CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 giugno 2015
461.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

  La seduta comincia alle 9.

Disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (C. 3098 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesca BUSINAROLO, relatrice, nell'illustrare i profili di interesse del provvedimento, ne sottolinea la complessità anche con riferimento ai parametri di valutazione del Comitato, in particolare per quanto concerne l'efficacia per il riordinamento della legislazione vigente e la chiarezza della formulazione.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 3098 e rilevato che:
    il provvedimento reca disposizioni sostanziali, destinate ad entrare immediatamente in vigore, e disposizioni recanti deleghe legislative al Governo;
  sul piano dell'omogeneità del contenuto:
   il disegno di legge è omogeneo, concernendo una pluralità di oggetti riguardanti la materia della pubblica amministrazione;
  sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente e sul piano del coordinamento con la normativa vigente:
   con riferimento alle disposizioni di delega, in alcuni casi i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega, mentre la circolare del 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che “i principi e i criteri direttivi ... devono Pag. 4essere distinti dall'oggetto della delega” (punto 2, lettera d)); in particolare, per effetto della suddetta sovrapposizione, alcune disposizioni, qualificate come “principi e criteri direttivi”, finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra, in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), ove una serie di oggetti sono frammisti a criteri, talvolta di carattere generale, e all'articolo 8, comma 1, che enuclea – alle lettere c), d), e), f) e g) – come principi e criteri direttivi quelli che appaiono piuttosto oggetti della delega; all'articolo 12, comma 2, lettere a) ed e);
   taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; come già segnalato dal Comitato in altre circostanze, si rammenta che in un obiter dictum la Corte costituzionale ha rilevato che: “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra, in particolare: all'articolo 7, comma 1, lettera a) (“riordino delle funzioni di polizia ... conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia...”); all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 4) (“la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato ... con eventuale riduzione del numero ...”); all'articolo 7, comma 1, lettera c) (“riorganizzazione ... anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti... da perseguire anche attraverso l'eventuale collegamento e l'interoperabilità dei dati...”); all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1) (“eventuale confluenza nello stesso ruolo [della dirigenza statale] di personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione della carriera diplomatica”); all'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 3) (“revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica ...”);
   alcuni fra i princìpi e i criteri di delega richiedono un migliore coordinamento con la normativa vigente o una più puntuale formulazione onde prevenire dubbi interpretativi e applicativi; in particolare:
    a) all'articolo 1, il comma 1 fa riferimento ai “sistemi di comunicazione non ripudiabili”: si tratta di una espressione nuova per l'ordinamento, di cui andrebbe chiarito il significato;
    b) all'articolo 2, il comma 1, lettera m), indica, fra i criteri direttivi per la riforma della conferenza di servizi, la “possibilità per le amministrazioni di assumere determinazioni in via di autotutela ... purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini”: sarebbe opportuno specificare meglio il criterio, prevedendo già in sede di delega legislativa quale sia l'effetto del ritiro in autotutela sul provvedimento finale;
    c) all'articolo 7, comma 1, lettera e), non è corretto il riferimento allo “scorporo” del Comitato italiano paraolimpico (CIP) dal CONI, in quanto il CIP non è attualmente incorporato nel CONI, bensì vigilato dallo stesso;
    d) all'articolo 9, relativo alla dirigenza pubblica, il comma 1, lettera b), numero 4), reca – fra i princìpi e criteri direttivi relativi alla figura dei segretari comunali e provinciali – la “attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa”: sarebbe opportuno chiarire se la predetta attribuzione sia riferita solo ai segretari comunali e provinciali (come si dedurrebbe dalla collocazione Pag. 5della materia) oppure a tutta la dirigenza (come si dedurrebbe dal riferimento al presente articolo);
   e) all'articolo 15, comma 1, lettera c), non appare corretto il criterio direttivo che prevede la “risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea” in quanto il richiamo dei princìpi appare o impreciso (nella misura in cui tali fonti non disciplinano la materia delle risoluzioni delle antinomie nel diritto nazionale) o privo di portata normativa (se interpretato quale richiamo meramente ricognitivo);
