CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 aprile 2015
435.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

  La seduta comincia alle 17.30.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di martedì 28 aprile 2015.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Prima di dare compiuto conto dei giudizi sui ricorsi ricorda, altresì, che in data di ieri ha fatto pervenire a tutti i gruppi parlamentari 5 ulteriori emendamenti della relatrice (nn. 2.2001, 2.2002, 2.2003, 4.2000, 14.0.2000), il termine per presentare subemendamenti sui quali scadrà stasera alle ore 20. Al riguardo, fa anche presente che sono stati predisposti due aggiornati fascicoli di emendamenti che raccolgono anche gli accantonati sull'articolo 2. Avverte che è in distribuzione il parere del Comitato per la legislazione che si è espresso in data 28 aprile scorso, come risulta del resto nel Bollettino delle Giunte e Commissioni. Dà conto, quindi, del giudizio sui ricorsi sulle inammissibilità: per l'emendamento Centemero 8.72 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la copertura degli oneri recati dalla proposta è effettuata a valere sulle risorse recate dall'articolo 28, comma 10, norma non Pag. 7presente nel provvedimento. Per l'emendamento Vacca 8.94 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto le assunzioni, sulla base dei conteggi riportati nella RT, sono previste dal 1o settembre dell'anno scolastico. Pertanto, l'assunzione in data antecedente (entro il 30 agosto) è suscettibile di determinare oneri non coperti. Per l'emendamento Chimienti 8.127 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione dal momento che la proposta riconosce al personale a tempo determinato lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale a tempo indeterminato. Tale previsione eliminerebbe alcune differenze che hanno contenuto economico: ad esempio la progressione economica per classi di anzianità di servizio di cui non gode il personale assunto a tempo determinato. Per l'emendamento Simonetti 8.231 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto le disposizioni, volte ad integrare il testo del comma 6, prevedono precisi limiti al numero di alunni che possono essere inseriti nelle classi. Tali limiti introducono elementi di rigidità che non appaiono garantire la piena modulabilità delle assunzioni, necessaria ad assicurare il rispetto del limite di spesa recato dal comma 1 dell'articolo 24. Per l'emendamento Russo 8.288 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'obbligatoria immissione di dirigenti su posti vacanti implica ulteriori assunzioni mentre, in base alla vigente normativa tali posti possono essere anche assegnati a reggenti titolari di doppio incarico. L'emendamento comporta pertanto maggiori oneri privi di compensazione finanziaria. Per l'emendamento Carocci 8.1045 – salva riformulazione – si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione, in quanto l'emendamento attribuisce il potere di determinare l'organico dell'autonomia al dirigente scolastico che può definirlo ai sensi dell'articolo 2, comma 13 del disegno di legge in esame. Vengono in tal modo meno le garanzie procedurali previste dal disegno di legge per il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 24. Per l'articolo aggiuntivo 8.0.4 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta prevede che i docenti nominati nelle commissioni giudicatrici siano esonerati dal servizio, mentre in base alla vigente normativa sussiste solo una possibilità di esonero. Pertanto l'emendamento è suscettibile di determinare oneri in quanto l'esonero comporta l'assunzione di un docente a tempo determinato in sostituzione. Per l'emendamento 9.2 Francesco Saverio Romano i conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento è suscettibile di determinare oneri, non quantificati e non coperti, connessi allo svolgimento del corso previsto per alcuni dirigenti scolastici... Per gli emendamenti Vacca 10.29 e Chimienti 10.13 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione dal momento che lo stanziamento di 381 milioni disposti dal comma 3 dell'articolo 10 deriva dal calcolo effettivo delle spese necessarie per la carta per l'aggiornamento, sulla base del valore nominale della stessa, stabilito in misura fissa dal comma 1. Pertanto qualsiasi estensione della platea non appare coperta dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3. Per l'emendamento Chimienti 10.21 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto, dall'analisi della RT, si desume che la retribuzione non rientra tra le componenti dell'onere stimato dalla relazione tecnica in misura pari a 40 milioni di euro. Per l'emendamento Marzana 10.1000 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento prevede oneri coperti a valere sulle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 10, destinate a finanziare il beneficio di