CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 maggio 2015
443.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 162

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Atto n. 157.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.
Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.

Pag. 163

  Cesare DAMIANO, presidente, segnala che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il prescritto parere sul provvedimento e che, conseguentemente, la presidente della Camera ha rappresentato che la Commissione potrà concluderne l'esame, concordando con il Governo i termini per l'espressione del parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
C. 3008, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antimo CESARO (SCpI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla II Commissione sul testo del progetto di legge «anticorruzione», approvato al Senato al termine di un lungo e approfondito esame. Rileva che la discussione svolta presso l'altro ramo del Parlamento ha portato all'elaborazione di un provvedimento volto a contrastare i fenomeni corruttivi con un intervento duplice, teso, da un lato, a un rafforzamento della repressione dei reati contro la pubblica amministrazione e della lotta alle associazioni di tipo mafioso e, dall'altro, al potenziamento del quadro sanzionatorio per i delitti concernenti le false comunicazioni sociali. In proposito, ritiene opportuno sottolineare che, come si è rilevato anche nel corso dell'esame in sede referente, il contrasto ai fenomeni corruttivi tanto nel settore pubblico quanto in quello privato non rappresenta solo un obiettivo rilevante ai fini del contrasto all'illegalità ma, come evidenziato più volte anche in sede internazionale, assume carattere strategico anche ai fini della competitività della nostra economia. Passando a un più puntuale esame delle disposizioni del provvedimento, segnala preliminarmente che esso si compone di dodici articoli, suddivisi in due capi, che, come si è anticipato, recano rispettivamente disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e disposizioni penali in materia di società e di consorzi. Più in particolare, con riferimento al Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 8, fa notare che l'articolo 1 modifica il codice penale per inasprire sia le pene principali sia quelle accessorie previste per i delitti commessi dal pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente riferibili a materie di competenza della Commissione, segnala che la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 32-ter del codice penale relativo alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, cioè al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, previsto in relazione alla condanna per uno dei delitti indicati nell'articolo 32-quater del codice penale, se «commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Attualmente si prevede che tale incapacità non possa avere durata inferiore a un anno, né superiore a tre anni, mentre il disegno di legge in esame innalza a cinque anni tale termine massimo. La successiva lettera b) modifica l'articolo 32-quinquies del codice penale, Pag. 164che disciplina i casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente pubblico. L'estinzione del rapporto di lavoro deriva oggi dalla condanna alla reclusione non inferiore a tre anni per i delitti di peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, ovvero corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. La riforma abbassa a due anni di reclusione il limite minimo previsto per la condanna che determina la cessazione del rapporto di lavoro. La lettera c) del comma 1 interviene, invece, sulla pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, prevista dall'articolo 35 del codice penale in caso di condanna per una contravvenzione, aumentandone la durata minima da 15 giorni a tre mesi e la durata massima da due anni a tre anni. Le successive lettere del comma 1 intervengono, poi, sulle pene edittali previste per i delitti contro la pubblica amministrazione al fine di rafforzarne la repressione. In particolare, si incrementano le pene per il peculato, le diverse fattispecie di corruzione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, introducendo altresì una attenuante per i casi di ravvedimento operoso.
  Osserva, poi, che l'articolo 2 modifica l'articolo 165 del codice penale, relativo agli obblighi cui deve sottostare il condannato per potere accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena, subordinandone la concessione, nel caso di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, alla riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa.
  Segnalato che il successivo articolo 3 prevede che il reato di concussione possa essere ascritto non solo ai pubblici ufficiali, ma anche agli incaricati di pubblico servizio, rilevo che l'articolo 4 introduce nel codice penale il nuovo articolo 323-quater, stabilendo in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione l'obbligo per il colpevole di provvedere alla riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa.