   un caso particolare è quello dell'articolo 4, che delega il Governo ad individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, quelli oggetto di silenzio assenso, quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e quelli per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa; al comma 1 i princìpi e criteri direttivi non sono esplicitati bensì sono individuati per relationem, con riferimento alla disciplina vigente, nazionale ed europea, come appare appropriato per una delega di tipo “ricognitivo” o “compilativo”; al riguardo, il Comitato per la legislazione ha già segnalato in altre circostanze (da ultimo, ad esempio, nel parere sul disegno di legge C. 2617, riforma del terzo settore) che l'individuazione dei princìpi e criteri direttivi per relationem restringe l'ampiezza del potere dispositivo conferito al legislatore delegato; infatti, è proprio nel caso delle deleghe non innovative che la Corte costituzionale ha ammesso che i princìpi e criteri direttivi, in luogo di essere puntualmente esplicitati, possano essere ricavabili anche per relationem, mediante rinvio al diritto vigente (sentenze n. 52 e 53 del 2005, n. 174 del 2005 e n. 341 del 2007), in quanto “La necessità della indicazione di princìpi e di criteri direttivi idonei a circoscrivere le diverse scelte discrezionali dell'esecutivo riguarda i casi in cui la revisione ed il riordino comportino l'introduzione di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti” (sentenza n. 350 del 2007, che riprende la n. 66 del 2005 e la n. 239 del 2003). Alla luce di tali considerazioni, qualora si intendesse conferire al Governo una delega di contenuto innovativo, sarebbe conseguentemente necessario individuare princìpi e criteri direttivi specifici, diversi da quelli già desumibili dall'ordinamento (ciò parrebbe comunque necessario con riferimento all'oggetto di delega relativo all'introduzione della “disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa ... e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti”, oggetto il quale sembra riferibile a una delega di tipo innovativo, e non solamente di tipo compilativo);
   altro caso particolare è quello dell'articolo 16, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare “disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione”, enucleando due principi e criteri direttivi che appaiono nella sostanza quasi coincidere con l'oggetto stesso della delega (“a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie; b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica”); si osserva che l'oggetto della delega è, certamente, definito, nella misura in cui i suoi confini sono individuabili senza incertezze; esso è, comunque, relativo a una pluralità assai ampia e molteplice di oggetti di disciplina: proprio per questo la Pag. 6delega richiederebbe l'individuazione puntuale e specifica di ulteriori princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;
   inoltre, per quanto riguarda l'oggetto della delega, è individuato il termine iniziale di entrata in vigore delle disposizioni legislative che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione (fissato al 1o gennaio 2012), ma non un termine finale, in assenza del quale si dovrebbe fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge di delegazione: al fine di evitare comunque incertezze e di definire compiutamente l'oggetto della delega, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare anche il termine ultimo di riferimento nell'oggetto della delega;
   alcuni criteri di delega sembrano richiedere un coordinamento con la normativa vigente: all'articolo 7, comma 1:
    la lettera b), n. 3) prevede che “i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri... siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri”: andrebbe valutata l'opportunità di chiarire come tale norma si coordini con l'articolo 1, comma 1, lettera ii) della legge 12 gennaio 1991, n. 13, in base alla quale sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica “tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri”;
    la lettera b), numero 4), delega il Governo a precisare “la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici”: andrebbe valutata l'opportunità di chiarire come tale previsione si coordini con quella recata dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, che prevede per la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri un regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; si dovrebbe in particolare, dunque, chiarire con quale strumento venga adottata la determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

    la lettera c) prevede (peraltro in via eventuale, come già detto sopra) l'accorpamento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il comma 427 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 dispone la medesima unificazione, da effettuarsi con regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988;
   per tutte le deleghe, si dispone che i termini per l'esercizio delle deleghe possano essere prolungati qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, o successivamente, impiegando pertanto la cosiddetta “tecnica dello scorrimento”, la quale non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; nell'esame del disegno di legge C. 2617 (delega per la riforma del terzo settore), dopo che il Comitato aveva posto una condizione in tal senso, l'Assemblea della Camera ha approvato, il 1o aprile 2015, un emendamento all'articolo 1, comma 6, del disegno di legge, che ha previsto, in luogo dello scorrimento del termine di delega, un termine univoco entro il quale il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega; nel provvedimento in esame la tecnica dello scorrimento si verifica all'articolo 1, comma 2; all'articolo 2, comma 2; all'articolo 4, comma 2; all'articolo 6, comma 2; all'articolo 7, comma 2; all'articolo 9, comma 2; all'articolo 10, comma 2; all'articolo 12, comma 4; all'articolo 16, comma 2;
