CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 236

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 10.15.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.
Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa e del Presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Enzo Bianco.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che il Sottosegretario Gianclaudio Bressa è impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Introduce, quindi, l'audizione.

  Enzo BIANCO, presidente del Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), la senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

Pag. 237

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il Presidente Bianco per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 10.50.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Nuovo testo C. 2994 Governo.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2994, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente.
  In via preliminare, fa presente che il testo, da tempo oggetto di un vivo dibattito nel Paese, è stato ampiamente modificato in sede referente. Mentre da un punto di vista politico le questioni sono molte e note a tutti, a livello giuridico, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di riparto delle competenze in materia di istruzione su cui si soffermerà in seguito, esse sono piuttosto limitate e riguardano i soli aspetti legati alla formazione professionale.
  Nel merito, il disegno di legge si compone di 8 Capi, per complessivi 27 articoli (24 nel testo originario).
  Il Capo I, composto solo dall'articolo 1, individua l'oggetto e le finalità della legge.
  Il Capo II è composto dagli articoli da 2 a 7.
  In particolare, l'articolo 2, allo scopo di dare attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e della riorganizzazione del sistema di istruzione, prevede un rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico ed istituisce l'organico dell'autonomia, precisando che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.
  La disposizione in oggetto interviene altresì a modificare la procedura di predisposizione e verifica del nuovo Piano triennale dell'offerta formativa (che sostituisce l'attuale Piano annuale – POF): esso è rivedibile annualmente ed è elaborato (non più dal dirigente scolastico, come prevedeva il testo licenziato dal Consiglio dei ministri, ma) dal collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, ed approvato dal consiglio di istituto.
  Il Piano contiene – oltre che l'indicazione del fabbisogno di posti nell'organico dei docenti e la programmazione dell'offerta formativa ad essi riferita – anche le stesse previsioni per il personale ATA.
  Il piano triennale specifica altresì gli obiettivi formativi perseguiti, tra i quali, l'insegnamento linguistico in altre lingue comunitarie (oltre che in italiano ed inglese), lo spettacolo dal vivo e la storia dell'arte, l'alfabetizzazione al cinema, il potenziamento delle attività laboratoriali, la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'educazione alla parità di genere, il potenziamento del tempo scuola, la definizione di un sistema di orientamento.
  L'articolo 3 definisce il Percorso formativo degli studenti e istituisce il Curriculum Pag. 238dello studente – di cui si tiene conto durante il colloquio dell'esame di Stato – che, oltre a documentare il percorso di studi, attesta lo svolgimento di esperienze maturate in ambito extrascolastico. Dispone, altresì, che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, possa individuare percorsi formativi e iniziative diretti a una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni.
  L'articolo 4 intende rafforzare il collegamento fra scuola e mondo del lavoro.
  In particolare, introduce una previsione della durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado, prevede la possibilità di stipulare convenzioni anche con gli ordini professionali e dispone che l'alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche – nonché all'estero – e anche con la modalità dell'impresa formativa simulata.
  A seguito delle modifiche apportate in sede referente, sono state inoltre introdotte disposizioni volte a conseguire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. In particolare, è stato previsto, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possano concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall'altra, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 5 novella l'articolo 135 del decreto legislativo n. 297 del 1994, riguardante l'insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari, mentre l'articolo 6 riguarda gli Istituti tecnici superiori (ITS).
  L'articolo 7 assegna al MIUR il compito di adottare il Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con il quale le scuole promuovono attività. Dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le scuole possano dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità.
  Il Capo III, rubricato Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti, è composto dagli articoli da 8 a 15.
  In particolare, l'articolo 8, ampiamente modificato in sede referente, definisce l'organico dell'autonomia, costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa, funzionale alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa e prevede che esso sia assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel medesimo piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
  La disposizione prevede inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia sarà determinato con cadenza triennale su base regionale, con decreti interministeriali, sentita la Conferenza unificata, sempre nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Il testo indica inoltre i criteri per il riparto dei posti comuni e per il potenziamento fra le regioni. Prevede, inoltre, che i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti.
  Si prevede inoltre la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale e che gli accordi di rete individuino i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico.
