CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 giugno 2015
459.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 87

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 13.45

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014.
Atto n. 167.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

  Elio VITO, presidente, ricorda che nella seduta del 3 giugno la relatrice, on. Villecco Calipari, ha svolto la relazione introduttiva e che il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere alle richieste di chiarimenti e alle osservazioni formulate dalla relatrice.

  Il sottosegretario Domenico ROSSI manifesta l'esigenza di disporre di ulteriore tempo per poter approfondire le delicate Pag. 88questioni sollevate dalla relatrice, sottolineando che il dicastero è attivamente impegnato per cercare di fare in modo che tali approfondimenti possano essere disponibili già dalla seduta prevista per domani.

  Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatrice, ringrazia il sottosegretario Rossi per l'impegno assicurato a svolgere i necessari approfondimenti e si riserva di attendere il contributo chiarificatore del Governo prima di presentare la propria proposta di parere, in modo da potere tenere conto di quanti più elementi di informazione e di conoscenza sulla materia. Esprime, tuttavia, il timore che non si riesca a concludere l'esame entro la seduta di domani, nel qual caso occorrerebbe chiedere una nuova proroga del termine di espressione del parere.

  Elio VITO, presidente, ricorda che la Commissione ha già fatto ricorso alla proroga di dieci giorni prevista dal Regolamento e che un ulteriore rinvio dei tempi per l'espressione del parere sarebbe possibile solo ove vi fosse un'intesa tra il Governo e la Commissione, nel senso che il Governo fosse disponibile ad attendere l'espressione del parere anche dopo la scadenza del termine per la sua espressione. Ritiene comunque che le opportune valutazioni al riguardo potranno essere svolte nella seduta già programmata per domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

