CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 maggio 2015
444.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 180

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 9.30.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di sabato 9 maggio 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte, altresì, che è in distribuzione una bozza di testo coordinato con le modifiche apportate dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, precisando che essa reca la nuova numerazione di articoli e commi. Comunica, altresì, che si procederà alla votazione su alcune proposte di correzione del testo che la relatrice illustrerà, precisando che la Presidenza si intende a ogni modo autorizzata al coordinamento formale, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento. Si voterà successivamente il conferimento del mandato alla relatrice.Pag. 181
  Comunica, inoltre, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti I, II, III, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, della VI Commissione Finanze per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e della VIII Commissione Ambiente e lavori pubblici. I testi di detti pareri sono in distribuzione. Comunica infine che la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere sul nuovo testo direttamente all'Assemblea.

  Maria COSCIA (PD), relatrice, illustra le proposte di correzione di forma del testo (vedi allegato).

  La Commissione approva.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame del provvedimento. Comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata comunque al coordinamento formale del testo.
  Pone quindi in votazione la proposta di conferire all'on. Coscia il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, così come modificato in sede referente, e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  La Commissione conferisce il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, così come modificato in sede referente, e delibera di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che il gruppo Sinistra Ecologia Libertà nonché il gruppo di Lega Nord e Autonomie – Lega Dei Popoli – Noi Con Salvini, hanno manifestato, nella precedenti sedute, la volontà di presentare relazioni di minoranza, comunicando che analoga intenzione è stata preannunciata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

