CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 230

TESTO AGGIORNATO AL 14 MAGGIO 2015

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli, C. 3024 Cominardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2014.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 7 maggio 2015, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3024, a prima firma del deputato Cominardi, che verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge in esame e che, pertanto, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Chiede, quindi, alla relatrice sul provvedimento se intenda integrare la propria relazione.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, a integrazione della relazione già svolta con riferimento alle altre proposte di legge in Pag. 231esame, fa presente che la proposta di legge n. 3024, presentata dai deputati Cominardi e altri, reca modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti con i redditi del beneficiario. Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, tale proposta, che presenta taluni elementi analoghi a quelli della proposta di legge C. 2330, mira a fissare limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi del beneficiario tenendo conto della situazione economica e patrimoniale complessiva dello stesso beneficiario, nonché la condizione del nucleo familiare. Fa presente, quindi, che l'articolo 1 della proposta in esame, al fine di stabilire limiti di cumulabilità più strettamente connessi alla condizione economica effettiva del beneficiario, ai fini della determinazione della fascia di appartenenza, di cui alla tabella F allegata alla legge n. 335 del 1995, e ai fini della riduzione del reddito, prevede la detrazione di determinate spese, particolarmente rilevanti sul piano sociale, utilizzando a tale scopo anche l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Si prevede, inoltre, che alla determinazione del reddito non concorrono i redditi concernenti l'immobile di proprietà destinato ad abitazione principale o quelli derivanti dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'immobile a titolo di usufrutto, calcolati secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale articolo, inoltre, prevede un contributo di solidarietà, da versare al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora la sommatoria degli importi di cumulo superi la soglia di 60.000 euro lordi, pari al 50 o al 75 per cento della parte eccedente, a seconda che i trattamenti pensionistici superino o meno i 100 mila euro. Segnala, poi, che l'articolo 2 modifica la tabella F, di cui alla legge n. 335 del 1995, rinviando alla tabella allegata al provvedimento, che prevede nuovi criteri per la definizione degli scaglioni di reddito delle relative riduzioni percentuali. In particolare, si prevede una percentuale di cumulabilità pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1 gennaio di ogni anno; una percentuale di cumulabilità pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è superiore a sette volte il trattamento minimo annuo; una percentuale di cumulabilità pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità, se il reddito è superiore a otto volte il trattamento minimo annuo. Fa presente, infine, che l'articolo 3 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individui, anche ai fini della determinazione degli oneri, il numero di beneficiari ricadenti in ciascuna delle fasce di reddito ai fini della cumulabilità previste dalla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come sostituita dalla tabella 1 allegata al provvedimento. Tale articolo, inoltre, reca la copertura finanziaria prevedendo la riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale previsti a legislazione vigente. Conclusivamente, osservando come la proposta di legge n. 3024 presenti contenuti affini a quelli delle altre proposte già all'esame del Comitato ristretto costituito nell'ambito della Commissione, ritiene che vi siano le condizioni per giungere in tempi relativamente brevi alla definizione di un testo unificato, auspicando che, con riferimento a tale testo, possano essere forniti celermente gli elementi necessari per una puntuale quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

  Antimo CESARO (SCpI), relatore, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato), di cui illustra il contenuto, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 maggio 2015.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, richiamati contenuti della relazione svolta nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Atto n. 157.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l'espressione del parere avrà luogo nella seduta di domani.

  Walter RIZZETTO (Misto-AL) preannuncia che il proprio gruppo intende presentare nella seduta di domani una proposta di parere alternativa a quella della relatrice.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l'espressione del parere avrà luogo nella seduta di domani.

  Walter RIZZETTO (Misto-AL) preannuncia la presentazione nella seduta di domani di una proposta di parere alternativa Pag. 233a quella del relatore, con la quale intende esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento, pur rilevando, sotto forma di condizioni, la necessità di apportare talune modifiche. Fa notare, in particolare, che appare necessario affrontare nell'ambito del provvedimento le questioni attinenti a una maggiore tutela dei titolari di partita IVA, nonché rivedere la disciplina del contratto a tempo determinato, il cui utilizzo, a suo avviso, andrebbe limitato, affinché vi sia una reale semplificazione del quadro delle fattispecie contrattuali che vada nella direzione di un rafforzamento dei rapporti stabili. Ritiene opportuno, più in generale, fare chiarezza circa la disciplina del contratto a tutele crescenti, in una prospettiva di reale stabilizzazione dei rapporti. In particolare, dovrebbe chiarirsi cosa accada ai lavoratori assunti con tale contratto dopo 36 mesi dalla stipula del medesimo contratto, verificando se il datore di lavoro possa procedere senza vincoli al loro licenziamento. Ritiene, inoltre, necessario che, al fine di contrastare comportamenti opportunistici, siano individuati strumenti tesi a impedire che le aziende licenzino i propri lavoratori solo al fine di riassumerli con il nuovo contratto a tutele crescenti.