  Rileva che l'articolo 5 inasprisce le pene per il delitto di associazione mafiosa, mentre l'articolo 6 torna ad incidere sui delitti contro la pubblica amministrazione, prevedendo che per taluni di essi l'accesso al patteggiamento sia subordinato alla restituzione del prezzo o del profitto conseguito. Fa notare che l'articolo 7 introduce, poi, l'obbligo per il pubblico ministero di dare notizia al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'esercizio dell'azione penale, in relazione a specifici delitti contro la pubblica amministrazione. Segnala, inoltre, che l'articolo 8 introduce modifiche alla cosiddetta «legge Severino», attribuendo, al comma 1, all'Autorità nazionale anticorruzione anche l'esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti esclusi parzialmente o completamente dall'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Il comma 2 introduce ulteriori obblighi di informazione nei confronti della medesima Autorità, relativi, da un lato, alla fornitura da parte della stazione appaltante di specifiche informazioni riferite agli appalti e, dall'altro, alla comunicazione da parte del giudice amministrativo di ogni informazione o notizia emersa nel corso di un giudizio in materia di affidamento di contratti pubblici dalle quali si evidenzino condotte o atti in contrasto con le regole della trasparenza.
  Fa presente, da ultimo, che il Capo II del provvedimento, composto dagli articoli da 9 a 12, reca disposizioni penali in materia societaria. In particolare, gli articoli 9, 10 e 11 riformano la disciplina codicistica in materia di falso in bilancio, introducendo una distinzione tra la disciplina applicabile alle società non quotate e quella riferita alle società quotate e prevedendo, per queste ultime, una fattispecie attenuata del delitto e un caso di non punibilità per lieve entità dell'illecito. Rileva, infine, che l'articolo 12 coordina il contenuto del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità amministrativa Pag. 165delle persone giuridiche, alla nuova disciplina del falso in bilancio, rivedendo parzialmente anche la misura delle pene pecuniarie. Nell'anticipare un orientamento favorevole sul provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce di eventuali sollecitazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.
C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgio PICCOLO (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, già approvato dal Senato.
  Rileva, in via preliminare, che l'Accordo in esame, in linea con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Corea del Sud, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche, l'adeguamento di standard e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo. L'Accordo punta altresì a liberalizzare i rispettivi mercati nei settori dei servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti per la tutela della proprietà intellettuale, per l'apertura del mercato degli appalti pubblici, la concorrenza e gli aiuti di Stato. Fa notare che l'Accordo, sottoscritto nell'ottobre del 2010, dopo un lungo negoziato, è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza dell'Unione europea, secondo le regole di quell'ordinamento. L'Accordo si compone di quindici capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli.
  Passando a una disamina sommaria del contenuto dell'Accordo, fa notare che il Capo 1 reca gli obiettivi e le definizioni generali, il Capo 2 interviene nell'ambito delle norme sul trattamento nazionale e l'accesso al mercato delle merci, il Capo 3 reca misure di difesa commerciale, il Capo 4 riguarda la materia degli ostacoli tecnici al commercio, il Capo 5 reca misure sanitarie e fitosanitarie. Osservo, quindi, che il Capo 6 interviene nell'ambito del regime doganale e della facilitazione degli scambi commerciali, il Capo 7 riguarda la materia del commercio di servizi, dello stabilimento e del commercio elettronico, il Capo 8 riguarda i pagamenti e i movimenti di capitale, il Capo 9 concerne gli appalti pubblici, il Capo 10 reca misure in materia di proprietà intellettuale. Fa notare, inoltre, che il Capo 11 concerne la materia della concorrenza, il Capo 12 interviene in materia di trasparenza, il Capo 13 riguarda la materia del commercio e dello sviluppo sostenibile, il Capo 14 riguarda la risoluzione delle controversie, mentre il Capo 15 reca disposizioni istituzionali, generali e finali. Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione consta, invece, di quattro articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri (valutabili in circa 24.000 euro, a decorrere dal 2015) e l'entrata in vigore del testo. Tra le parti di maggiore Pag. 166interesse per la XI Commissione, segnala, anzitutto, che, nell'ambito del Capo 1, all'articolo 1.1, tra gli obiettivi dell'Accordo viene indicata la promozione degli investimenti diretti esteri che deve avvenire senza l'abbassamento o la riduzione degli standard in materia di ambiente, lavoro o salute e sicurezza sul lavoro nell'applicazione e nel rispetto delle legislazioni delle parti in materia di ambiente e di lavoro. Sottolinea, quindi, che, nell'ambito del Capo 7, sezione A, all'articolo 7.1, paragrafo 5, si stabilisce che le norme del medesimo Capo 7 – riguardanti la progressiva liberalizzazione reciproca del commercio dei servizi e dello stabilimento e per la cooperazione in materia di commercio elettronico – non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una delle parti né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. Rileva, inoltre, che, nell'ambito del medesimo Capo 7, con riferimento alla sezione D, relativa alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali, all'articolo 7.17, paragrafo 1, si richiamano le misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, fornitori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.1 paragrafo 5. Si specificano quindi, al paragrafo 2 le nozioni di personale chiave – ovvero personale responsabile della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento, alla dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fine di lucro – di visitatori per motivi professionali, di dirigenti, di personale specializzato, di laureati in tirocinio, di venditori di servizi alle imprese, di fornitori di servizi contrattuali, di professionisti indipendenti. Osserva, quindi, che l'articolo 7.18, paragrafo 1, riguarda nello specifico