  La seduta comincia alle 13.50.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Piero SCANU (PD), relatore, riferisce che il disegno di legge in esame – presentato dal Governo nel luglio del 2014, a chiusura di una consultazione pubblica lanciata con una lettera aperta ai dipendenti pubblici e ai cittadini e successivamente collegato alla manovra di finanza pubblica – reca una riforma organica della pubblica amministrazione.
  Osserva, quindi, che il testo del provvedimento è stato modificato in più parti durante l'esame al Senato, che lo ha approvato in prima lettura lo scorso 30 aprile, ed è ora composto da 18 articoli, i quali contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitare nei dodici mesi successivi all'approvazione della legge. In particolare, esso si inserisce all'interno del più complessivo processo di riforma dello Stato che il Governo sta attuando attraverso la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, l'attuazione della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio) e la riforma della pubblica amministrazione.
  Fa poi presente che per comprendere pienamente la ratio della citata riforma occorre partire da una premessa, ossia che la pubblica amministrazione è l'insieme di attività a presidio degli interessi pubblici. Non si tratta, dunque, di una riforma di settore, ma di una riforma che tocca tutti gli aspetti dell'amministrazione e che si muove lungo una precisa direzione: quella di creare una pubblica amministrazione più democratica, più semplice e più competente.
  Passa, quindi, ad illustrare sinteticamente i contenuti del provvedimento, soffermandosi più diffusamente sugli aspetti di competenza della Commissione difesa.
  Segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo in materia di erogazione di Pag. 89servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con la finalità di garantire il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, ai documenti e ai servizi di loro interesse in modalità digitale e di semplificare l'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di recarsi di persona negli uffici pubblici. In altre parole viene sancita la creazione della Carta della cittadinanza digitale. L'esercizio della delega è subordinato al rispetto di una dettagliata serie di principi e criteri direttivi che, da una parte, introducono una serie di misure volte a favorire l'accesso dell'utenza ai servizi delle amministrazioni pubbliche in maniera digitale; da un'altra, attengono alla riforma dei processi decisionali interni alle pubbliche amministrazioni; in terzo luogo riguardano la formulazione dei decreti delegati, prevedendo il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.
  Rileva, poi, che la delega prevista dall'articolo 2 riguarda il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Anche in tale contesto sono previsti numerosi principi e criteri direttivi che sono volti principalmente ad assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi.
  Quanto all'articolo 3, questo introduce nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) il nuovo istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche che trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le quali sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito. È inoltre previsto che in caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decida sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. Rispetto all'ipotesi di silenzio assenso disciplinata dall'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, la particolarità del silenzio assenso previsto dalla disposizione in esame è data, in primo luogo, dal fatto che esso opera non nel rapporto tra amministrazione pubblica e privati, ma tra diverse amministrazioni pubbliche e, in secondo luogo, che il silenzio corrisponde ad un atto interno ad un procedimento, invece che a un provvedimento definitivo. Inoltre, il nuovo istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, a differenza di quanto previsto per il silenzio assenso disciplinato dal citato articolo 20, si applica – sia pure con un termine più lungo, 60 giorni – anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, mentre rimane escluso nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi. Al riguardo, sottolinea che occorrerebbe precisare se anche per gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione (per i quali oggi non vige il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni e privati di cui al citato articolo 20 della legge n. 241 del 1990) sia o meno applicabile il nuovo istituto del silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 4 reca una delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti volti all'emanazione di atti di autorizzazione, concessione o permesso comunque denominati, distinguendoli sulla base degli atti necessari per la formazione o sostituzione del provvedimento (segnalazione certificata di inizio attività SCIA del privato, silenzio assenso dell'amministrazione, autorizzazione espressa dell'amministrazione, comunicazione preventiva del privato) e per l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.
