CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 maggio 2015
445.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 9.25.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, De Maria, aveva illustrato il contenuto del provvedimento e aveva proposto di esprimere su di esso parere favorevole.
  Avverte inoltre che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato), la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  Daniele PESCO (M5S), nell'illustrare la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo, richiama innanzitutto le dichiarazioni recentemente rilasciate dal Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano, dottor Francesco Greco, il quale ha evidenziato come il provvedimento in esame presenti talune criticità.
  In particolare, ricorda che il dottor Greco ha rilevato come gli articoli 9 e 11 del provvedimento, i quali novellano gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, rechino, a causa di una cattiva traduzione di termini inglesi e di una tecnica legislativa superficiale, le nozioni di «fatti materiali rilevanti» e di «fatti materiali». Evidenzia quindi come tali formulazioni risultino non solo incongrue rispetto ai bilanci societari, che contengono sostanzialmente grandezze, a volte oggetto di Pag. 35valutazione, e non «fatti», ma anche ambigue e vaghe e, quindi, difficilmente interpretabili dal giudice, il quale si troverà a dover esercitare, rispetto ad esse, un ampio margine di discrezionalità.
  In tale contesto la sua proposta di parere alternativa evidenzia, in merito all'articolo 9 della proposta di legge, come il riferimento del nuovo articolo 2621 del codice civile alle modalità del falso, ovvero alla circostanza che esso debba essere «concretamente idoneo a indurre altri in errore», lasci una significativa discrezionalità in capo al giudice, la cui valutazione non è collegata a un dato fisso e quantitativo ai fini della determinazione della condotta penalmente rilevante nel caso singolo. Al riguardo rileva come il riferimento alla «concreta idoneità» sia già presente nella legislazione penale: ad esempio, tale parametro è presente nello stesso titolo XI del libro quinto del codice civile in riferimento a valutazioni di natura economica (si veda l'articolo 2637 del codice civile che punisce il delitto di aggiotaggio, in base alla concreta idoneità della condotta a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico); analoghi dubbi interpretativi potrebbe ingenerare la specificazione relativa all'elemento soggettivo del reato ove si introduce l'equivoco requisito della «consapevolezza» in relazione a una fattispecie di reato già configurata come delitto doloso; è altresì ambigua l'eliminazione del riferimento all'omissione di «informazioni», sostituito da quello dell'omissione di «fatti materiali rilevanti», che impone al giudice, come già segnalato in precedenza, l'ennesimo sforzo interpretativo al fine di valutare la concreta applicabilità della norma penale. Si evidenzia, dunque, come la norma presenti evidenti lacune in termini di formulazione tecnica, complicando l'attività interpretativa del giudice, cui sono lasciati ampi spazi di discrezionalità.
  Analoghe perplessità sussistono in merito all'articolo 10 della proposta di legge: anche qui, infatti, si individuano condizioni per la configurazione della fattispecie che rimettono al giudice, con elevati margini di discrezionalità e incertezza, il compito di valutare caso per caso la sussistenza di «fatti di lieve entità» o di «particolare tenuità» al fine di ridurre la pena prevista o addirittura escludere la punibilità dal reato.
  Evidenzia inoltre come anche la fattispecie di reato prevista dall'articolo 11 presenti non poche criticità applicative. Sebbene consideri apprezzabile la trasformazione della fattispecie penale da reato di danno a reato di pericolo, l'aumento delle pene (reclusione da tre a otto anni, anziché da uno a quattro anni) nonché l'eliminazione delle soglie di punibilità (che di fatto limitavano l'applicazione della fattispecie), non condivide invece né la modificazione dell'elemento soggettivo (ove viene meno «l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico», mentre è esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte) né la soppressione del riferimento all'omissione di «informazioni», sostituito dall'omissione di «fatti materiali rilevanti», né l'introduzione dell'elemento oggettivo ulteriore della «concreta» idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore. Sottolinea infatti come tali ultime modificazioni, al pari di quanto accade per le precedenti fattispecie di reato, pecchino di precisione e determinatezza, lasciando l'arduo compito al giudice di riempire di contenuto l'estrema astrattezza e genericità della fattispecie prevista dalla disposizione normativa.
  Segnala quindi come, per consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, nell'articolo 25 della Costituzione (che sancisce il principio di legalità in materia penale) trovi riconoscimento anche il principio di determinatezza della norma penale il quale, per un verso, persegue l'obiettivo di evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito, e, per un altro verso, mira a garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo Pag. 36al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta.
  Alla luce di tali considerazioni la sua proposta di parere alternativa reca due condizioni, con le quali si chiede alla Commissione di merito modificare il testo del provvedimento sopprimendo formule descrittive e concetti elastici (quali «consapevolmente», «fatti materiali rilevanti», «lieve entità», «particolare tenuità»), garantendo in tal modo una maggiore determinatezza e precisione del testo normativo e della fattispecie penale da essa descritta, nonché di aumentare l'entità delle pene per il reato di falso in bilancio di cui all'articolo 2621 del codice civile, considerato il disvalore sociale della condotta e l'attuale diffusione, nonché al fine di garantire l'applicazione di mezzi investigativi di ricerca (ad esempio, le intercettazioni telefoniche e ambientali) che non sarebbe utilizzabili con gli attuali limiti di pena.
  Auspica quindi che il relatore possa recepire tali rilievi nell'ambito della sua proposta di parere, almeno come osservazioni, dichiarando in tal caso la disponibilità del gruppo M5S a esprimere un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore stesso.

  Andrea DE MARIA (PD), relatore, apprezza lo forzo costruttivo del gruppo M5S, ma ritiene di confermare la propria proposta di parere, rilevando come la maggioranza consideri prioritario assicurare l'approvazione definitiva del provvedimento nei tempi più brevi possibili, senza pertanto modificare il testo approvato dal Senato.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, intervenendo sui lavori della Commissione, rileva come, a causa dell'andamento delle votazioni in Assemblea nella prossima settimana, il seminario istituzionale previsto ai fini dell'istruttoria legislativa sugli schemi di decreto, attuativi della delega per la riforma fiscale, relativi all'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), alla fatturazione elettronica (Atto n. 162) e alla disciplina dell'abuso del diritto (Atto n. 163), inizialmente previsto per la giornata di lunedì 18 maggio, dovrà necessariamente aver luogo nella giornata di mercoledì, in un lasso di tempo compreso orientativamente tra le ore 13 e le ore 16.
  Coglie l'occasione per esprimere il suo vivo rammarico circa il fatto che, nonostante le segnalazioni più volte avanzate in merito, gli spazi di lavoro delle Commissioni risultino continuamente compressi dalla convulsa tempistica delle votazioni in Assemblea, rendendo pertanto sempre più difficile organizzare adeguatamente l'attività di tali organi parlamentari.

  La seduta termina alle 9.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sulla fiscalità nell'economia digitale
Audizione dei rappresentanti di Confindustria radio-tv.
(Svolgimento e conclusione).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Rodolfo DE LAURENTIIS, Presidente di Confindustria radio-tv, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

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  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele CAPEZZONE, presidente, Sergio BOCCADUTRI (PD), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Francesco RIBAUDO (PD) e Daniele PESCO (M5S), a cui replicano Rodolfo DE LAURENTIIS, Presidente di Confindustria radio-tv e Elena CAPPUCCIO, responsabile dell'Ufficio studi di Confindustria radio-tv.

  Pone un ulteriore quesito Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), al quale risponde Rodolfo DE LAURENTIIS, Presidente di Confindustria radio-tv.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il Presidente De Laurentiis e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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