  A seguito delle modifiche apportate in sede referente, è stato chiarito che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. È stato, inoltre, previsto che il personale docente che risulti in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016/2017 sia assegnato, Pag. 239a domanda, ad un ambito territoriale e che, dall'anno scolastico 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente operi fra gli ambiti territoriali.
  Ulteriori previsioni riguardano le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia e la salvaguardia delle diverse determinazioni della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 9, ampiamente modificato, reca disposizioni inerenti le competenze dei dirigenti scolastici, in particolare con riferimento al conferimento di incarichi triennali ai docenti.
  L'articolo 10, ampiamente modificato in sede referente, autorizza il MIUR ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che determinerà, per il medesimo anno scolastico, l'attribuzione di un incarico annuale.
  La disposizione interviene quindi sulle regole previste per lo svolgimento dei concorsi – che continueranno ad essere per titoli ed esami – prevedendo, tra l'altro, che essi saranno nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale.
  L'articolo 11 concerne il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo.
  L'articolo 12 prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere culturale. Prevede, inoltre, l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione, sulla cui base le scuole definiscono le attività di formazione, che sono obbligatorie.
  L'articolo 13 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2016, di un nuovo fondo, destinato alla valorizzazione del merito del personale docente di ruolo.
  L'articolo 14 prevede che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
  L'articolo 15 prevede la possibilità, per il personale della scuola che si trovi in posizione di comando, distacco, o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge, di transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione.
  Il Capo IV, dedicato alle Istituzioni scolastiche autonome, è costituito dall'articolo 16, che prevede l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola, nonché l'avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile.
  La disposizione prevede inoltre che, con decreto interministeriale, si provveda a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al D.I. 1o febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l'autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili.
  Il Capo V è costituito dagli articoli 17-19, recanti agevolazioni fiscali.
  In particolare l'articolo 17 include le istituzioni scolastiche statali, a decorrere dal 2016, tra i destinatari del 5 per mille IRPEF. L'articolo 18 istituisce, sul modello dell'Art-Bonus, un credito d'imposta del 65 per cento per il 2015 e il 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l'occupabilità degli studenti. Infine, l'articolo 19 introduce una detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per studente, per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia Pag. 240e del primo ciclo di istruzione, nonché, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.
  Il capo VI è costituito dagli articoli da 20 a 23, riguardanti l'edilizia scolastica.
  In particolare, l'articolo 20 prevede che il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge pubblichi un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, «previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni»; le proposte saranno sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le stesse, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni; l'esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative; la stessa Commissione «individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR».
  L'articolo 21 prevede il rafforzamento delle funzioni dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica – al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e compiti di diffusione della cultura della sicurezza – e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate, ovvero economie realizzate.
  Inoltre, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, è stato aumentato (da 40) a 50 milioni di euro l'importo dei contributi pluriennali previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013) per la stipula, da parte delle regioni, di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili scolastici, universitari e AFAM (Alta formazione artistica e musicale), ed è stata estesa alle stesse Istituzioni AFAM la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula dei mutui.
  L'articolo 22 prevede infine lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici.
  Il Capo VII è composto solo dall'articolo 23, che delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.
  Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, il comma 3, prevede che sugli schemi dei decreti sia acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.
  Il Capo VIII, articoli da 24 a 27, reca le disposizioni finali e le norme finanziarie.
  Segnala in proposito l'articolo 27, che prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge appaiono prevalentemente riconducibili ad ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), m) e n) («sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «norme generali sull'istruzione»), mentre ulteriori aspetti della disciplina appaiono ascrivibili alle materie «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» e «governo del territorio», affidate Pag. 241dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni.
  Dopo aver segnalato che le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 10, appaiono invece per certi versi incidere sulla materia dell'istruzione e della formazione professionale, ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni, con la prima delle quali si invita la Commissione a verificare la portata della citata disposizione di cui all'articolo 4, comma 10, alla luce del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite in materia di istruzione e formazione professionale, mentre, con la seconda si richiede che sugli schemi dei decreti legislativi che incidono su ambiti materiali riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni sia acquisita l'intesa (e non il parere) in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (vedi allegato 1).