  L'articolo 5, interamente riformulato nel corso dell'esame al Senato, introduce alcune modifiche ai poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni, disciplinati dalla legge n. 241 del 1990. In particolare, Pag. 90con riferimento alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), vengono delimitati con maggiore precisione i poteri dell'amministrazione nei confronti dei privati in seguito all'avvio dell'attività e viene specificato l'obbligo dell'amministrazione di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare. Inoltre, l'articolo interviene sulla disciplina generale del potere di annullamento d'ufficio, specificando che l'amministrazione può agire entro un termine di diciotto mesi dall'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, salvo che si tratti di provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato. In questo caso, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine.
  L'articolo 6 reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto specifico l'introduzione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge Severino) sulla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, e sulla inconferibilità e incompatibilità di determinati incarichi presso le pubbliche amministrazioni, precisando altresì che il Governo, nell'esercizio della delega, si dovrà attenere ai cui principi e criteri direttivi già fissati dalla citata legge n. 190.
  L'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali. Al riguardo, rammenta che il decreto legislativo n. 300 del 1999 annovera tra le agenzie governative anche l'Agenzia industrie e difesa, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 del codice dell'ordinamento militare, istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia. Osserva, quindi, che in relazione a tale ente sarebbe certamente utile per la Commissione conoscere le iniziative che il Governo intende intraprendere, anche in considerazione delle recenti misure normative adottate nella legge di stabilità per l'anno 2015.
  L'articolo 8 prevede una delega legislativa per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, mentre l'articolo 9 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Per quanto riguarda il sistema di formazione dei pubblici dipendenti è prevista una riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione (nell'ambito della quale, con il recente decreto-legge n. 90 del 2014, è confluito anche il Centro di formazione della difesa). In particolare, è prevista una revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola.
  L'articolo 10, comma 1, introdotto durante l'esame al Senato, detta princìpi di delega finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca data la peculiarità dei loro scopi istituzionali, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi enti. I commi 2 e 3 dispongono, invece, le norme procedurali di dettaglio per l'adozione dei relativi decreti attuativi.
  L'articolo 11 detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In particolare, nei primi due commi, si prevedono una serie di misure organizzative (tra cui il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; il telelavoro; forme di co-working e smartworking) che permettano, entro tre anni, almeno al 20 per Pag. 91cento dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta di avvalersene senza penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Viene demandata ad una direttiva del Presidente del Consiglio la definizione degli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto a questo riguardo e per l'adozione di codici di condotta e linee guida che assicurino l'organizzazione del lavoro in modo tale da promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
  Si sofferma, quindi, sul comma 4 dell'articolo 11, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, ridefinendo l'ambito soggettivo di fruibilità dei servizi medesimi. La novella all'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare è finalizzata a rifinanziare per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 – mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 – il Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, nonché a specificare l'ambito soggettivo di fruibilità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia previsti presso enti e reparti del Ministero della difesa e finanziati attraverso le risorse del richiamato Fondo. Tali servizi, a seguito della novella, saranno a disposizione sia dei figli minori di dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, sia dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sia, infine, dei figli minori di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali.
  L'articolo 12 contiene i principi e criteri comuni per l'adozione di tre testi unici nei settori del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. I principi e criteri specifici delle tre deleghe sono contenuti negli articoli 13, 14 e 15.
  L'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare «disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione».
  L'articolo 17 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della stessa legge non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.
  Infine, l'articolo 18 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, nonché dall'attuazione dei decreti legislativi da esso stesso previsti, ad eccezione dell'articolo 11, comma 4, lettera a) che prevede un finanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa al fine di realizzare asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione.
  Conclude riservandosi di presentare una proposta di parere, anche sulla base di quanto emergerà dal dibattito.

