CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.
C. 1589-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996».
  Segnala che il suddetto disegno di legge non verrà modificato dalle Commissioni di merito, in quanto i gruppi parlamentari hanno rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.
  Da, quindi, la parola alla relatrice Murer per lo svolgimento della relazione.

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  Delia MURER (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato il 15 marzo 2015, detta disposizioni di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sul riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e protezione dei minori. La Convenzione, intervenuta per superare alcune difficoltà applicative della precedente Convenzione dell'Aja del 1961, è stata firmata dall'Italia il 1o aprile 2003 e consta di 63 articoli.
  Al riguardo, segnala, preliminarmente, che il testo approvato in prima lettura dalla Camera il 25 giugno 2014 prevedeva anche una serie di norme di adeguamento dell'ordinamento interno che, tuttavia, sono state oggetto di stralcio da parte del Senato.
  Il provvedimento in esame autorizza pertanto la sola ratifica della Convenzione, alla quale sarà necessario dare esecuzione in un secondo momento con una disciplina di adeguamento interno. Il provvedimento licenziato dalla Camera in particolare intendeva dare una veste giuridica alla cosiddetta kafala, istituto affine all'affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici.
  Tuttavia, è prevalsa la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, derivante dal ritardo del nostro Paese nell'adempiere a tale impegno internazionale. Ricorda, al riguardo, che con due lettere del 23 maggio 2012 e 14 giugno 2013, la Commissione europea ha già chiesto all'Italia di far conoscere le motivazioni del grave ritardo nella ratifica della Convenzione, prospettando la possibile apertura di una procedura d'infrazione. Con successiva missiva del 1o dicembre 2014 è stato nuovamente chiesto di conoscere il calendario preciso di adozione del disegno di legge di ratifica in esame, ricordando che l'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione a non aver ratificato la Convenzione.
  Per tali ragioni, come già detto, il provvedimento è stato profondamente modificato nel corso dell'esame al Senato, essendo state stralciate tutte le norme di adeguamento interno ai principi convenzionali optando, così, per una semplice ratifica della Convenzione. Gli articoli stralciati sono gli artt. da 4 a 12, più l'articolo 14, recante una norma transitoria e sono ora confluite in un nuovo disegno di legge (S. 1552-bis).
  Fa presente che il disegno di legge C. 1589-B all'esame delle Commissioni riunite Esteri e Giustizia si compone ora soltanto 5 articoli (15 nel testo trasmesso al Senato).
  Dallo stralcio della disciplina di attuazione deriva anzitutto l'adeguamento del titolo del disegno di legge che ora non fa più riferimento alle norme di adeguamento interno. In relazione al residuo contenuto, l'articolo 1 del provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione mentre l'articolo 2 concerne l'ordine di esecuzione della stessa.
  L'articolo 3 – dedicato alla definizioni – è stato modificato dal Senato, individuando l'Autorità centrale italiana nella Presidenza del Consiglio dei ministri anziché nel Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile. L'articolo 4 riguarda la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore.
  Ai fini di una maggiore comprensione delle problematiche sottese al disegno di legge di ratifica in esame, fa presente che, poiché la legge islamica vieta l'adozione, per evitare che figli senza genitori restino del tutto sprovvisti di tutela, il diritto islamico prevede il predetto istituto, di derivazione dottrinale. Per effetto della kafala un adulto musulmano (o una coppia di coniugi) ottiene la custodia del minorenne, in stato di abbandono, che non sia stato possibile affidare alle cure di parenti, nell'ambito della famiglia estesa. Il bambino non assume il cognome di chi ne ha ottenuto la custodia; non acquista diritti né aspettative successorie nei suoi confronti; non instaura legami giuridici con la famiglia di accoglienza, né interrompe i rapporti con il proprio nucleo familiare di origine.Pag. 211
  La kafala è in sostanza un affidamento che si protrae fino alla maggiore età, e non trova ad oggi espresse corrispondenze nell'ordinamento giuridico italiano.
  Per tali ragioni la Corte di Cassazione, anche di recente con la sentenza della Sez. I, n. 19450 del 23 settembre 2011, ha affermato che «Deve essere dichiarata inammissibile la domanda, proposta ai sensi degli artt. 66 e 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riconoscimento in Italia del provvedimento di affidamento in «kafala» di un minore in stato d'abbandono, ad una coppia di coniugi italiana, emessa dal Tribunale di prima istanza di Casablanca (in Marocco), atteso che l'inserimento di un minore straniero, in stato d'abbandono, in una famiglia italiana, può avvenire esclusivamente in applicazione della disciplina dell'adozione internazionale regolata dalle procedure richiamate dagli artt. 29 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non possono essere applicate le norme generali di diritto internazionale privato relative al riconoscimento dei provvedimenti stranieri, ma devono essere applicate le disposizioni speciali in materia di adozione ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, della legge n. 218 del 1995».
  La giurisprudenza non è peraltro univoca, in quanto se da una parte si registrano pronunce analoghe a quella del 2011 testé richiamata, che negano il riconoscimento alla kafala nel nostro ordinamento, dall'altro la stessa Corte di Cassazione, nel 2008, era andata in contrario avviso riconoscendo nella kafala di diritto islamico, come disciplinata dalla legislazione del Marocco, il presupposto per il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, T.U. immigrazione, poiché l'istituto è equiparabile all'affidamento.
  Le motivazioni sottese allo stralcio da parte del Senato derivano, da quanto si evince dai lavori parlamentari, dalla «ambiguità del testo normativo approdato all'esame del Senato. Infatti, da un lato, si tenta di introdurre una normativa differenziata rispetto agli istituti interni dell'affidamento e dell'adozione nell'apparente rispetto delle caratteristiche dell'istituto islamico e non si sceglie la via semplice di prevedere l'affidamento internazionale per i minorenni non in stato di abbandono o l'adozione internazionale per quelli in stato di abbandono. Ma, dall'altro canto – e di qui l'ambiguità del testo – non si articola la disciplina in modo tal da renderla effettivamente conforme alle caratteristiche della kafala attribuendo, ad esempio, ai kefalin, cioè la famiglia o la persona singola che si prende cura del minore nel caso di stato di abbandono, una responsabilità genitoriale piena e propria, ad esempio dei tutori, e, quindi, comprensiva anche del potere di rappresentanza che invece resta in capo all'autorità consolare del Paese di origine del minorenne. Serve, dunque, un ulteriore esame di questa parte e la riformulazione del disegno di legge al fine di evitare che queste innovazioni, che vi sono previste e che hanno lo scopo di assicurare al minore la tutela del suo superiore interesse quando vengano a trovarsi in situazioni familiari e personali di particolare disagio e sofferenza, possano determinare disarmonie con la normativa interna italiana e, in particolare, con i principi vigenti in materia di adozione e affidamento aprendo di fatto la strada ad un sistema che aggira la nostra normativa, quella che era stata introdotta grazie alla Convenzione dell'Aja del 1993 sulle adozioni internazionali» (vedi intervento sen. Filippin nella seduta del 5 marzo).
  Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene necessario un approfondimento in ordine alla modifica introdotta al Senato che ha individuato come autorità centrale italiana la Presidenza del Consiglio in luogo del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.

