CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 giugno 2015
456.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 119

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.
C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 8 giugno.
  Da, quindi, la parola al relatore Capone per lo svolgimento della relazione.

  Salvatore CAPONE (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge Pag. 120n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti riguardanti il settore agricolo su tre questioni specifiche: governare nel modo migliore per le imprese del settore lattiero-caseario il passaggio dal sistema delle quote latte al sistema di liberalizzazione che, come precisa la relazione illustrativa, «rischia di esporre il sistema produttivo ad una perdita di valore delle imprese agricole operanti nel settore»; sostenere le imprese agricole colpite da eventi eccezionali con esplicito riferimento ai danni derivanti dalle emergenze di carattere alluvionale e dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa; completare il quadro delle misure di razionalizzazione delle strutture ministeriali di settore.
  Fa presente, poi, che il decreto-legge in esame si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1, in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, del 26 marzo 2015, prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1° aprile 2014-31 marzo 2015).
  Le disposizioni di cui all'articolo 2 intendono rafforzare il comparto lattiero-caseario, in relazione alla fine del regime di produzione contingentato del latte (cosiddetto sistema delle quote di produzione assegnato a ciascuno Stato membro dell'UE) e della conseguente necessità di ristrutturazione del settore.
  L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI). Nel settore agricolo.
  L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. La copertura viene rinvenuta riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.
  L'articolo 5 reca le disposizioni che investono anche la competenza della Commissione Affari sociali. La norma autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015. Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016. Sono misure compensative che le imprese colpite auspicavano da tempo. In particolare, quelle danneggiate dal diffondersi dell'epidemia cosiddetta disseccamento rapido dell'olivo causato dalla Xylella fastidiosa. A tale riguardo, prima di avviarmi rapidamente alla conclusione, vorrei esprimere l'auspicio che il contrasto alla diffusione del batterio, oggetto peraltro di un Decreto del Consiglio dei Ministri con la nomina di un Commissario straordinario, possa avvenire sempre più attraverso la diffusione delle buone pratiche e le conoscenze che il potenziamento della ricerca potrà mettere a disposizione dei territori interessati, e sempre meno attraverso l'uso massiccio di fitofarmaci che, a detta di accreditati organismi scientifici, oltre a costituire grave danno per l'ambiente e la salute delle popolazioni, rischiano di indebolire le difese proprie degli organismi vegetali e la loro capacità di rispondere autonomamente all'aggressione di agenti esterni.
  L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività ex Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alle gestione dei servizi Pag. 121idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti.
  Fa presente, infine, che l'articolo 7 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
  Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (C. 3123 Governo, approvato dal Senato), e della «Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014» (Doc. LXXXVII, n. 3), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, i provvedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un iter autonomo.
  Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sulla legge di delegazione europea 2014, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnate da eventuali emendamenti approvati. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione.
  Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Osserva, quindi, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.Pag. 122
  Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegni di legge di delegazione europea 2014 e il parere sulla relazione annuale al massimo entro la metà del mese di giugno.