  Elio VITO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 92

  Gianluca FUSILLI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a rendere il parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
  L'Accordo fa parte dei cosiddetti accordi di «nuova generazione» che Bruxelles ha stipulato o sta stipulando con alcuni Paesi del Partenariato orientale ed è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e la Moldova. La principale novità di questo tipo di accordi – oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima – sta nella previsione della creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita e, pertanto, esso si configura alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Moldova agli standard normativi europei in tutti i settori.
  Evidenzia, quindi, che l'Accordo nel suo complesso si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione; la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; lo spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza, con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; infine, la cooperazione in 28 settori chiave.
  Segnala, poi, che il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in 7 Titoli, 35 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi della UE soggetti a progressivo adeguamento da parte moldava e 4 protocolli.
  Il preambolo contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, cui fa seguito l'articolo 1, che istituisce l'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Moldova. Sono inoltre precisate le finalità dell'Accordo che possono essere sintetizzate con la promozione di un graduale ravvicinamento tra le Parti sulla base di valori comuni e di legami stretti e privilegiati, il rafforzamento dell'associazione della Moldova alle politiche della UE e della sua partecipazione ai programmi ed alle agenzie europee; la costituzione di un quadro adeguato per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse; la promozione e il rafforzamento della pace e della stabilità a livello regionale ed internazionale; la creazione delle condizioni per la graduale integrazione della Moldova nel mercato interno della UE e il sostegno al suo passaggio ad un'economia di mercato funzionante, anche attraverso il progressivo ravvicinamento della legislazione nazionale moldava con quella dell'Unione; il potenziamento della cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza; infine, la creazione delle condizioni per una sempre più stretta cooperazione in altri settori di comune interesse.
  Il Titolo I, composto dal solo articolo 2, richiama, quali elementi basilari delle politiche interne ed esterne delle Parti, nonché dell'Accordo, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani. Inoltre, costituisce elemento essenziale dell'Accordo anche la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa. L'impegno delle Parti si estende altresì a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni internazionali, promuovendo la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.
  Le disposizioni del Titolo II (articoli 3-11) prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera. Segnala, in particolare, l'articolo 5 che impegna le Parti ad intensificare Pag. 93il dialogo e la cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), affrontando i temi della prevenzione dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti ed esportazione delle armi; l'articolo 7, che prevede il rafforzamento della cooperazione in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi in vista dell'eventuale partecipazione della Repubblica di Moldova alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché l'articolo 9 che riguarda la lotta alle armi di distruzione di massa (ADM), anche mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali ed il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione.
  Il Titolo III (articoli 12-20) riguarda la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, tra cui particolare importanza riveste l'articolo 14 in materia di gestione dei flussi migratori dai rispettivi territori, in tutti i loro aspetti, ivi inclusi la lotta contro il traffico illegale di esseri umani.
  Il Titolo IV (articoli 21- 142) tratta la cooperazione economica e in altri settori e contiene gli impegni delle Parti in 28 settori chiave.
  Il Titolo V (articoli da 143 a 412) delinea i confini dell'area di libero scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi. In estrema sintesi, esso prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.
  Il Titolo VI (articoli 412- 432) affronta le modalità con cui verrà erogata alla Moldova l'assistenza finanziaria da parte della UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento ed inoltre prevede l'adozione di misure per la prevenzione e la lotta alle frodi, alla corruzione e ad ogni altra attività illegale.
  Gli articoli del Titolo VII (articoli 433-465) recano, invece, le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra la UE e la Repubblica di Moldova.
  I 35 Allegati si riferiscono principalmente ai titoli IV e V dell'Accordo e alle tematiche ivi trattate (cooperazione economica e in altri settori e scambi e questioni commerciali) e si sostanziano nei documenti normativi e tecnici che costituiscono l’acquis dell'UE cui la Moldova è chiamata a uniformarsi.
  I 4 Protocolli riguardano, invece, la definizione della nozione di prodotti originari, i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la partecipazione della Moldova ai programmi dell'Unione europea.
  Quanto al disegno di legge di ratifica esso si compone di quattro articoli che contengono, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione del medesimo, la copertura degli oneri finanziari e le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  In conclusione, anche in considerazione dell'indubbia rilevanza geopolitica dell'Accordo di associazione in esame, che dovrebbe agevolare lo sviluppo della fragile economia moldava, che è la più povera del continente, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Domenico ROSSI esprime una valutazione favorevole riguardo alla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3053 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Elio VITO, presidente, ricorda che la Commissione deve esprimere in questa seduta il parere sul provvedimento in titolo, del quale la Commissione di merito intende concludere l'esame questo giovedì.