l'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio, limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, 90 giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e un anno per i laureati in tirocinio, prevedendo al paragrafo 2 che le parti si astengono dal mantenere in vigore o adottare misure che limitano il numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire come personale chiave o laureati in tirocinio in un determinato settore nonché misure che costituiscono limitazioni discriminatorie. Fa presente, quindi, che l'articolo 13.4, nell'ambito del Capo 13 in materia di commercio e sviluppo sostenibile, concerne le norme e gli accordi multilaterali in materia di lavoro, stabilendo, al paragrafo 1, che le parti riconoscono il valore della cooperazione internazionale e degli accordi internazionali in materia di occupazione e di lavoro come risposta della comunità internazionale alle sfide e alle opportunità economiche, occupazionali e sociali derivanti dalla mondializzazione. Ai sensi del paragrafo 2, le parti riaffermano l'impegno, assunto in base alla Dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, a riconoscere l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elemento chiave dello sviluppo sostenibile per tutti i Paesi e come obiettivo prioritario della cooperazione internazionale e di promuovere a tal fine lo sviluppo del commercio internazionale. Il paragrafo 3 prevede poi che le parti, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali al lavoro e ai suoi seguiti, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a sessione nel 1998, si impegnano a rispettare, promuovere e realizzare, nelle loro leggi e prassi i principi su cui si basano i diritti fondamentali, ossia libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva (lettera a)), eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio (lettera b)), abolizione effettiva del lavoro infantile (lettera c)), eliminazione Pag. 167delle discriminazioni in materia di impiego e professioni (lettera d)). Le parti, inoltre, riaffermano il loro impegno ad attuare effettivamente le convenzioni dell'OIL che la Corea e gli Stati membri dell'Unione europea hanno rispettivamente ratificato e si adoperano assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. Osserva poi che l'articolo 13.7 interviene in materia di mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione di leggi, regolamenti o norme, da parte di ciascuna delle parti, in materia di ambiente e lavoro. In conclusione, preso atto del contenuto dell'Accordo e apprezzata la sua finalità, soprattutto per quanto concerne gli ambiti di più diretta competenza, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione di un parere favorevole. Si dichiara, comunque, disponibile a valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
Articolo aggiuntivo C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dell'articolo aggiuntivo 15.01, riferito al disegno di legge europea 2014, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto un intervento introduttivo. Chiede, quindi, alla relatrice se abbia formulato una proposta di parere.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice, fa presente di aver predisposto una proposta di parere alla luce degli approfondimenti svolti con il coinvolgimento anche delle competenti strutture ministeriali (vedi allegato 1). Ne illustra, quindi, il contenuto, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
Nuovo testo C. 2994 Governo e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2015.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che è stato trasmesso il testo risultante dall'esame degli emendamenti.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione di merito, in sede di esame degli emendamenti, ha apportato significative modifiche al testo originariamente trasmesso per il parere, intervenendo anche sulle disposizioni che incidono su materie rientranti nell'ambito delle competenze della XI Commissione. Soffermandosi, quindi, esclusivamente sulle parti modificate di più stretta pertinenza della Commissione, con riferimento all'articolo 2, che interviene in materia di autonomia scolastica e offerta formativa, fa notare che sono state apportate diverse modifiche tese ad estendere l'elenco degli obiettivi formativi individuati come prioritari in vista dell'individuazione del fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche, tra cui rientra, secondo la lettera q-bis) del comma 3, la definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili Pag. 168sbocchi professionali dei percorsi intrapresi. Al comma 7, come riformulato, si prevede altresì che l'Ufficio scolastico regionale individui la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche che ad esso fanno capo e la comunichi a ciascuna per la realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa. Quest'ultimo, ai sensi del nuovo comma 8, è predisposto dalle istituzioni scolastiche entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento e contiene anche la programmazione della attività formative per il personale docente e ATA e la definizione delle occorrenti risorse finanziarie. Il piano può comunque essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. Importanti modifiche sono state apportate proprio al piano triennale dell'offerta formativa che, ai sensi del nuovo comma 10, che modifica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è predisposto da ogni istituzione scolastica, con la partecipazione di tutte le sue componenti; tale piano, inoltre, non risulta più elaborato dai dirigenti scolastici, ma dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene conto, tra l'altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto. Sempre nell'ambito dei profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, osserva, inoltre, che il nuovo comma 11 dell'articolo 2 prevede che tale Piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Fa notare poi che il nuovo comma 16 prevede che per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10, comma 4. Rileva, quindi, che è stato introdotto il comma 19, che prevede la modifica e l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012, che ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti compresi i corsi serali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei NEET, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena.