  Elisa MARIANO (PD), relatrice, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha previsto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
  Con tale provvedimento si è, tra l'altro, riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Al riguardo segnala che il disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo), su cui la XII Commissione si è espressa in sede consultiva nello scorso mese di aprile, è ancora all'esame della XIV Commissione che dovrebbe concludere l'esame in sede referente nella settimana in corso, essendo il medesimo iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 8 giugno.
  Fa presente che il disegno di legge in esame, Legge di delegazione europea 2014, approvato dal Senato il 14 maggio 2015, si compone di 21 articoli, dedicati al recepimento di specifiche direttive comunitarie.
  Per quanto di competenza della XII Commissione segnala, in primo luogo, l'articolo 6, introdotto durante l'esame presso il Senato, che delega il Governo al recepimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge della direttiva 2014/40/UE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
  Ritiene, poi, che vada preliminarmente rilevato che l'articolo, oltre a recare princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in aggiunta a quelli generali, richiamati dall'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge, ha anche introdotto un termine per l'esercizio della delega diverso da quello indicato dall'articolo 1 per tutti i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee inserite negli allegati A e B. L'articolo 1 stabilisce infatti che i decreti legislativi devono essere adottati entro i due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato delle direttive. Pertanto poiché il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 20 maggio 2016, in base ai termini generali dell'articolo 1 la delega avrebbe potuto essere esercitata entro il 20 marzo 2016, ovvero entro un termine presumibilmente più ampio di quello di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea. Segnala inoltre che la direttiva, durante l'esame al Senato, è stata espunta dall'Allegato B.
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva, ricorda che è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati, tra cui le sigarette elettroniche, sulla base di un alto livello di protezione della salute umana, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni. A tal fine, l'articolo 3 fissa i livelli massimi di emissione in termini di catrame, nicotina ed altre sostanze per le sigarette e l'articolo 4 regola i criteri di misurazione. Si stabilisce che gli ingredienti e i livelli di emissione dovranno essere obbligatoriamente segnalati da fabbricanti ed importatori (articolo 5), con particolare riferimento agli additivi di cui all'articolo 6, i quali sono soggetti ad obbligo di segnalazione rinforzato.
  L'articolo 7 regola gli ingredienti, vietando «l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante»; tale divieto si applica solo alle Pag. 123sigarette ed al tabacco da arrotolare e ne sono esclusi i sigari e il tabacco per uso orale.
  Gli articoli 8-16 disciplinano l'etichettatura ed il confezionamento, riservando particolare attenzione alle avvertenze relative alla salute da apporre su ciascuna confezione unitaria e sull'eventuale imballaggio esterno.
  In merito alle sigarette elettroniche, l'articolo 20 ne consente l'immissione sul mercato «solo se conformi alla presente direttiva e a ogni altra disposizione legislativa pertinente dell'Unione» e subordinatamente ad una notifica alle autorità competenti degli Stati membri. Sono inoltre previsti specifici divieti in materia di comunicazioni commerciali.
  Gli articoli 21 e 22 sono dedicati ai prodotti da fumo a base di erbe, regolandone le avvertenze relative alla salute e la segnalazione degli ingredienti.
  Agli Stati membri (articolo 23) è affidato il compito di vigilare affinché i fabbricanti e gli importatori forniscano le informazioni richieste alle autorità competenti ed alla Commissione europea e non siano immessi sul mercato prodotti non conformi alla direttiva. Ad essi spetta inoltre stabilire le sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione.
  Fa presente che fermo restando che l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco conformi alla direttiva non può essere vietata o limitata, l'articolo 25 esplicitamente statuisce che non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di introdurre ulteriori disposizioni di standardizzazione del confezionamento dei prodotti del tabacco, qualora giustificate da motivi di salute pubblica. Non è nemmeno esclusa la possibilità che uno Stato membro vieti una determinata categoria di tabacco o prodotti correlati, purché tale misura sia giustificata da esigenze di tutela della salute umana.
  Tra i princìpi e criteri direttivi specifici indicati dall'articolo 6 segnala in particolare i seguenti che prevedono l'abrogazione esplicita del D.Lgs. n. 184 del 2003, recante attuazione della precedente direttiva 2001/37/CE in materia (lettera a)); il perseguimento dell'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori (lettera b)); la scelta dell'avvertenza generale sui rischi potenziali derivanti dal fumo in modo da assicurare un ampio livello di protezione della salute (lettera c)); una rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie conforme all'ordine numerico contemplato nell'allegato II della direttiva 2014/40/UE (lettera d)); l'esclusione di norme più severe sul confezionamento, rispetto a quelle stabilite dalla suddetta direttiva, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla medesima (lettera e)); l'applicazione, per i tabacchi da inalazione senza combustione, di una normativa coerente con la disciplina europea concernente i prodotti del tabacco di nuova generazione, in modo da riconoscere il potenziale rischio ridotto di questi ultimi (lettera f)); l'ammissione fino alla data del 20 maggio 2017 della vendita al consumatore finale – a determinate condizioni – dei prodotti non conformi alla direttiva in oggetto, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016 (lettera g)).