  Gianluca FUSILLI (PD), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che l'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e l'Ucraina. Esso fa quindi parte dei cosiddetti accordi di «nuova generazione» che Bruxelles ha stipulato o sta stipulando con alcuni Paesi del Partenariato orientale (oltre l'Ucraina, al momento si tratta della Moldova e della Georgia) e che pongono le basi per relazioni a lungo termine, senza peraltro escludere ulteriori futuri sviluppi delle stesse, in linea con il Trattato di Lisbona.
  In considerazione delle richiamate finalità, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione europea. È di tutta evidenza, peraltro, che la posizione dell'Ucraina è quella di partner chiave dell'Unione europea nell'ambito di quel Partenariato orientale che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est – Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla Politica europea di vicinato.
  Il testo – che prevede una più stretta cooperazione in materia di dialogo politico, diritti umani e libertà fondamentali, giustizia, sicurezza, sviluppo sostenibile, finanza pubblica, stabilità macro-economica, affari sociali, energia (inclusa la tematica nucleare) e rafforzamento strutturale delle istituzioni amministrative che devono garantire l'effettivo ed efficace funzionamento dell'Accordo stesso – si articola in un preambolo, recante le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo; 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina ai parametri della stessa Unione e, infine, 3 protocolli riguardanti rispettivamente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.
  Al preambolo, che come già ricordato contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, fa seguito l'articolo 1 che istituisce l'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e l'Ucraina, e ne enumera le finalità.
  Il Titolo I (articoli 2 e 3) reca i principi generali e, richiama, quali elementi essenziali dell'Accordo il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Le Parti riconoscono poi che il reciproco rapporto si fonda sui principi dell'economia di mercato e che per il rafforzamento delle relazioni bilaterali sono essenziali Stato di diritto, buon governo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo, promozione dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace.
  Riveste particolare importanza per i profili di competenza della Commissione il Titolo II, (articoli 4-13) che riguarda le tematiche del dialogo politico e delle riforme, dell'associazione politica, della cooperazione e della convergenza in materia di politica estera e di sicurezza. Nello specifico, le disposizioni in esame: prevedono l'approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della politica estera e della politica comune di sicurezza e difesa, lo sviluppo del dialogo e l'approfondimento della cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza e della difesa (articolo 4); indicano le sedi del dialogo politico sia a livello ministeriale, che a livello parlamentare (articolo 5); stabiliscono che le Parti cooperano al fine di garantire che le loro Pag. 95politiche interne abbiano a fondamento i principi ad esse comuni e, segnatamente, la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali (articolo 6); individuano gli ambiti nei quali si articola il dialogo, ossia prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi e rafforzamento di un dialogo reciprocamente vantaggioso nel settore spaziale (articolo 7); sollecitano la cooperazione nella promozione della pace e della giustizia attraverso la ratifica e l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) che l'Ucraina ha firmato il 20 gennaio 2000, ma non ha ancora ratificato (articolo 8); stabiliscono il rafforzamento della collaborazione per la stabilità regionale (articolo 9), nonché per la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la cooperazione in ambito tecnologico militare (articolo 10).
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa anche mediante l'adozione delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli strumenti internazionali ed il miglioramento del sistema dei controlli nazionali all'esportazione.
