo 25 stabilisce che sono incluse nel consolidamento l'intermediario non IFRS controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le controllate, ovunque costituite.
  Il successivo articolo 26 prevede i casi di esclusione dal consolidamento delle imprese controllate.
  L'articolo 27 prevede che per la redazione del bilancio consolidato degli intermediari Pag. 148non IFRS si applichino le norme specifiche dettate dai successivi articoli 28-34, le disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia, nonché le disposizioni relative alla redazione dei bilanci degli intermediari non IFRS dettate dagli articoli 4-12 del presente decreto.
  Ai sensi dell'articolo 28 il bilancio consolidato deve riprendere integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo, le operazioni fuori bilancio, proventi e oneri delle imprese incluse nel consolidamento, salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, in materia, rispettivamente, di partecipazione e di rapporti reciproci tra imprese.
  L'articolo 29 disciplina il procedimento di calcolo e di attribuzione delle differenze risultanti dalla compensazione tra il valore della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa controllata.
  Il comma 1 dell'articolo 30 stabilisce l'esposizione della voce denominata «patrimonio di pertinenza di terzi» nello stato patrimoniale consolidato cui iscrivere l'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Nella voce «utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi» nel conto economico consolidato è iscritto l'ammontare del risultato economico (comma 2).
  L'articolo 31, comma 1, stabilisce che rapporti reciproci interni al gruppo devono essere eliminati dal bilancio consolidato.
  L'articolo 32 include nel consolidamento le imprese controllate congiuntamente con altre imprese, che si aggiungono quindi alle controllate dal singolo intermediario e alle imprese in direzione unitaria.
  L'articolo 33, prevede l'applicabilità del metodo del «patrimonio netto», previsto dall'articolo 17 per la valutazione delle partecipazioni rilevanti, ai fini della valutazione del valore alle partecipazioni in imprese collegate.
  Il comma 1 dell'articolo 34 stabilisce la coincidenza, in via generale, tra la data di riferimento del bilancio d'esercizio e quella del bilancio consolidato. Secondo quanto stabilito dal comma 2, quando il bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento differisce da quella del bilancio consolidato, il consolidamento di tale impresa è effettuato con riferimento ad un bilancio intermedio riferito alla stessa data del bilancio consolidato.
  Sempre al fine di favorire la comparabilità dei documenti contabili, l'articolo 35, comma 1, prevede che i criteri di valutazione utilizzati per il bilancio consolidato siano gli stessi di quelli utilizzati per il bilancio di esercizio.
  Riguardo ai contenuti della nota integrativa del bilancio consolidato, l'articolo 36 rimanda alla disciplina sui contenuti del bilancio d'esercizio di cui agli articoli 20 e 21.
  L'articolo 37 dispone in ordine ai contenuti minimi della relazione di gestione redatta dagli amministratori a corredo del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato.
  L'articolo 38 apre il Capo III del decreto dedicato alla disciplina degli intermediari IFRS, distinto in due sezioni riguardanti, rispettivamente, il bilancio consolidato (Sezioni I) e le relazioni di gestione (Sezione II) a corredo del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato.
  L'articolo 39, comma 1, pone l'obbligo di redazione del bilancio consolidato quando intermediari IFRS non siano controllati da altri intermediari IFRS ma operino secondo direzione unitaria, anche in assenza di legami partecipativi.
  L'articolo 40 pone, per gli intermediari IFRS, le medesime condizioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato poste dall'articolo 24 per gli intermediari non IFRS.
  L'articolo 41 presenta, per gli intermediari IFRS, disciplina analoga a quanto previsto dall'articolo 37 per gli intermediari non IFRS sul contenuto delle relazioni sulla gestione. Anche nel presente articolo si prevede, tra l'altro, che si applichino gli atti della Banca d'Italia emanati in virtù dell'articolo 43, oltre alle disposizioni qui dettate.
  L'articolo 42, comma 1, prevede che le succursali di banche o società finanziarie costituite in altri Stati membri debbano Pag. 149pubblicare il bilancio di esercizio e, ove previsto, quello consolidato, corredati dalle relazioni di gestione e di controllo, della propria casa madre.
  L'articolo 43, comma 1, dispone in ordine al potere della Banca d'Italia di emanare specifiche disposizioni concernenti le forme tecniche dei bilanci e le situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché modalità e termini di pubblicazione delle medesime situazioni dei conti.
  L'articolo 44 reca le sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 45 prevede che le disposizioni del presente decreto legislativo nonché le ulteriori disposizioni emanante dalla Banca d'Italia come previsto dall'articolo 43, trovano applicazione anche alle situazioni di conti infrannuali e ai bilanci consolidati previsti da specifiche disposizioni di legge.
  L'articolo 46 prevede la generale applicabilità delle disposizioni del codice civile in relazione a quanto non diversamente disposto dal presente decreto e alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, anche in deroga all'articolo 44 del citato decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 sui conti annuali e consolidati.
  L'articolo 47 fissa l'esercizio di prima applicazione per gli intermediari non IFRS al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.
  L'articolo 48, comma 1 abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  L'articolo 49 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.