  Ai sensi del comma 3, sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  Fa presente che un'altra disposizione che incide su materie di competenza della XII Commissione è l'articolo 15 (articolo 9 dell'originario A.S. 1758), modificato nel corso dell'esame al Senato, che reca due criteri direttivi specifici – che si aggiungono a quelli generali dell'articolo 1, comma 1, – per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom sui requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
  Prima di illustrare la disposizione occorre ricordare che la direttiva in oggetto – da recepire entro il termine del 28 novembre 2015 – regolamenta l'aspetto radiologico delle acque potabili e sostituisce le corrispondenti disposizioni della Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano – Pag. 124recepita dal D.Lgs. n. 31 del 2001 che attualmente stabilisce il valore dei parametri applicabili al controllo del trizio – integrando anche quelle previste dalla raccomandazione 2001/928/Euratom sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon nell'acqua potabile.
  L'obiettivo generale della direttiva 2013/51/Euratom è quello di assicurare la massima protezione della popolazione in relazione alle sostanze radioattive presenti nell'acqua potabile. La direttiva, che si applica alle acque utilizzate per uso potabile e per scopi domestici (da rete, cisterne, bottiglie o contenitori) e alle acque utilizzate nell'industria alimentare, definisce i criteri per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano e i parametri indicatori, i valori di tali parametri, le frequenze e metodi per il monitoraggio della radioattività nelle acque. Il controllo della radioattività è effettuato con un approccio basato sul rischio, in analogia a quanto contemplato nell'ambito dei WSP (Water Safety Plan). A differenza dei controlli chimici, chimico-fisici e microbiologici, il monitoraggio continuo della radioattività nelle acque potabili è effettuato in maniera sistematica solo al verificarsi di determinate condizioni.
  Per il recepimento della direttiva testé illustrata, l'articolo 15 prevede, come primo criterio direttivo specifico, l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla direttiva stessa, fatto salvo il rispetto della libera circolazione delle merci.
  Segnala che il secondo criterio direttivo specifico, introdotto nel corso dell'esame al Senato, consiste nel prevedere, per alcune tipologie di acque non sottoposte a controllo, un obbligo di informazione delle popolazioni interessate che dovranno essere informate sulla presenza di acque esentate dai controlli (ovvero le acque minerali naturali riconosciute come tali; le acque considerate medicinali; acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni sulla salute della popolazione interessata; acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica) e del diritto ad ottenere dalle autorità competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive.
  Ricorda che, in base all'articolo 3, par. 4, della direttiva 2013/51/Euratom, gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), provvedono a che la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano; allorché si manifesta un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque, la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati.
  Ritiene che, poiché la direttiva riferisce l'obbligo di informazione soltanto ad una delle tipologie di acque esentate dai controlli, sarebbe opportuno che l'articolo in esame indicasse chiaramente a quali tipologie di acque si riferisce l'obbligo di informazione.
  Segnala poi l'articolo 16, che introduce un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013 da recepire entro il 1o luglio 2016, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).
  In particolare, il nuovo criterio prevede l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della Direttiva medesima, di misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori Pag. 125limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata Direttiva.
  Ricorda che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal Titolo VIII, Capo IV (articoli 206-212), del D.Lgs. n. 81 del 2008 (in cui sono state mutuate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 257 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE, contenente appunto le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici), mentre i valori limite all'esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI.
  La Direttiva 2013/35/UE abroga la direttiva 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) nel 1998. Si è infatti reso necessario un aggiornamento che tenesse conto dei dati raccolti e forniti dalla stessa Commissione nel 2009 e nel 2010. Inoltre, la necessità di un aggiornamento della direttiva 2004/40/CE è stata determinata anche dalla difficoltà di applicazione della stessa nell'ambito delle pratiche cliniche di risonanza magnetica o in alcune attività industriali.
  La direttiva definisce i valori limite di esposizione (VLE), i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, nonché i Livelli d'azione (LA) ossia «livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva».