  Fa notare poi, con riferimento all'articolo 3, in materia di percorso formativo degli studenti, che sono state apportate talune modifiche che hanno riguardato il curriculum dello studente. È stato quindi aggiunto un comma 6, secondo il quale viene disposto che le attività e i progetti di orientamento scolastico e per l'accesso al lavoro sono sviluppati con modalità che possano sostenere anche eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera.
  Anche l'articolo 4, che presenta diversi aspetti di competenza della Commissione, è stato sottoposto a rilevanti modifiche. Premesso che, al comma 1, primo periodo, si è precisato che i percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'ultimo triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado siano finalizzati, oltre che all'incremento delle opportunità di lavoro per gli studenti, anche all'incremento delle loro capacità di orientamento, in linea con quanto previsto dal comma 8, al comma 2, è stato quindi sostituito il riferimento agli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico e culturale con quello a musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle Pag. 169attività culturali, artistici e musicali. Al comma 3 è stato inserito, con riferimento alla previsione di svolgimento dell'alternanza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, un riferimento al rispetto del programma formativo e alle relative modalità di verifica. Sempre al comma 3, è stato aggiunto un secondo periodo che prevede che il percorso di alternanza scuola-lavoro possa svolgersi anche all'estero, per favorire contestualmente l'acquisizione di una lingua straniera. È stato quindi modificato il comma 4, prevedendo che la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro deve prevedere, in particolare, la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio. Una modifica di particolare interesse per la Commissione è quella che ha previsto la soppressione del comma 6, che prevedeva la possibilità, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, che gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, svolgessero periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il Governo, infatti, ha convenuto sull'esigenza di affrontare la questione dell'estensione dell'apprendistato nell'ambito del ciclo di istruzione di secondo grado all'interno del provvedimento di attuazione della legge delega n. 183 del 2014 – atto del Governo n. 158 – attualmente all'esame delle Commissioni XI e 11a di Camera e Senato, che interviene anche sulla materia dell'apprendistato. Un'ulteriore modifica ha poi riguardato il comma 7, laddove, tra i soggetti con i quali il dirigente scolastico può stipulare convenzioni per l'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, sono stati aggiunti gli istituti e i luoghi in cui si svolgono arti performative. A tale comma è stato aggiunto, poi, un terzo periodo, prevedendosi che al termine di ogni anno scolastico il dirigente scolastico rediga una scheda di valutazione sulle strutture con le quali ha stipulato una convenzione. Si tratta di una previsione che, con qualche specifica, ribadisce quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 2005, in base al quale i percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
  Il nuovo comma 8 poi prevede la costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 – presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico – del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, articolato in: un'area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l'alternanza; una ulteriore sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all'alternanza scuola lavoro hanno l'obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese stesse. Si dispone, inoltre, l'applicazione alle imprese disponibili all'alternanza scuola lavoro, ove compatibili, di alcune delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015, con specifico riguardo alle PMI innovative, che a loro volta sono tenute ad iscriversi ad una apposita sezione speciale del registro delle imprese. È stato quindi aggiunto un comma 10 che intende favorire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.