   l'articolo 16, comma 3, dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire “Entro dodici mesi dalla data di entrata in Pag. 7vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo”, utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di atti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di “ultimo decreto legislativo”, che consenta di dissipare tale incertezza;
   l'articolo 3 inserisce un nuovo articolo 17-bis nella legge n. 241 del 1990 recante: “Silenzio assenso fra le amministrazioni pubbliche”:
    a) il comma 2 prevede, in taluni casi di mancato accordo fra amministrazioni, un'ipotesi di intervento sostitutivo nella quale “il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento”; tale comma, dunque:
     a.1) prevede, in caso di mancato accordo, un'aggravante procedurale consistente nel necessario coinvolgimento del Consiglio dei ministri anche per quei procedimenti che non ne prevederebbero il coinvolgimento (per esempio, decreti interministeriali);
     a.2) non lascia intendere, se non in via interpretativa, se l'adozione del provvedimento finale spetti alla stessa Presidenza del Consiglio o all'amministrazione ordinariamente competente;
     a.3) disciplina un'ipotesi di disaccordo fra le amministrazioni, rendendo opportuno integrare la rubrica dell'articolo per dare pienamente conto del suo contenuto;
     a.4) per effetto di un emendamento introdotto al Senato, non limita il suo campo di applicazione alle sole amministrazioni statali, sembrando dunque consentire – stante la formulazione letterale della disposizione come emendata – all'amministrazione statale di poter superare il dissenso di un'amministrazione regionale, o provinciale autonoma, in àmbiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale: tale ipotesi va valutata alla luce della giurisprudenza costituzionale che esclude un intervento decisorio unilaterale dello Stato come conseguenza automatica del mancato raggiungimento di un accordo con la regione;
     a.5) dovrebbe essere oggetto di un esplicito coordinamento con le discipline settoriali già previste in tema di conferenza di servizi;
    b) il comma 3, nel fissare i termini per alcune ipotesi di silenzio assenso, non disciplina esplicitamente la fattispecie in cui le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini richiedano un'integrazione istruttoria, potendo ingenerare dubbi nell'individuare i termini effettivamente applicabili al caso;
  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 17, recante la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, l'espressione “anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” appare di dubbia o nulla portata normativa, in quanto semplicemente richiama la normativa vigente, “rammentandone” – per così dire – l'esistenza;
   il disegno di legge presentato al Senato era corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   con riguardo alle disposizioni di delegazione legislativa, si specifichino quei Pag. 8princìpi e criteri direttivi che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e princìpi di delega, come richiesto dalla circolare del 2001;
   con particolare riferimento all'articolo 4, che parrebbe recare una delega di tipo ricognitivo, si valuti se il potere dispositivo da conferire al Governo sia, invece, di tipo innovativo dell'ordinamento e, in caso affermativo, si individuino i relativi princìpi e criteri direttivi;
   con particolare riferimento all'articolo 16, che reca un oggetto di delega particolarmente ampio e molteplice, si individuino ulteriori princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato;
   all'articolo 7, comma 1, lettera a), lettera b), numero 4), e lettera c), nonché all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 3), si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato;
   all'articolo 1, comma 2; all'articolo 2, comma 2; all'articolo 4, comma 2; all'articolo 6, comma 2; all'articolo 7, comma 2; all'articolo 9, comma 2; all'articolo 10, comma 2; all'articolo 12, comma 4; all'articolo 16, comma 2, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega, si individui un termine (anche più ampio) per l'esercizio della delega stessa, contestualmente fissando un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello “scorrimento” (come avvenuto nell'esame in Assemblea del disegno di legge C. 2617, il 1o aprile 2015);
   all'articolo 16, comma 3, al fine di poter individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega correttiva ed integrativa, si individui un termine certo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, per esempio calcolato dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe assicurare il coordinamento con la normativa vigente nonché una formulazione tecnicamente più corretta dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1; all'articolo 2, comma 1, lettera m); all'articolo 7, comma 1, lettera e); all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4); all'articolo 15, comma 1, lettera c);
   appare, in particolare, necessario coordinare con la normativa vigente, nel senso dettagliatamente indicato nelle premesse, cui si rinvia, i criteri di delega recati, all'articolo 7, comma 1: alla lettera b), n. 3), alla lettera b), numero 4), alla lettera c);