  La direttiva, al Capo II, impone al datore di lavoro alcuni obblighi riguardanti la valutazione dei rischi e l'identificazione dell'esposizione, la riduzione dei rischi, l'informazione e la formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro, nell'adottare misure che garantiscano l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, qualora risultino superati i pertinenti LA, dovrà adottare un programma d'azione che tenga conto, tra l'altro di altri metodi di lavoro e di altre attrezzature che implicano minore esposizione e di misure appropriate di delimitazione e di accesso alla zona, della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Sono poi previsti una serie obblighi di formazione e informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro tra cui i casi in cui si ha diritto alla sorveglianza sanitaria. Quest'ultima viene predisposta ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo imputabile all'esposizione ai campi elettromagnetici. La direttiva lascia poi agli Stati membri l'applicazione di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» in caso di violazione della normativa nazionale di recepimento.
  Per quanto concerne l'ambito di competenza della XII Commissione, ritiene che vada segnalata, infine, la direttiva 2013/59/Euratom – inserita nell'allegato B del disegno di legge – che reca le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 febbraio 2018.
  Fa presente che i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva erano contenuti nell'articolo 10 del testo originario del disegno di legge in esame, soppresso dalla 14a Commissione del Senato nel corso dell'esame in sede referente. A seguito di tale soppressione restano pertanto validi i principi e criteri direttivi generali. La relatrice del disegno di legge, sen. Guerra, nella seduta del 25 marzo 2015, ha motivato la soppressione dell'articolo 10 in considerazione dell'esigenza di una rapida approvazione del Pag. 126disegno di legge, che avrebbe potuto subire ritardi per possibili profili di compatibilità finanziaria dello stesso articolo 10, avendo la Commissione bilancio richiesto una relazione tecnica al Governo proprio in relazione alle possibili ricadute sul versante della spesa pubblica dell'articolo 10. Non essendo stata prodotta la relazione tecnica, si è preferito sopprimere l'articolo. Ricorda infine che presso il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito un tavolo istruttorio interistituzionale, organizzato in gruppi tecnici, che, attraverso l'analisi della complessa materia di radioprotezione e il confronto con esperti del settore, lavora su possibili contenuti del decreto legislativo di recepimento.
  I principi e criteri direttivi specifici recati dal soppresso articolo 10 prevedevano, oltre al riordino delle norme vigenti in materia di protezione contro le radiazioni, l'introduzione, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva, di misure di protezione della popolazione e dei lavoratori più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla medesima direttiva, tra cui il rafforzamento e l'ottimizzazione del controllo della radioattività nell'ambiente e negli alimenti, nonché la revisione, riguardo alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche. Tra le misure più rigorose che il nostro paese avrebbe potuto adottare figuravano anche: l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; una chiara individuazione dei requisiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle esposizioni mediche; l'aggiornamento dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione; l'attuazione di un «piano di azione nazionale radon» per la prevenzione e la riduzione degli effetti sanitari dell'esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro.
  Ricorda che gli altri principi direttivi prevedevano la revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, per una prevenzione più efficace delle violazioni, e la destinazione dei proventi delle sanzioni al finanziamento della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, incluse le attività di vigilanza, controllo, formazione ed informazione.
  Passando ora ad illustrare i contenuti della direttiva 2013/59/Euratom di cui si prevede il recepimento, fa presente che ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di 5 precedenti direttive, introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici.
  Per quanto riguarda l'esposizione al radon, l'articolo 54 della direttiva (Radon nei luoghi di lavoro) richiede agli Stati Membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di Radon nei luoghi di lavoro che non devono superare la media annua di 300 Bq/mc. Gli stessi livelli di riferimento nazionali devono essere stabiliti anche per l'esposizione al Radon in ambienti chiusi. L'articolo 103 (Piano d'azione per il Radon) richiede agli Stati Membri di definire un piano d'azione nazionale che affronti i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al Radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di Radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua.
  In Italia, il Piano Nazionale Radon (PNR) è stato predisposto nel 2002 e prevede il complesso di azioni necessarie per ridurre il rischio di tumore polmonare associato all'esposizione al radon. La realizzazione del PNR ha avuto inizio attraverso il progetto Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia (PNR-CCM), approvato nel 2005 dal CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie). Il coordinamento di tale progetto è stato affidato all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e le attività hanno Pag. 127coinvolto, oltre all'ISS, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex-APAT), l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL, ora INAIL), le Regioni (ARPA e assessorati alla sanità), nonché alcune università. Per dare continuità alle attività intraprese nell'ambito del progetto PNR-CCM, nel 2012, il Ministero della Salute ha approvato la seconda fase di attuazione (acronimo PNR-II) del Piano Nazionale Radon, anch'esso affidato all'ISS.