  L'articolo 12 riguarda la cooperazione in materia di disarmo, anche con riferimento alla riduzione delle scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi, nonché lotta al traffico illecito, mentre l'articolo 13 riguarda l'impegno reciproco delle Parti alla collaborazione, ad ogni livello, nella prevenzione e lotta al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni internazionali vigenti.
  Il Titolo III (articoli 14-24) reca le disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia, libertà e sicurezza, con riferimento anche alla cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere, nella lotta alle droghe illecite, alla criminalità e alla corruzione ed al terrorismo.
  Il Titolo IV (articoli 25-336) disciplina le questioni commerciali e rappresenta la parte negoziata separatamente. In estrema sintesi, esso prevede l'eliminazione di quasi tutte le tariffe e barriere commerciali, la fornitura di servizi ed opportunità per gli investimenti.
  Il Titolo V (articoli 337-452) riguarda la cooperazione economica e settoriale e disciplina il dialogo su 28 materie, tra cui anche la ricerca e la politica spaziale.
  Il Titolo VI (articoli 453-459) tratta la materia della cooperazione finanziaria e reca disposizioni antifrode disciplinando le modalità con cui verrà erogata all'Ucraina l'assistenza finanziaria dell'UE, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento.
  Il Titolo VII (articoli 460-486) reca, invece, le misure finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'Unione europea e l'Ucraina.
  Quanto ai 43 allegati, essi si sostanziano nell'inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l'acquis dell'Unione europea a cui l'Ucraina è chiamata a uniformarsi. Si tratta di elenchi relativi, tra l'altro, a generi soggetti a determinate misure, standard tecnico-amministrativi da introdurre o rispettare, dazi doganali, barriere commerciali e non-tariffarie da sopprimere (con relativi tempi) ovvero principali normative di competenza dell'Unione europea che l'Ucraina si impegna a recepire.
  Infine, i 3 protocolli si riferiscono alla definizione della nozione di « prodotti originari « e ai metodi di cooperazione amministrativa; all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e a un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso si compone di quattro articoli che contengono, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione del medesimo, la Pag. 96copertura degli oneri finanziari e le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
  In conclusione, nell'evidenziare la straordinaria valenza di questo Accordo, con il quale l'Unione europea ed i suoi Stati membri forniscono un importante sostegno per il futuro democratico, civile ed economico dell'Ucraina, in un quadro di più strette relazioni con l'Unione europea, anche al fine di agevolare la composizione delle tensioni e delle crisi in atto attraverso una forte iniziativa politica e diplomatica, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Luca FRUSONE (M5S), pur sottolineando che il proprio gruppo è favorevole ad accordi che possano favorire la collaborazione tra Stati nei diversi settori, segnala la inopportunità di procedere alla ratifica, da parte dell'Italia, dell'Accordo in titolo in un momento come questo, in cui la situazione interna e di relazioni internazionali dell'Ucraina appare particolarmente delicata. Ritiene che sarebbe preferibile soprassedere alla ratifica, almeno fino a quando non saranno entrati completamente in vigore gli accordi sul cessate il fuoco di Minsk, anche al fine di evitare di provocare ulteriori tensioni in una situazione già agitata.
  Manifesta inoltre preoccupazione per il fatto che, fino a quando non sarà tornata la calma in Ucraina, potrebbero anche aumentare i rischi connessi all'esportazione di armi.
  Conclude preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e sottolineando come sarebbe più opportuno un accordo che, anziché andare nella direzione di favorire un futuro ingresso dell'Ucraina nella NATO, come quello in titolo, optasse per una scelta neutrale, che invece non viene più offerta ai Paesi interessati dal processo di allargamento dell'UE.