  Giorgio PICCOLO (PD) ritiene opportuno che la Commissione offra al Governo talune indicazioni al fine di migliorare le disposizioni del provvedimento relative alle mansioni di lavoro, affinché siano riconosciute le giuste garanzie nei confronti del lavoratore da adibire a mansioni di livello inferiore, sia sotto l'aspetto del mantenimento del medesimo trattamento retributivo sia sotto quello della valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni sindacali di rappresentanza nell'ambito dei processi di riorganizzazione aziendale. Quanto alla questione dell'inquadramento in mansioni superiori, invita a riflettere sulla natura continuativa del termine temporale di 6 mesi previsto dal provvedimento, che potrebbe incoraggiare taluni datori di lavoro alla messa in atto di comportamenti tesi ad aggirare la norma, negando l'inquadramento superiore al lavoratore.

  Sergio PIZZOLANTE (AP) soffermandosi anzitutto sulla questione del demansionamento, non comprende le perplessità testé espresse dal deputato Giorgio Piccolo, facendo notare che il provvedimento non fa altro che prospettare per il lavoratore una soluzione alternativa al licenziamento. Quanto alle considerazioni svolte dal deputato Rizzetto sul contratto a tutele crescenti, osserva che l'azione del Governo non è volta in sé a premiare le imprese, ma mira ad incentivare l'occupazione stabile con la riduzione del cuneo fiscale, che semmai, a suo avviso, dovrebbe essere resa strutturale attraverso l'estensione degli sgravi contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2015. Ritiene, pertanto, che non vi siano dubbi circa l'applicazione delle disposizioni relative al contratto a tutele crescenti, che rappresenta il nuovo contratto a tempo indeterminato. Osserva, in ogni caso, che eventuali utilizzi fraudolenti della normativa vigente potranno essere opportunamente sanzionati.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), pur concordando circa l'utilità dello strumento del demansionamento in un'ottica di conservazione del posto di lavoro, ritiene opportuno che il relatore, nella sua proposta di parere, metta in luce l'esigenza di migliorare il testo su tale aspetto. Si tratta, a suo avviso, di raggiungere un punto di equilibrio accettabile tra le esigenze delle imprese e le garanzie dei lavoratori, tenendo in debito conto la sproporzione esistente tra le parti nell'ambito dei rapporti di lavoro. Quanto alla questione del contratto a tutele crescenti, da valutare positivamente laddove stimoli nuove assunzioni, ritiene coerente con lo spirito della legge delega, che intende valorizzare i contratti di lavoro a tempo indeterminato, invitare il Governo a precisarne gli ambiti di applicazione in un'ottica di effettiva stabilizzazione dei lavoratori, evitando, ad esempio, che la temporaneità degli sgravi contributivi «droghi» il mercato, anche Pag. 234alterando la leale concorrenza tra le imprese.

  Irene TINAGLI (PD), osserva che lo strumento del demansionamento, applicato con successo anche in altri Paesi europei, tra i quali cita la Spagna, rappresenta una positiva opportunità per rendere flessibile l'organizzazione aziendale nella prospettiva di mantenere l'occupazione, specialmente in situazioni di crisi. Quanto alla disciplina del contratto a tutele crescenti, osserva che tale contratto non è altro che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui disciplina viene modificata solo in relazione alla disciplina applicabile in caso di licenziamento, rimanendo vigenti tutte le altre garanzie previste nei confronti del lavoratore. Piuttosto che ragionare circa la natura del contratto a tutele crescenti, che ritiene indubbia, giudica opportuno discutere di interventi concreti, che rendano strutturali gli sgravi contributivi, previsti attualmente solo per tre anni. Rilevato che l'ipotesi del licenziamento dei lavoratori in vista di una loro riassunzione con il contratto a tutele crescenti è comunque già vietata dalla legge, invita i gruppi a evitare di appesantire la disciplina dei contratti con eccessivi vincoli, al fine di evitare che si diffonda una sfiducia tra le imprese che potrebbe nuocere alla creazione di nuovi posti di lavoro.