  Inoltre, la direttiva 2013/59/Euratom, al Capo III, demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, inteso a garantire un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive. Ai fini dell'ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica. Gli Stati membri sono altresì chiamati alla predisposizione di livelli di riferimento per le esposizioni di emergenza e per le esposizioni esistenti. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Sono dettate norme specifiche anche in relazione all'esposizione della popolazione.
  Sono inoltre stabilite disposizioni relative alla formazione ed all'informazione dei lavoratori esposti, di quelli addetti alle emergenze e di quelli operanti nel settore dell'esposizione medica (Capo IV).
  Con riferimento al principio della giustificazione, la direttiva, al Capo V, stabilisce che gli Stati membri devono applicare il medesimo con riferimento ad ogni nuova pratica che comporti un'esposizione a radiazioni ionizzanti. Al fine di rendere il principio effettivo, si prevede l'obbligo, da parte di un operatore che intenda fabbricare, importare o esportare un prodotto a rischio, di fornire tutte le informazioni alle autorità competenti. Sulla base di tali evidenze, lo Stato membro decide se l'uso del prodotto di consumo sia giustificato. Non è comunque giustificata l'aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione di alimenti, mangimi per animali, cosmetici, giocattoli ed ornamenti personali; di tali prodotti è vietata l'importazione e l'esportazione. Sono inoltre vietate le pratiche implicanti l'attivazione di materiali che comportino un aumento dell'attività che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione.
  Il medesimo Capo V reca disposizioni relative al controllo regolamentare, che consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Tali disposizioni prevedono, in particolare, una procedura di notifica – e relativi casi di esonero – prima dell'inizio della pratica presumibilmente rischiosa, la registrazione ovvero il rilascio di licenze per talune pratiche. Il rilascio di licenza deve essere per esempio previsto per diverse attività, quali la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari, le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.
  Fa presente che i successivi Capi VI, VII e VIII recano disposizioni relative, rispettivamente, alle esposizioni professionali, alle esposizioni mediche ed a quelle pubbliche. Con riferimento all'esposizione pubblica, sono contemplati specifici interventi in casi di emergenza.
  La nuova Direttiva 2013/59/ Euratom conferma e rafforza quanto già previsto dal decreto legislativo n. 187 del 2000 in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. In tal senso, la radioprotezione del paziente risulta dal concorso di tutti gli attori coinvolti, ovvero ogni esposizione medica è effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista; lo specialista in fisica medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure Pag. 128medico-radiologiche, quali i tecnici sanitari di radiologia medica impegnati nelle diverse branche dell'area radiologica, partecipano al processo di ottimizzazione.
  La direttiva definisce inoltre i compiti del fisico specialista in fisica medica (articolo 83). Ai sensi della direttiva il fisico specialista in fisica medica fornisce pareri sulle attrezzature medico-radiologiche ed è responsabile della dosimetria, incluse le misurazioni fisiche per la valutazione della dose somministrata al paziente e ad altre persone soggette all'esposizione medica. In questo ambito, una novità prevista dalla direttiva riguarda l'obbligo che l'informazione relativa all'esposizione del paziente faccia parte del referto della procedura medico-radiologica; e la registrazione di tale dato, correlato alla dose, non può prescindere da una verifica, taratura e certificazione da parte del fisico medico che, per tale attività, dovrà fare uso di sistemi automatici di registrazione.
  Il Capo IX è dedicato alle competenze delle autorità degli Stati membri. In particolare, si prevede che l'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva soddisfi il requisito dell'indipendenza (mediante separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) ed abbia i poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere i medesimi compiti. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a rendere accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché alle persone soggette a esposizioni mediche, le informazioni relative alla giustificazione delle pratiche ed alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione. Ulteriori prescrizioni sono previste riguardo al controllo delle sorgenti radioattive sigillate, non sigillate o orfane e sono stabilite disposizioni specifiche in merito alla notifica di eventi significativi ed alla gestione delle emergenze e delle summenzionate esposizioni esistenti.
  Quanto infine alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3), ritiene non sia necessario un esame particolare da parte della XII Commissione.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3123 alle ore 14 di martedì 10 giugno 2015.