  Segnalo che il nuovo articolo 6, che interviene in materia di istituti tecnici superiori, prevede l'assegnazione agli ITS, a decorrere dal 2016, di una quota premiale – che viene ora fissata in misura non inferiore al 30 per cento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica Pag. 170superiore – in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a 12 mesi, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi.
  Anche l'articolo 7, che corrisponde all'articolo 5 del precedente testo e incide nel campo dell'innovazione digitale e della didattica laboratoriale, è stato sottoposto a significative modifiche, tra le quali segnalo quelle al comma 3, lettera d), laddove è stato inserito un riferimento alla formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura digitale, in linea con la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che include la competenza digitale fra le otto competenze chiave, ossia le competenze di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. È stato quindi aggiunto il comma 5, in base al quale le scuole possono individuare, nell'ambito dell'organico, il personale ATA cui affidare il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano nazionale scuola digitale. Segnala, quindi, le modifiche al comma 6, tra le quali quelle che aggiungono gli enti pubblici, oltre che gli enti locali, nonché le Camere di commercio, industria, agricoltura fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione, presso le scuole, di laboratori territoriali per l'occupabilità. Inoltre, è stato inserito, in relazione all'orientamento della didattica dei laboratori territoriali per l'occupabilità, ai settori strategici del Made in Italy, un riferimento alla vocazione culturale e sociale, oltre che produttiva, di ogni territorio.
  Tra le diverse modifiche apportate all'articolo 8, che corrisponde all'articolo 6 del testo originario, recante disposizioni in materia di composizione e consistenza dell'organico dell'autonomia, si segnalano quelle di cui al comma 3, in base al quale il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per quanto attiene ai posti comuni, e sulla base del numero degli alunni per quanto attiene ai posti del potenziamento. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto dovrà altresì considerare il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. Segnala, quindi, le modifiche al comma 4, che, confermando che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti, dispone che l'ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sentiti le regioni e gli enti locali. Il nuovo comma 5 prevede che per l'anno scolastico 2015/2016, gli ambiti hanno estensione provinciale, mentre il nuovo comma 6 prevede che l'organico dell'autonomia sia ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale. Segnala, quindi, che è stato aggiunto il comma 10 che, al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, prevede che l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi. È stato poi aggiunto il comma 11, che, relativamente ai docenti già assunti a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge, dispone che gli stessi conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza. Si prevede, inoltre, che i docenti che risultano in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016/2017 presentino domanda per l'attribuzione ad un ambito territoriale. Infine, tale comma dispone che, dall'anno scolastico 2016/2017, la mobilità Pag. 171territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali. Segnala, quindi, che è stato aggiunto il comma 14 che prevede che nella ripartizione dell'organico, si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono determinati a livello regionale nonché, ai sensi delle disposizioni vigenti, separato e distinto dall'organico regionale complessivo.
  Quanto all'articolo 9 – che nel testo originario corrisponde all'articolo 7 – in materia di competenze del dirigente scolastico, gli elementi di maggiore novità sono costituiti dal chiarimento che la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento e dall'introduzione, a tal fine, della presentazione di candidature da parte degli stessi docenti. Tra le diverse modifiche segnala che il nuovo comma 2 individua il criterio per la proposizione di incarichi ai docenti da parte del dirigente scolastico ai fini della copertura dei posti della scuola. Inoltre, si dispone che il personale docente può essere utilizzato in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio e competenze professionali e abbia seguito percorsi formativi coerenti con gli insegnamenti richiesti. Segnala, quindi, che il nuovo comma 3, lettera b), dispone che gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e introduce, a tal fine, anche la possibilità di svolgere colloqui. Rispetto al testo originario, non è più presente il riferimento alla pubblicità della motivazione a fondamento della proposta di incarico. Inoltre, il comma 3, lettera c), prevede che l'incarico sia conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente e che spetta a quest'ultimo, in caso di proposte plurime, scegliere, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. All'Ufficio scolastico regionale spetta intervenire nel caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, assegnando d'ufficio questi ultimi alle scuole, nonché assegnare l'incarico ai docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta. Fa notare, poi, che, sempre nell'ambito dell'articolo 9, è stato aggiunto il comma 6, che riprende, con variazioni, il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del testo del testo originario. In particolare, si conferma che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell'organico dell'autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni, ma capovolgendo il riferimento al trattamento economico relativo a tale evenienza: in particolare, mentre il testo originario del disegno di legge prevedeva che il trattamento stipendiale fosse integrato se il docente è impiegato in un grado di istruzione superiore, il comma 6 dispone che il docente utilizzato per supplenze temporanee in un grado di istruzione inferiore conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza. Scompare, invece, il riferimento ai docenti dell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti vacanti e disponibili, presente nel quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 del testo originario.