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), pur condividendo la proposta di parere formulata dalla relatrice, propone di riformulare la prima delle condizioni in essa contenute. L'attuale formulazione non contiene infatti una chiara indicazione da rivolgere alla Commissione di merito. Si potrebbe pertanto mantenere l'attuale versione del testo solo derubricando il rilievo a semplice osservazione; ove si volesse mantenere la condizione, il rilievo dovrebbe invece essere maggiormente specificato.

  Il senatore Roberto RUTA (PD), dopo essersi associato, nel merito, alle osservazioni del collega Dalla Zuanna, stigmatizza le condizioni nelle quali è costretta a lavorare la Commissione, la quale ha potuto disporre del testo risultante dai numerosi emendamenti approvati in Commissione Cultura della Camera solo nella giornata di ieri, cosa che non ha consentito ai commissari di studiarne autonomamente i contenuti. Per tale ragioni, preannunzia sin d'ora che non prenderà parte alla votazione.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, ritiene che, per quanto l'accelerazione che è stata imposta ai lavori della Commissione non ha consentito un approfondimento nel merito di tutti gli aspetti della riforma all'esame, ricorda tuttavia che la Commissione è chiamata ad esprimersi unicamente in ordine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite e che, in relazione a tali profili, il testo all'esame non sembra destare particolari perplessità.
  Quanto poi alle considerazioni del senatore Dalla Zuanna, non vi sono obiezioni da parte sua a derubricare il primo rilievo in una osservazione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, premesso che la materia dell'istruzione rappresenta un caso di scuola del così detto concorso di competenze che si è venuto a delineare dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, osserva che solo l'intervento della Corte costituzionale ha chiarito gli ambiti riservati in materia alla competenza legislativa esclusiva, alla competenza legislativa concorrente e a quella residuale delle regioni. Per tali ragioni, ritiene che l'attuale formulazione della prima condizione, in materia di istruzione e formazione professionale, che rimette una valutazione delle sfere di competenza alla Commissione di merito, attesti la difficoltà che incontra il legislatore ogniqualvolta intenda intervenire in ambiti materiali sui quali si intersecano le competenze dei diversi livelli di governo del territorio. Essa potrebbe pertanto, a suo avviso, essere mantenuta nella sua attuale formulazione. D'altro canto, nulla osterebbe da parte sua a riformulare la proposta di parere allo scopo di rendere più stringente il primo rilievo.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, alla luce del dibattito in Commissione formula una nuova proposta di parere con due condizioni, con la prima delle quali si invita la Commissione di Pag. 242merito ad armonizzare i contenuti del comma 10 dell'articolo 4 in materia di formazione professionale al riparto di competenze costituzionalmente definito (vedi allegato 2).

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), pur reputando pienamente condivisibile la ratio della norma contenuta all'articolo 4, comma 10, che assegna allo Stato compiti di coordinamento in materia formazione professionale, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla relatrice e ritenendo la nuova proposta di parere più equilibrata rispetto alla prima, preannunzia il suo voto contrario in ragione di un fermo dissenso sui contenuti del testo.

  Il senatore Roberto RUTA (PD) ribadisce la propria intenzione di non partecipare alla votazione in quanto i tempi dell'esame parlamentare non gli hanno consentito di avere adeguata contezza dei contenuti del testo in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo del disegno di legge C. 3008 «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio» – in relazione al quale risultano assenti profili di competenza della Commissione – in quanto risulta assegnataria dell'abbinata proposta di legge C. 1194 Colletti ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione», la quale, nel caso di approvazione della proposta di legge all'esame risulterà assorbita.
  Il disegno di legge all'esame è volto contrastare la corruzione attraverso una serie di misure che vanno dall'adeguamento delle sanzioni penali, comprese quelle accessorie, alla riformulazione di alcuni reati, come quelli che puniscono il falso in bilancio, per delimitare la eventuale area di non punibilità e si compone di 12 articoli.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 modifica il codice penale per inasprire tanto le pene principali quanto le pene accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione.
  L'articolo 2 modifica l'articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 317 c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene infatti aggiunto anche l'incaricato di un pubblico servizio.
  L'articolo 4 disciplina la riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa, mentre l'articolo 5 inasprisce le pene per il delitto di associazione mafiosa.
  L'articolo 6 modifica la disciplina del patteggiamento, prevedendo che quando si procede per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, l'accesso a questo rito speciale sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito.
  L'articolo 7 interviene sull'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice Pag. 243di procedura penale, imponendo al pubblico ministero, in conseguenza dell'esercizio dell'azione penale, l'obbligo di informare una serie di soggetti diversi, a seconda dell'imputazione e del presunto autore del reato.
  L'articolo 8 modifica il comma 2 dell'articolo 1 della cosiddetta legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190), attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006). Introduce inoltre specifici obblighi informativi verso l'Autorità nazionale anticorruzione.
  L'articolo 9 riformula l'articolo 2621 del codice civile – la cui rubrica rimane inalterata – sul falso in bilancio in società non quotate, prevedendo che le false comunicazioni sociali, attualmente sanzionate come contravvenzione, tornino ad essere un delitto, punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.
  L'articolo 10 introduce nel codice civile due nuove disposizioni dopo l'articolo 2621: gli articoli 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità).
  L'articolo 11 modifica l'articolo 2622 del codice civile, attualmente relativo alla «fattispecie di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori», sostituendola con il delitto di «false comunicazioni sociali delle società quotate», sanzionato con la pena della reclusione da tre a otto anni.
  L'articolo 12, infine, modifica l'articolo 25-ter del decreto legislativo 231 del 2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il quale reca una disciplina dei criteri di imputazione della responsabilità degli enti valevole per i reati societari.
  Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.30.

Pag. 244