  La Commissione concorda.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 3 giugno 2015 — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 maggio 2015.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione nella seduta del 20 maggio scorso ha iniziato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4 ed ha votato fino all'emendamento Rondini 4.11.

  Filippo FOSSATI (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 4.8.

Pag. 129

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, propone una riformulazione degli identici emendamenti Nicchi 4.8 e Grillo 4.15 nel senso di sostituire alla lettera b) le parole: «di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di analoghe strutture residenziali», con le seguenti: «di strutture alloggiative di tipo familiare o di analoghe soluzioni residenziali».

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

  Filippo FOSSATI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Nicchi 4.8 da lui sottoscritto.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime perplessità sulla riformulazione proposta dalla relatrice degli identici emendamenti Nicchi 4.8 e Grillo 4.15 che a suo avviso non modifica sostanzialmente il contenuto della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, rassicura i colleghi del Movimento 5 Stelle che con la riformulazione proposta si privilegiano decisamente soluzioni alloggiative di tipo familiare ma osserva che non possono essere escluse strutture analoghe quali le case famiglia o gli appartamenti protetti che rappresentano uno strumento ampiamente utilizzato a livello regionale.

  Ileana ARGENTIN (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Nicchi 4.8, come riformulato, rileva che esso si accorda pienamente allo spirito del provvedimento che è quello di evitare ogni forma di istituzionalizzazione.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che la riformulazione proposta investe anche parti non modificate dal testo originario degli emendamenti.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, osservando che la formulazione proposta è attinente al contenuto degli identici emendamenti Nicchi 4.8 e Grillo 4.15, ricorda che i colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle possono in ogni caso non accettare la riformulazione proposta.

  Marialucia LOREFICE (M5S) non accoglie la riformulazione proposta dell'emendamento Grillo 4.15, osservando che il testo illustrato dalla relatrice appare farraginoso e poco chiaro, che non si menziona l'utilizzo di immobili pubblici in disuso e che vi è il rischio di utilizzare l'istituendo Fondo per finanziare la costituzione di trust.

  Donata LENZI (PD) ribadisce che il Fondo non può essere utilizzato per i trust, per i quali sono invece previste agevolazioni fiscali e una chiarificazione normativa in quanto si tratta di un istituto riconosciuto solo a livello giurisprudenziale. Ricorda che la materia in discussione è di esclusiva competenza regionale e che pertanto la normativa statale deve limitarsi a fornire le risorse e gli strumenti necessari, senza introdurre norme prescrittive di dettaglio che sarebbero incostituzionali. Rileva che la sede propria per l'elaborazione delle linee di indirizzo rimane quella della Conferenza Stato-regioni.
  Osserva che con il provvedimento in discussione si mira a promuovere, in maniera sperimentale, il ricorso all'assistenza domiciliare e a strutture di tipo familiare per i disabili privi del sostegno familiare. Sottolinea che tali soluzioni, a differenza delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), difettano attualmente di codificazione. Ricorda che il testo in esame non si prefigge lo scopo di contrastare le RSA, evidenziando che i casi di segregazione si verificano con pari frequenza sia in domicili privati che in istituti, ma di affrontare un tema particolare dell'assistenza alla disabilità, rappresentato dalle persone a cui viene meno il sostegno familiare.