cui al comma 1 del medesimo articolo, determinato in misura fissa. Per l'emendamento Santerini 10.53 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 utilizzando, per compensazione, una quota Pag. 8dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 3 (copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento dei docenti). Tale ultima autorizzazione di spesa non può essere ridotta – per finalità di copertura – in quanto la stessa è quantificata sulla base dell'effettivo fabbisogno finanziario essendo il valore della carta indicato in misura fissa. Per l'articolo aggiuntivo Centemero 10.0.1 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'articolo aggiuntivo prevede un'autorizzazione di spesa, pari a 15 milioni nel 2015 e 40 milioni dal 2016, senza disporre alcuna copertura. Per l'articolo aggiuntivo 10.0.2 Luigi Gallo si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento prevede oneri coperti a valere sulle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 10 destinate a finanziare il beneficio di cui al comma 1 del medesimo articolo, determinato in misura fissa. Per l'emendamento Centemero 11.5 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta prevede l'istituzione della figura del docente mentor, stabilendo che il dirigente scolastico possa, all'atto della nomina determinare le modalità di esonero del mentor dal servizio di docenza. Tale previsione determina possibili oneri per la necessità di ricorrere a supplenze. Per l'emendamento Centemero 12.2 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta prevede la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili presenti nell'organico dell'autonomia, introducendo quindi vincoli suscettibili di non garantire il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 24. Per l'emendamento Marzana 12.8 si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'immediata immissione in ruolo del personale che ha cumulato 36 mesi di servizio con supplenze su posti vacanti e disponibili genera un onere non modulabile che prescinde dal piano di assunzioni disposte dal comma 8. Inoltre le risorse stanziate in bilancio si basano sugli organici già definiti al 1o settembre 2014. Per l'emendamento 12.0.2 Pannarale si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione per carenza di compensazione in quanto la proposta emendativa non risulta coperta relativamente all'esercizio 2015 mentre il beneficio dell'accesso anticipato alla pensione è riconosciuto a decorrere dal 1o settembre 2015. Per l'emendamento 13.1 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in assenza di motivazioni in quanto al rientro in servizio delle unità di personale docente distaccate presso il MIUR, sono stati ascritti effetti di minore spesa dall'articolo 1, comma 330, della legge 190 del 2014. Per l'emendamento 13.2 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in assenza di motivazioni in quanto al rientro in servizio delle unità di personale docente distaccate presso il MIUR, sono stati ascritti effetti di minore spesa dall'articolo 1, comma 330, della legge 190 del 2014. Per l'articolo aggiuntivo 13.0.2 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione dal momento che il fondo ISPE non reca risorse sufficienti per il 2015. Per l'articolo aggiuntivo 15.0.1 Giordano Giancarlo si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta, fissando un obiettivo di spesa che appare di carattere vincolante, comporta incrementi di spesa per istruzione statale anche in relazione agli incrementi futuri del PIL. Appare pertanto necessaria una compensazione finanziaria. Per l'emendamento 17.2 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione per carenza di compensazione in quanto la proposta sostituisce la detrazione IRPEF – che, come indicato anche nel ricorso, comporta un beneficio pari a 76 euro per ciascun beneficiario – con l'attribuzione di un «buono scuola» il cui ammontare, sia pur variabile in funzione dell'ISEE, assume valori considerevolmente più elevati (da 300 a 200 euro). La contestuale riduzione della platea dei beneficiari non appare quindi sufficiente a Pag. 9compensare i maggiori oneri derivati da tale incremento. Per l'emendamento 17.3 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento estende l'ambito di applicazione del beneficio di cui all'articolo 17 (scuola secondaria di secondo grado) ed è privo di compensazione finanziaria. Per l'emendamento 17.4 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento estende l'ambito di applicazione del beneficio di cui all'articolo 17 (scuola secondaria di secondo grado) ed è privo di compensazione finanziaria. Per l'emendamento 17.5 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento incrementa la misura del beneficio di cui all'articolo 17 senza provvedere alla relativa compensazione finanziaria. Per l'emendamento 17.12 Luigi Gallo si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta, estendendo