  Walter RIZZETTO (Misto-AL), intervenendo per una precisazione, ribadisce che il suo orientamento non è pregiudizialmente critico rispetto alla riforma in discussione, pur segnalando che i provvedimenti in discussione presentano taluni elementi di criticità, peraltro sottolineati anche dai soggetti auditi nel corso dell'esame. Pur non potendo che esprimere condivisione rispetto a uno strumento contrattuale che generi nuova occupazione, fa notare che i suoi rilievi si sono concentrati sulla necessità di rendere certo e strutturale l'intervento normativo previsto, al fine di evitare comportamenti opportunistici ai danni dei lavoratori. Giudica necessario, pertanto, ragionare con attenzione sul tema dell'effettiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro, rafforzando i meccanismi di controllo a garanzia dei lavoratori.

  Luisella ALBANELLA (PD) intervenendo sul tema del demansionamento, in vista di una più puntuale attuazione dei principi contenuti nella legge delega, ritiene opportuno individuare adeguate garanzie nei confronti del lavoratore, che rappresenta la parte debole del rapporto di lavoro, anche attraverso un'adeguata partecipazione delle organizzazioni sindacali. Dopo aver dichiarato di ritenere necessaria una estensione temporale degli sgravi contributivi previsti per incentivare il contratto a tutele crescenti, giudica opportuno che la Commissione stimoli il Governo ad un ulteriore sforzo in tema di semplificazione delle fattispecie contrattuali precarie, che, a suo avviso, sono rimaste sostanzialmente inalterate.

  Marco MICCOLI (PD) fa notare che l'obiettivo del suo gruppo è quello di assicurare il rispetto della filosofia della legge delega, proponendo modifiche al testo che ne assicurino la coerenza e l'armonia rispetto ai principi e ai criteri direttivi, che sono volti a favorire rapporti di lavoro stabili. Giudica legittimo, in tal senso, proporre un intervento sul contratto a tempo determinato, che preveda, ad esempio, una sua conversione a rapporto a tempo indeterminato, nel caso in cui si superino certi limiti percentuali previsti dalla legge. Per la medesima ragione, ritiene condivisibile la volontà di regolamentare con maggiore precisione la materia del demansionamento al fine di favorirne un'applicazione corretta e connaturata alla sua natura di strumento teso al mantenimento dell'occupazione, nel rispetto delle esigenze delle imprese, evitando abusi ai danni dei lavoratori.

  Giorgio PICCOLO (PD), intervenendo per una precisazione, dopo aver dichiarato di conoscere bene gli effetti dell'applicazione dell'istituto del demansionamento, osserva che con il suo intervento ha inteso semplicemente sottolineare l'esigenza di Pag. 235scongiurare il rischio di abusi di tale strumento, legandone l'utilizzo ai casi di effettiva ristrutturazione aziendale e prevedendo adeguate garanzie nei confronti del lavoratore.

  Sergio PIZZOLANTE (AP), intervenendo per una precisazione, ritiene non sia questo il momento di anticipare valutazioni sugli effetti della normativa introdotta dal Governo, che peraltro, secondo i dati più recenti, sta favorendo una netta inversione di tendenza nel settore dei rapporti a tempo indeterminato. Giudica opportuno, piuttosto, favorire l'azione dell'Esecutivo, non intralciandola con vincoli normativi che si ritiene, peraltro, di introdurre presupponendo aprioristicamente la malafede dei datori di lavoro. Fa notare che i datori di lavoro – salvo casi isolati che sarebbero comunque già sanzionabili – hanno tutto l'interesse ad investire sul capitale umano a lunga scadenza e non trarrebbero alcun beneficio nel creare ad arte una situazione di crisi aziendale con il solo fine di dar luogo a licenziamenti e beneficiare di sgravi fiscali.

  Cesare DAMIANO, presidente, osserva che per una piena valutazione degli effetti dell'intervento del Governo occorrerà attendere gli esiti del monitoraggio previsto dalla legge n. 183 del 2014. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

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