  Raffaele CALABRÒ (AP) suggerisce l'accantonamento degli identici emendamenti Nicchi 4.8 e Grillo 4.15 per consentire Pag. 130una valutazione più approfondita della riformulazione proposta dalla relatrice.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ritenere non necessario un accantonamento degli emendamenti in esame, rileva che il testo proposto dalla relatrice assegna un ruolo alle RSA che normalmente non sono in grado di offrire un'assistenza adeguata alle persone disabili, in particolare se con deficit intellettivo. Osservando che le strutture private accreditate potrebbero utilizzare fondi pubblici, ribadisce la non accettazione della riformulazione proposta dalla relatrice ed auspica l'approvazione dell'emendamento Grillo 4.15.

  La Commissione approva l'emendamento Nicchi 4.8 come riformulato (vedi allegato), fatto proprio dai deputati Fossati e Argentin.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, comunica che in seguito all'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Nicchi 4.8 risulta precluso l'emendamento Grillo 4.15, che pertanto non sarà posto in votazione.

  Paola BINETTI (AP) ritira il suo emendamento 4.3, ribadendo la necessità di un aggiornamento tecnologico delle attività di assistenza che dovrebbe aver trovato spazio nel successivo emendamento 4.4 sul quale la relatrice ha espresso un parere favorevole con riformulazione.

  Filippo FOSSATI (PD) sottoscrive l'emendamento Nicchi 4.9.

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, illustra una riformulazione dell'emendamento Nicchi 4.9 nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

  Filippo FOSSATI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento Nicchi 4.9 da lui sottoscritto.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che il testo proposto dalla relatrice appare ridondante rispetto alla legislazione vigente.

  La Commissione approva l'emendamento Nicchi 4.9, come riformulato, fatto proprio dal deputato Fossati (vedi allegato).

  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, illustra una riformulazione dell'emendamento Binetti 4.4 nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dalla relatrice.

  Paola BINETTI (AP) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice del suo emendamento 4.4.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che in seguito alla riformulazione, riferita al comma 2, l'emendamento Binetti 4.4, dovrà essere votato dopo l'emendamento Grillo 4.16 soppressivo di tale comma.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Grillo 4.16 ed approva l'emendamento Binetti 4.4 come riformulato (vedi allegato).

  Pierpaolo VARGIU, presidente, comunica che in seguito all'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Binetti 4.4 risultano preclusi gli emendamenti Nicchi 4.10, Lorefice 4.17, Silvia Giordano 4.18 e Baroni 4.19, che pertanto non saranno posti in votazione.

  La Commissione approva l'emendamento 4.20 del relatore (vedi allegato).

  Paola BINETTI (AP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.5 che prevede il finanziamento dell'istituendo Fondo con le risorse del 5 per mille.

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  Ileana ARGENTIN (PD) ricorda alla collega Binetti che già adesso le risorse del cinque per mille possono essere utilizzate per il finanziamento di case famiglia gestite da associazioni di genitori o da onlus.

  Donata LENZI (PD), nel concordare con quanto affermato dalla collega Argentin, rileva che l'utilizzo delle risorse del cinque per mille per il finanziamento di un fondo pubblico appare come uno snaturamento di tale istituto nato per sostenere enti privati sottraendo il loro finanziamento alla discrezionalità delle scelte ministeriali.

  Paola BINETTI (AP) ritira il suo emendamento 4.5.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la Commissione ha così terminato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 3 giugno 2015.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.
C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone, C. 2288 Argentin e C. 2819 Calabrò.

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