il beneficio della detrazione anche alle spese direttamente connesse alla frequenza (spese per il servizio di trasporto pubblico e di refezione scolastica), appare suscettibile di includere nell'ambito soggettivo di applicazione anche gli iscritti alle scuole pubbliche. Poiché la quantificazione operata dalla RT (e la relativa copertura finanziaria degli oneri) è basata sul numero degli iscritti alle scuole paritarie, il suddetto ampliamento necessità di compensazione finanziaria. Per l'emendamento 17.13 Luigi Gallo si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta, estendendo il beneficio della detrazione anche alle spese direttamente connesse alla frequenza (che potrebbero essere anche le spese per il servizio di trasporto pubblico e di refezione scolastica), appare suscettibile di includere nell'ambito soggettivo di applicazione anche gli iscritti alle scuole pubbliche. Poiché la quantificazione operata dalla RT (e la relativa copertura finanziaria degli oneri) è basata sul numero degli iscritti alle scuole paritarie, il suddetto ampliamento necessità di compensazione finanziaria. Per l'emendamento 17.1003 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento, ampliando l'ambito di applicazione del beneficio fiscale, non indica l'entità dell'onere né nella parte dispositiva né nella parte della copertura finanziaria (fondo ISPE). Per l'emendamento 17.1004 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento, ampliando l'ambito di applicazione del beneficio fiscale, non indica l'entità dell'onere né nella parte dispositiva né nella parte della copertura finanziaria (fondo ISPE). Per l'emendamento 17.1005 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento, ampliando l'ambito di applicazione del beneficio fiscale ed incrementando il valore massimo della detrazione ammessa, non indica l'entità dell'onere né nella parte dispositiva né nella parte della copertura finanziaria (fondo ISPE). Per l'emendamento 17.1006 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento, ampliando l'ambito di applicazione del beneficio fiscale ed incrementando il valore massimo della detrazione ammessa, non indica l'entità dell'onere né nella parte dispositiva né nella parte della copertura finanziaria (fondo ISPE). Per l'articolo aggiuntivo 17.0.1 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento esclude il requisito dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale da quelli necessari, in base alla normativa vigente, affinché una scuola paritaria possa essere qualificata come ONLUS. Conseguentemente viene ampliato l'ambito di applicazione dei correlati benefici. L'emendamento è inoltre suscettibile di recare effetti retroattivi essendo formulato come norma interpretativa, è privo di compensazione finanziaria. Per l'articolo aggiuntivo 17.0.3 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta emendativa interviene sui requisiti generali Pag. 10necessari per la qualificazione delle ONLUS, ampliando potenzialmente l'ambito applicativo dei relativi benefici fiscali. La proposta determina quindi oneri senza provvedere alla relativa copertura. Per l'articolo aggiuntivo 17.0.4 Centemero: si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento applica l'esenzione ICI/IMU agli immobili delle ONLUS, prescindendo dal requisito dell'utilizzo per attività non commerciali e risulta privo di compensazione finanziaria. Per l'articolo aggiuntivo 17.0.14 Pannarale si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta, fissando un obiettivo di spesa che appare di carattere vincolante (raggiungimento di un livello per la spesa per istruzione parti al 6 per cento del PIL entro il 2015), comporta incrementi di spesa per istruzione statale anche in relazione agli incrementi futuri del PIL. Appare pertanto necessaria una compensazione finanziaria. Per l'emendamento 17.0.15 Pannarale: si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta, fissando un obiettivo di spesa che appare di carattere vincolante (raggiungimento di un livello della spesa di istruzione rispetto al PIL pari alla media degli Stati membri UE), comporta incrementi di spesa per istruzione statale anche in relazione agli incrementi futuri del PIL. Appare pertanto necessaria una compensazione finanziaria. Per l'articolo aggiuntivo 17.0.1003 Adornato si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto la proposta emendativa interviene sui requisiti per la qualificazione delle ONLUS con norme di carattere interpretativo, suscettibili di determinare effetti retroattivi. La copertura finanziaria (100 milioni annui) non appare sufficiente in quanto non considera tali effetti retroattivi. Per l'emendamento 19.4 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione in quanto l'emendamento deroga i vincoli del patto di stabilità interno senza disporre copertura. Per l'emendamento 19.30 Pannarale