  Gian Piero SCANU (PD), alla luce delle considerazioni svolte dal deputato Frusone sull'opportunità di procedere alla ratifica dell'Accordo, ritiene fondamentale acquisire l'orientamento del Governo.
  Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che l'Esecutivo ritiene che il provvedimento debba proseguire il proprio iter e diventare legge, in modo che l'Italia proceda alla ratifica del trattato. Evidenzia come l'Accordo sia stato già ratificato dal Parlamento europeo e da numerosi Stati membri.

  Gian Piero SCANU (PD) preannuncia un parere favorevole da parte del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla III Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Elio VITO, presidente, ricorda che il disegno di legge è assegnato a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, alla XIV Commissione per l'esame in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti. Ricorda altresì che, tenuto conto della programmazione dei lavori dell'Aula e della Commissione di merito, la Commissione dovrà concludere l'esame degli atti in titolo entro la prossima settimana la Commissione, deliberando una relazione sul disegno di legge di delegazione europea e un parere sulla Relazione consuntiva.

Pag. 97

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, introducendo l'esame, ricorda preliminarmente che la Commissione difesa è chiamata ad esaminare congiuntamente, per le parti di propria competenza, la legge di delegazione europea 2014, già approvata dall'Assemblea del Senato nella seduta dello scorso 14 maggio, nonché la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014.
  Come noto, la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Tale legge ha infatti operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione italiana alla formazione ed all'attuazione della normativa e delle politiche europee, sostituendo la vecchia legge comunitaria annuale con due distinti atti normativi: la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello europeo; e la legge di delegazione europea, che è finalizzata al conferimento di deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.
  Quanto al disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo), rammenta che la Commissione si è già espressa favorevolmente lo scorso 14 aprile, esaminando in quella occasione anche la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2). Con l'esame odierno, pertanto, si avvia a conclusione la sessione comunitaria relativa all'anno 2014, recuperando anche il ritardo nella presentazione della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea già evidenziato durante l'esame della legge europea.
  Passa quindi ad illustrare i contenuti del disegno di legge di delegazione europea 2014, segnalando che i 21 articoli del provvedimento contengono disposizioni di delega per il recepimento di 58 direttive europee, per l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti UE, nonché per l'attuazione di 10 decisioni quadro. Peraltro, nel corso dell'esame presso il Senato, il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato e ampliato in modo significativo, con riguardo sia agli articoli contenenti principi e criteri direttivi specifici, sia al numero di direttive e di atti legislativi dell'UE da recepire o da attuare con delega legislativa. L'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, è riportato negli allegati A e B: quest'ultimo, in particolare, reca le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.
  Quanto agli aspetti che interessano le competenze della Commissione difesa, segnala in primo luogo l'articolo 14 del disegno di legge n. 3123, che fa riferimento all'attuazione della direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e che prevede la possibilità da parte degli Stati membri di non applicare le norme della direttiva con riferimento a quei progetti che riguardano la difesa o le risposte alle emergenze di protezione civile.
  Richiama poi – tra le direttive di cui all'allegato B – la direttiva 2014/55/UE, sulla Fatturazione elettronica negli appalti pubblici, entrata in vigore il 26 maggio 2014, che disciplina in quattordici articoli la fatturazione elettronica nel settore dei contratti pubblici.
  Al riguardo sottolinea che l'ambito di applicazione della direttiva interessa anche le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti previsti dalla direttiva 2009/81/CE, concernente i contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, ad esclusione di quelli per i quali l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro e a condizione che lo Stato membro stesso abbia determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere garantiti da misure meno restrittive.Pag. 98
  Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ricorda che questa viene presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e che essa costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione consente al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 234, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.
  A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame reca un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  Segnala, quindi, che nella Relazione per l'anno 2014 si sottolinea come l'Italia abbia sfruttato appieno l'occasione per assecondare un «cambio di marcia» da parte dell'Unione. Inoltre questa traccia un bilancio positivo dell'azione del nostro Paese evidenziando al termine del semestre italiano l'Europa più vicina ai cittadini, più attenta alla crescita e che trova una rafforzata solidarietà tra Stati membri.
  Il documento si articola in quattro parti e nella prima parte tratta le questioni istituzionali ed economico-monetarie; nella seconda parte illustra le singole politiche settoriali dell'Unione; nella terza illustra l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, mentre nella quarta trae un bilancio dagli adempimenti italiani nel quadro della partecipazione dell'Italia al processo d'integrazione europea, con particolare riferimento all'attuazione della normativa europea in Italia e alle procedure d'infrazione.
  Con specifico riferimento al settore della politica di sicurezza e difesa comune, la Relazione precisa come durante il semestre di Presidenza italiana – anche in considerazione della sua collocazione tra il Consiglio Europeo di dicembre 2013, che ha segnato il rilancio della Politica di Sicurezza e Difesa dell'Unione europea, e quello di giugno 2015 che dovrà fare il punto sui risultati ottenuti – l'Italia abbia incoraggiato l'adozione di un documento finalizzato a un più efficace coordinamento europeo delle programmazioni strategiche e degli incentivi per la cooperazione industriale nel settore della difesa. La Presidenza italiana ha inoltre svolto un ruolo di guida nell'elaborazione del Piano d'azione della strategia di sicurezza marittima dell'Unione europea, evidenziando l'interesse strategico del Mediterraneo per l'Europa. È stata promossa un'iniziativa per l'addestramento comune in Italia per gli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e per l'armonizzazione della loro regolamentazione ed è stata conseguita l'adesione italiana allo European Air Transport Command (EATC), un modello di cooperazione militare europea che assicura maggiore flessibilità operativa e contenimento di costi. Infine, sotto impulso della Presidenza italiana, è stato adottato il Cyber Defence Policy Framework, primo documento sulle capacità di difesa cibernetica nel campo della PSDC volto a sostenere le capacità cyber delle missioni e operazioni PSDC, ma anche a dare impulso all'industria europea ed a migliorare la cooperazione tra Commissione e le altre agenzie europee.
  Infine, ricorda che le Commissioni riunite Difesa e Attività produttive commercio e turismo della Camera hanno approvato il 12 dicembre 2013 un documento finale in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente Pag. 99COM(2013) 542 final, nel quale hanno impegnato il Governo, tra l'altro, a sottolineare in ambito europeo l'esigenza di coordinare la PSDC con altre politiche dell'UE ed ad assicurare la piena applicazione delle direttive 2009/81/CE (appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza) e 2009/43/CE (trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa) e un maggiore coordinamento fra gli Stati membri per favorire un efficace utilizzo del sistema delle licenze, attraverso la definizione di standard e certificazioni comuni a livello europeo.
  Tutto ciò premesso, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta di parere.

  Elio VITO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15. alle 14.30.

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