  Passando a esaminare le modifiche all'articolo 10 – che corrisponde all'articolo 8 del testo del disegno di legge iniziale segnala quelle apportate al comma 2, lettera b), che riferiscono l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento alla data di entrata in vigore della legge, anziché alla data di scadenza per la presentazione della domanda di assunzione nell'ambito del piano straordinario. Segnala, quindi, le modifiche apportate al comma 10, primo periodo, che dispongono che, per la scuola primaria, le graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012 e le graduatorie ad esaurimento del personale docente continuano ad avere efficacia e non la perdono più, a decorrere dal 1o settembre 2015, come continua invece a essere previsto per i gradi di istruzione della scuola secondaria. Il comma 12 reca disposizioni riguardanti un piano straordinario di mobilità avviato per l'anno scolastico Pag. 1722016-2017 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Al comma 13 è stato previsto che per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, la disposizione secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994. Nuove disposizioni concernenti l'indizione e lo svolgimento dei concorsi sono contenute nello stesso comma 13 e nei commi da 14 a 16. In particolare, anche apportando modifiche testuali all'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, si dispone che: i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale, e non più indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si renderanno tali nel triennio; il numero di posti messi a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani triennali dell'offerta formativa; il Ministero può disporre l'aggregazione territoriale dei concorsi in ragione dell'esiguo numero di posti conferibili, e non più dell'esiguo numero dei candidati; possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento; per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali; per la partecipazione ai concorsi è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi; il numero degli idonei non vincitori non può superare il 10 per cento del numero dei posti banditi; le graduatorie dei concorsi hanno validità al massimo triennale, con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione, ma perdono comunque efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Si dispone, inoltre, che conseguono la nomina i candidati che si collocano una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso, scomparendo, dunque, il riferimento ai «posti eventualmente disponibili». Tale concetto ritorna anche nella nuova previsione secondo cui «i vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione», e non più «fra quelli disponibili nella regione. È stato aggiunto poi il comma 17 che prevede, entro il 1o ottobre 2015, l'indizione di un concorso per titoli ed esami per il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o che si rendano tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Stabilisce, inoltre, sin da subito che nel predetto bando è attribuito un maggior punteggio ai seguenti titoli: abilitazione all'insegnamento; servizio prestato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.
  Sottolinea, quindi, le modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 – corrispondente all'articolo 9 del testo iniziale – in materia di periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, laddove si prevede il coinvolgimento del Comitato di valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994 nella valutazione del periodo di formazione e prova ed eliminando la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. In particolare, il comma 3, come riformulato, dispone che il dirigente scolastico – a cui il testo del disegno di legge affida la valutazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo – debba sentire, a tal fine, il Comitato indicato. Conseguentemente, elimina il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto.
  Tra le modifiche all'articolo 12 – corrispondente all'articolo 10 del testo iniziale – in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e di Piano nazionale di formazione, segnala quelle al comma 1 che dispongono Pag. 173che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente può essere utilizzata anche per l'iscrizione a corsi di studio universitari inerenti al profilo professionale (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale o specialistica, corsi di laurea a ciclo unico) e per l'iscrizione a corsi post lauream o master inerenti al profilo professionale. Segnala, quindi, che sono state apportate modifiche al comma 4, dedicato alla formazione in servizio dei docenti, collocando esplicitamente la stessa formazione nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente. Quanto alle modifiche all'articolo 13, che nel testo originario corrispondeva all'articolo 11, in materia di valorizzazione del merito del personale docente, segnala quelle al comma 1, in base alle quali si prevede che il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sia ripartito a livello territoriale e fra le scuole considerando, oltre alla dotazione organica dei docenti, anche i fattori di complessità delle stesse scuole e delle aree a maggiore rischio educativo. Si prevede poi, in base alle modifiche apportate al comma 2, che la quota del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente attribuita alla scuola sia assegnata dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti – anziché sentito il Consiglio di istituto – ed effettuando una motivata valutazione. Rileva, quindi, che, sempre nell'ambito dell'articolo 13, è stato aggiunto il comma 4, che prevede la sostituzione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo al Comitato per la valutazione dei docenti, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione della legge.