  Simone VALENTE (M5S) conferma che il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.
Nuovo testo C. 2741 Scanu e C. 3035 Basilio.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Irene MANZI, relatrice, ricorda che la proposta di legge in esame, che tratta un argomento oggetto di un ampio dibattito tra gli storici, è composta di 3 articoli. Essa, nel suo nuovo testo elaborato in sede referente dalla IV Commissione difesa, è finalizzata a prevedere il riconoscimento dell'istituto della riabilitazione militare nei confronti del personale militare italiano condannato alla pena capitale, nel corso della prima guerra mondiale, per la violazione di talune disposizioni previste dell'allora codice penale militare. Vi sono poi ulteriori disposizioni volte a mantenere vivo il ricordo di quei fatti.
  Precisa quindi che, ai sensi dell'articolo 1 di questa proposta di legge, la riabilitazione – avviata d'ufficio, e il cui procedimento è gestito dalle autorità giurisdizionali militari ivi indicate – è disposta in Pag. 182deroga a quanto previsto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, e deve essere promossa entro un anno dall'entrata in vigore della legge. A questo proposito, ricorda che l'articolo 412 del codice penale militare di pace prevede che: «Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza. A sua volta, l'articolo 178 del codice penale prevede che la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. L'articolo 179 del codice penale precisa poi le condizioni per la riabilitazione, l'articolo 180 le ipotesi di revoca della sentenza di riabilitazione e l'articolo 181 la riabilitazione nel caso di condanna all'estero. Inoltre, in base all'articolo 683 del codice di procedura penale: il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato: nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Aggiunge quindi che il tribunale acquisisce la documentazione necessaria e che, se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
  Osserva quindi che la motivazione della deroga si giustifica in considerazione del fatto che, in base alla normativa vigente, la riabilitazione militare, ai sensi dell'articolo 412 del codice penale militare di pace, può essere concessa su istanza dell'interessato che abbia già ottenuto la «riabilitazione» secondo la legge penale comune, la quale, ai sensi dell'articolo 179 del codice penale, può, a sua volta, essere concessa solo ove «il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta « successivamente al commesso reato. Le suddette condizioni dunque ostano all'evidenza con la possibilità del condannato a morte di ottenere la riabilitazione.
  Rileva poi che la riabilitazione è limitata alle condanne riguardanti i reati previsti nei capi III (reati in servizio), IV (disobbedienza, rivolta, ammutinamento e insubordinazione) V (diserzione) del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, in vigore nel corso della prima guerra mondiale.
  Aggiunge che, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, è stata però inserita la previsione per la quale dal provvedimento di riabilitazione sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Regie Forze armate (articolo 1, comma 4). Ricorda inoltre che, a seguito del provvedimento di riabilitazione, sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.
  Proseguendo nell'illustrazione del provvedimento, rileva che gli articoli 2 e 3 intendono mantenere la memoria di quei fatti. In particolare, l'articolo 2 prevede, al comma 1, di inserire nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, su istanza di parte presentata al Ministro della Difesa, i nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per Pag. 183l'esercito del 1869 e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1o novembre 1916 (in pratica secondo esecuzioni sommarie). Dell'inserimento è data comunicazione al comune di nascita del militare per la pubblicazione sull'albo comunale. Ricorda quindi che, secondo il citato articolo 40 del codice penale dell'esercito del 1869, nel caso di reati quali lo sbandamento, la rivolta e l'ammutinamento, o la diserzione con complotto, il superiore gerarchico che non utilizzava qualsiasi mezzo a sua disposizione, ivi comprese le armi, per impedirne la consumazione, doveva considerarsi correo e dunque passibile delle stesse gravissime pene stabilite per detti reati. In virtù di tale norma – come riporta uno scritto di Sergio Dini su «Fucilazione e decimazione nel diritto italiano del 1915-1918» – gli ufficiali, in particolare i comandanti di reparti o formazioni organiche, «avevano non solo la facoltà, ma financo il dovere di uccidere o far uccidere immediatamente, sul posto, i soldati che si fossero resi responsabili di quei particolari reati, secondo l'inappellabile valutazione degli ufficiali stessi». Aggiunge che nella circolare riservata n. 2910 del 1o novembre 1916, (richiamata anch'essa dall'articolo 2, comma 1, della proposta di legge) il generale Cadorna affermava: «(...) ricordo che non vi è altro mezzo idoneo a reprimere reato collettivo che quello della immediata fucilazione dei maggiori responsabili; allorché l'accertamento dei responsabili non è possibile, rimane il diritto e il dovere ai comandanti di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte».
  Osserva inoltre che, il medesimo articolo 2, al comma 2, prevede che, al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione, ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma sia affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.
  Rileva, poi, che il comma 3 dell'articolo 2, concerne direttamente la competenza della VII Commissione. Secondo tale comma, infatti, Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al predetto comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.
  Aggiunge che il comma 4 del medesimo articolo 2, poi, introdotto dalla IV Commissione, prevede che sugli eventi oggetto della presente legge, relativi alle fucilazioni e alle decimazioni, il Ministero della difesa predisponga la piena fruibilità degli archivi delle Forze Armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, relazioni e rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare, nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione, ove non già versati negli archivi di Stato.
  Rileva infine che, l'articolo 3, anch'esso aggiunto dalla Commissione di merito, prevede che, al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 ottobre 2014, promuova la pubblicazione dei propri lavori, nelle forme che assicurino la massima divulgazione.
  Per un ulteriore approfondimento sul testo in esame, rimanda quindi alla documentazione predisposta dagli uffici.
  In considerazione del fatto che la Commissione di merito ha richiesto la tempestiva espressione del parere alle Commissioni in sede consultiva, formula la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Milena SANTERINI (PI-CD) annuncia voto favorevole sulla proposta di parere favorevole testé formulata dalla relatrice. Rileva, comunque, che la questione sottesa alla proposta di legge in esame necessita ulteriori approfondimenti, soprattutto in considerazione del fatto che le morti richiamate Pag. 184nel testo in oggetto riguardano fattispecie differenti, che concernono sia diserzioni sia esecuzioni sommarie sia decimazioni, quindi, spesso, avvenute senza lo svolgimento di un vero processo. Condivide, quindi, le iniziative che rendono memoria a quei fatti, previste dal testo in esame, che restituiscono la dignità a tante persone, auspicando che ulteriori iniziative in tal senso siano promosse dal Parlamento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, condivide lo spirito dell'intervento della collega Santerini, osservando che il contesto di allora era assai differente da quello attuale.

  Gianna MALISANI (PD), associandosi alle considerazioni delle colleghe Santerini e Piccoli Nardelli, ricorda che il Friuli-Venezia Giulia è stato uno dei principali teatri di quelle morti cui fa riferimento la proposta di legge in esame, la cui approvazione è favorevolmente attesa dalle popolazioni ivi residenti. Annuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 441 del 9 maggio 2015, a pag. 54, prima colonna, quinta riga, l'emendamento 8.1046 si intende così redatto:

  «Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui all'articolo 8 della presente legge e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
8. 1046. (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Mazzoli, Rosato.».

  Nel medesimo Bollettino, a pagina 58, prima colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: «ART. 19.», aggiungere il seguente subemendamento: «Dopo il comma 13-bis, aggiungere il seguente:
  13-ter. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione per il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono perfetti ed efficaci.
0. 19. 3000. 1 Crimì.».

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