CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 maggio 2015
448.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 86

TESTO AGGIORNATO AL 20 MAGGIO 2015

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di azione di classe.
Nuovo testo C. 1335 Bonafede.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2015.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, richiamando i profili critici evidenziati nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
Nuovo testo C. 1460 Verini.

(Parere alle Commissioni II e III).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonino MOSCATT (PD), relatore, rileva che il provvedimento in esame, che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite giustizia e affari esteri, reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.
  La mancata ratifica di questa importante Convenzione da parte dell'Italia – a quindici anni dalla sua sottoscrizione – è stata a più riprese stigmatizzata dalle Istituzione europee, poiché impedisce lo svolgimento di una serie di doverose rogatorie internazionali presentate dalla magistratura italiana come, a titolo esemplificativo, quella relativa all'inchiesta sull'abbattimento del DC9-Itavia del 27 giugno 1980.
  La Convenzione mira infatti a semplificare e rendere più efficaci le formalità e le procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione «rafforzata» con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei.
  Essa contempla, ad esempio, la possibilità di svolgere audizioni mediante videoconferenza e teleconferenza, di creare squadre investigative comuni, di effettuare intercettazioni di telecomunicazioni, operazioni di infiltrazione e consegne sorvegliate e altro.
  Risponde, sostanzialmente, a una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire un'efficace azione di contrasto alla criminalità.
  Occorre tenere presente che le considerevoli disparità di regime, in materia di diritto sia sostanziale che processuale, esistenti fra i Paesi membri dell'Unione hanno reso particolarmente difficile codificare in un unico strumento giuridicamente vincolante i possibili metodi di cooperazione giudiziaria.
  La finalità concreta della Convenzione risponde all'esigenza di «completare», quindi integrare e non sostituire, strumenti convenzionali preesistenti e appartenenti ad altri ambiti giuridici (Consiglio d'Europa, Schengen, eccetera), allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950.
  La Convenzione risulta attualmente ratificata 24 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia, manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda.
  Passando all'esame della proposta di legge A.C. 1460, questa – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite giustizia e affari esteri – si compone di 7 articoli.
  L'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa.
  L'articolo 3 delega il Governo ad emanare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi.
  In particolare, in base alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU. Pag. 88
  Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.
  Le Commissioni riunite giustizia e esteri hanno poi introdotto tre nuovi articoli (3-bis, 3-ter e 3-quater), che riproducono il contenuto del disegno di legge n. 2813, concernente delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estradizione per l'estero.
  Sono quindi previsti (articolo 3-bis), con l'obiettivo complessivo della semplificazione, principi e criteri direttivi per la revisione del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniere). La delega riguarda sia i rapporti con Stati che non fanno parte dell'Unione europea sia – per alcuni aspetti con una distinta regolamentazione – i rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea.
  In particolare, l'articolo 3-bis contiene i principi generali in materia di assistenza giudiziaria. Al comma 1, lettera a), sono indicati, tra l'altro, i poteri d'intervento del Ministro della giustizia, che, per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato, può decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.
  Quanto ai principi e criteri direttivi per la delega in materia di estradizione (lettera b), è distinto l'esercizio dei poteri dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria.
  In materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all'estero di sentenze penali italiani (lettera c) la delega è ispirata in primo luogo a principi di massima semplificazione. Inoltre dovranno essere previste condizioni e forme del trasferimento delle procedure.
  In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri dell'UE (lettera d), si prevede che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento.
  Il comma 2 disciplina il procedimento di esercizio della delega, che vede anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari.
  L'articolo 3-ter introduce modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero. La modifica dell'articolo 708, comma 5, codice di procedura penale, pone rimedio a una lacuna normativa segnalata dalla Cassazione e prevede un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo. L'articolo, al comma 2, interviene poi sull'articolo 714 codice di procedura penale, inserendo il comma 4-bis con la previsione di uno specifico termine massimo di durata (tre mesi) delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.
  L'articolo 3-quater prevede la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni correttive per il caso in cui i decreti legislativi adottati determinino nuovi o maggiori oneri.
  L'articolo 4 dispone infine che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.30.

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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2015.

  Michele BORDO, presidente e relatore, ricorda che, nella seduta dello scorso 14 maggio, sono state accantonate tre proposte emendative del Governo, sulle quali si dovevano ancora esprimere le Commissioni competenti.
  Si tratta, in particolare, degli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05, sui quali la Commissione Attività produttive ha espresso questa mattina parere favorevole, e dell'emendamento 10.1, sul quale la Commissione trasporti ha testé espresso parere favorevole.
  Nella seduta odierna la Commissione procederà quindi alla votazione di queste tre proposte emendative, contenute nel fascicolo degli emendamenti allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).
  In qualità di relatore, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.1 e sugli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo.

  Antonello GIACOMELLI, sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico, esprime pareri conformi a quelli del relatore.

  Antonino MOSCATT (PD), nell'esprimere, a nome del PD, parere favorevole sulle proposte emendative in discussione, coglie l'occasione per ringraziare il Governo per l'utile e proficuo lavoro svolto presso la Commissione trasporti nel corso dell'esame del disegno di legge europea. In quella sede il Governo ha infatti presentato un emendamento volto a riformulare alcuni identici emendamenti – uno dei quali a sua firma – in materia di costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, dando così risposta concreta ad una questione di particolare complessità e delicatezza.

  Sergio BATTELLI (M5S) rileva come l'articolo aggiuntivo 19.04 del Governo non appaia idoneo a risolvere la procedura di infrazione cui è riferito e chiede delucidazioni in proposito al sottosegretario Giacomelli.

  Antonello GIACOMELLI, sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico, precisa che la proposta emendativa in questione interviene esattamente sui motivi che hanno determinato il contenzioso a livello europeo e consentirà pertanto la risoluzione della relativa procedura di infrazione.

  Michele BORDO, presidente e relatore, ricorda che su tale articolo aggiuntivo si è già espressa favorevolmente la Commissione attività produttive, competente sul merito.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 10.1 del Governo e gli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo.

  Michele BORDO, presidente e relatore, essendo così concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Bilancio, affinché questa si esprima sui profili di carattere finanziario del testo come modificato dagli emendamenti approvati dalla XIV Commissione. Auspica che il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea possa essere votato entro la settimana corrente.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Atto n. 154.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato il 22 aprile 2015.

  Michele BORDO, presidente, avverte che non è stato ancora trasmesso alle Camere il parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in titolo; ne rinvia pertanto l'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 155.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato il 22 aprile 2015.

  Maria IACONO (PD), relatrice, benché sull'Atto sia pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, anche in considerazione dell'attività istruttoria ancora in corso da parte della Commissione ambiente.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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