   all'articolo 16, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di esplicitare quale sia il termine ultimo di riferimento per individuare l'oggetto della delega;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 3, per quanto detto in premessa, si dovrebbe:
    a) chiarire se – nei casi ivi previsti – l'adozione del provvedimento finale spetti alla Presidenza del Consiglio o all'amministrazione ordinariamente competente;
    b) integrare la rubrica dell'articolo per dare pienamente conto del suo contenuto;
    c) valutare l'effettiva applicabilità all'ipotesi in cui l'amministrazione statale possa superare il dissenso di un'amministrazione regionale, o provinciale autonoma, in àmbiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale, ed introdurre le opportune riformulazioni;Pag. 9
    d) valutare il modo e l'opportunità di assicurare un coordinamento espresso con le discipline settoriali in materia di conferenza di servizi;
    e) chiarire i termini applicabili all'ipotesi di integrazioni istruttorie richieste dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini;
   all'articolo 17 si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa del richiamo alla riforma costituzionale del 2001».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni MONCHIERO, relatore, nell'illustrare i profili di interesse del provvedimento, si sofferma in particolare sull'esigenza di circoscrivere meglio la portata di numerosi princìpi e criteri direttivi di delega, che attualmente risultano formulati facendo riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato. In proposito rileva peraltro che si tratta di un aspetto riscontrato dal Comitato in numerosi provvedimenti di delegazione legislativa e sul quale sarebbe pertanto opportuna una riflessione di carattere generale.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 3123 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il disegno di legge, che si compone di 21 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;
  sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità ossia a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; a titolo esemplificativo, si richiamano l'articolo 5, comma 1, lettera b) (“prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti”); l'articolo 8, comma 1, lettera b) (“valutando inoltre l'opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa”); l'articolo 9, comma 1, lettera s) (“valutare di non prevedere sanzioni amministrative”); l'articolo 11, comma 1, lettera o) (“valutare, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, se sia opportuno prevedere di concedere incentivi finanziari”); l'articolo 15, comma 1, lettera a) e l'articolo 16, comma 1 (“introduzione ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/51/Euratom di misure di protezione”); al riguardo si segnala che in un obiter dictum la Corte costituzionale ha rilevato che: “il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione Pag. 10su delega” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il disegno di legge contiene alcune disposizioni sprovviste di un contenuto innovativo dell'ordinamento, in quanto volte a riprodurre o richiamare la disciplina già vigente ovvero riferite ad aspetti endoprocedimentali connessi all'attuazione della delega; con riferimento al primo aspetto, gli articoli 4, comma 1, lettera c) e 10, comma 1, lettera e) riproducono quanto già previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge n. 234 del 2012; l'articolo 6, comma 1, mantiene fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014; i principi direttivi di cui agli articoli 19, comma 1, lettera a) e 21, comma 1, lettera a) vincolano il legislatore delegato a prevedere che le definizioni siano conformi alle definizioni delle decisioni quadro oggetto di delega; con riferimento al secondo aspetto, l'articolo 6, comma 1, alinea, fa riferimento al coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio per l'attuazione della delega oggetto dell'articolo;
  sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:
   il disegno di legge contiene alcuni rinvii normativi formulati in forma imprecisa che sarebbe opportuno specificare (si vedano gli articoli 2, comma 1, alinea; 4, comma 1, alinea; 6, comma 2, alinea; 7, comma 1, alinea; 8, comma 1, alinea; 13, comma 1, alinea, che prevedono l'osservanza dei “principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili”); analogamente, l'articolo 6, comma 1, alinea richiama le procedure previste dall'articolo 31, della legge n. 234 del 2012, “in quanto compatibili”;
   inoltre, in ciascuno degli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 e 21, il disegno di legge reca una disposizione di tenore analogo contenente una clausola di invarianza finanziaria, che per il futuro sembrerebbe opportuno concentrare in un'unica disposizione, coordinata con la previsione generale in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, di cui all'articolo 1, comma 4; in particolare, poi, all'articolo 9, è presente sia una clausola di invarianza al comma 2 riferita all'articolo nel suo complesso sia una clausola di invarianza specificamente riferita alla lettera o) del comma 1 che appare ultronea;
   il disegno di legge presentato al Senato reca la sola analisi tecnico-normativa;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   si assicuri il coordinamento fra le varie clausole di invarianza finanziaria, evitando duplicazioni.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.35.