si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento dal momento che la copertura finanziaria per l'esercizio 2015 è rinvenuta a valere sul maggior gettito derivante dall'emersione di capitali all'estero. Tale gettito non risulta peraltro al momento quantificato; inoltre la clausola di salvaguardia prevista dall'emendamento (aumento degli acconti IRES e IRAP) determinerebbe una riduzione di gettito per l'anno 2016, che risulta priva di compensazione. Per l'articolo aggiuntivo 21.0.1 Centemero si conferma il giudizio di inammissibilità per carenza di compensazione poiché il Fondo ISPE non reca le necessarie disponibilità. Sono invece, da considerare ammissibili i seguenti emendamenti: Chimienti 9.6, l'articolo aggiuntivo Centemero 6.0.1, gli emendamenti Chimienti 9.12 e 9.13 e 9.17, l'emendamento 11.11 Luigi Gallo. Gli emendamenti 12.23 Simonetti, 12.27 Baldassarre e 12.1001 Cristian Iannuzzi, rivedendo il giudizio già espresso, possono essere considerati ammissibili nel presupposto che le indicazioni contenute nella pronuncia della Corte di giustizia UE, in mancanza di apposita norma, possano essere recepite anche in via amministrativa. Sulla base di tali considerazioni si considerano altresì ammissibili i seguenti emendamenti, già ritenuti carenti di compensazione: 7.196 Pizzolante, 8.75 Marzana, 12.1 Centemero, 12.3 Rigoni, 12.9 Vacca, 12.10 Marzana, 12.17 Terrosi, 12.20 Fioroni, 12.23 Simonetti, 12.25 Rampelli, 12.26 Rampelli, 12.27 Baldassarre, 12.31 Giordano Giancarlo, 12.32 Pannarale e 12.1001 Cristian Iannuzzi. L'articolo aggiuntivo 13.07 Saltamartini prevede la deroga ai requisiti della legge Fornero per determinate categorie di personale scolastico entro il limite di un'autorizzazione di spesa che non viene peraltro espressamente indicata. La proposta emendativa si potrebbe quindi considerare ammissibile soltanto qualora riformulata con l'indicazione di un limite di spesa pari alle risorse che scaturiscono dalla nuova formulazione dell'articolo 10, contenuta nella parte conseguenziale dell'emendamento, pari a 381.187 milioni a decorrere dal 2015.

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  Mara CAROCCI (PD) preannuncia che presenterà una riformulazione del suo emendamento 8.1045.

   Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ne prende atto (vedi allegato) e comunica, altresì, che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 2.214 Rampelli, 3.26 e 3.1003 Carocci, 3.8 Martelli, 3.25 Burtone, 3.11 e 3.12 Bruno Bossio, 5.1003 Valeria Valente, 5.1001 Ascani, 5.5 Coppola, 5.35 Sgambato, 5.18 Martelli, 5.32 Manzi, 8.196 Taglialatela, 12.17 Terrosi, 12.20 Fioroni, 2.3 Rigoni, 12.19 Bossa, 12.4 Albini, 12.21 Malpezzi, 12.18 Bossa. Comunica, infine, che è stato presentato un ulteriore emendamento della relatrice, il 7.2000, in relazione al quale il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato a domenica 3 maggio prossimo, alle ore 12.

  Maria COSCIA, relatrice, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 2.2000.

  Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede che sia prorogato il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice relativi agli articoli 4 e 14.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, accoglie la richiesta e dispone la proroga di tale termine a domenica 3 maggio 2015 alle ore 12. Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domenica 3 maggio alle ore 10. Ricorda, altresì, anche rispondendo al collega Palmieri, quanto già anticipato nell'Ufficio di presidenza odierno in ordine alle conseguenze procedurali della decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, la quale ha fissato per lunedì 4 maggio il voto sulla richiesta del Governo di concludere l'esame del disegno di legge in una data certa, che è stata individuata in martedì 19 maggio 2015. Da quel momento, ossia dalla deliberazione dell'Assemblea, sarà applicabile il regime di economia procedurale previsto dall'articolo 79, comma 10, del Regolamento della Camera, in virtù del quale, per garantire il rispetto del termine di scadenza fissato per l'esame da parte dell'Assemblea, la Commissione può procedere anche in modo semplificato, assicurando comunque la votazione di almeno 2 emendamenti per gruppo ad articolo. A tal fine, sarà convocato un apposito Ufficio di presidenza. Onde, comunque, consentire un ulteriore spazio di ricerca del consenso su taluni contenuti, ha ritenuto di proporre un calendario che prevedesse l'esame del provvedimento fin dai prossimi giorni e sino a lunedì 11 aprile prossimo, in tutti i momenti utili, non incompatibili con i lavori dell'Assemblea, comprese eventuali sedute notturne. Dopo un ampio giro di opinioni, l'Ufficio di presidenza ha concluso per la menzionata convocazione della Commissione nella giornata di domenica alle ore 10.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.

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