  Delia MURER (PD), relatrice, si riserva di effettuare l'approfondimento richiesto dalla collega Miotto.

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  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, l'esame congiunto in sede consultiva del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (C. 3123 Governo, approvato dal Senato) e della «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014» (Doc. LXXXVII, n. 3).
  Ricorda, altresì, che nella precedente seduta la relatrice Mariano ha svolto la relazione e che alle ore 14 scade il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2014.
  Da, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire.

  Maria AMATO (PD) esprime rammarico per il fatto che nel testo del provvedimento in esame non sia più presente l'articolo 10 del disegno di legge originario che individuava specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom. Sottolinea che sulla base di tali criteri si sarebbe potuto sanare un grave vulnus, originato dall'erroneo recepimento di passate direttive, che ha comportato un ridimensionamento sul piano normativo dell'autonomia e della responsabilità dei tecnici radiologici non corrispondente alla situazione di fatto. Ritiene che il recepimento della suddetta direttiva, nei termini previsti dal soppresso articolo 10, avrebbe potuto rappresentare un'occasione per restituire dignità a tali operatori sanitari, che ormai devono essere in possesso di una specifica laurea di primo livello, ed evitare ingiuste situazioni critiche dal punto di vista legale. Ricorda, in proposito, che i tecnici radiologi si trovano spesso in prima linea nell'affrontare situazioni di emergenza all'interno di un lavoro di equipe. Ribadisce, quindi, l'auspicio che si possa trovare una soluzione al tema da lei sollevato.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che se si intendono effettuare modifiche puntuali od integrazioni al provvedimento in esame è necessaria la presentazione di specifiche proposte emendative o la indicazione di specifiche osservazioni o condizioni da apporre nella relazione che renderà la Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.
C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2015.

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  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato e adottata dalla Commissione come testo base.
  Ricorda, altresì, che nella precedente seduta del 20 maggio scorso, la relatrice Binetti e il sottosegretario De Filippo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 della proposta di legge C. 2985.

  Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Grillo 1.7 di cui è cofirmataria, che, sostituendo l'intero articolo 1, mira a specificare più compiutamente le disposizioni interne ed internazionali alle quali il testo in discussione deve dare attuazione.

  Marisa NICCHI (SEL) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento Grillo 1.7.

  La Commissione respinge l'emendamento Grillo 1.7.

  Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.3.

  Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Lorefice 1.9 di cui è cofirmataria, con il quale si intendono precisare le norme di riferimento del testo in discussione.

  Paola BINETTI (AP), relatrice, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Lorefice 1.9, il cui contenuto, a suo avviso, non apporta modifiche sostanziali al testo in discussione.

  La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 1.9.

  Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Baroni 1.11 di cui è cofirmataria, sottolineando che il suo contenuto, così come quello dell'emendamento appena respinto, non appare pleonastico.

  La Commissione respinge l'emendamento Baroni 1.11.

  Silvia GIORDANO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, richiamando la necessità di un coordinamento con la normativa vigente.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Silvia Giordano 1.4 e 1.8.

  Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Mantero 1.10 di cui è cofirmataria, ribadendo la centralità di un'efficace azione di prevenzione delle problematiche legate all'autismo attraverso diagnosi precoci.

  Silvia GIORDANO (M5S) si associa alle considerazioni della collega Lorefice ed esprime stupore per il parere contrario espresso sull'emendamento 1.10, ricordando l'enfasi posta in sede di discussione generale sull'importanza di una prevenzione efficace.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che il voto contrario sull'emendamento 1.10 non è motivato da un disinteresse verso forme di prevenzione ma dal fatto che il testo dell'articolo 1 già richiama la tutela della salute delle persone con autismo, che include prevenzione, cura e riabilitazione, e che il successivo articolo 3 già menziona esplicitamente la diagnostica precoce.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni gli emendamenti Mantero 1.10, Di Vita 1.6 e Baroni 1.5.

  Marisa NICCHI (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1, che ha lo scopo di evitare alle persone autistiche il disagio di doversi sottoporre a visite mediche per accertare la permanenza della minorazione.

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  Donata LENZI (PD) ricorda che il tema è stato già affrontato in sede di esame preliminare del provvedimento e che in quella sede è emersa l'opportunità di mantenere la previsione delle visite in quanto alcuni disturbi più lievi dello spettro autistico possono avere un'evoluzione positiva nel corso degli anni.

  Silvia GIORDANO (M5S) rileva che le evoluzioni positive sono un fatto assai raro a fronte della certezza del carattere vessatorio delle visite mediche per le persone autistiche, in particolare nel caso di perdita delle figure familiari di riferimento. Preannuncia pertanto un voto favorevole sull'emendamento Nicchi 1.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.1.

  Eleonora BECHIS (Misto-AL) sollecita l'approvazione del proprio emendamento 1.2, che ha lo scopo di riconoscere il carattere di malattia sociale dell'autismo.

  Paola BINETTI (AP), relatrice, ritiene palese che l'autismo, incidendo sulla facoltà di comunicare, si caratterizzi come una malattia con uno spiccato carattere sociale.

  Silvia GIORDANO (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Bechis 1.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Bechis 1.2.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e chiede pertanto alla relatrice di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Paola BINETTI (AP), relatrice, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Marialucia LOREFICE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.2, insistendo, anche sulla base di un confronto tenuto con le associazioni interessate, sulla rilevanza di corretti percorsi di integrazione scolastica per i bambini autistici.

  Donata LENZI (PD) ricorda che il tema dell'integrazione scolastica dei disabili e di una adeguata formazione degli operatori scolastici è contenuto nella delega al Governo per la riforma della scuola approvata recentemente dalla Camera e ora all'esame del Senato.

  La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 2.2.

  Marisa NICCHI (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1 che mira ad introdurre una data certa per l'aggiornamento delle Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

  Paola BINETTI (AP), relatrice, in relazione agli emendamenti Nicchi 2.1, Silvia Giordano 2.7 e Mantero 2.3, segnala che il proprio parere contrario è motivato dal fatto che una scadenza temporale precisa è prevista dal successivo articolo aggiuntivo 3.028 sottoscritto da alcuni capigruppo di maggioranza.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 2.1, Silvia Giordano 2.7, Mantero 2.3, Baroni 2.4, Di Vita 2.5, Grillo 2.6 e Lorefice 2.8.

  Eleonora BECHIS (Misto-AL) raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01 relativo alla diagnosi precoce.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bechis 2.01 e 2.02.

  Eleonora BECHIS (Misto-AL) sollecita l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 2.03 relativo alla specifica delle controindicazioni per le persone autistiche nei fogli illustrativi dei farmaci.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bechis 2.03.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.