  Le modifiche all'articolo 14 – corrispondente all'articolo 12 del testo iniziale – in materia di limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili e di Fondo per il risarcimento, riguardano il comma 1, prevedendosi che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo – pari a 36 mesi, anche non continuativi – riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
  Segnala poi che è stato aggiunto all'articolo 15 – che nel testo originario corrisponde all'articolo 13 – in materia di comandi e distacchi di personale scolastico, il comma 2, che conferma anche per l'anno scolastico 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge n. 448 del 1998.
  Infine, tra le modifiche apportate all'articolo 23, segnalo la lettera b) del comma 2, che delega il Governo al riordino del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. In particolare, a fronte della previsione del disegno di legge di includere il percorso abilitativo per l'insegnamento nella scuola secondaria all'interno di quello universitario, con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo, e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale, si prevede l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione di docente nella scuola secondaria. Più specificamente, osserva che il percorso deve essere declinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi: avvio di un sistema, a cadenza regolare, di concorsi nazionali per l'assunzione di docenti della scuola secondaria, riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso; definizione di ulteriori requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle discipline concernenti metodologie e tecnologie didattiche, fermo restando il numero minimo di 36 crediti nelle medesime discipline; stipula con i Pag. 174vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale; assegnazione dei vincitori ad una scuola o ad una rete di scuole; conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario. Il diploma si consegue al termine di un corso istituito, anche in convenzione con scuole o reti di scuole, dalle università e dalle istituzioni AFAM. Il corso deve completare la preparazione nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica; determinazione di standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione e del periodo di apprendistato; effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente, anche per la sostituzione di docenti assenti presso la scuola o la rete di scuole alla quale si è assegnati; definizione del trattamento economico spettante durante il periodo di formazione e apprendistato professionale; alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente applicazione della disciplina prevista dagli articoli 8 e 9 del provvedimento. Si stabilisce altresì che: il percorso descritto nei punti precedenti divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale; sia introdotta una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente; siano riordinate delle classi di laurea magistrale e delle classi «disciplinari di afferenza dei docenti» per assicurarne la coerenza con i concorsi; si provveda al riordino degli insegnamenti previsti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando «l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate»; si prevedano percorsi di formazione in servizio che integrino competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini. Un ulteriore criterio direttivo attiene alla previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione costituisce titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie.
  Segnala, quindi, le modifiche al punto 7) della lettera c) del comma 2, laddove si aggiunge un ulteriore criterio direttivo, volto a prevedere l'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali riferibili all'integrazione scolastica.
  Nel segnalare come le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente abbiano migliorato in modo apprezzabile il testo iniziale del provvedimento, presenta una proposta di parere con una osservazione (vedi allegato 2) sul nuovo testo risultante dall'esame degli emendamenti, raccomandandone l'approvazione.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).

  Roberto SIMONETTI (LNA) chiede alla relatrice se possa includere, nella propria proposta di parere, un richiamo all'esigenza di far rientrare nell'ambito del piano straordinario di assunzioni anche i docenti in possesso di abilitazione iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto. Fa notare, infatti, che, in base all'attuale lettera dell'articolo 10, tali soggetti sarebbero ingiustamente esclusi dal piano di assunzioni, pur avendo svolto finora un meritorio servizio a favore delle istituzioni scolastiche, e sarebbero obbligati a partecipare ad un concorso.

  Silvia CHIMIENTI (M5S) condivide pienamente l'esigenza di estendere il piano di assunzioni anche nei confronti dei docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.

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  Antonella INCERTI (PD), alla luce di quanto emerso dal dibattito, presenta una nuova formulazione della sua proposta di parere (vedi allegato 4), che intende recepire le osservazioni testé formulate, che giudica condivisibili.

  Roberto SIMONETTI (LNA) preannuncia il suo voto di astensione sulla nuova versione della proposta di parere della relatrice.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere della relatrice; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Chimienti e altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

  La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere della relatrice, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Chimienti ed altri.

  La seduta termina alle 14.45.

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